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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13287/2022
N. R.G. 13287/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 13287/2020 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Vincenzo Alba (C.F. ), presso il cui studio, in Catania, Via C.F._2
Piave n. 2, è elettivamente domiciliato.
Opponente contro
C.F. e P. IVA in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Biondi (C.F. , presso il cui studio, C.F._3 in Roma, Via di Ripetta n. 121, è elettivamente domiciliata. Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 07.10.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, ammesso al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3304/2022 del 24.07.2022, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 7810/2022 R.G., depositato il 26.07.2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 8.035,84 oltre interessi come determinati in domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di un credito nascente da un contratto di finanziamento per l'acquisto di una FIAT Panda nuova. L'attore, invero, nell'atto di opposizione contestava l'ingiunzione lamentando la mancata prova della sottoscrizione del contratto di finanziamento poiché il documento depositato da controparte non consentiva di provare l'autenticità del contratto medesimo e della riferita sottoscrizione digitale essendo la semplice scansione di un documento analogico. Allegava, inoltre, che l'opponente -ultraottantenne- non aveva ricordo di aver mai acquistato e/o utilizzato alcun dispositivo di firma digitale, e ciò non solo per condizioni anagrafiche ma anche perché non aveva mai avuto dimestichezza con strumenti tecnologici.
Osservava, poi, che lo stesso non rinnovava la patente da diversi anni, né guidava e/o aveva la disponibilità di auto.
Eccepiva ancora la mancata osservanza dei principi di sana e corretta gestione da parte del creditore, non avendo valutato il merito creditizio del atteso che l'opponente era Parte_1
pagina 1 di 6 percettore di una pensione di euro 760,00 mensili, già gravata peraltro da una cessione di quinto (per euro 180,00 mensili) e da un pignoramento di euro 70,00 mensili, per cui non era in grado di sostenere la restituzione del finanziamento, siccome privo di adeguati redditi.
Pertanto, sosteneva che sussistesse la responsabilità in capo alla per aver Controparte_1 consentito l'indebitamento incolpevole dell'opponente, domandando all'uopo il risarcimento del danno per l'abusiva concessione del credito, sempre che vi fosse la prova della sottoscrizione del contratto. Per tali motivi concludeva chiedendo “Voglia L'Ecc.mo Tribunale di Catania Revocare e/o privare di efficacia il decreto ingiuntivo n. 3304/2022 del 26/07/2022 concesso dal Giudice Unico del
Tribunale di Catania su ricorso iscritto al n. 7810/2022 R.G. siccome non sottoscritto dal Sig.
che non ha mai posseduto né utilizzato un sistema di sottoscrizione digitale;
Parte_1 ove venisse provato che il contratto sia stato sottoscritto dall'odierno opponente, annullarlo perché sottoscritto per vizio del consenso e comunque accertare e dichiarare che il soggetto finanziatore ha violato i doveri di verifica preventivi previsti dall'ordinamento ed ha concesso credito ad un soggetto non in grado di sostenere il rimborso del finanziamento e per l'effetto condannare la società
[...]
a risarcire al sig. i danni subiti che vengono quantificati in euro 10.000,00 o CP_1 Parte_1 nella diversa misura che risulterà in corso di causa. In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia disporre ed ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a: c.f. e P. Iva Controparte_1
, con sede legale in Torino, Corso Orbassano n. 367, ed a c.f. P.IVA_1 CP_2
, con sede legale in Senigallia (AN), Via Caduti sul Lavoro n. 4 l'esibizione ed il deposito P.IVA_2 in questo giudizio dei moduli di adesione al servizio di firma elettronica al fine di verificare quali le firme apposte sui moduli per la richiesta del servizio.” Costituitasi in giudizio, la società opposta confutava le avverse doglianze affermando che il decreto monitorio opposto aveva ad oggetto il pagamento del residuo importo dovuto in relazione al contratto di finanziamento per l'acquisto di una Fiat Panda, sottoscritto dal in data Parte_1
08.08.2020 presso il concessionario FIAT Katane Auto srl, stipulando contestualmente un finanziamento per l'importo di € 11.137,48 da restituire in 30 mesi a copertura del prezzo dell'auto e di servizi connessi.
Deduceva, inoltre, che dopo il versamento delle prime cinque rate si erano verificati ritardi e mancati pagamenti e, come risulta da atto registrato al PRA, in data 17.03.2021, il – per Parte_1 mezzo della propria procuratrice – aveva alienato il veicolo acquistato appena sette mesi CP_3 prima al prezzo di € 8.000,00 (circa il 75% del prezzo di acquisto) alla società Parte_2
In merito alla firma elettronica depositava il contratto di finanziamento in formato elettronico al fine di consentire ogni più opportuna verifica anche in relazione alle firme digitali ivi apposte, rilevando come fossero firme digitali di tipo “remoto”, ossia senza la necessità di alcun dispositivo di firma ad hoc, e “disposable” (= 'usa e getta'), ossia utilizzabili solamente nell'arco di un'ora dal rilascio e solo nei rapporti con venendo rilasciate dal provider ai sensi del CP_1 Parte_3 modulo di richiesta e in base ad un accordo quadro tra e Pt_3 CP_1 Pertanto, respingeva l'avversa doglianza sul punto in quanto la citata firma era una “firma elettronica qualificata”, ossia una firma che ai sensi dell'art. 1 lettera r. del Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 aveva una particolare forza probatoria e non consentiva un mero disconoscimento della stessa da parte del titolare, essendo necessario dare effettiva e rigorosa prova che l'utilizzo della stessa fosse avvenuto contro la propria volontà e/o comunque dovendosi contestare la carenza o violazione delle regole tecniche e dei requisiti previsti per l'identificazione informatica dell'autore della sottoscrizione. Sulla verifica della capacità reddituale del soggetto finanziato evidenziava come il Parte_1 al momento del finanziamento avesse rappresentato, attraverso la produzione dei cedolini pensione e pagina 2 di 6 della propria dichiarazione dei redditi, di percepire un reddito annuo lordo pari ad € 15.879,76, con un netto di 13.460,69 a titolo di pensione, integrato da ulteriori € 894,76 mensili a titolo di assegno sociale sostitutivo (€ 374,48 e indennità di accompagnamento € 520,29); sicché l'opponente risultava titolare di un'entrata fissa mensile di € 1.648,12 (importo già al netto delle trattenute di € 250 operate dal prestito contratto con istituto convenzionato con INPS) idonea a sostenere l'importo della rata di finanziamento di € 394,50. Contestava, quindi, la fondatezza della censura sollevata dall'opponente sul merito creditizio e sul risarcimento richiesto, rilevando tra l'altro che l'opponente non forniva alcuna deduzione in ordine alla connessione tra la presunta condotta colpevole della banca e l'asserito danno per presunta abusiva concessione del credito, atteso che la fattispecie concreta nel quale si sostanzierebbe tale danno non era stata dedotta.
Domandava, pertanto, che fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, così concludeva: “In via preliminare dichiarare il decreto ingiuntivo opposto n. 3304/2022, reso nel procedimento NRG 7810/202 2 provvisoriamente esecutivo. Nel merito, previo rigetto di ogni avversa domanda, confermare il decreto monitorio emesso, con ogni conseguenza di legge;
in subordine condannare parte opponente alla refusione del capitale residuo oltre agli interessi di legge e alle somme che saranno ritenute di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione”. Alla prima udienza la causa andava in riserva sulle richieste delle parti, al cui esito con ordinanza del 26.04.2023 si concedeva la provvisoria esecuzione del decreto impugnato, assegnandosi a parte opposta termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione e rinviandosi per tale scopo al 20.11.2023.
In data 16.11.2023, pertanto, parte opposta depositava il verbale di mediazione del 3.08.2023 avente esito negativo. Alla successiva udienza, l'opponente deduceva però l'irritualità del procedimento di mediazione esperito per l'assenza del legale rappresentante di parte convenuta opposta e, dunque, eccepiva l'improcedibilità della domanda ingiuntiva. Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e depositate le relative memorie istruttorie, all'udienza del 7.10.2024 entrambe le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale ed il giudizio era posto in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
***************
Tanto premesso, va dichiarata l'improcedibilità della presente azione.
Ebbene, parte attrice ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione poiché il procedimento di mediazione, obbligatorio nella materia in esame, si sarebbe svolto in modo irregolare;
ciò in quanto al primo incontro la parte opposta, che ha attivato la mediazione, non si è presentata personalmente. Or, l'eccezione risulta fondata, conformemente a quanto già affermato in casi analoghi da codesta Sezione (ex multis, Tribunale Catania, Quarta Sezione civile, nn. 263/2021 e 3547/2020).
Infatti, deve ritenersi nel caso in specie che il procedimento di mediazione non sia stato correttamente esperito, dal momento che la non si è presentata dinanzi al mediatore Controparte_1 né personalmente -tramite il proprio legale rappresentante trattandosi di persona giuridica- né mediante un soggetto specificatamente autorizzato a partecipare alla mediazione in forza di una adeguata procura speciale sostanziale.
Sul punto risulta assorbente il principio enunciato da Cass. civ., n. 8473/2019 (confermato, tra le altre, da Cass. civ., n. 18068/2019, nonché, tra le molte sentenze di merito, da Tribunale Napoli, n.
1167/2021, Tribunale Roma, n. 7981/2020 e Corte appello Ancona, n. 1554/2019), secondo cui nel procedimento di mediazione obbligatoria previsto dal d.lgs. n. 28 del 2010 è necessaria la comparizione pagina 3 di 6 personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, purché dotato di apposita procura. In applicazione di tale principio, la Suprema Corte, nel caso esaminato, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto improcedibile (in quell'ipotesi, ai soli fini della soccombenza virtuale) l'azione di risoluzione del contratto di locazione rinunciata dalla parte, in quanto le parti non erano mai comparse, personalmente o idoneamente rappresentate, davanti al mediatore, dal momento che la procura speciale notarile rilasciata dalla parte al proprio difensore e autenticata da quest'ultimo era, in realtà, una semplice procura alle liti. Nell'ampia motivazione, la Corte di Cassazione ha osservato che, nel sistema delineato dagli artt. 5 e 8 del d. lgs. 28/2010, la parte che propone la mediazione è tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione e, qualora intenda farsi sostituire, è necessario che la delega sia conferita in modi e forme specifiche, senza che i relativi poteri possano considerarsi inclusi nella procura alle liti conferita al difensore.
La Suprema Corte ha analizzato la ratio della disciplina, osservando che il legislatore ha cercato di accelerare (“se non forzare”, secondo quanto testualmente affermato dalla Corte) la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie tale ipotesi di mediazione come obbligatoria, con la conseguenza che il mancato esperimento è sanzionato con l'improcedibilità. Dalla lettura delle disposizioni emerge l'adozione di un procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita è costituita, oltre che dalla “professionalizzazione” delle figura del mediatore e dalle agevolazioni fiscali previste, dalla possibilità per le parti di fruire di un momento di incontro, al fine di discutere liberamente prima che le rispettive posizioni risultino irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate. In altri termini, il successo dell'attività di mediazione, nell'ottica della Corte di Cassazione, si fonda sul contatto diretto tra le parti ed il mediatore professionale, il quale può, grazie ad un'interlocuzione diretta ed informale, aiutarle a trovare una soluzione che consenta di evitare l'acuirsi della conflittualità e permetta una deflazione del contenzioso giudiziario, favorendo al contempo l'eventuale prosecuzione dei rapporti commerciali. In tale sistema, la presenza dell'avvocato, originariamente non prevista, è stata inserita, mediante la novellazione intervenuta con il d.l. 69/2013, nell'art. 5 dal comma 1bis, che prevede che chi intende esercitare l'azione deve promuovere preventivamente la mediazione obbligatoria assistito dal proprio difensore. Guardando alla lettera della disciplina, l'art. 8 del d. lgs. 28/2010 prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti sia i loro avvocati;
tale previsione comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore, facendo presenziare soltanto il proprio difensore.
Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività, in assoluto, non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso – e non avendo l'atto natura strettamente personale – deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri;
ricorrendo ad un argomento sistematico, deve infatti osservarsi che, quando il legislatore ha ritenuto che la parte non possa farsi sostituire senza conseguenze, lo ha previsto espressamente, come nel caso dell'interrogatorio formale ai sensi degli artt. 231 e 232 c.p.c., ipotesi in cui la parte interrogata deve rispondere personalmente e la mancata presentazione comporta che il giudice possa considerare ammessi i fatti oggetto di interpello (sul punto si rinvia a Cass. civ., n. 15195/2000, che ha espressamente affermato che l'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale). Tornando all'analisi della mediazione, non è né previsto né escluso che la delega possa essere conferita al difensore: deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare pagina 4 di 6 l'azione o l'ha promossa, ma identico discorso vale, nell'argomentazione della Corte di Cassazione, per la controparte), qualora per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona di sua fiducia e, quindi, sia dal suo difensore, sia da un terzo. Allo scopo di delegare validamente un soggetto alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere tramite una procura speciale sostanziale, avente come specifico oggetto la partecipazione al procedimento conciliativo ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, al fine di garantire che sia presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.
Ne consegue, ulteriormente, che la parte non può conferire tale potere al difensore mediante la procura alle liti o mediante procura autonoma autenticata dallo stesso difensore: qualora la parte scelga di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo deve essere speciale e di carattere sostanziale e non può essere autenticata dal difensore medesimo, perché il conferimento del potere di partecipare in sostituzione dell'assistito alla mediazione non rientra nei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili dall'avvocato ai sensi dell'art. 83 c.p.c.. Nel caso che qui ci occupa il difensore della convenuta con le memorie ex art. 183 c.p.c. ha sostenuto di essere munito di procura non solo ai fini difensivi, ma di una vera e propria procura di tipo sostanziale, contenente anche il potere di transigere e conciliare, sia all'udienza art. 183 c.p.c. (pro tempore vigente) sia nella procedura di mediazione ed allo scopo ha versato in atti la visura camerale della convenuta dalla quale (v. all. A1 fascicolo opposta pag. 78) si evince che l'Avv. Massimo Biondi è stato nominato procuratore della società con atto in notar “con il potere di compiere Persona_1 ogni necessaria azione per il recupero dei crediti in relazione alle pratiche che verranno affidate dalla società, con ogni necessaria e opportuna facoltà, ivi comprese quelle qui espressamente concesse di:
…. -comparire e rappresentare in udienza la società, anche ai sensi dell'art. 183 del codice di procedura civile, conciliare e transigere le controversie fino a un importo massimo unitario di € 5.000.000 (cinquemilioni) … -effettuare, nell'interesse della società, quanto si renda necessario o conveniente per l'esercizio dei poteri attribuiti.”. Or, atteso quanto sopra e nel rilevare, comunque, che dalla visura sopra emarginata non si evince la delega all'Avv. Biondi in relazione alla possibilità di partecipazione alla procedura di mediazione in sostituzione della parte personalmente, la quale si ripete deve essere specifica (Cfr. Cass.
n. 8473/2019), nondimeno non si può non osservare come all'incontro di mediazione, tenutosi in data 03.08.2023, per l'opposta non fosse presente l'Avv. Biondi, bensì -su mera delega di quest'ultimo- l'Avv. Giorgia Virgilio (v. all.ti A3 e A8 fascicolo opposta). Ebbene, nonostante la parte che decida di non comparire personalmente davanti al mediatore possa delegare il proprio avvocato -purché dietro conferimento di procura sostanziale- tuttavia, quest'ultimo non può a sua volta delegare i poteri ricevuti ad un terzo in base al principio delegatus non potest delegare (Cfr. Tribunale di Napoli Nord Sent. n. 3689/2022), a meno che a ciò non sia stato a sua volta espressamente autorizzato, circostanza però che in atti non risulta in alcun modo allegata e/o documentata.
Ne discende, quindi, che nella presente fattispecie si debba ritenere che la professionista presente alla mediazione non fosse in grado di rappresentare efficacemente gli interessi della parte rappresentata, producendosi così l'effetto del mancato avveramento della condizione di procedibilità costituita dall'espletamento della mediazione, attesa la mancata partecipazione personale della parte istante e la presenza in sua vece di un rappresentante, l'avv. Giorgia Virgilio, non munito di adeguati poteri.
Si osserva, altresì, che non è stata richiesta rimessione in termini e che, comunque, non sarebbe possibile una sanatoria della detta procura, considerato che il termine per avviare il procedimento di pagina 5 di 6 mediazione può considerarsi perentorio e, anche a ritenere diversamente, la condizione di procedibilità non si è comunque realizzata entro l'udienza fissata per la verifica e, di conseguenza, deve definitivamente considerarsi non avverata (essendosi consumato, sotto altro angolo visuale, il potere della parte di attivarsi per garantirne l'avveramento). Per tali motivi, non potendosi ritenere esperito il procedimento di mediazione, l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile, rimanendo assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
In merito alla sorte del decreto ingiuntivo opposto, si ritiene poi, in ossequio a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 18.09.2020 n. 19596, che l'onere di instaurare il procedimento di mediazione è a carico di parte opposta, attore in senso sostanziale, e che all'improcedibilità dell'opposizione consegue, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo, divenendo improcedibile l'intero procedimento, avente carattere unitario, instaurato con il deposito del ricorso monitorio.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, la convenuta va condannata alla loro rifusione in favore della parte attrice e, quindi, stante l'ammissione di questa al patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002, nella misura, già dimidiata ex art. 130 del medesimo decreto, che si liquida in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di riferimento per l'importo riconosciuto e all'attività processuale in concreto espletata, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara improcedibile l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
3304/2022 del 24.07.2022, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 7810/2022 R.G. e depositato il 26.07.2022.
- Condanna l'opposta, stante l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato, alla rifusione in favore dell'Erario -ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002- delle spese annotate nel foglio-notizie della causa nonché delle spese di lite che liquida in € 2.538,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
N. R.G. 13287/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 13287/2020 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Vincenzo Alba (C.F. ), presso il cui studio, in Catania, Via C.F._2
Piave n. 2, è elettivamente domiciliato.
Opponente contro
C.F. e P. IVA in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Biondi (C.F. , presso il cui studio, C.F._3 in Roma, Via di Ripetta n. 121, è elettivamente domiciliata. Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 07.10.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, ammesso al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3304/2022 del 24.07.2022, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 7810/2022 R.G., depositato il 26.07.2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 8.035,84 oltre interessi come determinati in domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di un credito nascente da un contratto di finanziamento per l'acquisto di una FIAT Panda nuova. L'attore, invero, nell'atto di opposizione contestava l'ingiunzione lamentando la mancata prova della sottoscrizione del contratto di finanziamento poiché il documento depositato da controparte non consentiva di provare l'autenticità del contratto medesimo e della riferita sottoscrizione digitale essendo la semplice scansione di un documento analogico. Allegava, inoltre, che l'opponente -ultraottantenne- non aveva ricordo di aver mai acquistato e/o utilizzato alcun dispositivo di firma digitale, e ciò non solo per condizioni anagrafiche ma anche perché non aveva mai avuto dimestichezza con strumenti tecnologici.
Osservava, poi, che lo stesso non rinnovava la patente da diversi anni, né guidava e/o aveva la disponibilità di auto.
Eccepiva ancora la mancata osservanza dei principi di sana e corretta gestione da parte del creditore, non avendo valutato il merito creditizio del atteso che l'opponente era Parte_1
pagina 1 di 6 percettore di una pensione di euro 760,00 mensili, già gravata peraltro da una cessione di quinto (per euro 180,00 mensili) e da un pignoramento di euro 70,00 mensili, per cui non era in grado di sostenere la restituzione del finanziamento, siccome privo di adeguati redditi.
Pertanto, sosteneva che sussistesse la responsabilità in capo alla per aver Controparte_1 consentito l'indebitamento incolpevole dell'opponente, domandando all'uopo il risarcimento del danno per l'abusiva concessione del credito, sempre che vi fosse la prova della sottoscrizione del contratto. Per tali motivi concludeva chiedendo “Voglia L'Ecc.mo Tribunale di Catania Revocare e/o privare di efficacia il decreto ingiuntivo n. 3304/2022 del 26/07/2022 concesso dal Giudice Unico del
Tribunale di Catania su ricorso iscritto al n. 7810/2022 R.G. siccome non sottoscritto dal Sig.
che non ha mai posseduto né utilizzato un sistema di sottoscrizione digitale;
Parte_1 ove venisse provato che il contratto sia stato sottoscritto dall'odierno opponente, annullarlo perché sottoscritto per vizio del consenso e comunque accertare e dichiarare che il soggetto finanziatore ha violato i doveri di verifica preventivi previsti dall'ordinamento ed ha concesso credito ad un soggetto non in grado di sostenere il rimborso del finanziamento e per l'effetto condannare la società
[...]
a risarcire al sig. i danni subiti che vengono quantificati in euro 10.000,00 o CP_1 Parte_1 nella diversa misura che risulterà in corso di causa. In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia disporre ed ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a: c.f. e P. Iva Controparte_1
, con sede legale in Torino, Corso Orbassano n. 367, ed a c.f. P.IVA_1 CP_2
, con sede legale in Senigallia (AN), Via Caduti sul Lavoro n. 4 l'esibizione ed il deposito P.IVA_2 in questo giudizio dei moduli di adesione al servizio di firma elettronica al fine di verificare quali le firme apposte sui moduli per la richiesta del servizio.” Costituitasi in giudizio, la società opposta confutava le avverse doglianze affermando che il decreto monitorio opposto aveva ad oggetto il pagamento del residuo importo dovuto in relazione al contratto di finanziamento per l'acquisto di una Fiat Panda, sottoscritto dal in data Parte_1
08.08.2020 presso il concessionario FIAT Katane Auto srl, stipulando contestualmente un finanziamento per l'importo di € 11.137,48 da restituire in 30 mesi a copertura del prezzo dell'auto e di servizi connessi.
Deduceva, inoltre, che dopo il versamento delle prime cinque rate si erano verificati ritardi e mancati pagamenti e, come risulta da atto registrato al PRA, in data 17.03.2021, il – per Parte_1 mezzo della propria procuratrice – aveva alienato il veicolo acquistato appena sette mesi CP_3 prima al prezzo di € 8.000,00 (circa il 75% del prezzo di acquisto) alla società Parte_2
In merito alla firma elettronica depositava il contratto di finanziamento in formato elettronico al fine di consentire ogni più opportuna verifica anche in relazione alle firme digitali ivi apposte, rilevando come fossero firme digitali di tipo “remoto”, ossia senza la necessità di alcun dispositivo di firma ad hoc, e “disposable” (= 'usa e getta'), ossia utilizzabili solamente nell'arco di un'ora dal rilascio e solo nei rapporti con venendo rilasciate dal provider ai sensi del CP_1 Parte_3 modulo di richiesta e in base ad un accordo quadro tra e Pt_3 CP_1 Pertanto, respingeva l'avversa doglianza sul punto in quanto la citata firma era una “firma elettronica qualificata”, ossia una firma che ai sensi dell'art. 1 lettera r. del Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 aveva una particolare forza probatoria e non consentiva un mero disconoscimento della stessa da parte del titolare, essendo necessario dare effettiva e rigorosa prova che l'utilizzo della stessa fosse avvenuto contro la propria volontà e/o comunque dovendosi contestare la carenza o violazione delle regole tecniche e dei requisiti previsti per l'identificazione informatica dell'autore della sottoscrizione. Sulla verifica della capacità reddituale del soggetto finanziato evidenziava come il Parte_1 al momento del finanziamento avesse rappresentato, attraverso la produzione dei cedolini pensione e pagina 2 di 6 della propria dichiarazione dei redditi, di percepire un reddito annuo lordo pari ad € 15.879,76, con un netto di 13.460,69 a titolo di pensione, integrato da ulteriori € 894,76 mensili a titolo di assegno sociale sostitutivo (€ 374,48 e indennità di accompagnamento € 520,29); sicché l'opponente risultava titolare di un'entrata fissa mensile di € 1.648,12 (importo già al netto delle trattenute di € 250 operate dal prestito contratto con istituto convenzionato con INPS) idonea a sostenere l'importo della rata di finanziamento di € 394,50. Contestava, quindi, la fondatezza della censura sollevata dall'opponente sul merito creditizio e sul risarcimento richiesto, rilevando tra l'altro che l'opponente non forniva alcuna deduzione in ordine alla connessione tra la presunta condotta colpevole della banca e l'asserito danno per presunta abusiva concessione del credito, atteso che la fattispecie concreta nel quale si sostanzierebbe tale danno non era stata dedotta.
Domandava, pertanto, che fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, così concludeva: “In via preliminare dichiarare il decreto ingiuntivo opposto n. 3304/2022, reso nel procedimento NRG 7810/202 2 provvisoriamente esecutivo. Nel merito, previo rigetto di ogni avversa domanda, confermare il decreto monitorio emesso, con ogni conseguenza di legge;
in subordine condannare parte opponente alla refusione del capitale residuo oltre agli interessi di legge e alle somme che saranno ritenute di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione”. Alla prima udienza la causa andava in riserva sulle richieste delle parti, al cui esito con ordinanza del 26.04.2023 si concedeva la provvisoria esecuzione del decreto impugnato, assegnandosi a parte opposta termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione e rinviandosi per tale scopo al 20.11.2023.
In data 16.11.2023, pertanto, parte opposta depositava il verbale di mediazione del 3.08.2023 avente esito negativo. Alla successiva udienza, l'opponente deduceva però l'irritualità del procedimento di mediazione esperito per l'assenza del legale rappresentante di parte convenuta opposta e, dunque, eccepiva l'improcedibilità della domanda ingiuntiva. Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e depositate le relative memorie istruttorie, all'udienza del 7.10.2024 entrambe le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale ed il giudizio era posto in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso, va dichiarata l'improcedibilità della presente azione.
Ebbene, parte attrice ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione poiché il procedimento di mediazione, obbligatorio nella materia in esame, si sarebbe svolto in modo irregolare;
ciò in quanto al primo incontro la parte opposta, che ha attivato la mediazione, non si è presentata personalmente. Or, l'eccezione risulta fondata, conformemente a quanto già affermato in casi analoghi da codesta Sezione (ex multis, Tribunale Catania, Quarta Sezione civile, nn. 263/2021 e 3547/2020).
Infatti, deve ritenersi nel caso in specie che il procedimento di mediazione non sia stato correttamente esperito, dal momento che la non si è presentata dinanzi al mediatore Controparte_1 né personalmente -tramite il proprio legale rappresentante trattandosi di persona giuridica- né mediante un soggetto specificatamente autorizzato a partecipare alla mediazione in forza di una adeguata procura speciale sostanziale.
Sul punto risulta assorbente il principio enunciato da Cass. civ., n. 8473/2019 (confermato, tra le altre, da Cass. civ., n. 18068/2019, nonché, tra le molte sentenze di merito, da Tribunale Napoli, n.
1167/2021, Tribunale Roma, n. 7981/2020 e Corte appello Ancona, n. 1554/2019), secondo cui nel procedimento di mediazione obbligatoria previsto dal d.lgs. n. 28 del 2010 è necessaria la comparizione pagina 3 di 6 personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, purché dotato di apposita procura. In applicazione di tale principio, la Suprema Corte, nel caso esaminato, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto improcedibile (in quell'ipotesi, ai soli fini della soccombenza virtuale) l'azione di risoluzione del contratto di locazione rinunciata dalla parte, in quanto le parti non erano mai comparse, personalmente o idoneamente rappresentate, davanti al mediatore, dal momento che la procura speciale notarile rilasciata dalla parte al proprio difensore e autenticata da quest'ultimo era, in realtà, una semplice procura alle liti. Nell'ampia motivazione, la Corte di Cassazione ha osservato che, nel sistema delineato dagli artt. 5 e 8 del d. lgs. 28/2010, la parte che propone la mediazione è tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione e, qualora intenda farsi sostituire, è necessario che la delega sia conferita in modi e forme specifiche, senza che i relativi poteri possano considerarsi inclusi nella procura alle liti conferita al difensore.
La Suprema Corte ha analizzato la ratio della disciplina, osservando che il legislatore ha cercato di accelerare (“se non forzare”, secondo quanto testualmente affermato dalla Corte) la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie tale ipotesi di mediazione come obbligatoria, con la conseguenza che il mancato esperimento è sanzionato con l'improcedibilità. Dalla lettura delle disposizioni emerge l'adozione di un procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita è costituita, oltre che dalla “professionalizzazione” delle figura del mediatore e dalle agevolazioni fiscali previste, dalla possibilità per le parti di fruire di un momento di incontro, al fine di discutere liberamente prima che le rispettive posizioni risultino irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate. In altri termini, il successo dell'attività di mediazione, nell'ottica della Corte di Cassazione, si fonda sul contatto diretto tra le parti ed il mediatore professionale, il quale può, grazie ad un'interlocuzione diretta ed informale, aiutarle a trovare una soluzione che consenta di evitare l'acuirsi della conflittualità e permetta una deflazione del contenzioso giudiziario, favorendo al contempo l'eventuale prosecuzione dei rapporti commerciali. In tale sistema, la presenza dell'avvocato, originariamente non prevista, è stata inserita, mediante la novellazione intervenuta con il d.l. 69/2013, nell'art. 5 dal comma 1bis, che prevede che chi intende esercitare l'azione deve promuovere preventivamente la mediazione obbligatoria assistito dal proprio difensore. Guardando alla lettera della disciplina, l'art. 8 del d. lgs. 28/2010 prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti sia i loro avvocati;
tale previsione comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore, facendo presenziare soltanto il proprio difensore.
Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività, in assoluto, non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso – e non avendo l'atto natura strettamente personale – deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri;
ricorrendo ad un argomento sistematico, deve infatti osservarsi che, quando il legislatore ha ritenuto che la parte non possa farsi sostituire senza conseguenze, lo ha previsto espressamente, come nel caso dell'interrogatorio formale ai sensi degli artt. 231 e 232 c.p.c., ipotesi in cui la parte interrogata deve rispondere personalmente e la mancata presentazione comporta che il giudice possa considerare ammessi i fatti oggetto di interpello (sul punto si rinvia a Cass. civ., n. 15195/2000, che ha espressamente affermato che l'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale). Tornando all'analisi della mediazione, non è né previsto né escluso che la delega possa essere conferita al difensore: deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare pagina 4 di 6 l'azione o l'ha promossa, ma identico discorso vale, nell'argomentazione della Corte di Cassazione, per la controparte), qualora per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona di sua fiducia e, quindi, sia dal suo difensore, sia da un terzo. Allo scopo di delegare validamente un soggetto alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere tramite una procura speciale sostanziale, avente come specifico oggetto la partecipazione al procedimento conciliativo ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, al fine di garantire che sia presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.
Ne consegue, ulteriormente, che la parte non può conferire tale potere al difensore mediante la procura alle liti o mediante procura autonoma autenticata dallo stesso difensore: qualora la parte scelga di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo deve essere speciale e di carattere sostanziale e non può essere autenticata dal difensore medesimo, perché il conferimento del potere di partecipare in sostituzione dell'assistito alla mediazione non rientra nei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili dall'avvocato ai sensi dell'art. 83 c.p.c.. Nel caso che qui ci occupa il difensore della convenuta con le memorie ex art. 183 c.p.c. ha sostenuto di essere munito di procura non solo ai fini difensivi, ma di una vera e propria procura di tipo sostanziale, contenente anche il potere di transigere e conciliare, sia all'udienza art. 183 c.p.c. (pro tempore vigente) sia nella procedura di mediazione ed allo scopo ha versato in atti la visura camerale della convenuta dalla quale (v. all. A1 fascicolo opposta pag. 78) si evince che l'Avv. Massimo Biondi è stato nominato procuratore della società con atto in notar “con il potere di compiere Persona_1 ogni necessaria azione per il recupero dei crediti in relazione alle pratiche che verranno affidate dalla società, con ogni necessaria e opportuna facoltà, ivi comprese quelle qui espressamente concesse di:
…. -comparire e rappresentare in udienza la società, anche ai sensi dell'art. 183 del codice di procedura civile, conciliare e transigere le controversie fino a un importo massimo unitario di € 5.000.000 (cinquemilioni) … -effettuare, nell'interesse della società, quanto si renda necessario o conveniente per l'esercizio dei poteri attribuiti.”. Or, atteso quanto sopra e nel rilevare, comunque, che dalla visura sopra emarginata non si evince la delega all'Avv. Biondi in relazione alla possibilità di partecipazione alla procedura di mediazione in sostituzione della parte personalmente, la quale si ripete deve essere specifica (Cfr. Cass.
n. 8473/2019), nondimeno non si può non osservare come all'incontro di mediazione, tenutosi in data 03.08.2023, per l'opposta non fosse presente l'Avv. Biondi, bensì -su mera delega di quest'ultimo- l'Avv. Giorgia Virgilio (v. all.ti A3 e A8 fascicolo opposta). Ebbene, nonostante la parte che decida di non comparire personalmente davanti al mediatore possa delegare il proprio avvocato -purché dietro conferimento di procura sostanziale- tuttavia, quest'ultimo non può a sua volta delegare i poteri ricevuti ad un terzo in base al principio delegatus non potest delegare (Cfr. Tribunale di Napoli Nord Sent. n. 3689/2022), a meno che a ciò non sia stato a sua volta espressamente autorizzato, circostanza però che in atti non risulta in alcun modo allegata e/o documentata.
Ne discende, quindi, che nella presente fattispecie si debba ritenere che la professionista presente alla mediazione non fosse in grado di rappresentare efficacemente gli interessi della parte rappresentata, producendosi così l'effetto del mancato avveramento della condizione di procedibilità costituita dall'espletamento della mediazione, attesa la mancata partecipazione personale della parte istante e la presenza in sua vece di un rappresentante, l'avv. Giorgia Virgilio, non munito di adeguati poteri.
Si osserva, altresì, che non è stata richiesta rimessione in termini e che, comunque, non sarebbe possibile una sanatoria della detta procura, considerato che il termine per avviare il procedimento di pagina 5 di 6 mediazione può considerarsi perentorio e, anche a ritenere diversamente, la condizione di procedibilità non si è comunque realizzata entro l'udienza fissata per la verifica e, di conseguenza, deve definitivamente considerarsi non avverata (essendosi consumato, sotto altro angolo visuale, il potere della parte di attivarsi per garantirne l'avveramento). Per tali motivi, non potendosi ritenere esperito il procedimento di mediazione, l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile, rimanendo assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
In merito alla sorte del decreto ingiuntivo opposto, si ritiene poi, in ossequio a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 18.09.2020 n. 19596, che l'onere di instaurare il procedimento di mediazione è a carico di parte opposta, attore in senso sostanziale, e che all'improcedibilità dell'opposizione consegue, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo, divenendo improcedibile l'intero procedimento, avente carattere unitario, instaurato con il deposito del ricorso monitorio.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, la convenuta va condannata alla loro rifusione in favore della parte attrice e, quindi, stante l'ammissione di questa al patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002, nella misura, già dimidiata ex art. 130 del medesimo decreto, che si liquida in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di riferimento per l'importo riconosciuto e all'attività processuale in concreto espletata, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara improcedibile l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
3304/2022 del 24.07.2022, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 7810/2022 R.G. e depositato il 26.07.2022.
- Condanna l'opposta, stante l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato, alla rifusione in favore dell'Erario -ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002- delle spese annotate nel foglio-notizie della causa nonché delle spese di lite che liquida in € 2.538,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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