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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 1034/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Giunta Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Termini Imerese, in via
Giuseppe Mazzini n. 14, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Palermo in Via Laurana 59 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'ente rappresentato e difeso dall' Avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale alle liti per notar di Roma;
Persona_1
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.03.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso che: - a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 18.02.2021, ha avuto attribuita la NASPI a partire dal 26.02.2021;
- in data 21.09.2021, stipulava con la società BUSINNESS BRAND s.r.l. un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo 01.10.2021- 30.11.2021;
- con comunicazione del 06.10.2021 la società suddetta comunicava la risoluzione del contratto con decorrenza 08.10.2021;
- con nota del 14.09.2022 la Sede di Palermo richiedeva la restituzione CP_1
dell'importo complessivo di €. 4.685,31 a titolo di prestazione NASPI n. 0021942146 per il periodo 01.10.2021 – 31.07.2022, con la seguente motivazione: “Corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”;
- avverso tale provvedimento, in data 21.11.2022 proponeva rituale ricorso amministrativo, rigettato il 15.12.2022, con la seguente motivazione: “La ricorrente, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 18/02/2021, ha percepito indennità NASPI dal 26/02/2021 al 31/07/2022. Successivamente, in sede di ultima verifica effettuata in fase di definizione della pratica per il pagamento degli ultimi 30 giorni, è emerso che la stessa in data 01/10/2021 ha iniziato un'attività di collaborazione coordinata e continuativa come da UNILAV trasmesso dalla ditta
BUSINESS BRAND SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, omettendo di trasmettere il modello NASPI COM e di comunicare il reddito che avrebbe percepito da tale attività. Tale omissione è sanzionata dalla legge con la decadenza dalla prestazione. Conseguentemente, la pratica di NASPI è stata posta in decadenza dal
01/10/2021ed è stato calcolato ed acquisito l'indebito per l'indennità percepita dal
01/10/2021 al 31/07/2022”.
Deduceva, in particolare, la ricorrente che l'adempimento preteso dall non era CP_1
dovuto, stante la breve durata del rapporto di collaborazione ( pari solo a sette giorni) che avrebbe reso inutile qualsiasi comunicazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “ritenere e dichiarare illegittima la revoca dell'indennità di disoccupazione deliberata dall' nei confronti della Sig.ra CP_1 [...]
; - ritenere e dichiarare la illegittimità della richiesta di Parte_1 restituzione della indennità di disoccupazione NASPI, per il periodo dal 01/10/2021 al
31/07/2022 e per l'importo di € 4.685,31; - per l'effetto, annullare e dichiarare
l'inefficacia e l'illegittimità dell'impugnato provvedimento dell' per i motivi CP_1
esposti in ricorso;
- in via subordinata, ritenere e dichiarare che il provvedimento di sospensione della indennità NASPI deve essere limitato ai sette giorni (dal 01/10/2021 al 07/10/2021) di durata del rapporto di lavoro (non subordinato) intrattenuto dalla
Sig.ra con la società BUSINNES BRAND con ogni pronuncia accessoria Parte_1
e consequenziale, e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle anticipate, ove non ammessa al gratuito patrocinio”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , Controparte_2
contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Deduceva, in particolare, che la ricorrente, in spregio alla normativa di riferimento, non aveva effettuato entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa la dovuta comunicazione, andando incontro alla decadenza della prestazione.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
17.12.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Come noto, con Decreto Legislativo del 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, è stata introdotta la Naspi avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI, introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Ai sensi dell'Art. 9 del cit Decreto: Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato:
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa
d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro”.
Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo
10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il CP_1
reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore, per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa,
o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, a percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito CP_1
annuo previsto.
Infine, l'art. 11 del D. Lgs. cit. (rubricato “Decadenza”) dispone che “1. […] il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
Ora appare evidente che al percettore di Naspi sia imposto un obbligo informativo, circa l'espletamento di attività lavorative contestuali, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza dalla prestazione;
circostanza questa che rende il caso difforme in parte dei cd. indebiti previdenziali ed assistenziali in senso stretto.
Anche a volerne trovare delle similitudini, va comunque condotta un'analisi sul concetto di dolo.
L'orientamento consolidato è nel senso di ritenere che il dolo del percettore, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della CP_1
misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986); più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996).
Alla stregua di tale orientamento consolidato, la stessa Corte costituzionale è più volte intervenuta sulla questione, individuando un principio di settore riguardante il tema dell'indebito previdenziale ed assistenziale, in forza del quale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., la ripetizione dev'essere esclusa in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993).
Quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato: "l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dall'art 13, primo comma, della legge n.
412 del 1991 - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti (ovvero conoscibili) dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che viene ad assumere rilevanza, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., solo ai fini della decorrenza del diritto agli interessi dal giorno del pagamento).
Deve, dunque, ritenersi, tenuto conto della portata innovativa dell'art. 13, comma 1, L.
n. 412/1991, che il titolare della prestazione previdenziale o assistenziale abbia un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c..
Va altresì aggiunto che l'equiparazione al dolo dell'omessa comunicazione, prescritta da norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto e la misura della pensione non appare prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente.
Ora, nel caso oggetto della presente disamina siamo dinnanzi ad una prestazione la cui natura e precipua finalità è proprio quella di supportare dei soggetti in stato di incolpevole inattività lavorativa.
Ciò comporta che la ricorrente doveva essere ben consapevole che il ripristino di un'attività lavorativa avrebbe comportato la rideterminazione o addirittura la sospensione del beneficio oggetto della presente disamina.
Ciò nondimeno, e ciò non è stato contestato nel corso del giudizio, la ricorrente ha omesso di comunicare all'Ente previdenziale il venir meno del requisito fondante l'erogazione della prestazione, a nulla rilevando la breve durata del rapporto di collaborazione instaurato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato. Si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, all'esito della scadenza del termine del 17.12.2024 per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c..
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo