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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/10/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, in persona del Presidente delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. RG 772/2025 introdotto con ricorso 1.5.2025
TRA
L'avvocato Amalia Lamanna (CF: ), con studio CodiceFiscale_1 in Bologna Via Remorsella n. 5 e ivi domiciliata che si difende in proprio ex art 86 c.p.c. e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 170
e 176 cpc, che il numero di fax e la mail, presso cui stabilisce di voler ricevere ogni avviso e/o comunicazione, sono i seguenti: fax: 051 -
343024 – PEC: t Email_1 ricorrente
CONTRO
Il n persona del , Controparte_1 Controparte_2 con sede con sede in Roma in via Arenula 70, ( ) P.IVA_1 rappresentato e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale di
Bologna, sita in Via A. Testoni 6 a Bologna, 40123 resistente-contumace
Oggetto: impugnazione decreto Corte Appello Bologna 15.4.2025
Conclusioni parte ricorrente
Contrariis reiectis, accogliere il ricorso e, per l'effetto in riforma del decreto di liquidazione opposto (che liquida la complessiva somma di €.
1.000,00), liquidare la somma di € 2.520,00 oltre accessori di legge
(spese generali 15%, c.p.a. 4% e altro in virtù del regime fiscale al momento del pagamento) come da nota spese allegata dal difensore all'istanza di liquidazione che ha dato luogo al provvedimento impugnato, quale compenso in relazione al procedimento penale RG APP
4436/2024 – RG NR RGNR 6119/2022 - N. 432/2024 RG Trib Coll
Rimini, conclusosi con sentenza del 15.04.2025 della Corte d'appello di
Bologna o di quella diversa inferiore somma che sarà provata in corso di causa oltre accessori di legge con vittoria di spese (ivi compreso l'importo versato per CU per valore e €. 27,00 per diritti di anticipazione forfettaria) e compensi e accessori di legge del presente procedimento e oltre alle spese di registrazione se dovute, come da separata nota che si allega
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con il ricorso in oggetto l'avvocato Amalia Lamanna, premesso di avere svolto attività difensiva a favore di avanti la Corte Persona_1
d'Appello di Bologna, che avanti la Corte aveva depositato memoria difensiva e svolto la discussione orale, che la Corte si era riservato il deposito della decisione dando una caratterizzazione non semplice al procedimento, che con il provvedimento impugnato, sempre la Corte, aveva liquidato un compenso “basato sul minimo inderogabile dell'obsoleto Protocollo 2017 della Corte d'Appello di Bologna e pertanto non rispettoso dei parametri ex art 12 DM 55/2014 e succ. modd. e men che meno della Legge sull'Equo Compenso”, chiedeva la riforma del provvedimento.
Occorre osservare che il ricorso è fondato.
Infatti, come rileva la ricorrente alla luce della nota di liquidazione, appare che il compenso liquidato non solo è inferiore ai minimi, ma viola il criterio dell'equo compenso sotto il profilo della quantità e qualità del lavoro svolto, tenuto conto delle attività difensive svolte come emergono dal carteggio processuale.
Quindi, operata la riduzione di legge, appare corretta la richiesta di pagamento di complessivi euro 2.520
Nulla per le spese.
p.q.m.
pag. 2/3 La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto liquida a favore dell'avvocato Amalia
Lamanna per l'attività svolta nel procedimento Corte Appello Bologna n.
4436/2024 la somma complessiva di euro 2.520, da cui detrarre quanto già percepito, oltre accessori di legge;
-nulla per le spese.
Bologna, lì 30 settembre 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
pag. 3/3
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, in persona del Presidente delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. RG 772/2025 introdotto con ricorso 1.5.2025
TRA
L'avvocato Amalia Lamanna (CF: ), con studio CodiceFiscale_1 in Bologna Via Remorsella n. 5 e ivi domiciliata che si difende in proprio ex art 86 c.p.c. e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 170
e 176 cpc, che il numero di fax e la mail, presso cui stabilisce di voler ricevere ogni avviso e/o comunicazione, sono i seguenti: fax: 051 -
343024 – PEC: t Email_1 ricorrente
CONTRO
Il n persona del , Controparte_1 Controparte_2 con sede con sede in Roma in via Arenula 70, ( ) P.IVA_1 rappresentato e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale di
Bologna, sita in Via A. Testoni 6 a Bologna, 40123 resistente-contumace
Oggetto: impugnazione decreto Corte Appello Bologna 15.4.2025
Conclusioni parte ricorrente
Contrariis reiectis, accogliere il ricorso e, per l'effetto in riforma del decreto di liquidazione opposto (che liquida la complessiva somma di €.
1.000,00), liquidare la somma di € 2.520,00 oltre accessori di legge
(spese generali 15%, c.p.a. 4% e altro in virtù del regime fiscale al momento del pagamento) come da nota spese allegata dal difensore all'istanza di liquidazione che ha dato luogo al provvedimento impugnato, quale compenso in relazione al procedimento penale RG APP
4436/2024 – RG NR RGNR 6119/2022 - N. 432/2024 RG Trib Coll
Rimini, conclusosi con sentenza del 15.04.2025 della Corte d'appello di
Bologna o di quella diversa inferiore somma che sarà provata in corso di causa oltre accessori di legge con vittoria di spese (ivi compreso l'importo versato per CU per valore e €. 27,00 per diritti di anticipazione forfettaria) e compensi e accessori di legge del presente procedimento e oltre alle spese di registrazione se dovute, come da separata nota che si allega
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con il ricorso in oggetto l'avvocato Amalia Lamanna, premesso di avere svolto attività difensiva a favore di avanti la Corte Persona_1
d'Appello di Bologna, che avanti la Corte aveva depositato memoria difensiva e svolto la discussione orale, che la Corte si era riservato il deposito della decisione dando una caratterizzazione non semplice al procedimento, che con il provvedimento impugnato, sempre la Corte, aveva liquidato un compenso “basato sul minimo inderogabile dell'obsoleto Protocollo 2017 della Corte d'Appello di Bologna e pertanto non rispettoso dei parametri ex art 12 DM 55/2014 e succ. modd. e men che meno della Legge sull'Equo Compenso”, chiedeva la riforma del provvedimento.
Occorre osservare che il ricorso è fondato.
Infatti, come rileva la ricorrente alla luce della nota di liquidazione, appare che il compenso liquidato non solo è inferiore ai minimi, ma viola il criterio dell'equo compenso sotto il profilo della quantità e qualità del lavoro svolto, tenuto conto delle attività difensive svolte come emergono dal carteggio processuale.
Quindi, operata la riduzione di legge, appare corretta la richiesta di pagamento di complessivi euro 2.520
Nulla per le spese.
p.q.m.
pag. 2/3 La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto liquida a favore dell'avvocato Amalia
Lamanna per l'attività svolta nel procedimento Corte Appello Bologna n.
4436/2024 la somma complessiva di euro 2.520, da cui detrarre quanto già percepito, oltre accessori di legge;
-nulla per le spese.
Bologna, lì 30 settembre 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
pag. 3/3