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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
11/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 126/2023 RG ( porta riunito
127/23 RG) avente ad oggetto: “ opposizione avviso addebito – contributi gestione commercianti ”
TRA
e - rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 dall'Avvocato LONGO MICHAEL ed elettivamente domiciliate come in ricorso,
- ricorrente/opponente
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dall'Avvocato dagli Avvocati APRILE SERGIO e ed elettivamente domiciliata in
- DORSODURO, 3500/D 30135 , CP_1 CP_1
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso (RG 126/2023) depositato in data 28/01/2023 la ricorrente
, come sopra in epigrafe indicata, proponeva opposizione Parte_1 ex art. 24 d.lvo 46/99 avverso l'avviso di addebito n. 377 2022 00027531 59
000 di Euro 21.363,94 notificatale a mezzo posta il 20 dicembre 2022 chiedendo “ - in via preliminare: ✓ sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato;
✓ sospendere il presente giudizio sino alla definitività dei giudizi tributari oggi pendenti avanti
1 la RG 162/2022 e la Controparte_2 [...]
RG 785/2020; - nel merito in via principale: Controparte_3 dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o revocare e/o annullare,
l'avviso di addebito impugnato, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e/o conseguenti;
- nel merito in via principale: dichiarare che la SI.ra
[...]
nulla deve in favore di in ragione dell'avviso di addebito Pt_1 CP_1 impugnato;
- nel merito in via ulteriormente gradata: ridurre le pretese di sia per contributi, che per sanzioni ed interessi, nei limiti di quanto CP_1 risulterà provato in corso di causa;
- in ogni caso: con vittoria delle spese e compensi di causa”.
Nel costituirsi Controparte_1
ribadisce la fondatezza della propria pretesa, contesta
[...] quanto dedotto da parte ricorrente chiedendo «- rigettare le domande formulate dal ricorrente, per i motivi esposti, spese rifuse, confermando l'impugnato avviso di addebito;
- in via gradata, accertare e dichiarare il contribuente tenuto a versare all'Istituto previdenziale l'importo dovuto a titolo di contribuzione e somme aggiuntive, come riportato nell'opposto avviso;
- spese rifuse».
Con separato ricorso (RG 127/2023) depositato sempre in data
28/1/2023 la ricorrente , come sopra in epigrafe indicata, Parte_2 proponeva opposizione ex art. 24 d.lvo 46/99 avverso l'avviso di addebito n.
377 2022 00027530 58 000 di Euro 21.363,94 notificatole a mezzo posta il
28 dicembre 2022 chiedendo «- in via preliminare: ✓ sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato;
✓ sospendere il presente giudizio sino alla definitività dei giudizi tributari oggi pendenti avanti la RG 162/2022 e la Controparte_2
RG 787/2020; ✓ riunire il Controparte_3 presente giudizio a quello oggi instaurato nell'interesse dell'altra socia di
[...] SI.ra ; - nel merito in via principale: dichiarare CP_4 Parte_1 nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o revocare e/o annullare, l'avviso di addebito impugnato, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e/o conseguenti;
- nel merito in via principale: dichiarare che la SI.ra nulla deve Parte_2
2 in favore di in ragione dell'avviso di addebito impugnato;
- nel merito CP_1 in via subordinata: ridurre le pretese di sia per contributi, che per CP_1 sanzioni ed interessi, nei limiti di quanto risulterà provato in corso di causa;
- in ogni caso: con vittoria delle spese e compensi di causa».
Nel costituirsi Controparte_1
ribadisce la fondatezza della propria pretesa, contesta
[...] quanto dedotto da parte ricorrente chiedendo «- rigettare le domande formulate dal ricorrente, per i motivi esposti, spese rifuse, confermando l'impugnato avviso di addebito;
- in via gradata, accertare e dichiarare il contribuente tenuto a versare all'Istituto previdenziale l'importo dovuto a titolo di contribuzione e somme aggiuntive, come riportato nell'opposto avviso;
- spese rifuse».
I due giudizi sono stati riuniti e l'unica causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e più volte rinviata in attesa della definizione del giudizio tributario.
*** *** ***
1. Come puntualmente ricostruito nei ricorsi introduttivi, con avviso di accertamento n. T6303MO03308/2019, l'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società con sede legale in Salzano (VE) - della quale le Controparte_4 due ricorrenti sono socie - irregolarità contabili e dichiarative tali, secondo l'Agenzia, da far emergere utili non dichiarati.
2. Avverso il predetto accertatamente la società ha proposto in data
14/07/2020 ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale di
Venezia che, con sentenza n. 454/2021 del 18/02/2021 depositata il
04/06/2021, «in parziale accoglimento del ricorso» ha rideterminato « le imposte e le sanzioni individuate nell'accertamento sulla scorta della percentuale di sfrido dei prodotti consumati nel corso dell'esercizio dell'attività pari al 7% anziché al 5% come presupposto nell'avviso di accertamento, con onere dell'ufficio ai fini del ricalcolo della base imponibile, delle imposte e delle sanzioni».
3. In data 30/12/2021 la società ha impugnato la Controparte_4 pronuncia avanti alla chiedendo la Controparte_2
3 sua riforma ed il procedimento iscritto al n. di RGA 162/2022 era ancora pendente alla data del deposito dei ricorsi.
4. In ragione della rettifica reddituale operata in capo alla stessa società con avviso di accertamento n. T6S011003409/2019 notificato in data
31/12/2019 l'Agenzia delle Entrate ha altresì contestato alla ricorrente maggiori redditi non dichiarati per l'anno d'imposta 2014, Parte_1 accertati e quantificati in via induttiva in derivazione dalla sua partecipazione alla per la presunta distribuzione degli utili asseritamente Controparte_4 non dichiarati.
5. Contro l'avviso di accertamento notificatole in Parte_1 data 22/07/2020 ha proposto ricorso alla competente Controparte_3
di contestando i rilievi formulati dall'Agenzia delle Entrate
[...] CP_3 ed evidenziando la pendenza di giudizio avverso l'avviso di accertamento notificato alla società, da cui aveva tratto origine l'avviso di accertamento notificato ai soci;
anche detto giudizio alla data del deposito del presente ricorso era pendente ed in accoglimento dell'istanza cautelare formulata la
Commissione Tributaria aveva disposto la sospensione dell'avviso di accertamento nei confronti della socia.
6. In data 20/12/2022 ha tuttavia ricevuto avviso di Parte_1 addebito n. 377 2022 00027531 59 000, per contributi asseritamente dovuti a titolo di Gestione Commercianti per complessivi Euro 21.363,94, comprensivi di sanzioni ed interessi di mora, emesso dall' sulla scorta dell'avviso di CP_1 accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della socia e di cui è causa.
7. Anche per quanto riguarda la ricorrente in Parte_2 ragione della rettifica reddituale operata in capo alla società con avviso di accertamento n. T6S011003407/2019 notificato in data 31.12.2019 l'Agenzia delle Entrate ha contestato a detta ricorrente maggiori redditi non dichiarati per l'anno d'imposta 2014, accertati e quantificati in via induttiva in derivazione dalla sua partecipazione alla per la presunta distribuzione Controparte_4 degli utili asseritamente non dichiarati.
4 8. Contro l'avviso di accertamento notificatole anche Pt_2
in data 22/07/2020 ha proposto ricorso alla competente
[...]
di contestando i rilievi formulati Controparte_3 CP_3 dall'Agenzia delle Entrate ed evidenziando la pendenza di giudizio avverso l'avviso di accertamento notificato alla società, da cui aveva tratto origine l'avviso di accertamento notificato ai soci. Anche detto ricorso era pendente alla data di proposizione dei presenti ricorsi ed in accoglimento dell'istanza cautelare formulata la Commissione Tributaria aveva disposto la sospensione dell'avviso di accertamento nei confronti della socia.
9. Tuttavia in data 20/12/2022 ha ricevuto l' avviso Parte_2 di addebito n. 377 2022 00027530 58 000, per contributi asseritamente dovuti a titolo di Gestione Commercianti per complessivi Euro 21.363,94, comprensivi di sanzioni ed interessi di mora, emesso dall' in riferimento CP_1 all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della socia, e per cui è causa.
10. Le ricorrenti lamentano ed eccepiscono pertanto: 1) la violazione dell'art. 24, co. 3, d.lgs. 46/1999 essendo l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate sub iudice;
2) la carenza di prova della percezione di maggiori redditi posto che l senza effettuare alcun accertamento ha posto a base CP_1 della propria pretesa contributiva l'avviso di accertamento emesso nei confronti della socia il quale a sua volta si è limitato a recepire l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ove l'ente previdenziale deve fornire le prove poste a fondamento delle proprie ragioni creditorie per il contestato maggior imponibile contributivo, adempiendo all'onere probatorio ex art. 2967
c.c. che su di essa incombe, prove che devono essere ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nell'accertamento fiscale (Cass. L., 12333/2015). Le ricorrenti prendono sul punto posizione e censurano la ricostruzione operata dall'Agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento svolto verso la società; 3) formulano istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.
11. Nel costituirsi l' ha riportato sinteticamente il contenuto degli CP_1 accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate ed ha chiesto preliminarmente un rinvio della trattazione onde consentire alle parti di depositare la sentenza della
5 CTP, completa di motivazioni, anche mediante acquisizione dall'Amministrazione finanziaria, non essendo parte in tale giudizio;
ha CP_1 contestato la fondatezza dell'eccezione relativa alla violazione degli artt. 24 e
25 d.lgs. 46/1999; nel merito ha riportato il contenuto degli accertamenti compiuti della Agenzia delle Entrate ed ha chiesto, ove necessario, ex art. 213
c.p.c. e art. 421 c.p.c. di chiedere all'Agenzia delle Entrate di CP_1 informazioni sull'esito del giudizio pendente dinanzi alla CTR di CP_1 richiedersi all'Amministrazione Finanziaria e/o alla Controparte_3
di la trasmissione degli atti e documenti prodotti in
[...] CP_1 giudizio dalla difesa erariale.
12. Il 26/9/2023 le ricorrenti hanno proposta domanda di definizione delle liti 785 e 787 del 2020 ex art. 1 co. da 186 a 202 L. 197 del 29/12/2022 la quale ha sospeso i processi tributari sino al 31 luglio 2024, poi prorogato al
31/10/2024, termine entro il quale l'Ufficio finanziario avrebbe potuto negare la definizione agevolata ex art. 1 co. 200 L. n. 197/2022.
13. In data 31/1/2025 parte ricorrente ha depositato: 1) provvedimento di estinzione giudizio RG 162/2022 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto – 2) provvedimento di estinzione giudizio Controparte_4
RG 785/2020 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova –
[...]
; 3) provvedimento di estinzione giudizio RG 787/2020 Corte di Pt_1
Giustizia Tributaria di primo grado di Padova – . Parte_2
14. Ciò posto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nei termini di seguito esposti.
15. Deve condividersi con parte ricorrente che, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non ascrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né
è necessario, ai fini della non ascrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi,
6 l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al CP_1 giudice tributario ( vd. Cass. Sez. L, Sentenza n. 8379 del 09/04/2014).
16. Tuttavia, in tal caso il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (vd ex plurimis Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 12025 del 07/05/2019).
17. Pertanto deve essere accertata e dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito.
18. Quanto al merito della pretesa va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali per omesso versamento di contributi "a percentuale", il maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica assume valore presuntivo suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazione da parte dell'interessato, a nulla rilevando l'accettazione del condono tributario ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del
2011, avente natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale ( Cass.
Sez. L., Sentenza n. 21541 del 20/08/2019) ed ugualmente la definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del
2011 e dall'art. 16 della l. n. 289 del 2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia ai CP_ fini extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggior reddito, con la conseguenza che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva ( vd. Sez. L, Ordinanza n. 24774 del 03/10/2019).
19. Un tanto deve essere predicato anche per la definizione delle liti fiscali di cui alla L. 197/2022 posto a norma dell'art. 1 co. 186 «Le controversie
7 attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. (...)».
20. Alla domanda di accedere alla definizione agevolata della lite, al pagamento e alla estinzione dei giudizi fiscali non consegue nel caso in esame il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi, in quanto impedito dalla resistenza dell'obbligato e dall'offerta di prove di segno contrario;
per contro non può dirsi che l' non abbia offerto la prova di CP_1 quanto accertato avendo sin da subito chiesto l'acquisizione degli atti e Cont documenti ad
21. Vi è tuttavia da rilevare che questa Giudice non ha elementi per giungere a conclusioni diverse da quelle a cui è giunto il Giudice tributario di I grado – nonostante per colpa di parte ricorrente la sentenza non sia stata prodotta integralmente - Giudice tributario che ha concluso nel senso del parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società rideterminando «le imposte e le sanzioni individuate nell'accertamento» «sulla scorta della percentuale di sfrido dei prodotti consumati nel corso dell'esercizio dell'attività pari al 7% anziché al 5% come presupposto nell'avviso di accertamento, con onere dell'ufficio ai fini del ricalcolo della base imponibile, delle imposte e delle sanzioni».
22. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che devono essere compensate sussistono gravi ed eccezionali ragioni quali la reciproca soccombenza (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte
Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:
8 1) In parziale accoglimento del ricorso, annulla gli avvisi di addebito opposti e condanna le ricorrenti a corrispondere i contributi dovuti sulla rideterminazione dei maggiori redditi accertati sulla scorta della percentuale di sfrido dei prodotti consumati nel corso dell'esercizio dell'attività pari al 7% anziché al 5% come presupposto nell'avviso di accertamento.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia, all'udienza del 11/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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