Sentenza breve 20 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 20/09/2022, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2022
N. 01423/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00900/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 900 del 2022, proposto da
Omnia Service Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cisternino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di:
- Ecologia & Trasporti San Giacomo s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Zingaropoli, Giuseppe Cerrato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- New Multi-Service s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 797 del 12.7.2022 di aggiudicazione definitiva della gestione dei servizi cimiteriali per tre anni in favore della ditta Ecologia & Trasporti San Giacomo s.r.l.;
- ove occorra, della determina n. 569 del 13.5.202 di aggiudicazione provvisoria;
- ove occorra, dei verbali di gara sottoscritti dalla commissione giudicatrice;
- di ogni atto presupposto, collegato, consequenziale;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cisternino e di Ecologia & Trasporti San Giacomo s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. V. Parato per la parte ricorrente, avv. N. Martina, in sostituzione dell'avv. G. Cerrato, per la controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Parte ricorrente impugna la Determinazione dirigenziale n. 797 del 12.07.2022 del Comune di Cisternino, di aggiudicazione a Ecologia & Trasporti San Giacomo s.r.l. (di seguito solo “Ecologia”) della gara per l’affidamento triennale dei servizi cimiteriali del Comune di Cisternino sulla base del criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara, offerto sulla piattaforma telematica di Consip S.p.A. – Mepa.
2) La ricorrente si è classificata terza, dopo Ecologia (prima) e New Multi-Service s.r.l.s. (seconda) e deduce che:
-a) le prime due classificate dovevano essere escluse, in quanto dalle visure della Camera di Commercio competente risulta che esse non sono autorizzate ad esercitare l’attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e delle lampade votive dei cimiteri comunali, oggetto di appalto;
-b) infatti, il capitolato speciale, a pag.6 punto 2.4, prevede come oggetto di appalto anche l’attività professionale di cui sopra e il disciplinare di gara prevede a pag.3 che tutti i requisiti di partecipazione debbono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta a pena di inammissibilità delle domande;
-c) inoltre, la seconda classificata non avrebbe nemmeno indicato i costi della manodopera.
3) Alla camera di consiglio del 13 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
4) Va premesso che “… secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo Consiglio di Stato sez. V, 15/05/2019, n.3149) in tema di congruenza tra oggetto sociale dell’impresa partecipante alla procedura di gara come risultante dai documenti camerali (iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura) e oggetto del contratto da aggiudicare, “l’iscrizione camerale [… ] ha lo scopo di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2176)” sicchè “si rende necessaria una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di commercio e l’oggetto dell’appalto, come si può dedurre dal complesso delle prestazioni previste”, ma con la precisazione che “a parziale mitigazione di tale impostazione, la corrispondenza contenutistica non va intesa come perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 261; Cons. Stato, sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170) ” (T.A.R. Lecce, Sez. III, n. 562 del 6 aprile 2022).
5) Ebbene, con riferimento al caso di specie, va evidenziato che la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e delle lampade votive del cimitero rientrano tra alcuni dei servizi oggetto di appalto, servizi che, nella descrizione di cui al § 2 del C.S.A., sono molto ampi e nei quali si annoverano:
- al § 2.1, un lungo elenco di operazioni cimiteriali (a loro volta distinte in operazioni di tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione, estumulazione-condizionamenti, traslazione, come da §§ da 2.1.1 a 2.1.6);
- al § 2.2, le operazioni di pulizia delle aree e di manutenzione del verde, a loro volta distinte in pulizia delle aree cimiteriali e dei campi di inumazione e in operazioni di manutenzione del verde cimiteriale (v. §§ 2.2.1 e 2.2.2);
- al § 2.3, le operazioni di manutenzione ordinaria, volte a mantenere lo stato dei luoghi;
- al § 2.4, le operazioni di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e delle lampade votive presenti nel cimitero (e in relazione alle quali vi è la contestazione di parte ricorrente);
- al § 2.5, gli altri servizi relativi alla gestione cimiteriale (custodia, portierato e sorveglianza).
6) Il Disciplinare di gara prevedeva la necessità dell’iscrizione del concorrente presso la CCIA “ per la categoria di cui all’oggetto dell’appalto ”, senza imporre altre specifiche prescrizioni al riguardo.
7) Dalla visura CCIA di Ecologia emerge che, nell’oggetto sociale, è indicata anche “la gestione, la costruzione, l’installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti elettrici votivi cimiteriali, nonché assunzione in concessione della gestione dei medesimi ” (v. pag. 4 visura) e, nell’attività secondaria esercitata nella sede legale, l’attività di “ manutenzione ” cimiteri (v. pag. 9 della visura), nella cui ampia dizione può quindi ben ricomprendersi anche quella relativa agli impianti elettrici e alle lampade votive, già contemplata nell’oggetto sociale.
8) Quindi, va da sé che, in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni oggetto di appalto, degli atti di gara e del contenuto della visura CCIA, Ecologia ha i requisiti per l’espletamento del servizio.
9) Considerato che, in ragione di quanto sin qui evidenziato, rimane ferma la posizione della prima in graduatoria, non vi è motivo di esaminare le censure rivolte contro la seconda classificata, in quanto parte ricorrente non ha palesato il proprio interesse subordinato a una eventuale collocazione al secondo posto in vista di ipotetici scorrimenti di graduatoria.
10) Il ricorso va quindi respinto.
11) Le spese di lite, secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo nei confronti delle parti costituite, mentre nulla si dispone sulle spese di giudizio nei confronti della seconda classificata, in quanto non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come segue:
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Cisternino;
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore di Ecologia & Trasporti San Giacomo s.r.l.
Nulla spese nei confronti di New Multi-Service s.r.l.s.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO