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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000379/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000379/2013 avente ad oggetto: “contratto d'opera ”
promossa da nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1
res. in VIA COSTANTINO DA MONOPOLI N.24 MONOPOLI
rappr. e dif. dall'Avv. NAPOLETANO MARCO ATTORE C.F._2
contro
nato a SVIZZERA il 28/07/1972 Controparte_1 C.F._3
rappr. e dif. dall'Avv. CAROLILLO ALBERTO ( VIA CIALDINI C.F._4
1 Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc fissata per il 18.3.2025.
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato il 29.5.2013, ha citato in giudizio innanzi Parte_1
a questo Tribunale chiedendo, previa declaratoria del grave Controparte_1
inadempimento dello stesso alle obbligazioni contrattuali assunte, di << dichiarare la risoluzione del contratto>> verbale con cui, a seguito di preventivo ricevuto il 16.11.2011, aveva commissionato a quest'ultimo la realizzazione di n. 2 armadi per nicchia e n. 1 cassettiera con tre cassetti per l'immobile di proprietà di tale che stava Persona_1
ristrutturando; ha chiesto, altresì, la condanna del convenuto alla restituzione dell'acconto versatogli in data 18.1.2012 di € 1.500,00, oltre ad interessi legali.
Ha dedotto che non aveva mai provveduto nei termini concordati a Controparte_1
fornire l'opera richiesta e che nell'estate del 2012 gli aveva comunicato di “disimpegnarsi definitivamente dal contratto”.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto della domanda e l'accertamento Controparte_1
del suo diritto a trattenere la somma ricevuta, a titolo di penale contrattuale.
Ammesse e assunte prove orali, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 18.3.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Il contratto pacificamente intervenuto tra le parti va qualificato come contratto d'opera, ex artt. 2222 e ssgg cc.
2 Le parti concordano, infatti, sulla circostanza di aver concluso un contratto verbale con cui l'attore commissionò al convenuto la realizzazione di n. 2 armadi per nicchia e n. 1 cassettiera con tre cassetti per l'immobile di proprietà di tale immobile Persona_1
che il primo stava ristrutturando.
In ordine ai mobili commissionati, va precisato, per completezza (nonostante l'irrilevanza della circostanza, stante l'esito del presente giudizio) che in comparsa di costituzione il non ha contestato che gli furono commissionati solo i mobili sopra indicati. Né CP_1
ha depositato, al fine di effettuare una contestazione sul punto, le memorie di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1, cpc, destinate alla precisazione delle domande, eccezioni e conclusioni e, quindi, alla definizione del thema decidendum.
Va, inoltre, rilevata la tardività della domanda di accertamento della legittimità del trattenimento dell'acconto ricevuto proposta dal convenuto.
Invero, lo stesso non si è costituito in giudizio nei termini previsti dall'art. 166 cpc, termini entro cui avrebbe potuto proporre domande riconvenzionali ai sensi del secondo comma dell'art. 167 cpc.
2.2 Ciò premesso, va ora esaminata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del Moliterno avanzata dalla parte attrice.
La domanda è fondata.
Invero, il convenuto in comparsa di costituzione ha affermato che << rinunciava all'incarico temendo di avere difficoltà per l'ottenimento del corrispettivo >>.
In sede di interrogatorio formare ha confermato quanto sopra affermando, contra se, che
<< poiché non mi pagavano il saldo io non li ho (i mobili) consegnati >>.
Da quanto sopra emerge che il convenuto esercitò un diritto di recesso non riconosciutogli dalla legge.
3 Invero, l'art. 1373 cc stabilisce che la facoltà di recesso debba essere prevista in contratto e, ciò, in deroga al principio generale secondo cui il contratto ha valore di legge tra le parti
(previsione contrattuale della facoltà di recesso a suo favore, peraltro, neppure dedotta dal
). CP_1
Né il mancato pagamento del saldo prima della consegna dei mobili lo legittimava a non adempiere. Infatti, il convenuto non poteva pretendere la controprestazione prima di procedere alla consegna dell'opera commissionata e prima dell'accettazione della stessa da parte del committente (v. art. 2226 cc).
Peraltro, il convenuto non è riuscito a dimostrare le ulteriori versioni fornite per giustificare la mancata consegna dei mobili.
E, cioè, che quest'ultima debba essere imputata al rifiuto della controparte a ricevere l'opera commissionata.
Nessuno dei testi escussi, infatti, ha confermato la circostanza dedotta dal convenuto
(invero, in contrasto con l'affermazione di aver rinunciato al lavoro per timore di non essere pagato) secondo cui avrebbe tentato tre volte di consegnare i mobili senza riuscirci per non essersi il presentato all'appuntamento. Pt_1
Il teste , ex operaio del convenuto, ha riferito di ricordare << che solo una Testimone_1
vota abbiamo caricato sul camion i mobili ma che non siamo andati >> e che << il sig.
ci ha detto di scaricare il camion>>. L'altro teste citato a deporre sulla CP_1
circostanza in esame, , anch'egli ex operaio del , ha riferito Testimone_2 CP_1
di non ricordare di essere andato tre volte a per la consegna. Parte_2
In ogni caso, detta situazione avrebbe dovuto indurre il convenuto ad attivare il meccanismo di cui all'art. 1209, comma secondo, cc.
ha dimostrato che l'impossibilità della consegna fu causata dal fatto Parte_3
4 che il non aveva completato la ristrutturazione dell'immobile a cui i mobili Pt_1
commissionati erano destinati.
La figlia della proprietaria dell'immobile oggetto di ristrutturazione, sentita come teste, rispondendo positivamente sulla circostanza g) dedotta dall'attore nelle memorie depositate ex art. 183, comma sesto, n. 2 (<< vero che sempre a fine 2011 ad opere edili già ultimate provvedeva su richiesta diretta della sig.ra a montare una CP_1 Per_1
cucina nell'immobile di proprietà della medesima ormai completamente Per_1
ristrutturato >>), ha dichiarato che l'immobile a fine 2011 era del tutto ristrutturato.
Anche il teste , progettista e direttore dei lavori - sulla cui attendibilità non Testimone_3
vi è motivo di dubitare sol perchè germano dell'attore - ha dichiarato che la ristrutturazione dell'immobile fu completata a fine 2011.
Alla luce di quanto sopra, accertato il grave inadempimento del convenuto che non ha dato esecuzione al contratto d'opera intervenuto con l'attore non consegnando l'opera commissionata e recedendo illegittimamente dal contratto, il suddetto contratto va risolto per inadempimento di . Controparte_1
Alla risoluzione del contratto consegue l'obbligo del convenuto di restituire l'acconto ricevuto con gli interessi legali dalla data della richiesta, avvenuta con missiva datata
14.3.2013 e ricevuta il 21.3.2013.
Non va esaminata la domanda di risarcimento del danno all'immagine avanzata dall'attore in citazione, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 1.100,01 a €
5 5.200,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n.
2017/23318) in relazione alle fasi espletate.
Si ritiene non ricorrano i presupposti per il riconoscimento della maggiorazione richiesta dalla parte attrice ai sensi dell'art. 4 c. 8 DM 55/2014 essendo stato necessario l'espletamento della fase istruttoria al fine di verificare la fondatezza della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie la domanda avanzata da nei confronti di e, Parte_1 Controparte_1
per l'effetto, risolve il contratto d'opera intervenuto tra le parti nel novembre 2011 avente ad oggetto mobili da montare nell'immobile sito in , via Argo Leone Parte_2
Magno, 55, e condanna a restituire a la somma di € Controparte_1 Parte_1
1.500,00, oltre agli interessi legali dalla data del 21.3.2013;
condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1
complessivi Euro 3.830,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali. Così deciso il 03/06/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 70043 MONOPOLI CONVENUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000379/2013 avente ad oggetto: “contratto d'opera ”
promossa da nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1
res. in VIA COSTANTINO DA MONOPOLI N.24 MONOPOLI
rappr. e dif. dall'Avv. NAPOLETANO MARCO ATTORE C.F._2
contro
nato a SVIZZERA il 28/07/1972 Controparte_1 C.F._3
rappr. e dif. dall'Avv. CAROLILLO ALBERTO ( VIA CIALDINI C.F._4
1 Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc fissata per il 18.3.2025.
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato il 29.5.2013, ha citato in giudizio innanzi Parte_1
a questo Tribunale chiedendo, previa declaratoria del grave Controparte_1
inadempimento dello stesso alle obbligazioni contrattuali assunte, di << dichiarare la risoluzione del contratto>> verbale con cui, a seguito di preventivo ricevuto il 16.11.2011, aveva commissionato a quest'ultimo la realizzazione di n. 2 armadi per nicchia e n. 1 cassettiera con tre cassetti per l'immobile di proprietà di tale che stava Persona_1
ristrutturando; ha chiesto, altresì, la condanna del convenuto alla restituzione dell'acconto versatogli in data 18.1.2012 di € 1.500,00, oltre ad interessi legali.
Ha dedotto che non aveva mai provveduto nei termini concordati a Controparte_1
fornire l'opera richiesta e che nell'estate del 2012 gli aveva comunicato di “disimpegnarsi definitivamente dal contratto”.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto della domanda e l'accertamento Controparte_1
del suo diritto a trattenere la somma ricevuta, a titolo di penale contrattuale.
Ammesse e assunte prove orali, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 18.3.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Il contratto pacificamente intervenuto tra le parti va qualificato come contratto d'opera, ex artt. 2222 e ssgg cc.
2 Le parti concordano, infatti, sulla circostanza di aver concluso un contratto verbale con cui l'attore commissionò al convenuto la realizzazione di n. 2 armadi per nicchia e n. 1 cassettiera con tre cassetti per l'immobile di proprietà di tale immobile Persona_1
che il primo stava ristrutturando.
In ordine ai mobili commissionati, va precisato, per completezza (nonostante l'irrilevanza della circostanza, stante l'esito del presente giudizio) che in comparsa di costituzione il non ha contestato che gli furono commissionati solo i mobili sopra indicati. Né CP_1
ha depositato, al fine di effettuare una contestazione sul punto, le memorie di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1, cpc, destinate alla precisazione delle domande, eccezioni e conclusioni e, quindi, alla definizione del thema decidendum.
Va, inoltre, rilevata la tardività della domanda di accertamento della legittimità del trattenimento dell'acconto ricevuto proposta dal convenuto.
Invero, lo stesso non si è costituito in giudizio nei termini previsti dall'art. 166 cpc, termini entro cui avrebbe potuto proporre domande riconvenzionali ai sensi del secondo comma dell'art. 167 cpc.
2.2 Ciò premesso, va ora esaminata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del Moliterno avanzata dalla parte attrice.
La domanda è fondata.
Invero, il convenuto in comparsa di costituzione ha affermato che << rinunciava all'incarico temendo di avere difficoltà per l'ottenimento del corrispettivo >>.
In sede di interrogatorio formare ha confermato quanto sopra affermando, contra se, che
<< poiché non mi pagavano il saldo io non li ho (i mobili) consegnati >>.
Da quanto sopra emerge che il convenuto esercitò un diritto di recesso non riconosciutogli dalla legge.
3 Invero, l'art. 1373 cc stabilisce che la facoltà di recesso debba essere prevista in contratto e, ciò, in deroga al principio generale secondo cui il contratto ha valore di legge tra le parti
(previsione contrattuale della facoltà di recesso a suo favore, peraltro, neppure dedotta dal
). CP_1
Né il mancato pagamento del saldo prima della consegna dei mobili lo legittimava a non adempiere. Infatti, il convenuto non poteva pretendere la controprestazione prima di procedere alla consegna dell'opera commissionata e prima dell'accettazione della stessa da parte del committente (v. art. 2226 cc).
Peraltro, il convenuto non è riuscito a dimostrare le ulteriori versioni fornite per giustificare la mancata consegna dei mobili.
E, cioè, che quest'ultima debba essere imputata al rifiuto della controparte a ricevere l'opera commissionata.
Nessuno dei testi escussi, infatti, ha confermato la circostanza dedotta dal convenuto
(invero, in contrasto con l'affermazione di aver rinunciato al lavoro per timore di non essere pagato) secondo cui avrebbe tentato tre volte di consegnare i mobili senza riuscirci per non essersi il presentato all'appuntamento. Pt_1
Il teste , ex operaio del convenuto, ha riferito di ricordare << che solo una Testimone_1
vota abbiamo caricato sul camion i mobili ma che non siamo andati >> e che << il sig.
ci ha detto di scaricare il camion>>. L'altro teste citato a deporre sulla CP_1
circostanza in esame, , anch'egli ex operaio del , ha riferito Testimone_2 CP_1
di non ricordare di essere andato tre volte a per la consegna. Parte_2
In ogni caso, detta situazione avrebbe dovuto indurre il convenuto ad attivare il meccanismo di cui all'art. 1209, comma secondo, cc.
ha dimostrato che l'impossibilità della consegna fu causata dal fatto Parte_3
4 che il non aveva completato la ristrutturazione dell'immobile a cui i mobili Pt_1
commissionati erano destinati.
La figlia della proprietaria dell'immobile oggetto di ristrutturazione, sentita come teste, rispondendo positivamente sulla circostanza g) dedotta dall'attore nelle memorie depositate ex art. 183, comma sesto, n. 2 (<< vero che sempre a fine 2011 ad opere edili già ultimate provvedeva su richiesta diretta della sig.ra a montare una CP_1 Per_1
cucina nell'immobile di proprietà della medesima ormai completamente Per_1
ristrutturato >>), ha dichiarato che l'immobile a fine 2011 era del tutto ristrutturato.
Anche il teste , progettista e direttore dei lavori - sulla cui attendibilità non Testimone_3
vi è motivo di dubitare sol perchè germano dell'attore - ha dichiarato che la ristrutturazione dell'immobile fu completata a fine 2011.
Alla luce di quanto sopra, accertato il grave inadempimento del convenuto che non ha dato esecuzione al contratto d'opera intervenuto con l'attore non consegnando l'opera commissionata e recedendo illegittimamente dal contratto, il suddetto contratto va risolto per inadempimento di . Controparte_1
Alla risoluzione del contratto consegue l'obbligo del convenuto di restituire l'acconto ricevuto con gli interessi legali dalla data della richiesta, avvenuta con missiva datata
14.3.2013 e ricevuta il 21.3.2013.
Non va esaminata la domanda di risarcimento del danno all'immagine avanzata dall'attore in citazione, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 1.100,01 a €
5 5.200,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n.
2017/23318) in relazione alle fasi espletate.
Si ritiene non ricorrano i presupposti per il riconoscimento della maggiorazione richiesta dalla parte attrice ai sensi dell'art. 4 c. 8 DM 55/2014 essendo stato necessario l'espletamento della fase istruttoria al fine di verificare la fondatezza della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie la domanda avanzata da nei confronti di e, Parte_1 Controparte_1
per l'effetto, risolve il contratto d'opera intervenuto tra le parti nel novembre 2011 avente ad oggetto mobili da montare nell'immobile sito in , via Argo Leone Parte_2
Magno, 55, e condanna a restituire a la somma di € Controparte_1 Parte_1
1.500,00, oltre agli interessi legali dalla data del 21.3.2013;
condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1
complessivi Euro 3.830,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali. Così deciso il 03/06/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 70043 MONOPOLI CONVENUTO