Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 22 gennaio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21944/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. RUSSOLILLO Parte_1
EVA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. Controparte_1 pt., rappresentato e difeso dal Funzionario Lucio Schettini, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Napoli, CP_1
Via Alcide De Gasperi 55 in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24 novembre 2023, la parte ricorrente ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto a percepire l'assegno invalidi civili a decorrere dal 12 novembre 2021, in virtù di omologa Trib. Napoli n. R.G. 8184/21, dott.ssa Brizzi del
6/7/23 e con condanna dell' al pagamento dei ratei di invalidità civile dal CP_1
Novembre 2021, deducendo di la ricorrente è priva di redditi incompatibili con la prestazione richiesta (cfr. all. 7 – Certificazione reddituale Agenzia delle Entrate), inoccupata e di aver inviato il modello Ap70, con esito negativo.
CP_ L' ha contestato la sussistenza dei requisiti reddituali per il periodo dal novembre
2021, concludendo per il rigetto del ricorso.
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accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
CP_ L' ha motivato la mancata erogazione dei ratei richiesti sulla base dell'Omologa del Tribunale di Napoli, deducendo quanto segue:
“Dalla consultazione degli atti del registro in Agenzia delle Entrate la ricorrente risulta locatore di immobili ad uso abitativo per valori di locazione dichiarati come da documentazione che si allegano e superiori al limite reddituale previsto per l'erogazione della prestazione pretesa. A tal motivo in fase di attività istruttoria, l'ufficio liquidazione, inviava alla ricorrente in data 17/10/2023 Pec
(prot. .5104.17/10/2023.0137860) di richiesta chiarimenti chiedendo “è CP_1
necessario che venga trasmesso il modello AP70 debitamente compilato e sottoscritto dalla ricorrente unitamente a copia di suo valido documento di riconoscimento. In particolare, risultando la presenza -da verifica all'Agenzia delle
Entrate- di redditi da locazione che non darebbero diritto alla prestazione dalla decorrenza, si richiede autocertificazione dei redditi relativi agli anni 2021 e 2022, nonchè autodichiarazione di redditi presuntivi relativi all'anno 2023.” (si allegano
Pec e relative ricevute di accettazione e consegna.) La richiamata pec ( del
17/10/2023) è successiva alla pec ( del 12/07/2023)di notifica di parte ricorrente dove tra l'altro risulta allegato modello AP/70 con redditi dichiarati pari a zero.
Considerato che non è mai pervenuto alcun riscontro alla PEC prot.
.5104.17/10/2023.0137860 e che vi è incongruenza tra quanto dichiarato in CP_1
AP70 e quanto riscontrato negli archivi dell'Agenzia delle Entrate.
La parte ricorrente anche nelle note non ha contestato esplicitamente la sussistenza di redditi da locazione, risultanti dai registri dell'Agenzia delle
Entrate. Anche dal certificato ISEE per il 2025, del resto, emerge la proprietà di beni immobili e la ricorrente non ha chiarito l'espetto relativo alle risultanze di
2 redditi da locazione, limitandosi a contestare genericamente le deduzioni precise
CP_ dell'
Il certificato Isee, inoltre, non è relativo all'anno 2021-2022, in quanto tale certificazione è del 2025. Da tale certificato, risultano dei redditi superiori ai limiti previsti per l'erogazione dell'assegno a decorrere dalla domanda amministrativa.
Per tali motivi, in assenza della prova del requisito economico, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese.
Si comunichi. Napoli, il 22-01-2025 - 20/02/2025 Il
Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 20/02/2025 in Cancelleria
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