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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1258 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati Luigi Serino e Marco Lo Parte_1 rizzi telematici è elettivamente domiciliato appellante C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
appellato E rappresentato e difeso dagli Avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia CP_2
appellato all'udienza del 30 ottobre 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale FATTO e DIRITTO 1) Con sentenza n.471/2024 il Tribunale G.L. di Termini Imerese, ha accolto, per quanto di ragione, le domande proposte da con ricorso depositato Parte_1 il 22.03.2023 e per l'effetto:
- ha condannato “il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla ric , le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL. di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento, nonché al versamento della contribuzione omessa per il medesimo periodo;
”
- ha, inoltre, condannato “il Ministero convenuto e l' in solido, al pagamento in CP_2 favore del ricorrente del TFR maturato nel periodo dall'1/7/2001 al 31/8/2018 …”. Ha, invece, rigettato la domanda di condanna al versamento dei contributi previdenziali maturati sulle già accertate differenze retributive spettanti per il periodo dal 2001 al 2015, ritenendo che su tale domanda si fosse formato il giudicato in virtù della sentenza n.787/2018 della Corte di Appello di Palermo. Per la riforma parziale di questa sentenza ha proposto appello il con ricorso Pt_1 depositato il 7.11.2024, articolato sui due seguenti motivi:
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1 - omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento della anzianità di servizio maturata al momento dell'immissione in ruolo ossia nella terza fascia stipendiale;
ripropone le argomentazioni del primo grado incentrate sul diritto di non discriminazione tra i lavoratori a termine e i lavoratori a tempo indeterminato.
- erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto coperta dal giudicato la domanda volta al riconoscimento delle differenze contributive sin dal 2001; deduce, al riguardo, che la sentenza n.787/2018 della Corte di Appello di Palermo non avrebbe affatto pronunciato sulla domanda di regolarizzazione previdenziale, sicché in ordine alla stessa non poteva ritenersi formato il giudicato. L' e il si sono costituiti con distinte CP_2 Controparte_1 memorie o a Disposta l'acquisizione di documentazione (cfr. verbale udienza 19.6.2025), all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
2) Il primo motivo di gravame spiegato dal deve essere accolto in Pt_1 conformità all'orientamento già espresso da questa Corte in casi analoghi a quello per cui si procede in questa sede (da ultimo cfr. sent. n.603/2024, sent. n.817/2024). In effetti, il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla domanda di riconoscimento della anzianità di servizio maturata ai fini della collocazione dell'appellante, al momento della assunzione a tempo indeterminato, nella terza fascia stipendiale. Il primo Giudice, infatti, ha ritenuto che l'anzianità di servizio dovesse valere per l'acquisizione del diritto alle progressioni stipendiali nell'ambito dei contratti a termine ma non si è avveduto della ulteriore domanda circa la collocazione nella corrispondente fascia stipendiale nel contratto a tempo indeterminato. La domanda è fondata. A fronte del riconoscimento (non appellato dal ) della natura subordinata CP_1 dei rapporti di lavoro prima della immissione in ru o trovare applicazione i principi eurounitari in tema di divieto di discriminazione del lavoratore a tempo determinato, fissati dalla clausola 4 dell'Accordo, che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
come noto, la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del di -ritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 . Parte_2
Sono noti i principi c argomento ha ripetutamente ribadito la Suprema Corte:
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del la -voratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
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2 - a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- la stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciare in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296/2006, ha evidenziato che la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo de-terminato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C - 152/14 Bertazzi). Tali principi hanno trovato concreta applicazione in tema di riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca, successivamente stabilizzati ai sensi della legge n. 296/2006; in quelle occasioni la Corte di legittimità ha, in particolare, affermato che al lavoratore «deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo» ( Cass. n. 8 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019). La comparazione necessaria al fine di scongiurare il rischio di illegittima discriminazione deve, pertanto, esclusivamente riguardare le modalità di svolgimento del rapporto e l'identità delle funzioni svolte, non rilevando né le circostanze dell'instaurazione del rapporto (se, dunque, lo stesso sia sorto o meno tramite pubblico concorso) né la sua formale qualificazione, non rilevando, in particolare, se lo stesso sia sorto quale rapporto di lavoro subordinato o sia stato qualificato tale per effetto di una pronuncia giurisdizionale (principio quest'ultimo affermato dalla Suprema Corte con riguardo alla diversa questione della spettanza del TFR anche ai lavoratori assunti con contratti di collaborazione successivamente qualificati come di natura subordinata: v. Cass. n. 4360/2023). Ne consegue che il suddetto principio di non discriminazione deve essere applicato anche ai collaboratori assunti dal ai sensi dei decreti attuativi della L. CP_1
n. 124/1999 che, come è ormai incontest o svolto in via di fatto, secondo il paradigma proprio della subordinazione, le medesime mansioni degli omologhi colleghi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e di quelli di ruolo, con le stesse modalità e con le medesime caratteristiche anche temporali.
Pag.3 A fronte di tale completa omologazione, si ritiene che il riconoscimento, all'atto della stabilizzazione, dell'anzianità maturata per effetto del servizio svolto con le suddette modalità trovi titolo nella normativa nazionale dettata per il personale assunto con contratti di lavoro subordinato, da interpretarsi secondo i principi eurounitari appena ricordati. In particolare, l'art. 569 del d.lgs. n.297/1994 (“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”) così dispone: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”. Ai sensi dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 23.08.1999 n. 399 (“Inquadramento economico, Passaggi di qualifica funzionale”): “Ai fini dell''inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio preruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art.3 del decreto legge 19 giugno 1970 n.370, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni”. È noto che tale normativa, nella parte in cui stabilisce una contrazione nel conteggio degli anni di servizio pre-ruolo potenzialmente incidente sul trattamento retributivo del lavoratore, è stata ritenuta lesiva del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato come introdotto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo cui: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1). Nello specifico, “… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4). Risultando, nella fattispecie concreta, incontestato che il personale A.T.A., in specie quello assunto secondo contratti di collaborazione, abbia svolto le stesse mansioni, sia prima che dopo l'immissione in ruolo, di quello già assunto a tempo indeterminato e che al predetto personale non si applica l'art. 490 d.lgs. 297/1994 (nella parte in cui equipara il servizio prestato per almeno 180 giorni all'anno scolastico intero) in quanto testualmente riferibile al solo personale docente – il mancato riconoscimento dell'intero servizio svolto in esecuzione dei contratti di collaborazione ai fini dell'anzianità maturata all'atto dell'immissione in ruolo determinerebbe in concreto un effetto discriminatorio secondo le indicazioni della Corte di Giustizia. Deve dunque dichiararsi il diritto dell'appellante all'atto della stabilizzazione, al riconoscimento dell'anzianità corrispondente agli anni effettivamente lavorati in virtù dei contratti di collaborazione stipulati, senza soluzione di continuità e precisamente l'inquadramento nella terza fascia stipendiale del CCNL di settore (15-20 anni).
Anche il secondo motivo è fondato. Al riguardo è appena il caso di osservare che nella sentenza n.787/2018 (cfr. doc. fascicolo di parte) non vi è traccia - né nel corpo motivazionale né, tampoco, in parte dispositiva - di pronuncia (di rigetto e/o di accoglimento) sulla domanda di regolarizzazione contributiva per il periodo oggetto di causa. Talchè deve escludersi, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, che sulla questione in esame si sia formato un giudicato implicito di rigetto;
Pag.4 tanto lo si può affermare in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui
“perché in caso di omessa espressa pronuncia su di una domanda si possa formare, ove la sentenza passi in cosa giudicata per mancata impugnazione, un giudicato implicito sul punto del mancato accoglimento della domanda non espressamente decisa, tale da precludere che la domanda medesima possa essere riproposta in separata sede, è necessario che dalla sentenza si evinca che su quella domanda vi sia stata una decisione implicita di rigetto. A tal fine non è sufficiente che la domanda non espressamente decisa sia in qualche modo connessa con quella decisa, ma si richiede che essa sia legata all'altra da un rapporto di dipendenza indissolubile, sì da costituirne il presupposto di fatto e l'antecedente logico – giuridico” (cfr. Cass. 14999/2000, anche Cass. n.5299/2014).
Né può ritenersi che i contributi in questione siano prescritti, dovendosi qui ribadire l'orientamento già espresso da questa Corte in vicenda analoga (cfr. sentenza n.817/2024) ossia che il comma 10 bis dell'art. 3 della L. n. 335/1995 dal D.L., introdotto dal D.L. n. 4/2019 (conv. in L. n. 26/2019), ha disposto: “Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui CP_2 al decreto legislati arzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”. L'inapplicabilità del predetto termine di prescrizione alle contribuzioni indicate è stata successivamente estesa a quelle maturate sino al 31.12.2015 (D.L. n. 162/2019), al 31.12.2017 (d.l. 228/2021) ed, infine, al 31.12.2018 (D.L. n. 198/2022), per le quali detti termini non si applicano, rispettivamente, fino al 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023. Ne consegue che per i contributi per cui è causa (maturati dal 2001 al 2018) non è decorso alcun termine di prescrizione sino al 31.12.2023, termine che non sarebbe comunque inutilmente decorso al momento del deposito del ricorso di primo grado, in considerazione della diffida inviata per PEC all'amministrazione appellata il 17.3.2020. La già accertata natura subordinata delle prestazioni rese nel periodo di tempo indicato determina, dunque, l'obbligo del versamento della correlata contribuzione (dall'1.7.2001 al 31.8.2018), senza i limiti temporali indicati dal primo giudice. Consegue la parziale riforma della sentenza impugnata, con le statuizioni di cui in parte dispositiva.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza del e si liquidano CP_1 come da dispositivo in favore dell'appellante, con distrazione i ei procuratori dichiaratisi antistatari. La posizione di sostanziale terzietà dell' suggerisce l'opportunità di CP_2 compensare le spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.471/2024 resa il 9.5.2024 dal Tribunale G.L. di Termini Imerese, così provvede:
- dichiara il diritto di di essere inquadrato, all'atto dell'assunzione a Parte_1 tempo indeterminato, nella terza fascia stipendiale del C.C.N.L. di riferimento;
- condanna il appellato al versamento in favore dell' delle differenze CP_1 CP_2 contributive dovute per il periodo compreso tra l'1.7.2001 e il 31.8.2018;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
- condanna il appellato al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in CP_1 favore di part te che liquida per compensi in €3.473,00 oltre rimb. forf. spese
Pag.5 generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Compensa le spese di questo grado nei confronti dell' CP_2 Palermo, 30 ottobre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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