CA
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3087/2022 R.G., avverso la sentenza n. 2131/2022, pronunziata dal Tribunale di S. Maria C.V., pubblicata in data 1° giugno 2022, notificata in data 3 giugno 2022, pendente
TRA
(P. Iva ), nella qualità di titolare Parte_1 P.IVA_1
dell'omonima Ditta Individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo
Parente (C.F.: ), giusta procura in calce al ricorso C.F._1
per decreto ingiuntivo;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), di Via Sud Piazza Controparte_1 P.IVA_2
d'Armi n. 48 , in persona del suo Amministratore p.t., CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Russo, (C.F. ), giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2
costituzione e risposta;
APPELLATA
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto.
Conclusioni: per l'appellante: “Atteso l'errore di calcolo effettuato dal
Giudice in primo grado, si riformi la sentenza di prime cure nelle parti motive riportate nell'atto di appello e si dichiari il diritto della ditta appellante a ricevere la somma residua di € 16.907,92, riconosciuta da controparte in base alle somme espressamente indicate e quantificate da controparte;
Ritenere l'ammissibilità, poiché indispensabile ai fini della decisione del giudizio, della documentazione/corrispondenza esibita col presente Atto di Appello, si dichiari insussistente l'inadempimento contrattuale come eccepito a carico della Ditta appellante, essendo la contabilità finale esistente ed in possesso della committenza, come specificato dall'Amm.re
p.t. nel telegramma del 25/02/2005, e per l'effetto, condannare il
opponente alla somma di € 79.500,00 lordi, comprensiva CP_1
della somma residua di € 8.500,00 quale acconto pagato dal Condominio sulla fattura n. 29/2003;
In subordine, ritenere ammissibile la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041c.c. e per l'effetto ammettere CTU tecnica tesa a verificare
l'effettuazione dei lavori contrattuali ed extracontrattuali di cui alla fattura n. 55 del 22/12/2005, da parte della e la relativa CP_3
quantificazione”;
pag. 2/26 per l'appellato: “1) in via preliminare, in rito, dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art.342, primo comma c.p.c;
2) nel merito rigettare l'Appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con conseguen-te conferma integrale della sentenza di primo grado;
3) dichiarare la inammissibilità della produzione dei nuovi documenti da parte dell'Appellante, ai sensi dell'art.345, terzo comma, c.p.c.;
4) dichiarare la inammissibilità, per violazione dell'art.345,primo comma, c.p.c., della do-manda nuova con la quale l'Appellante chiede la dichiarazione del “diritto della Ditta appel-lante a ricevere la somma residua di €.16.907,92” ;
5) in subordine, senza alcuna accettazione del contraddittorio, dichiarare che l'asserito credito rivendicato con la domanda (nuova) di pagamento di cui al precedente capo 4) si è estinto per prescrizione decennale;
6) condannare l'Appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di Giudizio, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, , premesso di Parte_1
vantare un credito per sorta capitale di complessivi euro 88.000,00, traente origine da tre fatture, 29/2003, 15/2004, 10/2005, da esso pag. 3/26 emesse a carico del quale residuo Controparte_1
corrispettivo del contratto di appalto, concluso in data 5.12.2000 ed inerente ai lavori di manutenzione straordinaria, manutenzione facciate, rifacimento del manto impermeabilizzante dei terrazzi di copertura e dei canali pluviali, lavori ai balconi e manutenzione varia, chiedeva volersi ordinare alla controparte il pagamento del ridetto importo, maggiorato degli interessi ex D. Lgs. 231 del 2002.
In accoglimento del ricorso, l'adito Tribunale di S.M. Capua Vetere emetteva il decreto ingiuntivo n. 1457 del 6.6.2017, avverso il quale il proponeva tempestiva opposizione, mediante atto CP_1
ritualmente notificato in data 26.7.2017.
A fondamento dell'opposizione, il deduceva di aver già CP_1
provveduto al pagamento del corrispettivo dovuto, eccepiva sia la prescrizione che l'altrui inadempimento per non avere, l'opposto, provveduto alla redazione della contabilità finale dei lavori, pur essendo suo onere come da contratto. Affermava anche di avere provveduto al parziale pagamento della fattura 29/2003, ma di avere sospeso il saldo proprio in quanto controparte non aveva effettuato la contabilità finale dei lavori.
L'opposto affermava che il rapporto aveva interessato anche lavori extra capitolato, come da ordine di servizio n. 1 con cui venivano ordinate lavorazioni integrative non contabilizzate. Rappresentava di avere inoltrato ad uno dei direttori dei lavori nota dei lavori eseguiti e dei conteggi, senza alcuna contestazione o censura. Evidenziava che le fatture non erano state contestate e che vi sarebbe stata, nel caso di pag. 4/26 specie, un'accettazione tacita dell'opera. Assumeva che le lavorazioni erano state stravolte in quanto, nel corso dei lavori, venivano riscontrati gravi problemi strutturali, con conseguente slittamento dell'esecuzione dei lavori e con un aumento dei costi. Richiamava il valore probatorio delle fatture in caso di mancata contestazione del rapporto. Confermava il pagamento delle altre fatture non azionate, rilevando che anche dette altre fatture recavano la medesima causale di quelle azionate.
Venivano, quindi, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c..
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte opponente contestava l'intervenuto mutamento del petiutum e della causa petendi in quanto parte opposta aveva fatto riferimento, per la prima volta solo con la comparsa, a lavori extra. Ribadiva di aver pagato il corrispettivo dei lavori noti per l'importo globale di € 153.008,55 e che non era stata redatta la contabilità dei lavori, nonostante quanto disposto dall'art. 6 del contratto, invocando, al riguardo, l'eccezione di inadempimento.
Affermava che la , per rendere il suo credito certo ed CP_3
esigibile, aveva l'obbligo contrattuale di redigere la contabilità dei lavori. Deduceva l'irrilevanza di un'accettazione tacita dell'opera in quanto quest'ultima, oltre a non essere stata mai preceduta dalla verifica e dal collaudo, riguardava la finitura a regola d'arte dei lavori, mentre la contabilità finale dei lavori atteneva all'adeguatezza delle pretese economiche.
pag. 5/26 Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'opposto dava atto dell'avvenuto pagamento di due acconti della fattura n. 29 azionata e per un importo totale di € 8.500,00, residuando la sola somma di €
8.000,00 su detta fattura. Sosteneva che il aveva CP_1
contestato la sola fattura n. 10/2005, essa afferente ai lavori extra. In proposito proponeva, in via subordinata, domanda ex art. 2041 c.c. con richiesta, pertanto, di condanna all'importo portato da detta fattura.
Con successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. parte opponente precisava di avere contestato tutto l'importo preteso e non solo quello di cui alla fattura n. 10/2005. Evidenziava che non si comprendeva come mai solo detta fattura sarebbe stata riferita ai lavori extra, anche in ragione dell'assenza di specifiche indicazioni in tal senso contenute nel suo oggetto. Riteneva inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. e sosteneva che la stessa era, comunque, infondata, per carenza della prova della diminuzione patrimoniale in danno dell'opposto.
Parte opposta, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., oltre a ribadire le proprie difese e a formulare istanze istruttorie, depositava un computo metrico.
Quest'ultimo documento veniva contestato dall'opponente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., sostenendosi al riguardo che esso non rivestiva alcun valore probatorio ai fini del positivo accertamento della esigibilità, liquidità ed esattezza del credito, recando la firma del solo ed essendo stato redatto Parte_1
dall'opposto in via unilaterale in assenza di contraddittorio con la pag. 6/26 dei Lavori che non lo aveva sottoscritto ed in difetto di Parte_2
accettazione da parte del committente.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. parte opposta affermava che il computo metrico avrebbe potuto essere redatto e sottoscritto solo dalla ditta opposta, quale appaltatrice, non essendo onere di essa ottenerne l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale, negata con ordinanza dell'1.3.2020, l'ammissione delle prove orali, dell'ordine di esibizione e della CTU richieste dall'opposto, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo;
Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Rigetta le domande presentate da parte opposta;
Rigetta la domanda ex art. 2041
c.c.; Condanna la ditta al pagamento, in favore del Parte_1
di € 450,00 per spese vive ed € 13.430,00 Controparte_1
oltre IVA, CPA e spese generali per spese legali, con attribuzione”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, ad esso notificata in data 3.6.2022 ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., Parte_1
interponeva appello, mediante atto tempestivamente notificato alla controparte, nel rispetto del termine breve di trenta giorni, in data
4.7.2022, così differito il giorno di scadenza del termine ai sensi dell'art. 155 c.p.c., con il quale chiedeva riformarsi l'impugnata decisione ed accogliersi le conclusioni dinanzi trascritte.
pag. 7/26 Con comparsa depositata in data 25.11.2022, si costituiva il appellato, resistendo per quanto di ragione al gravame e CP_1
sollecitandone il rigetto.
Questa Corte, con ordinanza del 2.12.2022, emessa all'esito della prima udienza tenutasi in modalità cartolare, così provvedeva: “ritenuto che, impregiudicata ogni ulteriore valutazione, le istanze istruttorie articolate dall'appellante non vadano ammesse. Invero, quanto alla prova orale, nell'atto di gravame, non ne sono stati nemmeno trascritti i relativi capi, avendo la parte operato un rinvio per relationem alla memoria istruttoria prodotta in primo grado, di cui, tuttavia, non vi è traccia nella produzione di parte dell'appello. Quanto alla CTU, del pari non vi è agli atti la documentazione contabile che dovrebbe essere rimessa alla valutazione dell'ausiliare, vale a dire la contabilità dei lavori che l'opposto depositava in primo grado con la memoria istruttoria ma che lo stesso ha omesso di ridepositare in appello. Invece,
l'ulteriore documentazione che l'appellante ha depositato per la prima volta in questo grado di giudizio, elencata a pagina 5 dell'atto di gravame, appare inutilizzabile, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., e considerato che il rinvenimento tardivo della medesima non integra il presupposto per derogare al divieto di nuove prove in appello;
ritenuta la causa matura per la decisione
PQM
Rinvia per precisazione conclusioni all'udienza del 6.12.2024”.
Quindi, disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 7.1.2025, veniva pag. 8/26 riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto in data 31.03.2025.
Depositate da entrambe le parti le sole comparse conclusionali, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di S.M. Capua Vetere riteneva fondata l'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente in relazione alla redazione della contabilità finale.
Osservava “che ai sensi dell'art. 6 del contratto la redazione della contabilità “in collaborazione col direttore dei lavori” è un obbligo espressamente gravante sull'opposto. Né si può ritenere che trattasi di un'obbligazione di minor rilievo o di carattere secondario. Tenuto conto, anzi, del tenore del contratto (specie guardando alla sua natura e all'importo presunto di cui all'art. 3) è un onere particolarmente rilevante proprio in quanto incidente sulla principale obbligazione gravante sulla committenza, ossia il pagamento del prezzo il quale, invero, come da documentazione agli atti risulterebbe totalmente e fortemente diverso rispetto a quello iniziale. A fronte, infatti, di un prezzo di £ 153.766.932,00 (pari a € 79.534,36) è pacifico, come da documentazione agli atti e non contestazione, il pagamento della somma ben maggiore di € 153.008,55. Già solo quanto pagato, dunque, risulta essere pari a quasi il doppio rispetto a quanto originariamente pattuito.
Se, però, era ben possibile che il prezzo potesse subire una variazione anche così considerevole, allora ne consegue che l'obbligo di tenuta di
pag. 9/26 regolare contabilità e in collaborazione con la direzione dei lavori è tutt'altro che di carattere secondario e diviene, invece, primario proprio perché idoneo a incidere sul prezzo dovuto”.
Posta tale premessa, il primo Giudice riteneva, tuttavia, che l'onere probatorio gravante sull'opposto non fosse stato assolto, non essendovi “agli atti un'adeguata e corretta contabilità dei lavori effettuata in collaborazione col direttore dei lavori”, ed essendosi l'opposto limitato a produrre “un computo metrico datato 16.12.2005
(ossia appena qualche giorno prima dell'ultima fattura azionata) che, tuttavia, non risulta controfirmato non tanto dalla committenza ma dal direttore dei lavori mentre, si ribadisca, la contabilità andava redatta “in collaborazione col direttore dei lavori” ..”.
Peraltro, in aggiunta a quanto dinanzi riportato, il Giudice evidenziava anche che il documento aveva un contenuto ambiguo, in quanto non consentiva di stabilire quale fosse l'importo dovuto. Al riguardo, il
Giudice osservava che “A fronte, infatti, di una somma totale indicata di
€ 189.733,18 vi sono aggiunte a penna (nonostante, si ribadisca, trattasi di computo metrico datato appena qualche giorno prima della fattura richiamata quale facente riferimento ai lavori extra) in aumento e, tra
l'altro, di diverso tenore (mentre alla fine del computo metrico è riportato il solo importo di € 230.000,00, in incipit è riportata sia questa somma che la diversa di € 220.000,00). Ora, però, anche ove si voglia ritenere che l'importo da considerare sia quello di € 230.000,00, tenuto conto che risulta pacifico (in virtù di quanto sopra) che parte opponente abbia già provveduto al pagamento di € 153.008,55, sottraendo detta somma a quella di € 230.000,00 deriva quella di € 76.991,45, essa stessa
pag. 10/26 diversa rispetto non solo a quella azionata (che sarebbe comprensiva anche degli interessi) ma anche a quella solo indicata quale sorte capitale (€ 88.000,00 come da ricorso monitorio). Ma anche ove si voglia sottrarre l'ulteriore importo di € 8.500,00 (pari a quanto già pagato dall'opponente in relazione alla fattura 29, come confermato stesso dall'opposta), si giungerebbe comunque a una somma ben diversa rispetto a quella di cui sopra (€ 79.500,00). Risulta del tutto incerto, dunque, il credito preteso dall'opposta ditta e, dunque, inidoneo a poter ottenere riconoscimento giurisdizionale”.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante dichiarava di voler censurare il capo di decisione con cui il Giudice aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'opposto ed afferente alla produzione di una valida contabilità dei lavori.
Peraltro, nell'indicare la parte di sentenza censurata, l'appellante si limitava a richiamare quella compresa tra “pag. 6 da rigo 18 all'intera pag. 7 il cui contenuto abbiasi qui per brevità ripetuto e trascritto”.
Quindi, l'appellante preliminarmente deduceva che la sentenza era affetta da un errore di calcolo, avendo ritenuto versati dal , CP_1
a fronte di lavori pacificamente eseguiti per un ammontare di euro
153.008,55, somme per il corrispondente importo, laddove, invece, dai bonifici effettuati dalla controparte, emergevano pagamenti per euro
136.100,63 lordi, con conseguente sussistenza di un credito residuo per euro 16.907,92.
Riguardo, poi, alla motivazione dell'impugnata sentenza, l'appellante dichiarava di depositare, contestualmente all'atto di appello,
pag. 11/26 documentazione che, a suo dire, era idonea a comprovare l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di redazione della contabilità. In particolare, asseriva di depositare, come in concreto faceva, “missiva della D.L. del
15/01/2005 con allegata missiva dell'Amm.re p.t., con la quale si sollecitava la ditta alla redazione della contabilità finale a Pt_1
seguito di sollecito dell'Amm.re p.t.; telegramma dell'Amm.re p.t. del del 25/02/2005 col quale s'informava la Controparte_1
ditta dell'avvenuta redazione della contabilità finale della Pt_1
direzione lavori per cui la stessa poteva essere ritirata;
attestazione comunicazione fine lavori del 14/05/2004 con annesso certificato di collaudo finale del 19/05/2004 delle opere eseguite dalla ditta
”. Pt_1
Quindi, opinava l'appellante, “il Condominio opponente nel giudizio di I grado afferma il falso quando dice che la ditta non ha redatto Pt_1
la contabilità finale violando l'art. 6 del contratto d'appalto”. La documentazione depositata corroborava, ad avviso dell'istante, il valore del documento, computo metrico datato dicembre 2005, da esso prodotto in primo grado.
A conforto dell'utilizzabilità della citata documentazione prodotta solo in appello, l'appellante deduceva di averla rinvenuta tardivamente a causa di un trasloco della sede della propria ditta che aveva provocato lo smarrimento di alcuni faldoni di lavori effettuati dall'Impresa, tra cui anche quello oggetto di causa.
Sosteneva che, alla luce della citata documentazione, avrebbero dovuto ammettersi le istanze istruttorie articolate in primo grado e di cui reiterava la relativa richiesta di ammissione.
pag. 12/26 § 5.
Il motivo è inammissibile.
Invero, riguardo alla pretesa, avanzata con lo stesso, di pagamento del minore importo di euro 16.907,92, pari alla differenza tra lavori eseguiti (per euro 153.008,55) e pagamenti effettuati dal CP_1
(per euro 136.100,63), deve rilevarsene l'inammissibilità, trattandosi di domanda nuova rispetto a quelle azionate in primo grado.
Ed invero, in quel giudizio, a fronte dell'eccezione di pagamento sollevata dal rispetto all'importo di euro 153.008,55, la CP_1
ditta aveva ammesso che le fatture emesse (diverse da quelle azionate in monitorio) erano state tutte regolarmente pagate (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione di primo grado dell'opposto).
Se, quindi, la pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo era basata su fatture diverse da quelle relative al credito, riconosciuto dal condominio di euro 153.008,55, è chiaro come tale credito (o, comunque, anche una parte residua di esso) esuli dal thema decidendum cristallizzatosi al maturare delle preclusioni e come sia precluso all'appellante, opposto originario, di reclamarne il pagamento solo in appello.
§ 6.
Tanto chiarito, si deve, poi, evidenziare che, con il motivo di appello in esame, la ditta censurava solo una delle due autonome rationes decidendi che il primo Giudice aveva impiegato per accogliere l'opposizione.
In particolare, come dinanzi riportato, l'appello censurava il solo capo di decisione con il quale il Giudice aveva ritenuto privo di valenza pag. 13/26 probatoria, siccome di formazione unilaterale, il documento depositato in giudizio dalla , che avrebbe, nelle intenzioni della stessa, dovuto CP_3
rappresentare la contabilità finale dei lavori.
Che l'impugnazione abbia riguardato solo tale parte della motivazione emerge chiaramente dall'incipit del motivo, nel quale l'appellante ne circoscriveva l'ambito alla sola parte compresa tra “pag. 6 da rigo 18 all'intera pag. 7 il cui contenuto abbiasi qui per brevità ripetuto e trascritto”.
La parte di sentenza richiamata per relationem con l'indicata dizione è, invero, solo quella in cui il Giudice aveva trattato della valenza probatoria per così dire estrinseca del documento di contabilità dei lavori depositato dall'appellante, vale a dire il complesso di argomentazioni con cui era stata stigmatizzata la natura di atto di provenienza unilaterale dello scritto in parola.
Viceversa, l'appello ha del tutto omesso di censurare l'ulteriore ratio decidendi, mediante la quale il Giudice si faceva carico di valutare, comunque, la rilevanza probatoria intrinseca del documento di contabilità, esternando, al riguardo, una serie di motivate obiezioni, afferenti in particolare alla presenza di aggiunte a penna ed alla scarsa chiarezza ed intellegibilità dello stesso, dalle quali traeva il fondato convincimento che, in nessun caso, di esso ci si potesse avvalere per ritenere assolto l'onere probatorio incombente sull'appaltatore.
Orbene, siccome tale parte di motivazione, non censurata dall'appello, si rivela, anche da sola, idonea a sorreggere l'accoglimento dell'opposizione, il motivo di appello, con cui è stata, come detto, contestata solo l'altra ratio decidendi, afferente alla valenza probatoria pag. 14/26 estrinseca della contabilità, va ritenuto inammissibile. Tanto, alla luce di quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/04/2019,
n.10815; conf. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020: “La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il
pag. 15/26 conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione”).
§ 7.
Riguardo, poi, al motivo di appello con il quale veniva censurata la parte di motivazione che aveva ritenuto carente di valore probatorio il documento di contabilità depositato in primo grado, per essere lo stesso di formazione unilaterale, in aggiunta a quanto dinanzi detto, che riveste invero carattere assorbente, deve evidenziarsene, comunque, l'infondatezza.
Infatti, è di tutta evidenza che, per superare il rilievo del primo Giudice, non possa invocarsi la documentazione depositata solo in questo grado di giudizio dall'appellante, ostandovi il disposto dell'art. 345 co. 3 c.p.c..
Ed invero, “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del
d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024).
Ma, nella specie, la giustificazione addotta dall'appellante, relativa al prospettato smarrimento dei faldoni contenenti la citata documentazione, oltre ad essere rimasta confinata ad un piano puramente assertivo, non si rivela neanche in grado di integrare il presupposto, richiesto dall'art. 345 c.p.c., dell'impossibilità di una produzione tempestiva, poiché configura, pur sempre, una causa pag. 16/26 imputabile alla parte odierna appellante, la quale, per propria negligenza, avrebbe smarrito temporaneamente atti utili alla sua difesa in giudizio.
Né, in contrario, soccorre la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie, formulata dall'appellante con il motivo in esame, per le ragioni già evidenziate da questa Corte nell'ordinanza del 2.12.2022, dinanzi trascritta, ed avverso la quale alcuna specifica obiezione è stata sollevata dall'istante nei successivi scritti difensivi.
Peraltro, la dichiarata inammissibilità del motivo di appello, per omessa impugnazione dell'autonoma ratio decidendi di cui si è detto, priva, di per sé, di rilevanza le istanze istruttorie reiterate dall'appellante, non potendo l'esito della prova orale consentire di superare il giudicato formatosi per acquiescenza relativamente alla parte di decisione non censurata.
§ 8.
L'appellante censurava, poi, la parte di sentenza così individuata “pag.
12 da rigo 06 a rigo 15 il cui contenuto abbiasi qui per brevità ripetuto e trascritto”, con la quale il Giudice aveva ritenuto di disattendere anche la richiesta presentata in comparsa conclusionale di condanna “al solo pagamento della somma di € 8.000,00 quale residuo della fattura n.
29/2003, sostenendo che trattasi di pretesa non riconoscibile alla luce dell'accoglimento della proposta eccezione preliminare
d'inadempimento”.
A fondamento del motivo, l'appellante, premesso che non sussisteva alcun inadempimento in ragione dell'avvenuta presentazione della contabilità finale, sosteneva che, ad onta di quanto affermato dal primo pag. 17/26 Giudice, la domanda non era stata proposta tardivamente, in quanto la stessa veniva avanzata “già all'udienza del 25/02/2019, laddove, dopo un rinvio per bonario componimento e un'assenza in giudizio delle parti causa trattative in corso per la definizione stragiudiziale della causa, lo stesso giudicante rigettava la richiesta di emissione di ordinanza per il pagamento di somme non contestate per la residua somma di € 8.000,00 di cui alla fattura 29/2003, parzialmente pagata dal CP_1
nell'anno 2007”.
§ 9.
Il motivo è infondato.
Il Giudice ha rigettato anche tale capo di domanda, afferente al pagamento di una parte del credito portato dalla fattura n. 29/2003, evidenziando che vi ostava l'accertato inadempimento all'obbligo di redazione della contabilità.
La riportata motivazione resiste alla critica dell'appellante, essendosi quest'ultimo limitato a sostenere che l'inadempimento non sussista, per avere esso redatto un'idonea contabilità. Tale affermazione, tuttavia, è destituita di fondamento, alla luce dei rilievi svolti riguardo al primo motivo ed al passaggio in giudicato, per acquiescenza, del capo di decisione con cui era stata negata valenza probatoria intrinseca al documento di contabilità prodotto dalla Ditta.
§ 10.
Il Giudice di primo grado respingeva, infine, la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, proposta dall'originario opposto, per difetto del requisito della sussidiarietà. Premesso che quest'ultima doveva intendersi in senso astratto, vale a dire solo se pag. 18/26 nell'ordinamento non sussistono altri rimedi di per sé idonei a tutelare il proprio diritto, il Giudice rilevava che, nella specie, la domanda di ingiustificato arricchimento non poteva proporsi perché il preteso depauperato aveva a disposizione un'azione contrattuale tipica, che, tuttavia, non poteva essere accolta per carenza di prova dell'adempimento.
§ 11.
L'appellante, nel censurare con l'ultimo motivo tale capo di decisione, deduceva che la pronuncia era erronea, in quanto la domanda di indebito arricchimento afferiva a lavori extra capitolato, che erano stati commissionati alla ditta con l'ordine di servizio n. 1 del 15.01.2001 e successivi (ritualmente depositati nel giudizio di I grado) ed opinava che tali lavorazioni erano state espressamente riconosciute dall'Amm.re p.t. del Condominio appellato nella missiva inviata alla
D.L..
Quindi, secondo l'appellante, le lavorazioni aggiuntive, derivanti da un ordine di servizio della D.L. ed espressamente riconosciute come effettuate dall'Amm.re p.t., fondavano il diritto dell'impresa al riconoscimento di un indennizzo ex art. 2041 c.c..
Del resto, il Giudice, nel ritenere che il corrispettivo per le opere previste in contratto era stato pagato, avrebbe dovuto ritenere ammissibile la domanda d'indebito arricchimento proposta in relazione alle opere extra contratto. Infatti “essendo il rapporto contrattuale definito, l'azione generale di arricchimento appariva correttamente inserita in tale contesto, anche alla luce dell'espresso riconoscimento degli stessi lavori extra/capitolato da parte del
pag. 19/26 appellato”. Per tale ragione, in primo grado, aveva CP_1
sollecitato una CTU al fine di verificare anche la correttezza e la conseguente quantificazione delle lavorazioni extra di cui all'ordine di servizio n. 1 del 15.01.2001 ed il credito portato dalla fattura “n.
10/2005 per la somma di € 55.000,00”.
Il rilievo del Giudice, con cui era stata stigmatizzata la mancata prova del quantum della domanda di indennizzo, era superato dalla considerazione per la quale, al detto fine, esso istante in primo grado aveva avanzato una richiesta di CTU, ingiustamente negata dal
Tribunale.
§ 12.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che, componendo un contrasto di giurisprudenza in relazione al modo in cui debba intendersi il requisito della sussidiarietà, previsto dall'art. 2042 c.c. ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, le S.U. della Cassazione hanno di recente ritenuto che la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme pag. 20/26 imperative o con l'ordine pubblico (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 33954 del
05/12/2023).
Quindi, secondo l'impostazione avallata dalle S.U., nel caso in cui l'azione principale sia fondata su un titolo contrattuale, occorre distinguere le ragioni del mancato accoglimento della domanda principale di adempimento (o di risoluzione): ove queste rimontino alla nullità o inesistenza del titolo, l'art. 2042 c.c. non funge da ostacolo alla proponibilità della domanda di arricchimento senza causa, dal momento che l'originaria carenza del titolo impedisce la stessa riconduzione della fattispecie concreta a quella astratta, in tesi preclusiva dell'accesso alla tutela residuale;
ove, invece, ferma restando la validità del contratto, la domanda principale (di adempimento o di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione) venga rigettata nel merito (vale a dire, essenzialmente, per mancata prova della sussistenza del pregiudizio), allora lo sbarramento correlato al requisito della sussidiarietà torna in auge, in ragione della duplice ratio di “sanzionare” il contegno inerte o inefficace dell'attore e di impedirgli l'aggiramento dell'assetto allocativo cristallizzatosi all'esito del suddetto rigetto.
Facendo applicazione del richiamato orientamento, la sentenza impugnata resiste ampiamente alle critiche dell'appellante.
Ed invero, nella specie, con la domanda di ingiustificato arricchimento la ditta ha inteso conseguire il pagamento di quelli che essa definisce lavori extra contratto.
A ben vedere, tuttavia, l'importo di cui si reclama il pagamento ai sensi dell'art. 2041 c.c. corrisponde a quello portato dalla fattura “n. 10/2005
pag. 21/26 per la somma di € 55.000,00”, che costituiva parte del maggiore importo azionato in origine con il ricorso monitorio.
Quindi, mentre inizialmente, con il ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamento di siffatto importo era stato chiesto con azione contrattuale di adempimento, nel corso del giudizio, con la memoria ex art. 183 co.
6 n. 1 c.p.c., di tale somma si era domandato il riconoscimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Addirittura, con la stessa memoria in questione,
l'opposto, sulla premessa di avere eseguito le lavorazioni aggiuntive oggetto dell'ordine di servizio del D.L. n. 1 del 15.01.2001, assumeva che “tali lavorazioni - regolarmente eseguite – seppur non contrattualizzate ma derivanti da un ordine di servizio della D.L., danno diritto ad un pagamento, sia esso contrattuale oppure a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.”.
Posto quanto precede, l'azione di ingiustificato arricchimento deve allora ritenersi improponibile per difetto del requisito della sussidiarietà, in quanto il credito di euro 55.000,00, di cui si invoca il riconoscimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., era stato oggetto di domanda di adempimento contrattuale, respinta dal Tribunale per difetto, non già del titolo, ma della prova dell'adempimento (in specie, come visto, di quella afferente alla tenuta e redazione di una regolare contabilità dei lavori).
In contrario, non soccorre il riferimento alla natura extracontrattuale dei lavori ai quali inerirebbe il credito in questione, perché, come dinanzi osservato, è stata la stessa parte opposta ad avere domandato, in via principale, il pagamento di tale somma con azione di adempimento contrattuale, in tal modo dimostrando di volersi pag. 22/26 avvalere dell'esistente rimedio tipico apprestato dall'ordinamento e perché, come visto, il rigetto nel merito di tale azione (per difetto di prova del credito) non abilita la proposizione di quella residuale ex art. 2041 c.c..
Inoltre, anche per i lavori che fossero stati eseguiti in aggiunta rispetto al capitolato iniziale, l'appaltatore disponeva del rimedio costituito dall'azione di adempimento contrattuale, trattandosi, pur sempre, di prestazioni eseguite in adempimento del contratto, come dimostrato dal chiaro tenore dell'art. 3 del contratto di appalto, nel quale si stabiliva che, qualora fosse emersa la necessità di eseguire lavori non preventivati, gli stessi avrebbero dovuto essere autorizzati con verbale scritto e compensati mediante gli stessi prezzi unitari previsti per le opere di cui al capitolato.
Ne segue che la distinzione, operata dall'appellante al fine di giustificare la proposizione dell'azione ex art. 2041 c.c., tra opere previste in contratto ed opera extra contratto, sia, in realtà, erronea ed inconferente, atteso che qualunque lavorazione eseguita dalla ditta, in conformità alle prescrizioni del contratto, andava considerata svolta in esecuzione dello stesso e, quindi, avrebbe dovuto essere oggetto di domanda tipica di adempimento (che, come detto, era stata proposta per l'intero credito con il ricorso per decreto ingiuntivo).
§ 13.
Con l'ultimo motivo, l'appellante censurava il capo di sentenza concernente la quantificazione delle spese processuali, dolendosi di esso per avere il Giudice applicato i criteri medi di liquidazione,
pag. 23/26 anziché quelli minimi, che sarebbero risultati equi per il mancato espletamento di una completa istruttoria.
§ 14.
Il motivo è infondato, avendo il Giudice fatto corretta applicazione dei parametri medi dello scaglione riferibile al valore della controversia e non giustificandosi una riduzione degli stessi, in ragione del numero e della complessità delle questioni trattate e dell'intensa attività difensiva svolta anche nella fase di trattazione, considerato il deposito di ben tre memorie ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c..
§ 15.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali del presente grado, la cui liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale appare equo il riconoscimento dei minimi, stante la ridotta attività difensiva in concreto espletata.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'avv. Andrea Russo, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
pag. 24/26 a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato delle spese processuali del grado Controparte_1
di appello, che liquida in euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Russo;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 25/26 pag. 26/26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3087/2022 R.G., avverso la sentenza n. 2131/2022, pronunziata dal Tribunale di S. Maria C.V., pubblicata in data 1° giugno 2022, notificata in data 3 giugno 2022, pendente
TRA
(P. Iva ), nella qualità di titolare Parte_1 P.IVA_1
dell'omonima Ditta Individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo
Parente (C.F.: ), giusta procura in calce al ricorso C.F._1
per decreto ingiuntivo;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), di Via Sud Piazza Controparte_1 P.IVA_2
d'Armi n. 48 , in persona del suo Amministratore p.t., CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Russo, (C.F. ), giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2
costituzione e risposta;
APPELLATA
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto.
Conclusioni: per l'appellante: “Atteso l'errore di calcolo effettuato dal
Giudice in primo grado, si riformi la sentenza di prime cure nelle parti motive riportate nell'atto di appello e si dichiari il diritto della ditta appellante a ricevere la somma residua di € 16.907,92, riconosciuta da controparte in base alle somme espressamente indicate e quantificate da controparte;
Ritenere l'ammissibilità, poiché indispensabile ai fini della decisione del giudizio, della documentazione/corrispondenza esibita col presente Atto di Appello, si dichiari insussistente l'inadempimento contrattuale come eccepito a carico della Ditta appellante, essendo la contabilità finale esistente ed in possesso della committenza, come specificato dall'Amm.re
p.t. nel telegramma del 25/02/2005, e per l'effetto, condannare il
opponente alla somma di € 79.500,00 lordi, comprensiva CP_1
della somma residua di € 8.500,00 quale acconto pagato dal Condominio sulla fattura n. 29/2003;
In subordine, ritenere ammissibile la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041c.c. e per l'effetto ammettere CTU tecnica tesa a verificare
l'effettuazione dei lavori contrattuali ed extracontrattuali di cui alla fattura n. 55 del 22/12/2005, da parte della e la relativa CP_3
quantificazione”;
pag. 2/26 per l'appellato: “1) in via preliminare, in rito, dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art.342, primo comma c.p.c;
2) nel merito rigettare l'Appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con conseguen-te conferma integrale della sentenza di primo grado;
3) dichiarare la inammissibilità della produzione dei nuovi documenti da parte dell'Appellante, ai sensi dell'art.345, terzo comma, c.p.c.;
4) dichiarare la inammissibilità, per violazione dell'art.345,primo comma, c.p.c., della do-manda nuova con la quale l'Appellante chiede la dichiarazione del “diritto della Ditta appel-lante a ricevere la somma residua di €.16.907,92” ;
5) in subordine, senza alcuna accettazione del contraddittorio, dichiarare che l'asserito credito rivendicato con la domanda (nuova) di pagamento di cui al precedente capo 4) si è estinto per prescrizione decennale;
6) condannare l'Appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di Giudizio, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, , premesso di Parte_1
vantare un credito per sorta capitale di complessivi euro 88.000,00, traente origine da tre fatture, 29/2003, 15/2004, 10/2005, da esso pag. 3/26 emesse a carico del quale residuo Controparte_1
corrispettivo del contratto di appalto, concluso in data 5.12.2000 ed inerente ai lavori di manutenzione straordinaria, manutenzione facciate, rifacimento del manto impermeabilizzante dei terrazzi di copertura e dei canali pluviali, lavori ai balconi e manutenzione varia, chiedeva volersi ordinare alla controparte il pagamento del ridetto importo, maggiorato degli interessi ex D. Lgs. 231 del 2002.
In accoglimento del ricorso, l'adito Tribunale di S.M. Capua Vetere emetteva il decreto ingiuntivo n. 1457 del 6.6.2017, avverso il quale il proponeva tempestiva opposizione, mediante atto CP_1
ritualmente notificato in data 26.7.2017.
A fondamento dell'opposizione, il deduceva di aver già CP_1
provveduto al pagamento del corrispettivo dovuto, eccepiva sia la prescrizione che l'altrui inadempimento per non avere, l'opposto, provveduto alla redazione della contabilità finale dei lavori, pur essendo suo onere come da contratto. Affermava anche di avere provveduto al parziale pagamento della fattura 29/2003, ma di avere sospeso il saldo proprio in quanto controparte non aveva effettuato la contabilità finale dei lavori.
L'opposto affermava che il rapporto aveva interessato anche lavori extra capitolato, come da ordine di servizio n. 1 con cui venivano ordinate lavorazioni integrative non contabilizzate. Rappresentava di avere inoltrato ad uno dei direttori dei lavori nota dei lavori eseguiti e dei conteggi, senza alcuna contestazione o censura. Evidenziava che le fatture non erano state contestate e che vi sarebbe stata, nel caso di pag. 4/26 specie, un'accettazione tacita dell'opera. Assumeva che le lavorazioni erano state stravolte in quanto, nel corso dei lavori, venivano riscontrati gravi problemi strutturali, con conseguente slittamento dell'esecuzione dei lavori e con un aumento dei costi. Richiamava il valore probatorio delle fatture in caso di mancata contestazione del rapporto. Confermava il pagamento delle altre fatture non azionate, rilevando che anche dette altre fatture recavano la medesima causale di quelle azionate.
Venivano, quindi, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c..
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte opponente contestava l'intervenuto mutamento del petiutum e della causa petendi in quanto parte opposta aveva fatto riferimento, per la prima volta solo con la comparsa, a lavori extra. Ribadiva di aver pagato il corrispettivo dei lavori noti per l'importo globale di € 153.008,55 e che non era stata redatta la contabilità dei lavori, nonostante quanto disposto dall'art. 6 del contratto, invocando, al riguardo, l'eccezione di inadempimento.
Affermava che la , per rendere il suo credito certo ed CP_3
esigibile, aveva l'obbligo contrattuale di redigere la contabilità dei lavori. Deduceva l'irrilevanza di un'accettazione tacita dell'opera in quanto quest'ultima, oltre a non essere stata mai preceduta dalla verifica e dal collaudo, riguardava la finitura a regola d'arte dei lavori, mentre la contabilità finale dei lavori atteneva all'adeguatezza delle pretese economiche.
pag. 5/26 Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'opposto dava atto dell'avvenuto pagamento di due acconti della fattura n. 29 azionata e per un importo totale di € 8.500,00, residuando la sola somma di €
8.000,00 su detta fattura. Sosteneva che il aveva CP_1
contestato la sola fattura n. 10/2005, essa afferente ai lavori extra. In proposito proponeva, in via subordinata, domanda ex art. 2041 c.c. con richiesta, pertanto, di condanna all'importo portato da detta fattura.
Con successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. parte opponente precisava di avere contestato tutto l'importo preteso e non solo quello di cui alla fattura n. 10/2005. Evidenziava che non si comprendeva come mai solo detta fattura sarebbe stata riferita ai lavori extra, anche in ragione dell'assenza di specifiche indicazioni in tal senso contenute nel suo oggetto. Riteneva inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. e sosteneva che la stessa era, comunque, infondata, per carenza della prova della diminuzione patrimoniale in danno dell'opposto.
Parte opposta, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., oltre a ribadire le proprie difese e a formulare istanze istruttorie, depositava un computo metrico.
Quest'ultimo documento veniva contestato dall'opponente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., sostenendosi al riguardo che esso non rivestiva alcun valore probatorio ai fini del positivo accertamento della esigibilità, liquidità ed esattezza del credito, recando la firma del solo ed essendo stato redatto Parte_1
dall'opposto in via unilaterale in assenza di contraddittorio con la pag. 6/26 dei Lavori che non lo aveva sottoscritto ed in difetto di Parte_2
accettazione da parte del committente.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. parte opposta affermava che il computo metrico avrebbe potuto essere redatto e sottoscritto solo dalla ditta opposta, quale appaltatrice, non essendo onere di essa ottenerne l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale, negata con ordinanza dell'1.3.2020, l'ammissione delle prove orali, dell'ordine di esibizione e della CTU richieste dall'opposto, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo;
Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Rigetta le domande presentate da parte opposta;
Rigetta la domanda ex art. 2041
c.c.; Condanna la ditta al pagamento, in favore del Parte_1
di € 450,00 per spese vive ed € 13.430,00 Controparte_1
oltre IVA, CPA e spese generali per spese legali, con attribuzione”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, ad esso notificata in data 3.6.2022 ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., Parte_1
interponeva appello, mediante atto tempestivamente notificato alla controparte, nel rispetto del termine breve di trenta giorni, in data
4.7.2022, così differito il giorno di scadenza del termine ai sensi dell'art. 155 c.p.c., con il quale chiedeva riformarsi l'impugnata decisione ed accogliersi le conclusioni dinanzi trascritte.
pag. 7/26 Con comparsa depositata in data 25.11.2022, si costituiva il appellato, resistendo per quanto di ragione al gravame e CP_1
sollecitandone il rigetto.
Questa Corte, con ordinanza del 2.12.2022, emessa all'esito della prima udienza tenutasi in modalità cartolare, così provvedeva: “ritenuto che, impregiudicata ogni ulteriore valutazione, le istanze istruttorie articolate dall'appellante non vadano ammesse. Invero, quanto alla prova orale, nell'atto di gravame, non ne sono stati nemmeno trascritti i relativi capi, avendo la parte operato un rinvio per relationem alla memoria istruttoria prodotta in primo grado, di cui, tuttavia, non vi è traccia nella produzione di parte dell'appello. Quanto alla CTU, del pari non vi è agli atti la documentazione contabile che dovrebbe essere rimessa alla valutazione dell'ausiliare, vale a dire la contabilità dei lavori che l'opposto depositava in primo grado con la memoria istruttoria ma che lo stesso ha omesso di ridepositare in appello. Invece,
l'ulteriore documentazione che l'appellante ha depositato per la prima volta in questo grado di giudizio, elencata a pagina 5 dell'atto di gravame, appare inutilizzabile, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., e considerato che il rinvenimento tardivo della medesima non integra il presupposto per derogare al divieto di nuove prove in appello;
ritenuta la causa matura per la decisione
PQM
Rinvia per precisazione conclusioni all'udienza del 6.12.2024”.
Quindi, disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 7.1.2025, veniva pag. 8/26 riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto in data 31.03.2025.
Depositate da entrambe le parti le sole comparse conclusionali, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di S.M. Capua Vetere riteneva fondata l'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente in relazione alla redazione della contabilità finale.
Osservava “che ai sensi dell'art. 6 del contratto la redazione della contabilità “in collaborazione col direttore dei lavori” è un obbligo espressamente gravante sull'opposto. Né si può ritenere che trattasi di un'obbligazione di minor rilievo o di carattere secondario. Tenuto conto, anzi, del tenore del contratto (specie guardando alla sua natura e all'importo presunto di cui all'art. 3) è un onere particolarmente rilevante proprio in quanto incidente sulla principale obbligazione gravante sulla committenza, ossia il pagamento del prezzo il quale, invero, come da documentazione agli atti risulterebbe totalmente e fortemente diverso rispetto a quello iniziale. A fronte, infatti, di un prezzo di £ 153.766.932,00 (pari a € 79.534,36) è pacifico, come da documentazione agli atti e non contestazione, il pagamento della somma ben maggiore di € 153.008,55. Già solo quanto pagato, dunque, risulta essere pari a quasi il doppio rispetto a quanto originariamente pattuito.
Se, però, era ben possibile che il prezzo potesse subire una variazione anche così considerevole, allora ne consegue che l'obbligo di tenuta di
pag. 9/26 regolare contabilità e in collaborazione con la direzione dei lavori è tutt'altro che di carattere secondario e diviene, invece, primario proprio perché idoneo a incidere sul prezzo dovuto”.
Posta tale premessa, il primo Giudice riteneva, tuttavia, che l'onere probatorio gravante sull'opposto non fosse stato assolto, non essendovi “agli atti un'adeguata e corretta contabilità dei lavori effettuata in collaborazione col direttore dei lavori”, ed essendosi l'opposto limitato a produrre “un computo metrico datato 16.12.2005
(ossia appena qualche giorno prima dell'ultima fattura azionata) che, tuttavia, non risulta controfirmato non tanto dalla committenza ma dal direttore dei lavori mentre, si ribadisca, la contabilità andava redatta “in collaborazione col direttore dei lavori” ..”.
Peraltro, in aggiunta a quanto dinanzi riportato, il Giudice evidenziava anche che il documento aveva un contenuto ambiguo, in quanto non consentiva di stabilire quale fosse l'importo dovuto. Al riguardo, il
Giudice osservava che “A fronte, infatti, di una somma totale indicata di
€ 189.733,18 vi sono aggiunte a penna (nonostante, si ribadisca, trattasi di computo metrico datato appena qualche giorno prima della fattura richiamata quale facente riferimento ai lavori extra) in aumento e, tra
l'altro, di diverso tenore (mentre alla fine del computo metrico è riportato il solo importo di € 230.000,00, in incipit è riportata sia questa somma che la diversa di € 220.000,00). Ora, però, anche ove si voglia ritenere che l'importo da considerare sia quello di € 230.000,00, tenuto conto che risulta pacifico (in virtù di quanto sopra) che parte opponente abbia già provveduto al pagamento di € 153.008,55, sottraendo detta somma a quella di € 230.000,00 deriva quella di € 76.991,45, essa stessa
pag. 10/26 diversa rispetto non solo a quella azionata (che sarebbe comprensiva anche degli interessi) ma anche a quella solo indicata quale sorte capitale (€ 88.000,00 come da ricorso monitorio). Ma anche ove si voglia sottrarre l'ulteriore importo di € 8.500,00 (pari a quanto già pagato dall'opponente in relazione alla fattura 29, come confermato stesso dall'opposta), si giungerebbe comunque a una somma ben diversa rispetto a quella di cui sopra (€ 79.500,00). Risulta del tutto incerto, dunque, il credito preteso dall'opposta ditta e, dunque, inidoneo a poter ottenere riconoscimento giurisdizionale”.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante dichiarava di voler censurare il capo di decisione con cui il Giudice aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'opposto ed afferente alla produzione di una valida contabilità dei lavori.
Peraltro, nell'indicare la parte di sentenza censurata, l'appellante si limitava a richiamare quella compresa tra “pag. 6 da rigo 18 all'intera pag. 7 il cui contenuto abbiasi qui per brevità ripetuto e trascritto”.
Quindi, l'appellante preliminarmente deduceva che la sentenza era affetta da un errore di calcolo, avendo ritenuto versati dal , CP_1
a fronte di lavori pacificamente eseguiti per un ammontare di euro
153.008,55, somme per il corrispondente importo, laddove, invece, dai bonifici effettuati dalla controparte, emergevano pagamenti per euro
136.100,63 lordi, con conseguente sussistenza di un credito residuo per euro 16.907,92.
Riguardo, poi, alla motivazione dell'impugnata sentenza, l'appellante dichiarava di depositare, contestualmente all'atto di appello,
pag. 11/26 documentazione che, a suo dire, era idonea a comprovare l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di redazione della contabilità. In particolare, asseriva di depositare, come in concreto faceva, “missiva della D.L. del
15/01/2005 con allegata missiva dell'Amm.re p.t., con la quale si sollecitava la ditta alla redazione della contabilità finale a Pt_1
seguito di sollecito dell'Amm.re p.t.; telegramma dell'Amm.re p.t. del del 25/02/2005 col quale s'informava la Controparte_1
ditta dell'avvenuta redazione della contabilità finale della Pt_1
direzione lavori per cui la stessa poteva essere ritirata;
attestazione comunicazione fine lavori del 14/05/2004 con annesso certificato di collaudo finale del 19/05/2004 delle opere eseguite dalla ditta
”. Pt_1
Quindi, opinava l'appellante, “il Condominio opponente nel giudizio di I grado afferma il falso quando dice che la ditta non ha redatto Pt_1
la contabilità finale violando l'art. 6 del contratto d'appalto”. La documentazione depositata corroborava, ad avviso dell'istante, il valore del documento, computo metrico datato dicembre 2005, da esso prodotto in primo grado.
A conforto dell'utilizzabilità della citata documentazione prodotta solo in appello, l'appellante deduceva di averla rinvenuta tardivamente a causa di un trasloco della sede della propria ditta che aveva provocato lo smarrimento di alcuni faldoni di lavori effettuati dall'Impresa, tra cui anche quello oggetto di causa.
Sosteneva che, alla luce della citata documentazione, avrebbero dovuto ammettersi le istanze istruttorie articolate in primo grado e di cui reiterava la relativa richiesta di ammissione.
pag. 12/26 § 5.
Il motivo è inammissibile.
Invero, riguardo alla pretesa, avanzata con lo stesso, di pagamento del minore importo di euro 16.907,92, pari alla differenza tra lavori eseguiti (per euro 153.008,55) e pagamenti effettuati dal CP_1
(per euro 136.100,63), deve rilevarsene l'inammissibilità, trattandosi di domanda nuova rispetto a quelle azionate in primo grado.
Ed invero, in quel giudizio, a fronte dell'eccezione di pagamento sollevata dal rispetto all'importo di euro 153.008,55, la CP_1
ditta aveva ammesso che le fatture emesse (diverse da quelle azionate in monitorio) erano state tutte regolarmente pagate (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione di primo grado dell'opposto).
Se, quindi, la pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo era basata su fatture diverse da quelle relative al credito, riconosciuto dal condominio di euro 153.008,55, è chiaro come tale credito (o, comunque, anche una parte residua di esso) esuli dal thema decidendum cristallizzatosi al maturare delle preclusioni e come sia precluso all'appellante, opposto originario, di reclamarne il pagamento solo in appello.
§ 6.
Tanto chiarito, si deve, poi, evidenziare che, con il motivo di appello in esame, la ditta censurava solo una delle due autonome rationes decidendi che il primo Giudice aveva impiegato per accogliere l'opposizione.
In particolare, come dinanzi riportato, l'appello censurava il solo capo di decisione con il quale il Giudice aveva ritenuto privo di valenza pag. 13/26 probatoria, siccome di formazione unilaterale, il documento depositato in giudizio dalla , che avrebbe, nelle intenzioni della stessa, dovuto CP_3
rappresentare la contabilità finale dei lavori.
Che l'impugnazione abbia riguardato solo tale parte della motivazione emerge chiaramente dall'incipit del motivo, nel quale l'appellante ne circoscriveva l'ambito alla sola parte compresa tra “pag. 6 da rigo 18 all'intera pag. 7 il cui contenuto abbiasi qui per brevità ripetuto e trascritto”.
La parte di sentenza richiamata per relationem con l'indicata dizione è, invero, solo quella in cui il Giudice aveva trattato della valenza probatoria per così dire estrinseca del documento di contabilità dei lavori depositato dall'appellante, vale a dire il complesso di argomentazioni con cui era stata stigmatizzata la natura di atto di provenienza unilaterale dello scritto in parola.
Viceversa, l'appello ha del tutto omesso di censurare l'ulteriore ratio decidendi, mediante la quale il Giudice si faceva carico di valutare, comunque, la rilevanza probatoria intrinseca del documento di contabilità, esternando, al riguardo, una serie di motivate obiezioni, afferenti in particolare alla presenza di aggiunte a penna ed alla scarsa chiarezza ed intellegibilità dello stesso, dalle quali traeva il fondato convincimento che, in nessun caso, di esso ci si potesse avvalere per ritenere assolto l'onere probatorio incombente sull'appaltatore.
Orbene, siccome tale parte di motivazione, non censurata dall'appello, si rivela, anche da sola, idonea a sorreggere l'accoglimento dell'opposizione, il motivo di appello, con cui è stata, come detto, contestata solo l'altra ratio decidendi, afferente alla valenza probatoria pag. 14/26 estrinseca della contabilità, va ritenuto inammissibile. Tanto, alla luce di quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/04/2019,
n.10815; conf. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020: “La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il
pag. 15/26 conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione”).
§ 7.
Riguardo, poi, al motivo di appello con il quale veniva censurata la parte di motivazione che aveva ritenuto carente di valore probatorio il documento di contabilità depositato in primo grado, per essere lo stesso di formazione unilaterale, in aggiunta a quanto dinanzi detto, che riveste invero carattere assorbente, deve evidenziarsene, comunque, l'infondatezza.
Infatti, è di tutta evidenza che, per superare il rilievo del primo Giudice, non possa invocarsi la documentazione depositata solo in questo grado di giudizio dall'appellante, ostandovi il disposto dell'art. 345 co. 3 c.p.c..
Ed invero, “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del
d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024).
Ma, nella specie, la giustificazione addotta dall'appellante, relativa al prospettato smarrimento dei faldoni contenenti la citata documentazione, oltre ad essere rimasta confinata ad un piano puramente assertivo, non si rivela neanche in grado di integrare il presupposto, richiesto dall'art. 345 c.p.c., dell'impossibilità di una produzione tempestiva, poiché configura, pur sempre, una causa pag. 16/26 imputabile alla parte odierna appellante, la quale, per propria negligenza, avrebbe smarrito temporaneamente atti utili alla sua difesa in giudizio.
Né, in contrario, soccorre la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie, formulata dall'appellante con il motivo in esame, per le ragioni già evidenziate da questa Corte nell'ordinanza del 2.12.2022, dinanzi trascritta, ed avverso la quale alcuna specifica obiezione è stata sollevata dall'istante nei successivi scritti difensivi.
Peraltro, la dichiarata inammissibilità del motivo di appello, per omessa impugnazione dell'autonoma ratio decidendi di cui si è detto, priva, di per sé, di rilevanza le istanze istruttorie reiterate dall'appellante, non potendo l'esito della prova orale consentire di superare il giudicato formatosi per acquiescenza relativamente alla parte di decisione non censurata.
§ 8.
L'appellante censurava, poi, la parte di sentenza così individuata “pag.
12 da rigo 06 a rigo 15 il cui contenuto abbiasi qui per brevità ripetuto e trascritto”, con la quale il Giudice aveva ritenuto di disattendere anche la richiesta presentata in comparsa conclusionale di condanna “al solo pagamento della somma di € 8.000,00 quale residuo della fattura n.
29/2003, sostenendo che trattasi di pretesa non riconoscibile alla luce dell'accoglimento della proposta eccezione preliminare
d'inadempimento”.
A fondamento del motivo, l'appellante, premesso che non sussisteva alcun inadempimento in ragione dell'avvenuta presentazione della contabilità finale, sosteneva che, ad onta di quanto affermato dal primo pag. 17/26 Giudice, la domanda non era stata proposta tardivamente, in quanto la stessa veniva avanzata “già all'udienza del 25/02/2019, laddove, dopo un rinvio per bonario componimento e un'assenza in giudizio delle parti causa trattative in corso per la definizione stragiudiziale della causa, lo stesso giudicante rigettava la richiesta di emissione di ordinanza per il pagamento di somme non contestate per la residua somma di € 8.000,00 di cui alla fattura 29/2003, parzialmente pagata dal CP_1
nell'anno 2007”.
§ 9.
Il motivo è infondato.
Il Giudice ha rigettato anche tale capo di domanda, afferente al pagamento di una parte del credito portato dalla fattura n. 29/2003, evidenziando che vi ostava l'accertato inadempimento all'obbligo di redazione della contabilità.
La riportata motivazione resiste alla critica dell'appellante, essendosi quest'ultimo limitato a sostenere che l'inadempimento non sussista, per avere esso redatto un'idonea contabilità. Tale affermazione, tuttavia, è destituita di fondamento, alla luce dei rilievi svolti riguardo al primo motivo ed al passaggio in giudicato, per acquiescenza, del capo di decisione con cui era stata negata valenza probatoria intrinseca al documento di contabilità prodotto dalla Ditta.
§ 10.
Il Giudice di primo grado respingeva, infine, la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, proposta dall'originario opposto, per difetto del requisito della sussidiarietà. Premesso che quest'ultima doveva intendersi in senso astratto, vale a dire solo se pag. 18/26 nell'ordinamento non sussistono altri rimedi di per sé idonei a tutelare il proprio diritto, il Giudice rilevava che, nella specie, la domanda di ingiustificato arricchimento non poteva proporsi perché il preteso depauperato aveva a disposizione un'azione contrattuale tipica, che, tuttavia, non poteva essere accolta per carenza di prova dell'adempimento.
§ 11.
L'appellante, nel censurare con l'ultimo motivo tale capo di decisione, deduceva che la pronuncia era erronea, in quanto la domanda di indebito arricchimento afferiva a lavori extra capitolato, che erano stati commissionati alla ditta con l'ordine di servizio n. 1 del 15.01.2001 e successivi (ritualmente depositati nel giudizio di I grado) ed opinava che tali lavorazioni erano state espressamente riconosciute dall'Amm.re p.t. del Condominio appellato nella missiva inviata alla
D.L..
Quindi, secondo l'appellante, le lavorazioni aggiuntive, derivanti da un ordine di servizio della D.L. ed espressamente riconosciute come effettuate dall'Amm.re p.t., fondavano il diritto dell'impresa al riconoscimento di un indennizzo ex art. 2041 c.c..
Del resto, il Giudice, nel ritenere che il corrispettivo per le opere previste in contratto era stato pagato, avrebbe dovuto ritenere ammissibile la domanda d'indebito arricchimento proposta in relazione alle opere extra contratto. Infatti “essendo il rapporto contrattuale definito, l'azione generale di arricchimento appariva correttamente inserita in tale contesto, anche alla luce dell'espresso riconoscimento degli stessi lavori extra/capitolato da parte del
pag. 19/26 appellato”. Per tale ragione, in primo grado, aveva CP_1
sollecitato una CTU al fine di verificare anche la correttezza e la conseguente quantificazione delle lavorazioni extra di cui all'ordine di servizio n. 1 del 15.01.2001 ed il credito portato dalla fattura “n.
10/2005 per la somma di € 55.000,00”.
Il rilievo del Giudice, con cui era stata stigmatizzata la mancata prova del quantum della domanda di indennizzo, era superato dalla considerazione per la quale, al detto fine, esso istante in primo grado aveva avanzato una richiesta di CTU, ingiustamente negata dal
Tribunale.
§ 12.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che, componendo un contrasto di giurisprudenza in relazione al modo in cui debba intendersi il requisito della sussidiarietà, previsto dall'art. 2042 c.c. ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, le S.U. della Cassazione hanno di recente ritenuto che la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme pag. 20/26 imperative o con l'ordine pubblico (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 33954 del
05/12/2023).
Quindi, secondo l'impostazione avallata dalle S.U., nel caso in cui l'azione principale sia fondata su un titolo contrattuale, occorre distinguere le ragioni del mancato accoglimento della domanda principale di adempimento (o di risoluzione): ove queste rimontino alla nullità o inesistenza del titolo, l'art. 2042 c.c. non funge da ostacolo alla proponibilità della domanda di arricchimento senza causa, dal momento che l'originaria carenza del titolo impedisce la stessa riconduzione della fattispecie concreta a quella astratta, in tesi preclusiva dell'accesso alla tutela residuale;
ove, invece, ferma restando la validità del contratto, la domanda principale (di adempimento o di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione) venga rigettata nel merito (vale a dire, essenzialmente, per mancata prova della sussistenza del pregiudizio), allora lo sbarramento correlato al requisito della sussidiarietà torna in auge, in ragione della duplice ratio di “sanzionare” il contegno inerte o inefficace dell'attore e di impedirgli l'aggiramento dell'assetto allocativo cristallizzatosi all'esito del suddetto rigetto.
Facendo applicazione del richiamato orientamento, la sentenza impugnata resiste ampiamente alle critiche dell'appellante.
Ed invero, nella specie, con la domanda di ingiustificato arricchimento la ditta ha inteso conseguire il pagamento di quelli che essa definisce lavori extra contratto.
A ben vedere, tuttavia, l'importo di cui si reclama il pagamento ai sensi dell'art. 2041 c.c. corrisponde a quello portato dalla fattura “n. 10/2005
pag. 21/26 per la somma di € 55.000,00”, che costituiva parte del maggiore importo azionato in origine con il ricorso monitorio.
Quindi, mentre inizialmente, con il ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamento di siffatto importo era stato chiesto con azione contrattuale di adempimento, nel corso del giudizio, con la memoria ex art. 183 co.
6 n. 1 c.p.c., di tale somma si era domandato il riconoscimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Addirittura, con la stessa memoria in questione,
l'opposto, sulla premessa di avere eseguito le lavorazioni aggiuntive oggetto dell'ordine di servizio del D.L. n. 1 del 15.01.2001, assumeva che “tali lavorazioni - regolarmente eseguite – seppur non contrattualizzate ma derivanti da un ordine di servizio della D.L., danno diritto ad un pagamento, sia esso contrattuale oppure a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.”.
Posto quanto precede, l'azione di ingiustificato arricchimento deve allora ritenersi improponibile per difetto del requisito della sussidiarietà, in quanto il credito di euro 55.000,00, di cui si invoca il riconoscimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., era stato oggetto di domanda di adempimento contrattuale, respinta dal Tribunale per difetto, non già del titolo, ma della prova dell'adempimento (in specie, come visto, di quella afferente alla tenuta e redazione di una regolare contabilità dei lavori).
In contrario, non soccorre il riferimento alla natura extracontrattuale dei lavori ai quali inerirebbe il credito in questione, perché, come dinanzi osservato, è stata la stessa parte opposta ad avere domandato, in via principale, il pagamento di tale somma con azione di adempimento contrattuale, in tal modo dimostrando di volersi pag. 22/26 avvalere dell'esistente rimedio tipico apprestato dall'ordinamento e perché, come visto, il rigetto nel merito di tale azione (per difetto di prova del credito) non abilita la proposizione di quella residuale ex art. 2041 c.c..
Inoltre, anche per i lavori che fossero stati eseguiti in aggiunta rispetto al capitolato iniziale, l'appaltatore disponeva del rimedio costituito dall'azione di adempimento contrattuale, trattandosi, pur sempre, di prestazioni eseguite in adempimento del contratto, come dimostrato dal chiaro tenore dell'art. 3 del contratto di appalto, nel quale si stabiliva che, qualora fosse emersa la necessità di eseguire lavori non preventivati, gli stessi avrebbero dovuto essere autorizzati con verbale scritto e compensati mediante gli stessi prezzi unitari previsti per le opere di cui al capitolato.
Ne segue che la distinzione, operata dall'appellante al fine di giustificare la proposizione dell'azione ex art. 2041 c.c., tra opere previste in contratto ed opera extra contratto, sia, in realtà, erronea ed inconferente, atteso che qualunque lavorazione eseguita dalla ditta, in conformità alle prescrizioni del contratto, andava considerata svolta in esecuzione dello stesso e, quindi, avrebbe dovuto essere oggetto di domanda tipica di adempimento (che, come detto, era stata proposta per l'intero credito con il ricorso per decreto ingiuntivo).
§ 13.
Con l'ultimo motivo, l'appellante censurava il capo di sentenza concernente la quantificazione delle spese processuali, dolendosi di esso per avere il Giudice applicato i criteri medi di liquidazione,
pag. 23/26 anziché quelli minimi, che sarebbero risultati equi per il mancato espletamento di una completa istruttoria.
§ 14.
Il motivo è infondato, avendo il Giudice fatto corretta applicazione dei parametri medi dello scaglione riferibile al valore della controversia e non giustificandosi una riduzione degli stessi, in ragione del numero e della complessità delle questioni trattate e dell'intensa attività difensiva svolta anche nella fase di trattazione, considerato il deposito di ben tre memorie ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c..
§ 15.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali del presente grado, la cui liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale appare equo il riconoscimento dei minimi, stante la ridotta attività difensiva in concreto espletata.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'avv. Andrea Russo, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
pag. 24/26 a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato delle spese processuali del grado Controparte_1
di appello, che liquida in euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Russo;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 25/26 pag. 26/26