Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 15/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 318\2024 R.G. avente ad oggetto:
Responsabilita professionale , e vertente
T R A
) rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. GNOCATO ELIO MICHELE, giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
) rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._2
dall' avv.to MATTIOLI MAILA, giusta procura in atti;
-Convenuto- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione dell' 11.03.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore
comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
E' pacifico il conferimento dell'incarico, avvenuto in data 24.05.2021
(v. doc.1 all.to all'atto di citazione), con cui il convenuto si impegnava ad eseguire, in favore dell'attrice, l'attività di progettazione e di direzione lavori per la ristrutturazione e l'ampliamento previsto dalla
Legge n. 14/2021 (cd bonus 110%) di un immobile con piscina sito in
Matelica.
Come emerge dal RIEPILOGO GENERALE l'incarico conferito dalla committente prevedeva l'ottenimento dei cd “bonus fiscali”.
Si legge, infatti, che:
Ulteriore conferma si ricava dai seguenti quadri in cui si prospettano due ipotesi di detrazione: una massima legata al superbonus 110% pari ad Euro 278.545,00 e l'altra – minore – legata all'ecobonus pari ad Euro 190.500,00.
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E poi nel qaudro economico generale si riporta il risparmio di spesa complessivo che si attendeva detraendo il superbouns fiscale del 110%.
Il convenuto in data 22.9.2022 (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione) comunicava di aver effettuato in favore dell'attrice le seguenti prestazioni professionali: a) Studio di fattibilità tecnico economica finalizzato all'ottenimento dei bonus fiscali; b) Accesso
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agli atti;
c) APE edificio esistente;
d) Rilievo con GPS e restituzione grafica;
e) Quadro economico preliminare con stima dei costi e bonus fiscali;
f) Visure e frazionamento catastale dell'edificio esistente in più unità immobiliari relativo all'ottenimento dei bonus; g) Variazione catastale;
h) Progettazione in varie fasi con diverse soluzioni richieste dalla committente;
i) Progetto preliminare;
j) Rendering fotorealistici;
k) Progettazione definitiva finalizzata all'ottenimento del permesso a costruire – Calcolo superfici e volumi;
l) Domanda di permesso a costruire e relativa documentazione – Relazioni - Dichiarazioni;
m)
Sezioni di dettaglio esecutive, Studio dei dettagli costruttivi e dei pacchetti murari;
n) Studio preliminare della struttura e precalcolo strutturale;
o) Certificato acustico di progetto;
p) Progetto impianti
Legge 10; q) Protocollo Itaca finalizzato all'ampliamento del 40% -
Piano Casa – Rigenerazione urbana;
r) Computo metrico estimativo –
Offerta prezzi.
E' altresì comprovato che l'attrice ha corrisposto al convenuto una somma complessiva netta pari ad Euro 46.000,00 oltre Iva e Cassa, in due tranches: la prima dell'importo lordo di € 19.032,00 (importo netto € 15.000,00) a titolo di acconto in data 23/07/21 (vedasi fattura n. 4/2021 del 23/07/2021 – doc. 5 allegato atto di citazione), la seconda dell'importo lordo di € 39.332,80 (importo netto di €
31.000,00) a titolo di saldo in data 03/10/22 (vedasi fattura n. 2/2022 del 27/09/2022 – doc. 6 allegato atto di citazione).
Pagamento comprovato non solo dai documenti citati ma anche confermato dal convenuto.
L'attrice imputa al convenuto l'aver omesso di redigere e depositate la
CILA Superbonus 110%, ossia il titolo abilitativo nuovo introdotto nel nostro ordinamento con la conversione in legge del Decreto Legge n.
77/2021, precludendo l'accesso ai bonus edilizi poiché la pratica è risultata incompleta e inidonea a realizzare gli obiettivi prefissati.
L'addebito mosso al convenuto e dal quale l'attrice fa derivare la sua responsabilità professionale è l'omesso ottenimento dei bonus;
non il mancato depositato una CILAS – ovvero il non aver realizzato o
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realizzato in ritardo le opere necessarie all'ottenimento del superbonus
110%.
L'oggetto del contratto d'opera professionale è -per l'attrice- il compimento delle attività prodromiche alla realizzazione delle opere
“edili” nonché la messa “a disposizione del titolo abilitativo non solo dei bonus “minori” ma del 110% a cui parte attrice e parte convenuta hanno sicuramente inteso attribuire importanza predominante.
Il convenuto deduce di aver costantemente e tempestivamente informato la committente sullo stato di avanzamento dei lavori;
che alcun termine risulta pattuito contrattualmente;
che la mancata realizzazione dell'intervento ed il conseguente mancato accesso al cd.
“Super-bonus 110%” sono dipesi da una scelta autonoma della committente, motivata da “questioni personali” e “sopravvenute difficoltà economiche” (come emerge dai docc. 3 e 7 della comparsa di costituzione e risposta); che nell'arco temporale in cui si è svolto il rapporto professionale (maggio 2021-ottobre 2022) sono intervenute ben 11 modifiche alla disciplina del cd. "Superbonus 110%", con cadenza quasi mensile (v. doc. 30 comparsa di costituzione); che con come evidenziato nell'e.mail del 12.1.2022 (doc. 19 della comparsa di costituzione e risposta), aveva chiarito alla committente che "la legge di bilancio approvata al 31 dicembre ha chiarito che le monofamiliari come la tua possono usufruire dei bonus al 110 per tutto il 2022 a patto che a giugno sia fatto almeno il 30% dei lavori"; che detto termine è stato poi prorogato al 30.9.2022, ma in tempo non più utile e con una proroga di troppo breve entità per consentire il completamento delle opere nella percentuale richiesta dalla normativa;
che una specifica clausola contrattuale esonerava espressamente il professionista "da ogni responsabilità in merito a cambiamenti normativi che alterino la quantità e qualità dei bonus fiscali attualmente in vigore" ; che ha predisposto una prima ipotesi progettuale completa già a dicembre 2021, che avrebbe consentito di rispettare le tempistiche per il "Superbonus 110%" (docc. 18 della comparsa di costituzione e risposta e 41 della seconda memoria); che ha predisposto ben otto diverse alternative progettuali per venire incontro alle esigenze della committente, che hanno influenzato i
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tempi di esecuzione della prestazione, ed elaborato soluzioni tecniche per mantenere aperta la possibilità di accedere ai bonus fiscali;
che l'attività svolta ha consentito di ottenere il permesso di costruire.
Le domande attoree non meritano accoglimento non essendo imputabile al convenuto alcun inadempimento contrattuale.
Il contratto non risulta sottoposto ad alcun termine essenziale né alla condizione risolutiva dell'ottenimento del cd. superbonus 110%.
Il conseguimento del bonus 110% non è la la causa unica ed esclusiva del contratto.
A pagina 18 del contratto si formulano due ipotesi di detrazione tra loro in posizione di assoluta parità: una massima legata al superbonus
110% pari ad Euro 278.545,00 e l'altra – minore – legata all'ecobonus pari ad Euro 190.500,00 e questo vuol dire che entrame le ipotesi erano accettate dalla committente.
Non emerge dal tenore complessivo del contratto che al conseguimento del bonus 110% entrambe le parti abbiano inteso attribuire importanza, se non esclusiva, comunque predominante rispetto ai bonus minori.
Il contratto, peraltro, contiene una specifica clausola di esonero da responsabilità per modifiche normative, modifiche che il convenuto ha dimostrato essere state ben undici nell'arco temporale in cui si è svolto il rapporto professionale (maggio 2021-ottobre 2022).
La prima ipotesi progettuale completa già a dicembre 2021, avrebbe consentito di rispettare le tempistiche per il "Superbonus 110%".
Le successive otto modifiche volute dall'attrice hanno indubbiamente interferito sulla tempestica e di tanto era pienamente edotta la stessa attrice
L'attrice ha accettato la possibilità di usufruire dei cd. "bonus minori", sia sottoscrivendo il contratto sia successivamente come emerge dal messaggio Wha-tsApp del 13.4.2022 (doc. 26 della comparsa di
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costituzione e risposta), scrivendo di riconoscere quella delle detrazioni minori come alternativa praticabile e a dicembre 2022 quando è stato rilasciato il Permesso di Costruire era ancora possibile usufruire dei bonus minori.
Il Permesso di Costruire è stato rilasciato a dicembre 2022 e ciò da un lato dimostra l'adempimento dell'opera svolta dal professionista convenuto funzionale al PdC dall'altro che alla committente non era precluso l'accesso ai bonus minori.
La richiesta di restituzione della somma di Euro 20.549,64 è infondata.
L'attrice, prima della rinuncia all'incarico non ha mai contestato alcunchè, né ha tempestivamente contestato le voci indicate nella fattura 2/2022 emessa dal convenuto (doc.6 dell'atto di citazione) , che, anzi, ha saldato senza riserve.
Né ha prodotto documentazione attestante i pagamenti che assume di aver effettuato a terzi per le medesime prestazioni.
Quanto alla presunta duplicazione di voci, i documenti prodotti dal convenuto dimostrano l'infondatezza della doglianza.
In definitiva i compensi richiesti e percepiti dal convenuto risultano coerenti e conformi a quanto pattuito nel contratto, con quanto elencato nelle fatture 4\21 e 10\22, nella comunicazione 22.9.2022, con cui si rimette la parcella pro-forma e con il valore delle prestazioni concretamente poste in essere.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande formulate con atto di citazione notificato da Parte_1
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BONAPASTA nei confronti di cosi Controparte_1 provvede:
rigetta tutte le domande attoree.
Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano in euro 10.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 15/04/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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