Articolo 4 della Legge 9 ottobre 1942, n. 1421
Articolo 3Articolo 5
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1 gennaio 1943
Art. 4.

Possono acquistare il prodotto:

a) i farmacisti o diplomati in erboristeria;
b) le ditte o gli enti che hanno come direttore tecnico un laureato o un diplomato di cui alla lettera precedente.
L'Ufficio provinciale dell'ente economico dell'agricoltura puo' organizzare nelle provincie produttrici la raccolta collettiva e la preparazione del prodotto secondo le norme della presente legge, e sempre quando alle operazioni di preparazione sia preposto un farmacista od un diplomato in erboristeria.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1943