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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/09/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 1133/2021 promossa con atto di citazione notificato in data
28 ottobre 2021
d a
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Parte_1
Mozzo (BG), via Venezia, n. 8, (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(BG), via Carale, n. 19, e (C.F. ), Controparte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv.
ZANNI MASSIMO (C.F. ) del Foro di Bergamo procuratore C.F._4 domiciliatario come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o con sede in 20159 Milano, Via Valtellina Controparte_3
15/17, C.F. , iscritta al REA di Milano al n. 1217580, nella sua qualità P.IVA_2 di mandataria di società unipersonale, con sede legale in Parte_2
Conegliano, Via V. Alfieri n. 1, C.F. n. in persona del suo procuratore P.IVA_3 speciale Dott. rappresentata e difesa dall' Avv. FIORELLI Parte_3 pagina 1 di 21 Avv.ti a responsabilità limitata ( C.F. Controparte_4
– P.IVA ) del Foro d Milano, procuratore C.F._5 P.IVA_4 domiciliatario.
APPELLATO
e con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 (C.F. Controparte_5
), società costituita a seguito di intervenuta fusione tra la P.IVA_5 [...] ed il giusta atto di Controparte_6 Controparte_7 fusione in data 13.12.2016 a rogito Notaio di Milano n. 13501 rep. e Persona_1
n. 7087 racc., società quest'ultima che ha incorporato per fusione il
[...]
giusta atto di fusione in data 26.5.2014 a rogito Notaio dott. CP_8 Per_2
di Milano n. 66387 rep., in persona del procuratore Dott. a
[...] CP_9 tanto abilitato da procura in data 02.08.2021 in autentica Notaio Dr.ssa
[...] di Milano n. 7041 rep., rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_3
BOTTI LAURA (C.F. ) del Foro di Bergamo, procuratore C.F._6 domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 7 maggio 2025 avente ad oggetto:
Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. III pubblicata in data 7 settembre 2021 con il n. 1618/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Contrariis rejectis, spese di lite rifuse, sia di primo che di secondo grado, con IVA e
CPA come per legge, Voglia la Corte di Appello di Brescia Ill.ma, in accoglimento delle medesime domande già proposte in primo grado ed in riforma della sentenza di primo grado, con sentenza avente efficacia di giudicato tra le parti:
NEL MERITO: riformare la sentenza di primo grado impugnata per i motivi tutti di cui in premessa ed in accoglimento dell'appello promosso respingere la domanda ex
pagina 2 di 21 adverso formulata nei confronti di , e Parte_1 Controparte_1 _2
, in quanto infondata in fatto ed in diritto, accertando e dichiarando la nullità
[...] parziale del contratto di conto corrente ordinario n. 588 e del conto corrente ipotecario n. 64035 intrattenuto tra la Società attrice e la convenuta per CP_6 violazione delle norme sulla trasparenza bancaria ex art. 117 T.U.B. e per indeterminatezza del contratto ex art. 1284 cod. civ., con ogni conseguenza di legge ivi compresa la determinazione degli interessi al saggio legale;
- condannare la alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o CP_6 riscosse ad ogni titolo ad oggi calcolate in € 134.061,56.=. o in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e ritenuta di giustizia ovvero alla rettifica a saldo dei rapporti per cui è causa, in ogni caso oltre interessi dalla data del relativo addebito al saldo, con ogni conseguenza di legge sui terzi chiamati in causa;
SEMPRE NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA: in accoglimento dell'appello promosso ed a riforma della sentenza di primo grado impugnata, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente ordinario n. 588 e del conto corrente ipotecario n. 64035, intrattenuto tra la Società attrice e la Banca convenuta, relativamente alla previsione ed all'applicazione di commissioni di massimo scoperto o di commissioni disponibilità fondi comunque denominate, di interessi usurari, postergazione e antergazione delle valute e ad ogni altro onere o costo o spesa indebitamente applicata per l'intera durata del rapporto, non dovuta o applicata in modo difforme dalle pattuizioni od in assenza di pattuizione inclusa la loro capitalizzazione periodica, con ogni conseguenza di legge sui terzi chiamati in causa;
e per l'effetto:
- condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_6 alla restituzione in favore della Società attrice di tutte le somme indebitamente per tali titoli addebitate e/o riscosse per tali titoli, nella misura che verrà determinata in corso di causa od in quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi dalla data del relativo addebito al saldo, ovvero condannare la convenuta, in CP_6 persona del legale rappresentante pro tempore, nel caso in cui gli addebiti illegittimi pagina 3 di 21 abbiano ad oggetto rimesse meramente ripristinatorie della provvista, a rettificare il saldo del rapporto per cui è causa in misura corrispondente alle rimesse stesse, con onere probatorio a carico della con ogni conseguenza di legge sui terzi CP_6 chiamati in causa;
- accertare e dichiarare il saldo finale a favore della correntista previa rideterminazione delle somme a credito ed a debito delle parti sulla base della documentazione disponibile dall'inizio dei rapporti di conto corrente e, per l'effetto, ordinare alla l'immediata liquidazione in favore della CP_6 Parte_1
nel corso dei rapporti, del saldo ricalcolato con ogni
[...] conseguenza di legge sui terzi chiamati in causa;
- condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_6 al risarcimento in favore dell'attrice del danno da lucro cessante cagionato all'attrice stessa per le causali di cui in narrativa, pari al rendimento medio che
l'importo di cui si chiede la restituzione, ovvero il diverso importo che il Tribunale vorrà riconoscere all'attrice, avrebbero realizzato ove investito in titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi, da determinarsi, ove ritenuto, secondo CTU, ovvero pari al diverso importo che il Tribunale riterrà di giustizia;
il tutto con ogni effetto di legge sui signori DI , e Pt_1 Controparte_1
. Controparte_2
In via istruttoria:
- ordinare alla ex art. 210 cpc, la produzione del contratto di conto corrente CP_6
588 e del conto corrente ipotecario n. 64035 per cui è causa nonché dei documenti attestanti le condizioni economiche tempo per tempo applicate al conto stesso per il periodo per cui è causa ad oggi ed altresì di tutti gli estratti conti;
- disporre la rinnovazione e l'integrazione della CTU tecnica come in premessa al fine di completare l'indagine peritale svolta in primo grado su circostanze che sono state parzialmente oggetto della stessa e/o non sono state considerate e/o inserite nell'oggetto della perizia svolta.
IN OGNI CASO:
Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.”
pagina 4 di 21 per Controparte_5
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
- rigettare integralmente l'appello avversario e tutte le domande avversarie perché radicalmente inammissibili, precluse ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1618 del
07.09.2021.
IN OGNI CASO:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2946 c.c., di ogni diritto ed azione di controparte nei termini illustrati in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare tutte le domande avversarie in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto.
IN VIA RICONVENZIONALE:
a) condannare in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, quale debitrice principale, ed i signori Pt_1
, e , quali fideiussori, a pagare, in via tra
[...] Controparte_1 Controparte_2 loro solidale, al la somma di € 98.963,15, ovvero la diversa Controparte_5 somma ritenuta di giustizia, quale saldo debitorio del c/c n. 4039/588, garantito da fideiussione, estinto e contabilizzato tra le partite in sofferenza, oltre agli interessi, quanto alla debitrice principale, al tasso convenzionale ultimamente pattuito dal
1.1.2017 al saldo e, quanto ai fideiussori, al tasso legale dal 1.1.2017 al saldo;
b) condannare altresì in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, quale debitrice principale, ed i signori
, e , quali fideiussori, a pagare, in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 via tra loro solidale, al la somma di € 31.036,85, ovvero la diversa Controparte_5 somma ritenuta di giustizia, quale parziale saldo debitorio del c/c n. 4039/64035 assistito da apertura di credito con garanzia ipotecaria, parzialmente garantito da
pagina 5 di 21 fideiussione, estinto e contabilizzato tra le partite in sofferenza, oltre agli interessi, quanto alla debitrice principale, al tasso convenzionale ultimamente pattuito, dal
1.1.2017 al saldo e, quanto ai fideiussori, al tasso legale dal 1.1.2017 al saldo;
c) condannare altresì in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al la somma di € Controparte_5
143.248,86 (€ 174.285,71 - € 31.036,85 = € 143.248,86), ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, quale residuo saldo debitorio del c/c n. 4039/64035 assistito da apertura di credito con garanzia ipotecaria, non garantito da fideiussione, estinto e contabilizzato tra le partite in sofferenza, oltre agli interessi al tasso convenzionale ultimamente pattuito dal 1.1.2017 al saldo.
IN OGNI CASO: compensi professionali e spese di causa integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.”
Per , nella sua qualità di mandataria di Controparte_3
Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e
deduzione respinta, giudicare:
nel merito: respingere l'appello proposto dalla società Parte_1
e dai sig.ri DI , e
[...] Pt_1 Controparte_1 _2
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1618/2021, emessa in data
[...]
6.9.2021 e pubblicata in data 7.9.2021 e questa confermare in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e competenze di primo e secondo grado, oltre rimb. Forf.,
CPA e IVA. – salvis juribus.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva il Tribunale di Parte_1
Bergamo deducendo di aver intrattenuto con la banca un c/c ordinario n. 588 e un c/c pagina 6 di 21 ipotecario 64035 sui quali lamentava l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, di spese mai convenute, della capitalizzazione degli interessi e l'applicazione di tassi superiori al tasso soglia usura.
Veniva, inoltre, eccepita la nullità dei contratti in questione per difetto di forma scritta ex art. 177 comma 3 d. lgs. n. 385/93, cui conseguiva la richiesta di restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse dalla con CP_6 rideterminazione delle somme a debito ed a credito delle parti, e la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno da lucro cessante, pari al rendimento medio dell'importo in restituzione.
Costituendosi in giudizio la banca eccepiva la prescrizione del diritto alla restituzione di tutte le operazioni a valere sul c/c 588 anteriormente al 28/12/2006; produceva la documentazione attestante la proposta e l'accettazione scambiate tra le parti ed il perfezionamento per iscritto del contratto di conto corrente n. 588 del 31/07/2001; contestava l'infondatezza delle domande proposte;
infine chiedeva la condanna della società attrice al pagamento di € 98.963,15 a titolo di saldo debitorio del c/c n.
4039/588 estinto e contabilizzato tra le partite in sofferenza e della somma di €
174.285,71 quale saldo debitorio del c/c 4039/64035 assistito da apertura di credito con garanzia ipotecaria, estinto e contabilizzato tra le partite in sofferenza.
La banca inoltre comunicava l'esistenza di fideiussioni omnibus rilasciate sino alla concorrenza dell'importo di € 130.000,00 sia da che da Controparte_2 Pt_1
e a garanzia dei conti oggetto di causa, e chiedeva
[...] Controparte_1 conseguentemente la chiamata in causa dei garanti.
A seguito della costituzione in giudizio dei fideiussori, in data 27/05/2019 interveniva nel giudizio in qualità di mandataria di Controparte_10 Parte_2 allegando l'avvenuta cessione del credito della banca verso l'attrice ed i garanti alla citata a seguito di un'operazione di cartolarizzazione, ed aderendo alle Parte_2 difese di parte convenuta.
Nel corso del giudizio veniva espletata CTU contabile.
Quanto al merito della controversia, il tribunale dichiarava l'infondatezza della pagina 7 di 21 domanda attorea, mentre riteneva fondata la domanda riconvenzionale proposta.
Il tribunale osservava infatti che la banca aveva prodotto tutta la documentazione attestante la stipulazione dei contratti e che, in conformità all'interpretazione giurisprudenziale maggioritaria, risultavano validi i contratti c.d. mono-firma.
Preso atto delle risultanze della CTU, la domanda attorea di ripetizione doveva essere respinta non potendo trovare accoglimento la richiesta di integrazione della consulenza, considerato che l'ipotesi ricostruttiva prospettata dall'attrice, volta a utilizzare un saldo depurato dalle competenze illegittime nella verifica in ordine al carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse, avrebbe comportato una riscrittura a posteriori del conto corrente depurato delle poste illegittime e si sarebbe risolta in una modifica del dato storico fattuale rappresentato dalle registrazioni così come scritturate dalla banca nel tempo.
Dal rigetto della domanda di ripetizione restavano assorbite le ulteriori domande di accertamento delle nullità dedotte in citazione (e in parte poi espressamente rinunciate quanto al conto n. 588) per difetto di interesse, essendo esclusivamente funzionali e propedeutiche all'accoglimento della domanda di condanna alla restituzione degli indebiti.
Per quanto concerne invece le difese proposte da e il tribunale CP_1 Pt_1 rilevava l'inammissibilità delle stesse.
Preso atto che le fideiussioni contenevano la c.d. “clausola a prima richiesta e senza eccezioni” il tribunale qualificava le fideiussioni come contratti autonomi di garanzia.
Osservava in ogni caso che, anche qualificando le garanzie come fideiussioni, si poteva comunque ritenere che le clausole contenute configurassero un'ipotesi di clausola “solve et repete”, la quale impediva che i fideiussori potessero opporre eccezioni fino a che non avessero provveduto al pagamento di quanto richiesto dalla banca.
Dunque, difettando il rapporto di accessorietà, non era consentito ai garanti far valere le cause di invalidità dei rapporti garantiti ovvero di eccepire alcunché al riguardo, ma solo di opporre al creditore la c.d. exceptio doli (formulabile nel caso in cui la pagina 8 di 21 richiesta di pagamento fosse prima facie abusiva o fraudolenta).
Tuttavia, rispetto all'exceptio doli, il garante non poteva limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito poteva opporre al creditore, ma doveva far valere una condotta abusiva del creditore, circostanza non avvenuta nel caso in esame.
Quanto invece alla doglianza relativa all'usurarietà dei tassi di interesse, il tribunale osservava che parte attrice aveva posto a fondamento della propria censura una metodologia di calcolo che si discostava dalle Istruzioni della Banca d'Italia, e che l'usura soggettiva dedotta non era stata provata.
Infine, il tribunale rilevava che negli atti conclusivi i garanti avevano eccepito la nullità delle fideiussioni rilasciate per violazione della normativa antitrust.
A seguito del rigetto dell'eccezione di incompetenza formulata dalla banca, quanto al merito il giudice di prime cure riteneva infondata l'eccezione di nullità delle fideiussioni, rilevato che la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che eventualmente potesse configurarsi unicamente la nullità delle singole clausole, clausole che però non avevano trovato applicazione nel caso di specie.
In conclusione, il tribunale rigettava le domande di parte attrice;
condannava la società in solido con i garanti Parte_1
, e al pagamento in favore del Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 di € 98.963,15 quale saldo debitorio del c/c n. 4039/588 e di € CP_5
31.036,85 quale saldo debitorio del c/c n. 4039/64035, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
condannava la società Parte_1 al pagamento in favore del di ulteriori € 143.248,86
[...] CP_5 quale saldo debitorio del c/c n. 4039/64035, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
condannava la società Parte_1 alla refusione in favore di delle spese di lite che si liquidano in € CP_5
12.678,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condannava , e , in solido tra Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 loro, alla refusione in favore di delle spese di lite che si liquidano in CP_5
pagina 9 di 21 € 12.678,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condannava la società alla Parte_1 refusione in favore di delle spese di lite che si liquidano Controparte_3 in € 5.737,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condannava e in solido tra Parte_4 Controparte_2 loro, alla refusione in favore di delle spese di lite che si Controparte_3 liquidano in € 5.737,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
poneva definitivamente a carico di parte attrice gli onorari di ctu liquidati con decreto del 15/09/2020.
***
Propongono appello avverso la predetta sentenza Parte_1 unitamente a , ,
[...] Parte_1 Controparte_1
per i seguenti motivi: Controparte_2
1.Violazione del dettato dell'art.1936 cc e dell'art.1945 cc, nonché degli artt.1362 cc e segg..: parte appellante contesta la qualificazione dei contratti di causa come contratti autonomi di garanzia, deducendo la loro qualificazione come fideiussioni omnibus.
2. Violazione del combinato disposto degli artt.1418 cc nonché 1 e segg. della legge
287 del 1990: parte appellante eccepisce la nullità, almeno parziale delle fideiussioni, per la presenza di clausole corrispondenti al c.d. schema ABI, il quale viola la normativa antitrust, come accertato dal provvedimento n.55 del 2015 della Banca
d'Italia.
3. Violazione del dettato dell'art.1422 cc.: parte appellante chiede che venga rinnovata la CTU espletata effettuando il conteggio inerente la prescrizione in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, ovvero chiede che sia disposto un ricalcolo totale dei saldi di conto, eliminando preliminarmente tutte le rimesse prive di giustificazione per poi, una volta compiuta questa operazione, verificando se e quali rimesse solutorie vi siano e se risultino prescritte.
pagina 10 di 21 4. Violazione del dettato degli artt.1418 e 1419 cc.: parte appellante chiede che attraverso la rinnovazione della CTU contabile venga effettuata una ricognizione delle pattuizioni contenute sia nel contratto di apertura del conto con quelle di apertura di credito.
***
Costituendosi in giudizio eccepisce Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché l'infondatezza delle domande proposte. Egualmente, costituendosi in giudizio, eccepisce Controparte_11
l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello proposto.
Nelle more della decisione il Collegio in data 3 aprile 2023 ha disposto l'integrazione della CTU espletata nel giudizio di prime cure, formulando al consulente il seguente quesito: “ dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito, ridetermini il
CTU il saldo finale del conto corrente ordinario n.588 del 31/07/2001, ed a tal fine:
- proceda preliminarmente all'integrale depurazione del conto stesso da tutti gli addebiti illegittimi, secondo le indicazioni di cui al quesito dato in primo grado;
- e, quindi, nel solo caso in cui, a seguito di tale accertamento, risulti – in luogo del saldo banca, negativo - un saldo finale positivo per il correntista, proceda all'esame delle rimesse distinguendo quelle meramente ripristinatorie da quelle in tutto o in parte solutorie, individuando queste ultime secondo i criteri di cui alla sentenza delle
Sezioni Unite n.24418 del 2010, con conseguente immediata decorrenza del termine decennale di prescrizione;
pervenga così alla rideterminazione del saldo detraendo dall'importo in restituzione quello corrispondente alle rimesse solutorie non ripetibili per intervenuta prescrizione decennale;
ridetermini, inoltre, il saldo finale del conto corrente ipotecario n. 64035 del
07/12/2011:
1)ricostruisca il CTU il rapporto intercorso tra le parti, partendo dalla data di inizio dello stesso, descrivendo le operazioni bancarie e/o finanziarie poste in essere secondo la tempistica (e perciò con la data finale), individuando le condizioni pagina 11 di 21 applicate ai medesimi – in particolare, con riferimento a tasso d'interesse, commissioni, valute, anatocismo – specificando distintamente le varie voci ed i relativi importi secondo le condizioni praticate.
2)Verifichi la legittimità o meno della pattuizione della commissione di massimo scoperto, e, quindi, di quelle di cui all'art.117 bis TUB (che l'hanno sostituita), a tal fine stabilendo se vi sia stata pattuizione scritta della stessa nonché dei criteri per determinarla, e procedendo quindi in caso negativo alla relativa esclusione dal calcolo ed in caso affermativo alla conservazione in esso del solo importo della commissione in capitale, perciò senza capitalizzazione.
3)Verifichi il rispetto del tasso soglia di usura, non solo al momento della stipulazione del contratto di apertura di conto, ma anche con riferimento ai successivi affidamenti, tenuto anche conto delle commissioni applicate, in conformità ai principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n.16303/2018. >>
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 maggio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da ex art. 342 c.p.c., in quanto Controparte_3
l'appello in esame contiene tutti i requisiti richiesti dalla suddetta norma, indicando le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
***
Preso atto della connessione dei primi due motivi di appello il Collegio dispone la trattazione congiunta degli stessi.
In via preliminare si reputa opportuno procedere all'accertamento in ordine alla configurazione delle garanzie come autonome oppure come fideiussorie.
pagina 12 di 21 Si osserva che secondo il principio espresso dalle SS.UU. della Suprema Corte
(Cass.3947/2010) “il contratto autonomo di garanzia (cd Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art.1322 cod.civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual
è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
Ciò che differenzia le due fattispecie è dunque la causa, che nel caso di fideiussione si sostanzia nella richiesta di adempimento, rivolta al garante anziché all'obbligato principale (con ciò manifestandosi il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale), mentre nel caso di garanzia autonoma si realizza nella richiesta di una prestazione diversa, di regola costituita da un indennizzo predeterminato (in buona sostanza una penale non riducibile), svincolato dalla prestazione oggetto del rapporto fondamentale così come dalla stessa commisurazione della natura dell'inadempimento (ritardo, inesattezza, incompletezza) e dalla sua maggiore o minore gravità. Nella logica della pura e semplice traslazione del rischio economico dell'affare.
pagina 13 di 21 Tale ricostruzione è avvalorata anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.” (Cassazione civile sez. II,
17/06/2022, n.19693)
Ciò posto, i contratti oggetto di causa, considerato il loro tenore letterale e l'accessorietà delle garanzie all'adempimento delle obbligazioni stipulate con la banca, devono essere qualificati come fideiussioni.
Nel caso in esame non è, infatti, dato ravvisare alcuna effettiva distinzione fra la causa dei differenti rapporti (tale per cui l'oggetto delle garanzie, aventi finalità di mera copertura del rischio economico, si presenti come del tutto distinto rispetto a quello delle obbligazioni oggetto del rapporto fondamentale), che sole potrebbero giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma: le garanzie sono al contrario strutturate proprio mediante l'assunzione, da parte dei garanti, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale.
Preso atto della qualificazione dei contratti di garanzia come fideiussioni omnibus, il
Collegio rileva preliminarmente che esse sono state stipulate rispettivamente in data:
- 06/11/2003 da e;
Controparte_1 Parte_1
- 05/06/2007 da . Controparte_2
Quanto, dunque, alla fideiussione omnibus stipulata da , preso atto Controparte_2 che essa è stata stipulata in epoca successiva al periodo valutato dal provvedimento n.
55/05 della Banca d'Italia, non si può presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia ha riguardato lo specifico pagina 14 di 21 schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di Vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n.
287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, la fideiussione in questione è stata sottoscritta in epoca successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame, stipulata in un periodo ben lontano.
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza delle clausole, non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nel contratto di garanzia delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o di una nuova intesa fondata pagina 15 di 21 tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
Egualmente infondate risultano le censure sollevate relativamente alle altre due fideiussioni oggetto di causa.
Benchè le fideiussioni siano state stipulate nel periodo oggetto di valutazione da parte del provvedimento della Banca d'Italia, si osserva che le Sezioni Unite nella sentenza n.41994/2021 hanno chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI del 2003, dichiarato in violazione della disciplina antitrust, comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione.
Nello specifico la Suprema Corte ha affermato quanto segue: “ I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, 2° comma, lett. a), l. 287/90 e
101 del trattato Fue, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, 3° comma, l.
287/90 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto,
o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Inoltre, la Corte rileva che al fine di accertare la nullità delle suddette disposizioni è necessario verificare se esse abbiano trovato effettiva applicazione nel rapporto fra le parti: nel caso di specie gli artt. 2 e 8 dello schema ABI 2003 non hanno trovato applicazione;
inoltre, parte appellante è decaduta dalla possibilità di proporre pagina 16 di 21 l'eccezione relativa all'art. 6, in quanto trattasi di eccezione in senso stretto, la quale doveva essere proposta, nel processo di primo grado, nell'atto introduttivo, mentre nel caso in esame unicamente negli atti conclusivi del giudizio di primo grado è stata sollevata genericamente la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Tutto quanto considerato, il Collegio rigetta il primo ed il secondo motivo di appello.
***
Preso atto della connessione del terzo e del quarto motivo di appello il Collegio reputa opportuno valutare congiuntamente gli stessi.
A seguito dell'analisi delle richieste istruttorie il Collegio ha disposto l'integrazione della CTU svolta nel giudizio di prime cure, assegnando al consulente l'analisi dei seguenti quesiti:
“<<esaminati atti e documenti di causa, avuto riguardo agli effetti dell'eccezione prescrizione dell'azione ripetizione indebito, ridetermini il ctu saldo finale del conto corrente ordinario n.588 31 07 2001, ed a tal fine: < i>
- proceda preliminarmente all'integrale depurazione del conto stesso da tutti gli addebiti illegittimi, secondo le indicazioni di cui al quesito dato in primo grado;
- e, quindi, nel solo caso in cui, a seguito di tale accertamento, risulti – in luogo del saldo banca, negativo - un saldo finale positivo per il correntista, proceda all'esame delle rimesse distinguendo quelle meramente ripristinatorie da quelle in tutto o in parte solutorie, individuando queste ultime secondo i criteri di cui alla sentenza delle
Sezioni Unite n.24418 del 2010, con conseguente immediata decorrenza del termine decennale di prescrizione;
pervenga così alla ride-terminazione del saldo detraendo dall'importo in restituzione quello corrispondente alle rimesse solutorie non ripetibili per intervenuta prescrizione decennale;
ridetermini, inoltre, il saldo finale del conto corrente ipotecario n. 64035 del
07/12/2011: 1)ricostruisca il CTU il rapporto intercorso tra le parti, partendo dalla
pagina 17 di 21 data di inizio dello stesso, descrivendo le operazioni bancarie e/o finanziarie poste in essere secondo la tempistica (e perciò con la data finale), individuando le condizioni applicate ai medesimi – in particolare, con riferimento a tasso d'interesse, commissioni, valute, anatocismo – specificando distintamente le varie voci ed i relativi importi secondo le condizioni praticate.
2)Verifichi la legittimità o meno della pattuizione della commissione di massimo scoperto, e, quindi, di quelle di cui all'art.117 bis TUB (che l'hanno sostituita), a tal fine stabilendo se vi sia stata pattuizione scritta della stessa nonché dei criteri per determinarla, e procedendo quindi in caso negativo alla relativa esclusione dal calco-lo ed in caso affermativo alla conservazione in esso del solo importo della commissione in capitale, perciò senza capitalizzazione.
3)Verifichi il rispetto del tasso soglia di usura, non solo al momento della stipulazione del contratto di apertura di conto, ma an-che con riferimento ai successivi affidamenti, tenuto anche conto del-le commissioni applicate, in conformità ai principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n.16303/2018. >>
Il CTU incaricato ha accertato, con riferimento al conto n. 588, l'applicazione di interessi con pattuizione non determinata e conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (pagg.10-11 relazione), l'applicazione di CMS non regolarmente pattuite con riferimento al periodo di contratto dal 02/08/2001 al
5/11/2003, con conseguente eliminazione dal conteggio (pagg.11-12 relazione),
l'applicazione di valute e spese non regolarmente pattuite dal 02/08/2001 al
5/11/2003, con conseguente eliminazione dal conteggio (pagg.12-13 relazione), risultando pertanto un ammontare di addebiti illegittimi pari ad € 47.915,00 (pag.37 relazione), inferiore all'ammontare del debito all'atto della cessazione del contratto
588, effettuata con passaggio a sofferenza per €.98.963,45.
Ne consegue, quanto a tale conto, la rideterminazione del dovuto in favore della banca (e, per essa, della cessionaria del credito) per tale contratto (n.588) in complessivi € 51.048,15 (98.963,15-47.915,00), con contestuale rigetto dell'azione di ripetizione dell'indebito, appunto per essere rimasta alla data di chiusura del rapporto pagina 18 di 21 una posizione debitoria della correntista, essendosi il contratto chiuso per passaggio a sofferenza.
Per quanto concerne invece il conto n. 64035 il CTU, rilevata la rituale pattuizione del tasso creditore, del tasso debitore entro fido, della relativa maggiorazione per oltre fido, del tasso per scoperto di conto, della CDC (corrispettivo annuo per disponibilità creditizia), dell'indennità per sconfinamento, e riscontrata la pari periodicità
(trimestrale) delle competenze a debito ed a credito, ha riscontrato l'applicazione di addebiti illegittimi esclusivamente con riferimento alla CIV (commissione di istruttoria veloce), non sussistendone alcuna pattuizione (relazione pag.37); esclusa la sussistenza di alcun superamento del TSU, ha riscontrato una differenza tra quanto richiesto e quanto dovuto di € 1.376,39 (relazione pag.38).
Ne consegue, quanto a tale conto (64035), la rideterminazione del dovuto per tale contratto (n.588) in complessivi €172.909,32 (174.285,71-1.376,39), con contestuale rigetto dell'azione di ripetizione dell'indebito, per essere anche in questo caso rimasta alla data di chiusura del rapporto una posizione debitoria della correntista, , essendosi il contratto chiuso per passaggio a sofferenza.
Il predetto importo è dovuto nell'intero (€172.909,32) a carico della società
e limitatamente alla somma di € Parte_1
31.036,85 quanto a , e . Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Spese
Preso atto che l'integrazione della CTU ha determinato una riduzione dei saldi a debito del correntista dei conti correnti oggetti di causa, in applicazione dell'art. 92, comma 2 c.p.c. tenuto conto della parziale reciproca soccombenza delle parti, la
Corte dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di ¼ fra le parti, e pone i restanti ¾ a carico di parte appellante, risultando essa prevalentemente soccombente.
Le spese si liquidano quanto al primo grado come da sentenza impugnata, e quanto al presente giudizio come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella A
pagina 19 di 21 approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.001,00 sino ad euro
260.000,00).
Egualmente le spese di CTU vengono definitivamente compensate fra le parti nella misura di ¼, e poste a carico di parte appellante per i restanti 3/4, nella misura indicata nel decreto di liquidazione emesso in data 07/03/2024.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta il primo ed il secondo motivo di appello proposto da
[...]
unitamente a , Parte_1 Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez.
[...] Controparte_2
III pubblicata in data 7 settembre 2021 con il n. 1618/2021;
-condanna Parte_1 Pt_1
, , al pagamento a favore di
[...] Controparte_1 Controparte_2 di 51.048,15 € quale saldo del conto n. 588 e di € 172.909,32 CP_5 quale saldo del conto n. 64035, limitatamente, quanto a , Parte_1
, , alla somma di € 31.036,85, con gli Controparte_1 Controparte_2 accessori come da sentenza impugnata;
-compensa fra le parti per ¼ le spese di lite per l'intero giudizio e pone i restanti ¾ a carico di parte appellante, che si liquidano quanto al primo grado, per l'intero, come da sentenza impugnata, e quanto al presente grado, sempre per l'intero, in euro
2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro
4.326,00 per la fase istruttoria, ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-compensa fra le parti per ¼ le spese di CTU, e pone i restanti ¾ definitivamente a carico di parte appellante, come liquidate da decreto di liquidazione emesso in data
07/03/2024.
pagina 20 di 21 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 21 di 21
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 1133/2021 promossa con atto di citazione notificato in data
28 ottobre 2021
d a
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Parte_1
Mozzo (BG), via Venezia, n. 8, (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(BG), via Carale, n. 19, e (C.F. ), Controparte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv.
ZANNI MASSIMO (C.F. ) del Foro di Bergamo procuratore C.F._4 domiciliatario come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o con sede in 20159 Milano, Via Valtellina Controparte_3
15/17, C.F. , iscritta al REA di Milano al n. 1217580, nella sua qualità P.IVA_2 di mandataria di società unipersonale, con sede legale in Parte_2
Conegliano, Via V. Alfieri n. 1, C.F. n. in persona del suo procuratore P.IVA_3 speciale Dott. rappresentata e difesa dall' Avv. FIORELLI Parte_3 pagina 1 di 21 Avv.ti a responsabilità limitata ( C.F. Controparte_4
– P.IVA ) del Foro d Milano, procuratore C.F._5 P.IVA_4 domiciliatario.
APPELLATO
e con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 (C.F. Controparte_5
), società costituita a seguito di intervenuta fusione tra la P.IVA_5 [...] ed il giusta atto di Controparte_6 Controparte_7 fusione in data 13.12.2016 a rogito Notaio di Milano n. 13501 rep. e Persona_1
n. 7087 racc., società quest'ultima che ha incorporato per fusione il
[...]
giusta atto di fusione in data 26.5.2014 a rogito Notaio dott. CP_8 Per_2
di Milano n. 66387 rep., in persona del procuratore Dott. a
[...] CP_9 tanto abilitato da procura in data 02.08.2021 in autentica Notaio Dr.ssa
[...] di Milano n. 7041 rep., rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_3
BOTTI LAURA (C.F. ) del Foro di Bergamo, procuratore C.F._6 domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 7 maggio 2025 avente ad oggetto:
Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. III pubblicata in data 7 settembre 2021 con il n. 1618/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Contrariis rejectis, spese di lite rifuse, sia di primo che di secondo grado, con IVA e
CPA come per legge, Voglia la Corte di Appello di Brescia Ill.ma, in accoglimento delle medesime domande già proposte in primo grado ed in riforma della sentenza di primo grado, con sentenza avente efficacia di giudicato tra le parti:
NEL MERITO: riformare la sentenza di primo grado impugnata per i motivi tutti di cui in premessa ed in accoglimento dell'appello promosso respingere la domanda ex
pagina 2 di 21 adverso formulata nei confronti di , e Parte_1 Controparte_1 _2
, in quanto infondata in fatto ed in diritto, accertando e dichiarando la nullità
[...] parziale del contratto di conto corrente ordinario n. 588 e del conto corrente ipotecario n. 64035 intrattenuto tra la Società attrice e la convenuta per CP_6 violazione delle norme sulla trasparenza bancaria ex art. 117 T.U.B. e per indeterminatezza del contratto ex art. 1284 cod. civ., con ogni conseguenza di legge ivi compresa la determinazione degli interessi al saggio legale;
- condannare la alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o CP_6 riscosse ad ogni titolo ad oggi calcolate in € 134.061,56.=. o in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e ritenuta di giustizia ovvero alla rettifica a saldo dei rapporti per cui è causa, in ogni caso oltre interessi dalla data del relativo addebito al saldo, con ogni conseguenza di legge sui terzi chiamati in causa;
SEMPRE NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA: in accoglimento dell'appello promosso ed a riforma della sentenza di primo grado impugnata, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente ordinario n. 588 e del conto corrente ipotecario n. 64035, intrattenuto tra la Società attrice e la Banca convenuta, relativamente alla previsione ed all'applicazione di commissioni di massimo scoperto o di commissioni disponibilità fondi comunque denominate, di interessi usurari, postergazione e antergazione delle valute e ad ogni altro onere o costo o spesa indebitamente applicata per l'intera durata del rapporto, non dovuta o applicata in modo difforme dalle pattuizioni od in assenza di pattuizione inclusa la loro capitalizzazione periodica, con ogni conseguenza di legge sui terzi chiamati in causa;
e per l'effetto:
- condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_6 alla restituzione in favore della Società attrice di tutte le somme indebitamente per tali titoli addebitate e/o riscosse per tali titoli, nella misura che verrà determinata in corso di causa od in quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi dalla data del relativo addebito al saldo, ovvero condannare la convenuta, in CP_6 persona del legale rappresentante pro tempore, nel caso in cui gli addebiti illegittimi pagina 3 di 21 abbiano ad oggetto rimesse meramente ripristinatorie della provvista, a rettificare il saldo del rapporto per cui è causa in misura corrispondente alle rimesse stesse, con onere probatorio a carico della con ogni conseguenza di legge sui terzi CP_6 chiamati in causa;
- accertare e dichiarare il saldo finale a favore della correntista previa rideterminazione delle somme a credito ed a debito delle parti sulla base della documentazione disponibile dall'inizio dei rapporti di conto corrente e, per l'effetto, ordinare alla l'immediata liquidazione in favore della CP_6 Parte_1
nel corso dei rapporti, del saldo ricalcolato con ogni
[...] conseguenza di legge sui terzi chiamati in causa;
- condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_6 al risarcimento in favore dell'attrice del danno da lucro cessante cagionato all'attrice stessa per le causali di cui in narrativa, pari al rendimento medio che
l'importo di cui si chiede la restituzione, ovvero il diverso importo che il Tribunale vorrà riconoscere all'attrice, avrebbero realizzato ove investito in titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi, da determinarsi, ove ritenuto, secondo CTU, ovvero pari al diverso importo che il Tribunale riterrà di giustizia;
il tutto con ogni effetto di legge sui signori DI , e Pt_1 Controparte_1
. Controparte_2
In via istruttoria:
- ordinare alla ex art. 210 cpc, la produzione del contratto di conto corrente CP_6
588 e del conto corrente ipotecario n. 64035 per cui è causa nonché dei documenti attestanti le condizioni economiche tempo per tempo applicate al conto stesso per il periodo per cui è causa ad oggi ed altresì di tutti gli estratti conti;
- disporre la rinnovazione e l'integrazione della CTU tecnica come in premessa al fine di completare l'indagine peritale svolta in primo grado su circostanze che sono state parzialmente oggetto della stessa e/o non sono state considerate e/o inserite nell'oggetto della perizia svolta.
IN OGNI CASO:
Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.”
pagina 4 di 21 per Controparte_5
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
- rigettare integralmente l'appello avversario e tutte le domande avversarie perché radicalmente inammissibili, precluse ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1618 del
07.09.2021.
IN OGNI CASO:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2946 c.c., di ogni diritto ed azione di controparte nei termini illustrati in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare tutte le domande avversarie in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto.
IN VIA RICONVENZIONALE:
a) condannare in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, quale debitrice principale, ed i signori Pt_1
, e , quali fideiussori, a pagare, in via tra
[...] Controparte_1 Controparte_2 loro solidale, al la somma di € 98.963,15, ovvero la diversa Controparte_5 somma ritenuta di giustizia, quale saldo debitorio del c/c n. 4039/588, garantito da fideiussione, estinto e contabilizzato tra le partite in sofferenza, oltre agli interessi, quanto alla debitrice principale, al tasso convenzionale ultimamente pattuito dal
1.1.2017 al saldo e, quanto ai fideiussori, al tasso legale dal 1.1.2017 al saldo;
b) condannare altresì in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, quale debitrice principale, ed i signori
, e , quali fideiussori, a pagare, in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 via tra loro solidale, al la somma di € 31.036,85, ovvero la diversa Controparte_5 somma ritenuta di giustizia, quale parziale saldo debitorio del c/c n. 4039/64035 assistito da apertura di credito con garanzia ipotecaria, parzialmente garantito da
pagina 5 di 21 fideiussione, estinto e contabilizzato tra le partite in sofferenza, oltre agli interessi, quanto alla debitrice principale, al tasso convenzionale ultimamente pattuito, dal
1.1.2017 al saldo e, quanto ai fideiussori, al tasso legale dal 1.1.2017 al saldo;
c) condannare altresì in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al la somma di € Controparte_5
143.248,86 (€ 174.285,71 - € 31.036,85 = € 143.248,86), ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, quale residuo saldo debitorio del c/c n. 4039/64035 assistito da apertura di credito con garanzia ipotecaria, non garantito da fideiussione, estinto e contabilizzato tra le partite in sofferenza, oltre agli interessi al tasso convenzionale ultimamente pattuito dal 1.1.2017 al saldo.
IN OGNI CASO: compensi professionali e spese di causa integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.”
Per , nella sua qualità di mandataria di Controparte_3
Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e
deduzione respinta, giudicare:
nel merito: respingere l'appello proposto dalla società Parte_1
e dai sig.ri DI , e
[...] Pt_1 Controparte_1 _2
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1618/2021, emessa in data
[...]
6.9.2021 e pubblicata in data 7.9.2021 e questa confermare in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e competenze di primo e secondo grado, oltre rimb. Forf.,
CPA e IVA. – salvis juribus.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva il Tribunale di Parte_1
Bergamo deducendo di aver intrattenuto con la banca un c/c ordinario n. 588 e un c/c pagina 6 di 21 ipotecario 64035 sui quali lamentava l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, di spese mai convenute, della capitalizzazione degli interessi e l'applicazione di tassi superiori al tasso soglia usura.
Veniva, inoltre, eccepita la nullità dei contratti in questione per difetto di forma scritta ex art. 177 comma 3 d. lgs. n. 385/93, cui conseguiva la richiesta di restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse dalla con CP_6 rideterminazione delle somme a debito ed a credito delle parti, e la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno da lucro cessante, pari al rendimento medio dell'importo in restituzione.
Costituendosi in giudizio la banca eccepiva la prescrizione del diritto alla restituzione di tutte le operazioni a valere sul c/c 588 anteriormente al 28/12/2006; produceva la documentazione attestante la proposta e l'accettazione scambiate tra le parti ed il perfezionamento per iscritto del contratto di conto corrente n. 588 del 31/07/2001; contestava l'infondatezza delle domande proposte;
infine chiedeva la condanna della società attrice al pagamento di € 98.963,15 a titolo di saldo debitorio del c/c n.
4039/588 estinto e contabilizzato tra le partite in sofferenza e della somma di €
174.285,71 quale saldo debitorio del c/c 4039/64035 assistito da apertura di credito con garanzia ipotecaria, estinto e contabilizzato tra le partite in sofferenza.
La banca inoltre comunicava l'esistenza di fideiussioni omnibus rilasciate sino alla concorrenza dell'importo di € 130.000,00 sia da che da Controparte_2 Pt_1
e a garanzia dei conti oggetto di causa, e chiedeva
[...] Controparte_1 conseguentemente la chiamata in causa dei garanti.
A seguito della costituzione in giudizio dei fideiussori, in data 27/05/2019 interveniva nel giudizio in qualità di mandataria di Controparte_10 Parte_2 allegando l'avvenuta cessione del credito della banca verso l'attrice ed i garanti alla citata a seguito di un'operazione di cartolarizzazione, ed aderendo alle Parte_2 difese di parte convenuta.
Nel corso del giudizio veniva espletata CTU contabile.
Quanto al merito della controversia, il tribunale dichiarava l'infondatezza della pagina 7 di 21 domanda attorea, mentre riteneva fondata la domanda riconvenzionale proposta.
Il tribunale osservava infatti che la banca aveva prodotto tutta la documentazione attestante la stipulazione dei contratti e che, in conformità all'interpretazione giurisprudenziale maggioritaria, risultavano validi i contratti c.d. mono-firma.
Preso atto delle risultanze della CTU, la domanda attorea di ripetizione doveva essere respinta non potendo trovare accoglimento la richiesta di integrazione della consulenza, considerato che l'ipotesi ricostruttiva prospettata dall'attrice, volta a utilizzare un saldo depurato dalle competenze illegittime nella verifica in ordine al carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse, avrebbe comportato una riscrittura a posteriori del conto corrente depurato delle poste illegittime e si sarebbe risolta in una modifica del dato storico fattuale rappresentato dalle registrazioni così come scritturate dalla banca nel tempo.
Dal rigetto della domanda di ripetizione restavano assorbite le ulteriori domande di accertamento delle nullità dedotte in citazione (e in parte poi espressamente rinunciate quanto al conto n. 588) per difetto di interesse, essendo esclusivamente funzionali e propedeutiche all'accoglimento della domanda di condanna alla restituzione degli indebiti.
Per quanto concerne invece le difese proposte da e il tribunale CP_1 Pt_1 rilevava l'inammissibilità delle stesse.
Preso atto che le fideiussioni contenevano la c.d. “clausola a prima richiesta e senza eccezioni” il tribunale qualificava le fideiussioni come contratti autonomi di garanzia.
Osservava in ogni caso che, anche qualificando le garanzie come fideiussioni, si poteva comunque ritenere che le clausole contenute configurassero un'ipotesi di clausola “solve et repete”, la quale impediva che i fideiussori potessero opporre eccezioni fino a che non avessero provveduto al pagamento di quanto richiesto dalla banca.
Dunque, difettando il rapporto di accessorietà, non era consentito ai garanti far valere le cause di invalidità dei rapporti garantiti ovvero di eccepire alcunché al riguardo, ma solo di opporre al creditore la c.d. exceptio doli (formulabile nel caso in cui la pagina 8 di 21 richiesta di pagamento fosse prima facie abusiva o fraudolenta).
Tuttavia, rispetto all'exceptio doli, il garante non poteva limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito poteva opporre al creditore, ma doveva far valere una condotta abusiva del creditore, circostanza non avvenuta nel caso in esame.
Quanto invece alla doglianza relativa all'usurarietà dei tassi di interesse, il tribunale osservava che parte attrice aveva posto a fondamento della propria censura una metodologia di calcolo che si discostava dalle Istruzioni della Banca d'Italia, e che l'usura soggettiva dedotta non era stata provata.
Infine, il tribunale rilevava che negli atti conclusivi i garanti avevano eccepito la nullità delle fideiussioni rilasciate per violazione della normativa antitrust.
A seguito del rigetto dell'eccezione di incompetenza formulata dalla banca, quanto al merito il giudice di prime cure riteneva infondata l'eccezione di nullità delle fideiussioni, rilevato che la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che eventualmente potesse configurarsi unicamente la nullità delle singole clausole, clausole che però non avevano trovato applicazione nel caso di specie.
In conclusione, il tribunale rigettava le domande di parte attrice;
condannava la società in solido con i garanti Parte_1
, e al pagamento in favore del Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 di € 98.963,15 quale saldo debitorio del c/c n. 4039/588 e di € CP_5
31.036,85 quale saldo debitorio del c/c n. 4039/64035, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
condannava la società Parte_1 al pagamento in favore del di ulteriori € 143.248,86
[...] CP_5 quale saldo debitorio del c/c n. 4039/64035, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
condannava la società Parte_1 alla refusione in favore di delle spese di lite che si liquidano in € CP_5
12.678,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condannava , e , in solido tra Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 loro, alla refusione in favore di delle spese di lite che si liquidano in CP_5
pagina 9 di 21 € 12.678,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condannava la società alla Parte_1 refusione in favore di delle spese di lite che si liquidano Controparte_3 in € 5.737,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condannava e in solido tra Parte_4 Controparte_2 loro, alla refusione in favore di delle spese di lite che si Controparte_3 liquidano in € 5.737,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
poneva definitivamente a carico di parte attrice gli onorari di ctu liquidati con decreto del 15/09/2020.
***
Propongono appello avverso la predetta sentenza Parte_1 unitamente a , ,
[...] Parte_1 Controparte_1
per i seguenti motivi: Controparte_2
1.Violazione del dettato dell'art.1936 cc e dell'art.1945 cc, nonché degli artt.1362 cc e segg..: parte appellante contesta la qualificazione dei contratti di causa come contratti autonomi di garanzia, deducendo la loro qualificazione come fideiussioni omnibus.
2. Violazione del combinato disposto degli artt.1418 cc nonché 1 e segg. della legge
287 del 1990: parte appellante eccepisce la nullità, almeno parziale delle fideiussioni, per la presenza di clausole corrispondenti al c.d. schema ABI, il quale viola la normativa antitrust, come accertato dal provvedimento n.55 del 2015 della Banca
d'Italia.
3. Violazione del dettato dell'art.1422 cc.: parte appellante chiede che venga rinnovata la CTU espletata effettuando il conteggio inerente la prescrizione in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, ovvero chiede che sia disposto un ricalcolo totale dei saldi di conto, eliminando preliminarmente tutte le rimesse prive di giustificazione per poi, una volta compiuta questa operazione, verificando se e quali rimesse solutorie vi siano e se risultino prescritte.
pagina 10 di 21 4. Violazione del dettato degli artt.1418 e 1419 cc.: parte appellante chiede che attraverso la rinnovazione della CTU contabile venga effettuata una ricognizione delle pattuizioni contenute sia nel contratto di apertura del conto con quelle di apertura di credito.
***
Costituendosi in giudizio eccepisce Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché l'infondatezza delle domande proposte. Egualmente, costituendosi in giudizio, eccepisce Controparte_11
l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello proposto.
Nelle more della decisione il Collegio in data 3 aprile 2023 ha disposto l'integrazione della CTU espletata nel giudizio di prime cure, formulando al consulente il seguente quesito: “ dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito, ridetermini il
CTU il saldo finale del conto corrente ordinario n.588 del 31/07/2001, ed a tal fine:
- proceda preliminarmente all'integrale depurazione del conto stesso da tutti gli addebiti illegittimi, secondo le indicazioni di cui al quesito dato in primo grado;
- e, quindi, nel solo caso in cui, a seguito di tale accertamento, risulti – in luogo del saldo banca, negativo - un saldo finale positivo per il correntista, proceda all'esame delle rimesse distinguendo quelle meramente ripristinatorie da quelle in tutto o in parte solutorie, individuando queste ultime secondo i criteri di cui alla sentenza delle
Sezioni Unite n.24418 del 2010, con conseguente immediata decorrenza del termine decennale di prescrizione;
pervenga così alla rideterminazione del saldo detraendo dall'importo in restituzione quello corrispondente alle rimesse solutorie non ripetibili per intervenuta prescrizione decennale;
ridetermini, inoltre, il saldo finale del conto corrente ipotecario n. 64035 del
07/12/2011:
1)ricostruisca il CTU il rapporto intercorso tra le parti, partendo dalla data di inizio dello stesso, descrivendo le operazioni bancarie e/o finanziarie poste in essere secondo la tempistica (e perciò con la data finale), individuando le condizioni pagina 11 di 21 applicate ai medesimi – in particolare, con riferimento a tasso d'interesse, commissioni, valute, anatocismo – specificando distintamente le varie voci ed i relativi importi secondo le condizioni praticate.
2)Verifichi la legittimità o meno della pattuizione della commissione di massimo scoperto, e, quindi, di quelle di cui all'art.117 bis TUB (che l'hanno sostituita), a tal fine stabilendo se vi sia stata pattuizione scritta della stessa nonché dei criteri per determinarla, e procedendo quindi in caso negativo alla relativa esclusione dal calcolo ed in caso affermativo alla conservazione in esso del solo importo della commissione in capitale, perciò senza capitalizzazione.
3)Verifichi il rispetto del tasso soglia di usura, non solo al momento della stipulazione del contratto di apertura di conto, ma anche con riferimento ai successivi affidamenti, tenuto anche conto delle commissioni applicate, in conformità ai principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n.16303/2018. >>
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 maggio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da ex art. 342 c.p.c., in quanto Controparte_3
l'appello in esame contiene tutti i requisiti richiesti dalla suddetta norma, indicando le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
***
Preso atto della connessione dei primi due motivi di appello il Collegio dispone la trattazione congiunta degli stessi.
In via preliminare si reputa opportuno procedere all'accertamento in ordine alla configurazione delle garanzie come autonome oppure come fideiussorie.
pagina 12 di 21 Si osserva che secondo il principio espresso dalle SS.UU. della Suprema Corte
(Cass.3947/2010) “il contratto autonomo di garanzia (cd Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art.1322 cod.civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual
è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
Ciò che differenzia le due fattispecie è dunque la causa, che nel caso di fideiussione si sostanzia nella richiesta di adempimento, rivolta al garante anziché all'obbligato principale (con ciò manifestandosi il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale), mentre nel caso di garanzia autonoma si realizza nella richiesta di una prestazione diversa, di regola costituita da un indennizzo predeterminato (in buona sostanza una penale non riducibile), svincolato dalla prestazione oggetto del rapporto fondamentale così come dalla stessa commisurazione della natura dell'inadempimento (ritardo, inesattezza, incompletezza) e dalla sua maggiore o minore gravità. Nella logica della pura e semplice traslazione del rischio economico dell'affare.
pagina 13 di 21 Tale ricostruzione è avvalorata anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.” (Cassazione civile sez. II,
17/06/2022, n.19693)
Ciò posto, i contratti oggetto di causa, considerato il loro tenore letterale e l'accessorietà delle garanzie all'adempimento delle obbligazioni stipulate con la banca, devono essere qualificati come fideiussioni.
Nel caso in esame non è, infatti, dato ravvisare alcuna effettiva distinzione fra la causa dei differenti rapporti (tale per cui l'oggetto delle garanzie, aventi finalità di mera copertura del rischio economico, si presenti come del tutto distinto rispetto a quello delle obbligazioni oggetto del rapporto fondamentale), che sole potrebbero giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma: le garanzie sono al contrario strutturate proprio mediante l'assunzione, da parte dei garanti, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale.
Preso atto della qualificazione dei contratti di garanzia come fideiussioni omnibus, il
Collegio rileva preliminarmente che esse sono state stipulate rispettivamente in data:
- 06/11/2003 da e;
Controparte_1 Parte_1
- 05/06/2007 da . Controparte_2
Quanto, dunque, alla fideiussione omnibus stipulata da , preso atto Controparte_2 che essa è stata stipulata in epoca successiva al periodo valutato dal provvedimento n.
55/05 della Banca d'Italia, non si può presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia ha riguardato lo specifico pagina 14 di 21 schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di Vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n.
287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, la fideiussione in questione è stata sottoscritta in epoca successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame, stipulata in un periodo ben lontano.
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza delle clausole, non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nel contratto di garanzia delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o di una nuova intesa fondata pagina 15 di 21 tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
Egualmente infondate risultano le censure sollevate relativamente alle altre due fideiussioni oggetto di causa.
Benchè le fideiussioni siano state stipulate nel periodo oggetto di valutazione da parte del provvedimento della Banca d'Italia, si osserva che le Sezioni Unite nella sentenza n.41994/2021 hanno chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI del 2003, dichiarato in violazione della disciplina antitrust, comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione.
Nello specifico la Suprema Corte ha affermato quanto segue: “ I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, 2° comma, lett. a), l. 287/90 e
101 del trattato Fue, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, 3° comma, l.
287/90 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto,
o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Inoltre, la Corte rileva che al fine di accertare la nullità delle suddette disposizioni è necessario verificare se esse abbiano trovato effettiva applicazione nel rapporto fra le parti: nel caso di specie gli artt. 2 e 8 dello schema ABI 2003 non hanno trovato applicazione;
inoltre, parte appellante è decaduta dalla possibilità di proporre pagina 16 di 21 l'eccezione relativa all'art. 6, in quanto trattasi di eccezione in senso stretto, la quale doveva essere proposta, nel processo di primo grado, nell'atto introduttivo, mentre nel caso in esame unicamente negli atti conclusivi del giudizio di primo grado è stata sollevata genericamente la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Tutto quanto considerato, il Collegio rigetta il primo ed il secondo motivo di appello.
***
Preso atto della connessione del terzo e del quarto motivo di appello il Collegio reputa opportuno valutare congiuntamente gli stessi.
A seguito dell'analisi delle richieste istruttorie il Collegio ha disposto l'integrazione della CTU svolta nel giudizio di prime cure, assegnando al consulente l'analisi dei seguenti quesiti:
“<<esaminati atti e documenti di causa, avuto riguardo agli effetti dell'eccezione prescrizione dell'azione ripetizione indebito, ridetermini il ctu saldo finale del conto corrente ordinario n.588 31 07 2001, ed a tal fine: < i>
- proceda preliminarmente all'integrale depurazione del conto stesso da tutti gli addebiti illegittimi, secondo le indicazioni di cui al quesito dato in primo grado;
- e, quindi, nel solo caso in cui, a seguito di tale accertamento, risulti – in luogo del saldo banca, negativo - un saldo finale positivo per il correntista, proceda all'esame delle rimesse distinguendo quelle meramente ripristinatorie da quelle in tutto o in parte solutorie, individuando queste ultime secondo i criteri di cui alla sentenza delle
Sezioni Unite n.24418 del 2010, con conseguente immediata decorrenza del termine decennale di prescrizione;
pervenga così alla ride-terminazione del saldo detraendo dall'importo in restituzione quello corrispondente alle rimesse solutorie non ripetibili per intervenuta prescrizione decennale;
ridetermini, inoltre, il saldo finale del conto corrente ipotecario n. 64035 del
07/12/2011: 1)ricostruisca il CTU il rapporto intercorso tra le parti, partendo dalla
pagina 17 di 21 data di inizio dello stesso, descrivendo le operazioni bancarie e/o finanziarie poste in essere secondo la tempistica (e perciò con la data finale), individuando le condizioni applicate ai medesimi – in particolare, con riferimento a tasso d'interesse, commissioni, valute, anatocismo – specificando distintamente le varie voci ed i relativi importi secondo le condizioni praticate.
2)Verifichi la legittimità o meno della pattuizione della commissione di massimo scoperto, e, quindi, di quelle di cui all'art.117 bis TUB (che l'hanno sostituita), a tal fine stabilendo se vi sia stata pattuizione scritta della stessa nonché dei criteri per determinarla, e procedendo quindi in caso negativo alla relativa esclusione dal calco-lo ed in caso affermativo alla conservazione in esso del solo importo della commissione in capitale, perciò senza capitalizzazione.
3)Verifichi il rispetto del tasso soglia di usura, non solo al momento della stipulazione del contratto di apertura di conto, ma an-che con riferimento ai successivi affidamenti, tenuto anche conto del-le commissioni applicate, in conformità ai principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n.16303/2018. >>
Il CTU incaricato ha accertato, con riferimento al conto n. 588, l'applicazione di interessi con pattuizione non determinata e conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (pagg.10-11 relazione), l'applicazione di CMS non regolarmente pattuite con riferimento al periodo di contratto dal 02/08/2001 al
5/11/2003, con conseguente eliminazione dal conteggio (pagg.11-12 relazione),
l'applicazione di valute e spese non regolarmente pattuite dal 02/08/2001 al
5/11/2003, con conseguente eliminazione dal conteggio (pagg.12-13 relazione), risultando pertanto un ammontare di addebiti illegittimi pari ad € 47.915,00 (pag.37 relazione), inferiore all'ammontare del debito all'atto della cessazione del contratto
588, effettuata con passaggio a sofferenza per €.98.963,45.
Ne consegue, quanto a tale conto, la rideterminazione del dovuto in favore della banca (e, per essa, della cessionaria del credito) per tale contratto (n.588) in complessivi € 51.048,15 (98.963,15-47.915,00), con contestuale rigetto dell'azione di ripetizione dell'indebito, appunto per essere rimasta alla data di chiusura del rapporto pagina 18 di 21 una posizione debitoria della correntista, essendosi il contratto chiuso per passaggio a sofferenza.
Per quanto concerne invece il conto n. 64035 il CTU, rilevata la rituale pattuizione del tasso creditore, del tasso debitore entro fido, della relativa maggiorazione per oltre fido, del tasso per scoperto di conto, della CDC (corrispettivo annuo per disponibilità creditizia), dell'indennità per sconfinamento, e riscontrata la pari periodicità
(trimestrale) delle competenze a debito ed a credito, ha riscontrato l'applicazione di addebiti illegittimi esclusivamente con riferimento alla CIV (commissione di istruttoria veloce), non sussistendone alcuna pattuizione (relazione pag.37); esclusa la sussistenza di alcun superamento del TSU, ha riscontrato una differenza tra quanto richiesto e quanto dovuto di € 1.376,39 (relazione pag.38).
Ne consegue, quanto a tale conto (64035), la rideterminazione del dovuto per tale contratto (n.588) in complessivi €172.909,32 (174.285,71-1.376,39), con contestuale rigetto dell'azione di ripetizione dell'indebito, per essere anche in questo caso rimasta alla data di chiusura del rapporto una posizione debitoria della correntista, , essendosi il contratto chiuso per passaggio a sofferenza.
Il predetto importo è dovuto nell'intero (€172.909,32) a carico della società
e limitatamente alla somma di € Parte_1
31.036,85 quanto a , e . Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Spese
Preso atto che l'integrazione della CTU ha determinato una riduzione dei saldi a debito del correntista dei conti correnti oggetti di causa, in applicazione dell'art. 92, comma 2 c.p.c. tenuto conto della parziale reciproca soccombenza delle parti, la
Corte dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di ¼ fra le parti, e pone i restanti ¾ a carico di parte appellante, risultando essa prevalentemente soccombente.
Le spese si liquidano quanto al primo grado come da sentenza impugnata, e quanto al presente giudizio come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella A
pagina 19 di 21 approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.001,00 sino ad euro
260.000,00).
Egualmente le spese di CTU vengono definitivamente compensate fra le parti nella misura di ¼, e poste a carico di parte appellante per i restanti 3/4, nella misura indicata nel decreto di liquidazione emesso in data 07/03/2024.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta il primo ed il secondo motivo di appello proposto da
[...]
unitamente a , Parte_1 Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez.
[...] Controparte_2
III pubblicata in data 7 settembre 2021 con il n. 1618/2021;
-condanna Parte_1 Pt_1
, , al pagamento a favore di
[...] Controparte_1 Controparte_2 di 51.048,15 € quale saldo del conto n. 588 e di € 172.909,32 CP_5 quale saldo del conto n. 64035, limitatamente, quanto a , Parte_1
, , alla somma di € 31.036,85, con gli Controparte_1 Controparte_2 accessori come da sentenza impugnata;
-compensa fra le parti per ¼ le spese di lite per l'intero giudizio e pone i restanti ¾ a carico di parte appellante, che si liquidano quanto al primo grado, per l'intero, come da sentenza impugnata, e quanto al presente grado, sempre per l'intero, in euro
2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro
4.326,00 per la fase istruttoria, ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-compensa fra le parti per ¼ le spese di CTU, e pone i restanti ¾ definitivamente a carico di parte appellante, come liquidate da decreto di liquidazione emesso in data
07/03/2024.
pagina 20 di 21 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 21 di 21