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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2213/2023 depositato il 12/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Naro - Piazza Garibaldi N. 1 92028 Naro AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220019794027000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2213/2023 depositato il 12/07/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2022 00197940 27/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, a titolo di IMU, anno d'imposta
2014.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-inesistenza della pretesa tributaria;
2- intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Il Comune di Naro non si costituiva in giudizio.
La Corte all'udienza del 16/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere esaminata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21 D.lgls. n.546/1992.
In materia di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 21 comma 1 D.lg. 31/121992 n.546 per la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento impositivo è, per sua natura, di carattere perentorio, sicchè venuto esso a scadenza, risulta irrilevante il successivo comportamento del ricorrente, stante l'imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza.
Nella fattispecie, da quanto dedotto nel ricorso introduttivo dallo stesso ricorrente la cartella di pagamento impugnata risulta notificata in data 03/02/2022.
I dati riportati, pertanto, devono ritenersi validi e degni di fede, con la conseguenza che la cartella di pagamento deve ritenersi validamente notificata in data 03/02/2022, sicchè il ricorso notificato il 02/04/2023 è tardivo e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n.546/1992, il quale dispone che il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Peraltro, in materia tributaria, prendendo in esame l'art.16 DPR n.636/1972, nonché gli artt. 19 e 21 del vigente D.lgs. n.546/1992, emerge chiaramente che i termini per proporre ricorso decorrono esclusivamente dalla notificazione, non essendo consentito attribuire alcun rilievo alle notizie comunque acquisite dal contribuente, perchè quello che conta è solo la conoscenza legale dell'atto.
Ne consegue che la proposizione del ricorso è tardiva, perchè tra la data di notifica della cartella di pagamento impugnata (03/02/2022) e la data di notifica del ricorso (02/04/2023) sono decorsi i termini di cui all'art.21
D. lgs. n.546/92, che fissa il termine decadenziale di 60 giorni.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, impedisce l'esame delle altre censure sollevate dal ricorrente.
Considerata la mancata costituzione del Comune di Naro, nulla si dispone per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese.
Agrigento, lì 16/10/2025
Il Giudice Monocratico
GI SE
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2213/2023 depositato il 12/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Naro - Piazza Garibaldi N. 1 92028 Naro AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220019794027000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2213/2023 depositato il 12/07/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2022 00197940 27/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, a titolo di IMU, anno d'imposta
2014.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-inesistenza della pretesa tributaria;
2- intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Il Comune di Naro non si costituiva in giudizio.
La Corte all'udienza del 16/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere esaminata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21 D.lgls. n.546/1992.
In materia di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 21 comma 1 D.lg. 31/121992 n.546 per la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento impositivo è, per sua natura, di carattere perentorio, sicchè venuto esso a scadenza, risulta irrilevante il successivo comportamento del ricorrente, stante l'imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza.
Nella fattispecie, da quanto dedotto nel ricorso introduttivo dallo stesso ricorrente la cartella di pagamento impugnata risulta notificata in data 03/02/2022.
I dati riportati, pertanto, devono ritenersi validi e degni di fede, con la conseguenza che la cartella di pagamento deve ritenersi validamente notificata in data 03/02/2022, sicchè il ricorso notificato il 02/04/2023 è tardivo e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n.546/1992, il quale dispone che il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Peraltro, in materia tributaria, prendendo in esame l'art.16 DPR n.636/1972, nonché gli artt. 19 e 21 del vigente D.lgs. n.546/1992, emerge chiaramente che i termini per proporre ricorso decorrono esclusivamente dalla notificazione, non essendo consentito attribuire alcun rilievo alle notizie comunque acquisite dal contribuente, perchè quello che conta è solo la conoscenza legale dell'atto.
Ne consegue che la proposizione del ricorso è tardiva, perchè tra la data di notifica della cartella di pagamento impugnata (03/02/2022) e la data di notifica del ricorso (02/04/2023) sono decorsi i termini di cui all'art.21
D. lgs. n.546/92, che fissa il termine decadenziale di 60 giorni.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, impedisce l'esame delle altre censure sollevate dal ricorrente.
Considerata la mancata costituzione del Comune di Naro, nulla si dispone per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese.
Agrigento, lì 16/10/2025
Il Giudice Monocratico
GI SE