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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/06/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 329/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione ex art. 615 1° comma c.p.c. a cartella esattoriale di pagamento canoni ATER.
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vittorio De Bonis ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Potenza alla Piazza Martiri Lucani n° 5, procura in atti, pec indicata in atti;
(opponente)
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Marilena Galgano, nella qualità di legale dell'Azienda, in virtù di procura generale alle liti per Notaio del 07/05/1999 (Rep. n. 42634), Persona_1
Pagina 1 di 8 domiciliata presso la Sede dell'Ente in Potenza alla Via Manhes n. 33; pec indicata in atti;
(opposta)
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, in qualità di Agente della Riscossione per la Provincia di Potenza (ora
); Controparte_3
(opposta contumace)
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/02/2025, parte opponente si riportava ai propri atti difensivi chiedendo trattenersi la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
• Con atto di citazione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. ritualmente notificato agli opposti in data 23/01/2017, la Sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
l' di Potenza ed nella qualità di Agente CP_1 Controparte_2
Pagina 2 di 8 della riscossione della Provincia di Potenza, al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 092 2013 0004944056 000, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva della stessa, notificatale da in data 07/06/2013, CP_2
avente ad oggetto richiesta di pagamento canoni da parte di per l'anno CP_1
2011 iscritti a ruolo esattoriale n. 2013/0002038, a causa della violazione dell'art. 21
D. Lgs. n. 46/1999, in assenza di alcun titolo esecutivo in relazione alle somme oggetto di iscrizione a ruolo, aventi natura privatistica.
Deduceva l'opponente, a fondamento dell'opposizione: -che, in data 10/12/2009, aveva sottoscritto un contratto di locazione, uso diverso, con l'
[...]
di Potenza) relativo all'immobile di Controparte_1
proprietà di quest'ultima, ubicato in Potenza alla Via Tirreno n. 4, onde poter esercitare l'attività commerciale di vendita al dettaglio di frutta e verdura;
-che, a causa delle notevoli infiltrazioni d'acqua esistenti nell'immobile locato, l'
[...]
di Potenza negava la concessione dell'autorizzazione sanitaria, necessaria CP_4
per lo svolgimento dell'attività commerciale;
-che a causa delle circostanze predette,
l'opponente, in data 16/01/2014, comunicava all'opposta la risoluzione del CP_1
contratto per causa imputabile esclusivamente alla locatrice;
-che, nonostante la comunicata risoluzione contrattuale, di Potenza intraprendeva azione di CP_1
recupero dei canoni di locazione, anno 2011, iscrivendo a ruolo la somma pretesa e trasmettendo lo stesso ad per la notifica di cartella esattoriale di CP_2
pagamento, così avviando la riscossione coattiva a mezzo ruoli esattoriali senza tuttavia preventivamente munirsi di titolo esecutivo, ritenuto necessario da parte opponente in virtù del combinato disposto degli artt. 17 e 21 del D. Lgs. 46/1999 poiché somme derivanti da rapporto privatistico.
• (alla quale, nel corso del giudizio, ex art. 1, Controparte_2
2° e 3° comma, del D.L. n. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016, è subentrata
Pagina 3 di 8 rimaneva contumace, mente di Controparte_5 CP_1
Potenza, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09/05/2017, chiedeva il rigetto dell'opposizione, assumendo la ritualità della procedura adottata ai sensi dell'art. 17, 1° comma, D. Lgs. 46/1999, in quanto - richiamando il dettato normativo menzionato (“… si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”), assumendo essere l'opposta
Ente pubblico non economico, come asseritamente indicato dall'art. 3 della legge regionale n. 29 del 24/06/1996 – aveva proceduto alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, quest'ultimo da ritenersi già titolo esecutivo ex art. 49 D.P.R.
602/1973, trasfuso nella cartella esattoriale notificata e, pertanto, costituente titolo esecutivo ed atto di precetto.
L di Potenza chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con condanna CP_1
alle spese e competenze di lite.
• Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, dopo alcuni rinvii per assegnazione del giudizio ad altri magistrati, all'udienza del 26/02/2025 veniva trattenuta in decisione con termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_2
(attualmente ) ritualmente evocata in
[...] Controparte_3
giudizio e non costituitasi.
2. Ancora in via preliminare va disattesa l'eccepita inammissibilità dell'opposizione in quanto introdotta con atto di citazione, eccezione per la verità formulata genericamente solo nelle conclusioni dell'atto di costituzione senza fornire motivazioni in merito;
infatti, trattandosi di opposizione all'esecuzione
Pagina 4 di 8 ancora non iniziata ex art. 615, 1° comma, c.p.c., non potendosi considerare atti esecutivi la notifica della cartella esattoriale, appare corretta la forma adottata dell'atto introduttivo.
3. Passando al merito dell'opposizione, la stessa è da ritenersi fondata per i motivi che seguono.
Va preliminarmente rilevato che la cartella esattoriale impugnata si riferisce al ruolo n. 2013/0002038 reso esecutivo in data 15/04/2013 ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento di canoni di locazione per l'anno 2011 dovuti dall'opponente all' in relazione al contratto Controparte_1
di locazione, uso diverso, stipulato in data 10/12/2009 relativamente all'immobile ubicato in Potenza alla Via Tirreno n. 4.
Indubbia è, pertanto, la natura privatistica del rapporto tra le parti scaturente dal richiamato contratto di locazione, in quanto afferente la seconda fase dell'assegnazione dell'immobile, ovvero la stipula di contratto di locazione, in forma scritta richiesta ad substantiam nei contratti stipulati con un Ente pubblico, sulla base del provvedimento di natura amministrativa di assegnazione dell'alloggio, costituente la prima fase del procedimento (in tal senso, in motivazione rispetto alla necessità della forma scritta dei contratti di locazione stipulati dalle A.T.E.R., sulla natura privatistica del contratto: Cass. Civ. n. 15196/2017; Css. Civ. n. 24640/2016).
Trovando, pertanto, fondamento il rapporto, da cui discende la richiesta di pagamento, in un atto negoziale stipulato da un Ente Pubblico in posizione paritetica con il privato, la normativa applicabile al caso in esame è l'art. 21 del D. Lgs. n.
46/1999 (“salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte
a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”), in base al quale la
Pagina 5 di 8 riscossione delle entrate non tributarie dello Stato e degli altri Enti pubblici, scaturenti da rapporti di diritto privato, necessita, prima dell'iscrizione a ruolo (atto iniziale della procedura di riscossione coattiva), della preventiva costituzione di un titolo (giudiziale) avente efficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c., non potendo trovare applicazione l'art. 49 D.P.R. 602/1973 che attribuisce l'efficacia esecutiva al ruolo per la riscossione di entrate tributarie o di entrate non tributarie non scaturenti da rapporti di diritto privato, non sussistendo nei rapporti iure privatorum tra Ente ed utente, come nel caso di specie, quel prevalente interesse pubblico tale da rendere applicabile la riscossione agevolata (mediante semplice iscrizione a ruolo, costituente titolo esecutivo) di cui all'art. 49 D.P.R. 602/1973.
Ciò detto, poiché la disciplina di carattere generale, come prevista dall'art. 21 D. Lgs. cit. applicabile al caso di specie, non trovando, nel caso che ci occupa, deroga in nessuna disposizione di legge, l'Ente impositore, prima di procedere all'iscrizione a ruolo delle somme vantate, avrebbe dovuto munirsi di un titolo di formazione giudiziale (o quantomeno dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/2010) che agli atti risulta inesistente.
Ne consegue che, per le motivazioni che precedono ed in accoglimento dell'opposizione formulata, non potendosi attribuire efficacia di titolo esecutivo al ruolo trasmesso dallo stesso Ente all'agente della Riscossione, la stessa iscrizione a ruolo e conseguente formazione della cartella, in questa sede impugnata, deve essere dichiarata illegittima per violazione dell'art. 21 D. Lgs. 46/1999 in quanto formata in assenza di valido titolo esecutivo, cui segue la dichiarazione di nullità della stessa cartella di pagamento n. 092 2013 0004944056 000, notificata all'opponente in data 07/06/2013, avente ad oggetto crediti Parte_1
fondati su rapporto di natura privatistica.
Pagina 6 di 8 I. Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, in assenza di nota specifica, vanno liquidate d'ufficio e poste a carico dei convenuti in solido, a prescindere dalla relativa costituzione in giudizio, in quanto, proprio in virtù del comportamento preprocessuale dei convenuti, ha costretto parte opponente ad introdurre il presente giudizio di opposizione;
la relativa determinazione, come da dispositivo, in relazione alla non particolare complessità delle questioni trattate ed all'assenza di attività istruttoria, va determinata in base al valore della controversia ed entro i valori minimi/medi dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con
D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
Inoltre, tenuto conto che parte opponente è stata ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento adottato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza nella seduta dell'8/09/2016, le spese del giudizio devono essere attribuite allo Stato in virtù di quanto disposto dall'art. 133 del T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 329/2017, disattesa e/o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di (ora Controparte_2 [...]
); Controparte_3
2) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che l'iscrizione a ruolo dell'importo richiesto con la cartella di pagamento impugnata è inidonea a costituire valido titolo esecutivo e, di conseguenza, annulla la cartella di pagamento n. 092
2013 0004944056 000 notificata all'opponente in data Parte_1
07/06/2013;
Pagina 7 di 8 3) CONDANNA i convenuti opposti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dello
Stato ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002), delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 3.397,00 per onorari, oltre spese generali sui compensi nella misura del 15%, Cassa Avvocati ed Iva nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Potenza il 03/06/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
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