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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 233/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23 marzo 2022 da PA
. (p.iva: Controparte_1
) in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Sclebin, come da mandato allegato all'atto di appello, con domicilio digitale pec:
Email_1
-appellante-
Contro
Controparte_2
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore con P.IVA_2 sede legale in Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Dorsoduro 3500/d, difeso dall'avv. Sergio CP_2
Aprile come da mandato rilasciato dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Roma dd. 21/07/2015, rep. 80974, Persona_1
rogito 21569 allegato alla memoria di costituzione, con domicilio digitale
PEC: t;
Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 103/22 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
Causa trattata all'udienza del 22 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito e/o della sentenza impugnata e in riforma della medesima sentenza:
In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare inesistente e/o nulla e comunque inefficace, anche per intervenuta decadenza, l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio.
In principalità: accertare l'insussistenza del debito per contributi e/o CP_2
somme e sanzioni di cui all'avviso di addebito n. CP_3
41920190001781750000 notificato in data 14/09/2019, e, per l'effetto, disporre l'annullamento dell'avviso impugnato nonché, per quanto necessario, di ogni altro atto-presupposto;
In subordine: nella denegata ipotesi che dovessero emergere somme dovute all' a titolo di mancato versamento dei contributi, previa declaratoria CP_2
pag. 2/12 di annullamento, decadenza e/o rettifica dell'avviso/cartella di pagamento nonché, per quanto necessario, di ogni atto-presupposto; indicare le relative causali e ridurre il quantum dovuto alle somme dimostrate ed effettivamente accertate come dovute.
In via istruttoria:”
Conclusioni per parte appellata: “rigettare l'appello per le ragioni addotte
o in subordine accertare e dichiarare dovuto l'importo preteso da CP_2
con l'impugnato atto impositivo, condannando l'appellante al relativo versamento;
spese rifuse anche in relazione alla fase cautelare.”
Svolgimento del processo Cont Con ricorso in appello depositato in data 23 marzo 2022 SA. ha impugnato la sentenza n. 103/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia con la quale è stata rigetta l'opposizione ad avviso di addebito per omissioni contributive notificato all'odierna società n. 419 2019 00017817
50 000 inerente al lavoro straordinario non registrato di quattro lavoratori
( , , e Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
impiegati presso l'Hotel “New Tiffany PAk” di Jesolo nel periodo
[...]
maggio 2012 - settembre 2012 per l'importo di €.10.264,70.
Con memoria deposita il 17 aprile 2023 si è costituito chiedendo di CP_2
respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito di un triplice rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo è stata discussa all' odierna udienza nel corso della quale la pate appellante formalizzava la rinuncia ai i primi due motivi di appello e, sulla base delle conclusioni in epigrafe, riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione pag. 3/12 1) Il giudice di prime cure ha ritenuto che le censure di carattere formale
(tra cui il difetto di firma digitale, primo motivo di appello) relative all'avviso di addebito notificato in data 14.09.19 sono inammissibili per tardività in quanto avrebbero dovuto essere proposte nel termine di 20 giorni di cui all'art 617 c.p.c. essendo stato depositato il ricorso il
21.10.19.
Quanto all'eccepito superamento dei termini decadenziali ai sensi dell'art. 25 d. l.vo n.46 del 1999 ha ritenuto che gli stessi non fossero riferibili all'avviso di addebito per il quale non è prevista l'iscrizione a ruolo e che, comunque, per consolidata giurisprudenza di legittimità l'eventuale fondatezza della censura non impedirebbe la decisione nel merito.
Su tale ultimo tema ha osservato che in sede ispettiva i quattro lavoratori hanno dichiarato di non aver usufruito di alcun giorno di riposo settimanale confermando tutti che ciò avveniva anche per i colleghi.
Ha ritenuto, poi che in sede testimoniale gli stessi lavoratori avessero ritrattato tali dichiarazioni senza giustificazioni convincenti, come pure non probante era ritenuta la versione della teste attesa la sua Testimone_1
peculiare condizione (figlia di e socia accomandataria Controparte_1
della società a gestione familiare). Ciò aveva determinato la segnalazione del giudice in ordine alla possibile “sussistenza dei reati” alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
2) Con l'appello la parte aveva originariamente proposto i seguenti motivi di impugnazione.
pag. 4/12 Col primo era stata reiterata l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito, notificato via PEC, in quanto privo di firma digitale, in violazione dell'art. 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005).
Col secondo era riproposta l'eccezione di decadenza dei termini per la notifica dell'avviso: l'atto era stato notificato oltre il termine previsto dall'art. 25, comma 1, lett. b), del D.lgs. 46/1999, ovvero oltre il 31 dicembre dell'anno successivo alla notifica del verbale di accertamento
(24/11/2014).
Col terzo motivo viene dedotto che il debito contributivo non sussiste in quanto le omissioni contributive contestate in sede accertativa si fondano esclusivamente su dichiarazioni rese in sede ispettiva, successivamente smentite da tutti i lavoratori escussi in giudizio. Assume la parte che le testimonianze avevano confermato la regolare fruizione dei riposi settimanali, l'insussistenza dello svolgimento di lavoro straordinario non retribuito e la corretta compilazione delle buste paga.
Rammenta che l'attività ispettiva compendiata nel verbale di accertamento del 14 gennaio 2013 a seguito dell'accesso del 5 ottobre 2012 era stato determinato dalla segnalazione del dipendente , il quale Persona_2
aveva lamentato errori nel calcolo della retribuzione liquidata e corrisposta.
Premette anche che le ore di lavoro straordinario su cui sono stati calcolati i contributi sono risultate dalle dichiarazioni dei lavoratori in sede ispettiva che però non avevano mai richiesto il pagamento di differenze retributive o instaurato contenziosi con la società ed escussi in primo grado hanno negato l'esistenza di ore di straordinario non pagate.
pag. 5/12 Evidenzia che i lavoratori, eccetto con cui vi era un clima di Per_2
conflittualità, sono cittadini stranieri e all'epoca dei fatti avevano difficoltà
a capire l'italiano.
Sostiene che in sede testimoniale non sia stato dichiarato il falso in quanto non vi erano rapporti di lavoro in corso e che tutte le dichiarazioni degli ex dipendenti sono convergenti e più precise di quelle riportate nei verbali ispettivi.
Afferma che la deposizione della teste sia stata chiara e CP_1
attendibile in quanto socia accomandante e dipendente della società.
3) L'appello è infondato.
3.1) Non vi è più ragione di pronunciare in relazione ai primi due motivi oggetto di rinuncia.
3.2) Ciò posto il collegio reputa infondato il motivo di appello sul merito della pretesa.
Tale conclusione deriva, come evidenziato dalle ragioni del rigetto e da quelle del gravame, dal giudizio di attendibilità che le dichiarazioni rese in sede informativa hanno e dal giudizio di totale inattendibilità proprio di quelle testimoniali, di segno contrario, valorizzate dalla difesa al fine di escludere la valenza delle prime.
3.3) In merito al valore probatorio del verbale ispettivo e delle dichiarazioni assunte dagli enti in sede di accertamento, la consolidata giurisprudenza di merito (tra altre anche di questa Corte, Sezione Lavoro - nn. 643/22 e 256/23) e di legittimità a partire dall'intervento delle Sezioni
Unite (n. 916/1996) e più volte ribadito (n. 31101/2022), ne ha affermato la rilevanza: “Costituisce, invero, principio ripetutamente affermato da questa
Corte quello secondo cui verbali redatti dai funzionari degli enti
pag. 6/12 previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti ( Cass. 19 aprile 2010
n.9251 e Cass . 6 settembre 2012 n. 14965). Del resto è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge)( Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008
n.2049). E' corretta in diritto, pertanto, la sentenza impugnata che conferisce alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite nell'immediatezza del fatto, rispetto a quelle rese in sede giudiziale. Del resto è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente
pag. 7/12 previsti dalla legge)( Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008
n.2049).”(cfr. in motivazione Cass. 17774/15)”.
3.4) L'appellante omette di considerare che il primo giudice ha valorizzato l'inconsistenza dei chiarimenti offerti dai singoli testimoni parte dei quali, per altro, a giustificazione della difforme versione resa in sede giudiziale non hanno accampato alcune difficoltà di comprensione della lingua italiana come emerge dal testo delle rispettive dichiarazioni ed quanto più sotto specificamente puntualizzato.
3.4.a) E' di particolare evidenza l'atteggiamento processuale del teste che oblitera completamente l'origine ed il contenuto della propria Per_2
iniziativa per giustificare le affermazioni rese in sede testimoniale.
Con denuncia del 3 ottobre 2012 il teste aveva descritto con dovizia di particolari le modalità e la durata del proprio impegno lavorativo orario a partire dal maggio 2012 (allegato al verbale ispettivo del 13 gennaio 2013).
In sede testimoniale, invece, aveva affermato: “io ho lavorato Per_2
quella stagione solo i giorni indicati in contratto;
ADR: per quanto riguarda l'orario dia lavoro io lavoravo pranzo e cena se ero presente in cucina in altri orari era solo perché essendo responsabile della cucina dovevo essere presente per le consegne;
ADR: alla mattina non lavoravo ero presente solo 15 muniti durante il tempo in cui i fornitori scaricavano la merce. ADR: lavoravo in sostanza 6 h e 30 o 6h e 40 3 ore al mattino e circa 3 h e 30 alla sera. ADR: per i riposi mi davo il cambio con il mio aiuto cuoco al quale davo indicazioni;
tutte le settimane avevo un giorno di riposo. ADR: ho fatto richiesta di intervento all' perché non ci CP_2
trovavamo con i conteggi tra me e la società, poi ci siamo confrontati abbiamo trovato un accordo e sono stato pagato in base al contratto. ADR:
pag. 8/12 nonostante le dichiarazioni contenute nella richiesta di intervento ribadisco che al mattino io non lavoravo, andavo in cucina solo per la consegna della merce e non rimanevo lì, neanche per preparare la linea.
ADR: anche per i riposi quando ne avevo bisogno me li prendevo anche se non era il momento prestabilito. ADR: quanto dichiarato in sede di richiesta di intervento era tutto falso.”.
Quindi, a fronte della aperta contraddizione in cui è caduto, non sa fornire altra giustificazione se non affermare la falsità delle proprie originarie dichiarazioni, con la inconsistente ragione per cui non si “trovava coi conteggi” della società.
3.4.b) Quanto alle altre asserite smentite la teste , ha Testimone_2
affermato: “rispetto alle dichiarazioni riportate nel verbale ispettivo, che mi vengono lette, preciso che io all'epoca non capivo bene l'italiano perché ero entrata in Italia nel 2010 io so il russo e l'inglese, e non ho scritto io le dichiarazioni inoltre non mi ricordo se quell'anno avevo lavorato con determinati orar, mi ricordo però che facevo 1 giorno di riposo, l'ho sempre fatto non posso lavorare senza il riposo. …”.
Anche in questo caso si deve ritenere delle due ipotesi, l'una: o la teste accusa implicitamente il funzionario di aver redatto un falso per avere il verbalizzante riportato affermazioni da lei mai fatte – ma nessun denuncia in tale senso risulta essere stata fatta -, o la teste mente nell'affermare di non aver conosciuto all'epoca la lingua italiana. A tale ultimo riguardo si deve rilevare che il verbale è redatto mediante un'esposizione lineare senza che ci fosse una continua interlocuzione (serie di risposta a domande) che si prestasse ad equivoci nella comprensione della domanda e nella coerenza della risposta;
per cui il suo contenuto scaturisce da una libera pag. 9/12 esposizione della persona informata. Pertanto, sono convergenti le considerazioni di carattere logico che depongono per la falsità delle dichiarazioni testimoniali e la genuinità di quelle rese in sede ispettiva.
3.4.c) Analoga considerazione vale per le giustificazioni rese dalla teste
: “Nonostante quello che risulta verbalizzato nelle Testimone_3
dichiarazioni rese in sede ispettiva, confermo che io quella stagione avevo un giorno di riposo che facevo tutte le settimane;
e anche per gli orari dia lavoro confermo quello che ho dichiarato oggi. …. se le dichiarazioni riportano certe parole vuole dire che le ho dette;
ADR: gli ispettori sono venuti e ci hanno fatto pressioni, per questo ho detto delle cose un po' diverse dalla verità. ADR: non sto dicendo cose false, non ricordo esattamente quello che ho detto agli ispettori, sui riposi confermo che li ho sempre fatti anche se magari una settimana lo saltavo per farne uno in più un'altra volta.”.
La teste si contraddice da un lato affermando di non ricordare le dichiarazioni rese, ma nello stesso tempo ammette di averle proferite, salvo subito dopo imputare non meglio specificate “pressioni” degli ispettori alle persone sentite: la circostanza è dichiarata dalla sola teste ed il contesto in cui è resa – ora evidenziato, con la serie di affermazione perplesse e contraddittorie - è eloquente di un tentativo di ritrattazione di quanto sgradito all'ex datore di lavoro.
3.4.d) Ancora più risibile, se non irridente, è la giustificazione resa dal teste se non si trattasse di rilevarne l'infedeltà e l'assoluta Tes_4
impermeabilità ai doveri del pubblico ufficio di cui era stato investito il teste, probabilmente sentitosi protetto dal senso di impunità che un'eventuale denuncia per falsa testimonianza o per calunnia sortirebbe pag. 10/12 attesi i temi della “giustizia penale”: “non ricordo che orario facevo nel
2012, è passato tanto tempo e mi sembra che l'orario non sia stato sempre lo stesso. … rispetto alle dichiarazioni rese agli ispettori che mi vengono lette …, faccio presente che … non ho scritto io le dichiarazioni che mi sono state appena lette;
ADR: è vero che l'ho dichiarato, ma si possono dichiarare tante cose.”.
3.4.e) Quanto alla dichiarazione della teste la sua intima Testimone_5
contraddittorietà ne rende del tutto irrilevante la testimonianza: “…non ricordo esattamente nel 2012, comunque lavoravo nell'hotel Tiffany PAk di Jesolo Lido. ADR: confermo che tutti i predetti lavoratori nella stagione
2012 hanno fatto i riposi di legge e contratto collettivo, ogni settimana facevano un giorno di riposo;
ADR: non ricordo se si trattasse di riposi in giorni fissi o variabili, solitamente l'organizzazione dell'azienda è relativa ad un giorno di riposo fisso. ADR: il riposo settimanale era garantito anche in alta stagione. Confermo anche che i predetti lavoratori hanno sempre rispettato gli orari del contratto. ADR: non ricordo adesso gli orari precisi di ciascuno…”. Le affermazioni inziale e finale fanno da “cornice” ad una serie di affermazione di favore nei riguardi della società di cui è accomandante che rendono i contenuti del “quadro” assolutamente inconsistente quanto a veridica sua ricostruzione dei fatti.
3.5) La società sostiene che i lavoratori essendo stranieri non sono stati in grado di capire le domande degli ispettori, ma Persona_3
dichiara “Ho capito quanto mi è stato detto” e afferma Persona_4
“Ho capito quanto mi è stato chiesto”.
Tanto basta per ritenere l'infondatezza del gravame.
pag. 11/12 4) Le spese di lite seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano in ragione del valore di causa dichiarato, nei medi, tenuto conto dell'unica elementare questione dedotta, in assenza di attività istruttoria in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata liquidate in €.3.966,00 oltre al rimborso forfetario ex lege;
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 22 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23 marzo 2022 da PA
. (p.iva: Controparte_1
) in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Sclebin, come da mandato allegato all'atto di appello, con domicilio digitale pec:
Email_1
-appellante-
Contro
Controparte_2
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore con P.IVA_2 sede legale in Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Dorsoduro 3500/d, difeso dall'avv. Sergio CP_2
Aprile come da mandato rilasciato dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Roma dd. 21/07/2015, rep. 80974, Persona_1
rogito 21569 allegato alla memoria di costituzione, con domicilio digitale
PEC: t;
Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 103/22 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
Causa trattata all'udienza del 22 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito e/o della sentenza impugnata e in riforma della medesima sentenza:
In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare inesistente e/o nulla e comunque inefficace, anche per intervenuta decadenza, l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio.
In principalità: accertare l'insussistenza del debito per contributi e/o CP_2
somme e sanzioni di cui all'avviso di addebito n. CP_3
41920190001781750000 notificato in data 14/09/2019, e, per l'effetto, disporre l'annullamento dell'avviso impugnato nonché, per quanto necessario, di ogni altro atto-presupposto;
In subordine: nella denegata ipotesi che dovessero emergere somme dovute all' a titolo di mancato versamento dei contributi, previa declaratoria CP_2
pag. 2/12 di annullamento, decadenza e/o rettifica dell'avviso/cartella di pagamento nonché, per quanto necessario, di ogni atto-presupposto; indicare le relative causali e ridurre il quantum dovuto alle somme dimostrate ed effettivamente accertate come dovute.
In via istruttoria:”
Conclusioni per parte appellata: “rigettare l'appello per le ragioni addotte
o in subordine accertare e dichiarare dovuto l'importo preteso da CP_2
con l'impugnato atto impositivo, condannando l'appellante al relativo versamento;
spese rifuse anche in relazione alla fase cautelare.”
Svolgimento del processo Cont Con ricorso in appello depositato in data 23 marzo 2022 SA. ha impugnato la sentenza n. 103/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia con la quale è stata rigetta l'opposizione ad avviso di addebito per omissioni contributive notificato all'odierna società n. 419 2019 00017817
50 000 inerente al lavoro straordinario non registrato di quattro lavoratori
( , , e Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
impiegati presso l'Hotel “New Tiffany PAk” di Jesolo nel periodo
[...]
maggio 2012 - settembre 2012 per l'importo di €.10.264,70.
Con memoria deposita il 17 aprile 2023 si è costituito chiedendo di CP_2
respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito di un triplice rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo è stata discussa all' odierna udienza nel corso della quale la pate appellante formalizzava la rinuncia ai i primi due motivi di appello e, sulla base delle conclusioni in epigrafe, riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione pag. 3/12 1) Il giudice di prime cure ha ritenuto che le censure di carattere formale
(tra cui il difetto di firma digitale, primo motivo di appello) relative all'avviso di addebito notificato in data 14.09.19 sono inammissibili per tardività in quanto avrebbero dovuto essere proposte nel termine di 20 giorni di cui all'art 617 c.p.c. essendo stato depositato il ricorso il
21.10.19.
Quanto all'eccepito superamento dei termini decadenziali ai sensi dell'art. 25 d. l.vo n.46 del 1999 ha ritenuto che gli stessi non fossero riferibili all'avviso di addebito per il quale non è prevista l'iscrizione a ruolo e che, comunque, per consolidata giurisprudenza di legittimità l'eventuale fondatezza della censura non impedirebbe la decisione nel merito.
Su tale ultimo tema ha osservato che in sede ispettiva i quattro lavoratori hanno dichiarato di non aver usufruito di alcun giorno di riposo settimanale confermando tutti che ciò avveniva anche per i colleghi.
Ha ritenuto, poi che in sede testimoniale gli stessi lavoratori avessero ritrattato tali dichiarazioni senza giustificazioni convincenti, come pure non probante era ritenuta la versione della teste attesa la sua Testimone_1
peculiare condizione (figlia di e socia accomandataria Controparte_1
della società a gestione familiare). Ciò aveva determinato la segnalazione del giudice in ordine alla possibile “sussistenza dei reati” alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
2) Con l'appello la parte aveva originariamente proposto i seguenti motivi di impugnazione.
pag. 4/12 Col primo era stata reiterata l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito, notificato via PEC, in quanto privo di firma digitale, in violazione dell'art. 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005).
Col secondo era riproposta l'eccezione di decadenza dei termini per la notifica dell'avviso: l'atto era stato notificato oltre il termine previsto dall'art. 25, comma 1, lett. b), del D.lgs. 46/1999, ovvero oltre il 31 dicembre dell'anno successivo alla notifica del verbale di accertamento
(24/11/2014).
Col terzo motivo viene dedotto che il debito contributivo non sussiste in quanto le omissioni contributive contestate in sede accertativa si fondano esclusivamente su dichiarazioni rese in sede ispettiva, successivamente smentite da tutti i lavoratori escussi in giudizio. Assume la parte che le testimonianze avevano confermato la regolare fruizione dei riposi settimanali, l'insussistenza dello svolgimento di lavoro straordinario non retribuito e la corretta compilazione delle buste paga.
Rammenta che l'attività ispettiva compendiata nel verbale di accertamento del 14 gennaio 2013 a seguito dell'accesso del 5 ottobre 2012 era stato determinato dalla segnalazione del dipendente , il quale Persona_2
aveva lamentato errori nel calcolo della retribuzione liquidata e corrisposta.
Premette anche che le ore di lavoro straordinario su cui sono stati calcolati i contributi sono risultate dalle dichiarazioni dei lavoratori in sede ispettiva che però non avevano mai richiesto il pagamento di differenze retributive o instaurato contenziosi con la società ed escussi in primo grado hanno negato l'esistenza di ore di straordinario non pagate.
pag. 5/12 Evidenzia che i lavoratori, eccetto con cui vi era un clima di Per_2
conflittualità, sono cittadini stranieri e all'epoca dei fatti avevano difficoltà
a capire l'italiano.
Sostiene che in sede testimoniale non sia stato dichiarato il falso in quanto non vi erano rapporti di lavoro in corso e che tutte le dichiarazioni degli ex dipendenti sono convergenti e più precise di quelle riportate nei verbali ispettivi.
Afferma che la deposizione della teste sia stata chiara e CP_1
attendibile in quanto socia accomandante e dipendente della società.
3) L'appello è infondato.
3.1) Non vi è più ragione di pronunciare in relazione ai primi due motivi oggetto di rinuncia.
3.2) Ciò posto il collegio reputa infondato il motivo di appello sul merito della pretesa.
Tale conclusione deriva, come evidenziato dalle ragioni del rigetto e da quelle del gravame, dal giudizio di attendibilità che le dichiarazioni rese in sede informativa hanno e dal giudizio di totale inattendibilità proprio di quelle testimoniali, di segno contrario, valorizzate dalla difesa al fine di escludere la valenza delle prime.
3.3) In merito al valore probatorio del verbale ispettivo e delle dichiarazioni assunte dagli enti in sede di accertamento, la consolidata giurisprudenza di merito (tra altre anche di questa Corte, Sezione Lavoro - nn. 643/22 e 256/23) e di legittimità a partire dall'intervento delle Sezioni
Unite (n. 916/1996) e più volte ribadito (n. 31101/2022), ne ha affermato la rilevanza: “Costituisce, invero, principio ripetutamente affermato da questa
Corte quello secondo cui verbali redatti dai funzionari degli enti
pag. 6/12 previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti ( Cass. 19 aprile 2010
n.9251 e Cass . 6 settembre 2012 n. 14965). Del resto è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge)( Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008
n.2049). E' corretta in diritto, pertanto, la sentenza impugnata che conferisce alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite nell'immediatezza del fatto, rispetto a quelle rese in sede giudiziale. Del resto è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente
pag. 7/12 previsti dalla legge)( Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008
n.2049).”(cfr. in motivazione Cass. 17774/15)”.
3.4) L'appellante omette di considerare che il primo giudice ha valorizzato l'inconsistenza dei chiarimenti offerti dai singoli testimoni parte dei quali, per altro, a giustificazione della difforme versione resa in sede giudiziale non hanno accampato alcune difficoltà di comprensione della lingua italiana come emerge dal testo delle rispettive dichiarazioni ed quanto più sotto specificamente puntualizzato.
3.4.a) E' di particolare evidenza l'atteggiamento processuale del teste che oblitera completamente l'origine ed il contenuto della propria Per_2
iniziativa per giustificare le affermazioni rese in sede testimoniale.
Con denuncia del 3 ottobre 2012 il teste aveva descritto con dovizia di particolari le modalità e la durata del proprio impegno lavorativo orario a partire dal maggio 2012 (allegato al verbale ispettivo del 13 gennaio 2013).
In sede testimoniale, invece, aveva affermato: “io ho lavorato Per_2
quella stagione solo i giorni indicati in contratto;
ADR: per quanto riguarda l'orario dia lavoro io lavoravo pranzo e cena se ero presente in cucina in altri orari era solo perché essendo responsabile della cucina dovevo essere presente per le consegne;
ADR: alla mattina non lavoravo ero presente solo 15 muniti durante il tempo in cui i fornitori scaricavano la merce. ADR: lavoravo in sostanza 6 h e 30 o 6h e 40 3 ore al mattino e circa 3 h e 30 alla sera. ADR: per i riposi mi davo il cambio con il mio aiuto cuoco al quale davo indicazioni;
tutte le settimane avevo un giorno di riposo. ADR: ho fatto richiesta di intervento all' perché non ci CP_2
trovavamo con i conteggi tra me e la società, poi ci siamo confrontati abbiamo trovato un accordo e sono stato pagato in base al contratto. ADR:
pag. 8/12 nonostante le dichiarazioni contenute nella richiesta di intervento ribadisco che al mattino io non lavoravo, andavo in cucina solo per la consegna della merce e non rimanevo lì, neanche per preparare la linea.
ADR: anche per i riposi quando ne avevo bisogno me li prendevo anche se non era il momento prestabilito. ADR: quanto dichiarato in sede di richiesta di intervento era tutto falso.”.
Quindi, a fronte della aperta contraddizione in cui è caduto, non sa fornire altra giustificazione se non affermare la falsità delle proprie originarie dichiarazioni, con la inconsistente ragione per cui non si “trovava coi conteggi” della società.
3.4.b) Quanto alle altre asserite smentite la teste , ha Testimone_2
affermato: “rispetto alle dichiarazioni riportate nel verbale ispettivo, che mi vengono lette, preciso che io all'epoca non capivo bene l'italiano perché ero entrata in Italia nel 2010 io so il russo e l'inglese, e non ho scritto io le dichiarazioni inoltre non mi ricordo se quell'anno avevo lavorato con determinati orar, mi ricordo però che facevo 1 giorno di riposo, l'ho sempre fatto non posso lavorare senza il riposo. …”.
Anche in questo caso si deve ritenere delle due ipotesi, l'una: o la teste accusa implicitamente il funzionario di aver redatto un falso per avere il verbalizzante riportato affermazioni da lei mai fatte – ma nessun denuncia in tale senso risulta essere stata fatta -, o la teste mente nell'affermare di non aver conosciuto all'epoca la lingua italiana. A tale ultimo riguardo si deve rilevare che il verbale è redatto mediante un'esposizione lineare senza che ci fosse una continua interlocuzione (serie di risposta a domande) che si prestasse ad equivoci nella comprensione della domanda e nella coerenza della risposta;
per cui il suo contenuto scaturisce da una libera pag. 9/12 esposizione della persona informata. Pertanto, sono convergenti le considerazioni di carattere logico che depongono per la falsità delle dichiarazioni testimoniali e la genuinità di quelle rese in sede ispettiva.
3.4.c) Analoga considerazione vale per le giustificazioni rese dalla teste
: “Nonostante quello che risulta verbalizzato nelle Testimone_3
dichiarazioni rese in sede ispettiva, confermo che io quella stagione avevo un giorno di riposo che facevo tutte le settimane;
e anche per gli orari dia lavoro confermo quello che ho dichiarato oggi. …. se le dichiarazioni riportano certe parole vuole dire che le ho dette;
ADR: gli ispettori sono venuti e ci hanno fatto pressioni, per questo ho detto delle cose un po' diverse dalla verità. ADR: non sto dicendo cose false, non ricordo esattamente quello che ho detto agli ispettori, sui riposi confermo che li ho sempre fatti anche se magari una settimana lo saltavo per farne uno in più un'altra volta.”.
La teste si contraddice da un lato affermando di non ricordare le dichiarazioni rese, ma nello stesso tempo ammette di averle proferite, salvo subito dopo imputare non meglio specificate “pressioni” degli ispettori alle persone sentite: la circostanza è dichiarata dalla sola teste ed il contesto in cui è resa – ora evidenziato, con la serie di affermazione perplesse e contraddittorie - è eloquente di un tentativo di ritrattazione di quanto sgradito all'ex datore di lavoro.
3.4.d) Ancora più risibile, se non irridente, è la giustificazione resa dal teste se non si trattasse di rilevarne l'infedeltà e l'assoluta Tes_4
impermeabilità ai doveri del pubblico ufficio di cui era stato investito il teste, probabilmente sentitosi protetto dal senso di impunità che un'eventuale denuncia per falsa testimonianza o per calunnia sortirebbe pag. 10/12 attesi i temi della “giustizia penale”: “non ricordo che orario facevo nel
2012, è passato tanto tempo e mi sembra che l'orario non sia stato sempre lo stesso. … rispetto alle dichiarazioni rese agli ispettori che mi vengono lette …, faccio presente che … non ho scritto io le dichiarazioni che mi sono state appena lette;
ADR: è vero che l'ho dichiarato, ma si possono dichiarare tante cose.”.
3.4.e) Quanto alla dichiarazione della teste la sua intima Testimone_5
contraddittorietà ne rende del tutto irrilevante la testimonianza: “…non ricordo esattamente nel 2012, comunque lavoravo nell'hotel Tiffany PAk di Jesolo Lido. ADR: confermo che tutti i predetti lavoratori nella stagione
2012 hanno fatto i riposi di legge e contratto collettivo, ogni settimana facevano un giorno di riposo;
ADR: non ricordo se si trattasse di riposi in giorni fissi o variabili, solitamente l'organizzazione dell'azienda è relativa ad un giorno di riposo fisso. ADR: il riposo settimanale era garantito anche in alta stagione. Confermo anche che i predetti lavoratori hanno sempre rispettato gli orari del contratto. ADR: non ricordo adesso gli orari precisi di ciascuno…”. Le affermazioni inziale e finale fanno da “cornice” ad una serie di affermazione di favore nei riguardi della società di cui è accomandante che rendono i contenuti del “quadro” assolutamente inconsistente quanto a veridica sua ricostruzione dei fatti.
3.5) La società sostiene che i lavoratori essendo stranieri non sono stati in grado di capire le domande degli ispettori, ma Persona_3
dichiara “Ho capito quanto mi è stato detto” e afferma Persona_4
“Ho capito quanto mi è stato chiesto”.
Tanto basta per ritenere l'infondatezza del gravame.
pag. 11/12 4) Le spese di lite seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano in ragione del valore di causa dichiarato, nei medi, tenuto conto dell'unica elementare questione dedotta, in assenza di attività istruttoria in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata liquidate in €.3.966,00 oltre al rimborso forfetario ex lege;
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 22 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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