Art. 4.
Possono acquistare il prodotto:
a) i farmacisti o diplomati in erboristeria;
b) le ditte o gli enti che hanno come direttore tecnico un laureato o un diplomato di cui alla lettera precedente.
L'Ufficio provinciale dell'ente economico dell'agricoltura puo' organizzare nelle provincie produttrici la raccolta collettiva e la preparazione del prodotto secondo le norme della presente legge, e sempre quando alle operazioni di preparazione sia preposto un farmacista od un diplomato in erboristeria.
Possono acquistare il prodotto:
a) i farmacisti o diplomati in erboristeria;
b) le ditte o gli enti che hanno come direttore tecnico un laureato o un diplomato di cui alla lettera precedente.
L'Ufficio provinciale dell'ente economico dell'agricoltura puo' organizzare nelle provincie produttrici la raccolta collettiva e la preparazione del prodotto secondo le norme della presente legge, e sempre quando alle operazioni di preparazione sia preposto un farmacista od un diplomato in erboristeria.