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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1613/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31.3.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1613/2022 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Luciano Santoianni Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentati e difesi come in atti dagli avv.ti Maria Giordano e Francesco Falcione
RESISTENTE
E
, , quali eredi di Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
socio della Food Catering Organization S.R.L, rappresentati e difesi come in atti
[...]
dall'avv. Paola Fraconte
RESISTENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_5
rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Roberto Maisto
RESISTENTE
E
1 , nata in Ucraina l'[...], in [...] CP_6
Organization S.R.L.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2022, ha dedotto: Parte_1
-di aver prestato ininterrottamente il proprio lavoro alle dipendenze di per il CP_1
periodo dal 01.06.2000 al 18.01.2018;
-che, nello specifico, in data 01.06.2000 ella stipulava un contratto di lavoro subordinato con la “Food Catering Organization”, valido fino al 04.02.2003;
-che dal 01.01.2004 ella stipulava un contratto di lavoro subordinato con la società
“ ”, in vigore fino al 14.03.2007; Controparte_1
-che dal 31.05.2016 ella stipulava un contratto di lavoro subordinato con la CP_2
, in vigore fino al 18.01.2018;
[...]
-che ella dal 01.01.2010 al 30.05.2016 svolgeva la sua attività lavorativa senza contratto e sempre alle dipendenze di;
CP_1
-che, anche nei periodi in cui formalmente sussistevano rapporti contrattuali di collaborazione, tutto il rapporto intercorso con era caratterizzato da un forte CP_1
vincolo di subordinazione e dal potere direttivo-organizzativo di;
CP_1
-che nell'anno 2003 diveniva amministratrice unica della società “Food Catering
Organization” fino al 16.09.2016, senza, però, mai acquisire realmente la disponibilità delle quote della stessa;
-che le effettive modalità in cui ella ha svolto la prestazione lavorativa sono state, dal
01.06.2000 al 18.01.2018, caratterizzate da vincolo di subordinazione nei riguardi dei resistenti ed in qualità di responsabile del personale del ristorante “ con CP_1
qualifica crescente fino a Quadro, Livello QA del C.C.N.L. di categoria;
-che, per tale ragione, ella è stata sempre sottoposta al potere direttivo, di controllo e gerarchico di in quanto riceveva da quest'ultimo le quotidiane disposizioni CP_1
2 circa i compiti da svolgere e rappresentando egli per il personale tutto del succitato ristorante il referente unico per richieste di permessi e ferie, per il pagamento degli stipendi, nonché l'unico responsabile del potere disciplinare;
-che l'esclusivo luogo di lavoro delle dedotte prestazioni è stato il ristorante “ CP_1
, sito in Giugliano in Campania alla via Ripuario n.146, che era anche sede operativa
[...]
unica di tutte le società resistenti;
-che tra le società convenute vi era un uso promiscuo della manodopera e dei locali e che, per l'appena menzionata ragione, ad ogni nuova sottoscrizione contrattuale per la ricorrente e per il personale tutto non si concretizzava alcuna modifica dell'assetto organizzativo- direttivo della propria attività lavorativa;
-che il proprio orario di lavoro prevedeva sei giorni a settimana (escluso il martedì) dalle
09.30 alle 20.30, mentre per la stagione estiva l'orario di chiusura era differito alle 00.00, a fronte di una retribuzione mensile pari ad euro 1.500,00, senza mai godere di ferie e di permessi;
-che le effettive mansioni svolte consistevano nella gestione del personale del ristorante, nella dazione dei pagamenti ai dipendenti, nel deposito delle entrate del ristorante in banca, nella gestione dei rapporti con i fornitori dei beni alimentari, incluso il provvedere in prima persona al pagamento delle merci;
-che ella era sovente soggetta a rimproveri e minacce di licenziamento di in CP_1
presenza del personale ed anche per colpe non sue, a seguito di controlli effettuati spesso attraverso un sistema di telecamere a circuito chiuso installate in tutto il ristorante ed utilizzate in assenza di avviso all'interno del locale;
-che mediante lettera di licenziamento predisposta dalla società “ ” Controparte_2 veniva formalizzata l'interruzione del rapporto di lavoro in realtà decisa di comune accordo dalle parti a causa del reciproco venir meno del rispetto e della fiducia;
-di non aver percepito alcunché a titolo di trattamento di fine rapporto.
Per tali ragioni ella ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
3 “Nel merito, in via principale: A) accertato e dichiarato che la società “Food Catering
Organization”, “ ”, che con la “ ” ai fini del Controparte_1 Controparte_2
rapporto di lavoro, sono riconducibili ad un unico centro d'imputazione di interessi, riconducibile al sig. nato a [...] il [...], c.f. CP_1
( ), e che lo stesso è responsabili nei confronti della ricorrente per C.F._1
l'intero periodo di causa dal 01.06.2000 fino al 18.01.2018 B) accertato e dichiarato che la ricorrente, per l'intero periodo di causa , ha svolto mansioni di responsabile del personale del ristorante con qualifica di Quadro, Livello QA del C.C.N.L. di categoria, CP_1 presso il ristorante “ , sito in Giugliano in Campania alla via Ripuaria CP_1
n.146 cap. 80014. C) accertata e dichiarata la nullità/invalidità/ illegittimità dei 3 contratti di lavoro intermittente, stipulati tra il ricorrente e le società “Food Catering
Organization”, “ , che con la “ ” , della Controparte_1 Controparte_2
carica di amministratore unico della società, “Food Catering Organization” dall'anno
2003 fino al 16.09.2016 e del il rapporto di collaborazione con “ Controparte_1
, stante, il centro unico d'imputazione, con il sig. , dal 01.06.2000 fino
[...] CP_1
al 18.01.2018 , per i motivi di cui al presente atto;
D) dichiarare la sussistenza di un unico
e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far data dal
01.06.2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, d.lgs. 276/2003 e, per l'effetto, condannare conseguentemente, il sig. al pagamento in favore della ricorrente, della CP_1
somma complessiva di euro 362,102,09, così suddivisi € 43.966,68 per TFR, € 318.135,41 per differenze retributive, ferie non godute, Festività domenicali non godute, straordinari eseguiti e non retribuiti, lavoro notturno;
(allegati al presente atto), o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 36 Cost. e 2099 cod. civ., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso con valutazione equitativa. Con la rivalutazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate ed oltre ancora i contributi previdenziali omessi;
In via subordinata: qualora non dovesse ritenersi sussistente un unico centro d'imputazione in capo del Sig. si chiede di accertare e condannare la medesima società CP_1
“ in persona del suo legale rappresentante pro tempore in Controparte_1
quanto datore di lavoro prevalente, alle medesime richieste retributive in merito alle
4 differenze spettanti, sulla base delle medesime dichiarazioni e dei medesimi accertamenti sopra richiesti, in riferimento al solo rapporto di lavoro con essa sottoscritto dalla ricorrente;
di conseguenza, condannare la medesima al pagamento in favore della ricorrente, della somma complessiva di euro 362,102,09, così suddivisi € 43.966,68 per
TFR, € 318.135,41 per differenze retributive, ferie non godute, Festività domenicali non godute, straordinari eseguiti e non retribuiti, lavoro notturno;
(come da allegati conteggi),
In via ulteriormente subordinata: accertare e condannare le società “Food Catering
Organization”, “ , “ ” e Il sig. Controparte_1 Controparte_2 CP_1
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro di euro 362,102,09, a
[...]
titolo di differenze retributive o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, con riferimento ai periodi e all'attività lavorativa che risulteranno effettivamente prestati dalla sig.ra ”. Parte_1
Si sono costituiti in giudizio e le società convenute CP_1 Controparte_1
e Food Catering Organization srl, che hanno resistito con
[...] Controparte_2
diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nelle memorie difensive, al ricorso di cui hanno chiesto il rigetto. Altresì, in via riconvenzionale veniva richiesta la condanna della ricorrente al pagamento: della somma di euro 9.419,48 a titolo di indennità di mancato preavviso delle dimissioni in favore della di quanto Controparte_2
erogato sulla retribuzione per il periodo dal 31.5.2016 al 18.1.2018 in favore della
[...]
e del risarcimento del danno pari alla quota di proprietà di CP_2 CP_1
derivante dal depauperamento economico e finanziario della società Food Catering
Organization srl. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Il giudizio è stato caratterizzato da un iter travagliato, a causa di numerosi rinvii dettati: dall'esperimento del tentativo di conciliazione, dalla mancata citazione iniziale dell' , CP_5
dallo svolgimento di attività istruttoria, dalla cancellazione della società Food Catering
Organization srl in corso di causa e dalla conseguente interruzione del giudizio, nonché dalla riassunzione del procedimento e dalla mancata integrazione del contraddittorio.
Ed infatti, fallito il tentativo di conciliazione esperito dal Tribunale, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell in qualità di litisconsorte CP_5
necessario nei processi in cui è richiesta la ricostruzione della posizione contributiva. Dopo lo svolgimento dell'attività istruttoria, all'udienza del 7.6.2024 veniva dichiarata
5 l'interruzione del giudizio in considerazione della cancellazione dal registro delle imprese in corso di causa, ovvero in data 13.03.2024, della resistente società Food Catering
Organization srl.
Con ricorso depositato in data 5.9.2024, il giudizio è stato riassunto dalla ricorrente nei confronti dei convenuti indicati in epigrafe.
Si sono costituiti e le società e CP_1 Controparte_1 CP_2
[...
le quali hanno ribadito le conclusioni spiegate nella memoria già depositata nel giudizio interrotto.
Si sono costituiti, altresì, e , citati in qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_4
della Food Catering Organization srl-. Essi hanno concluso Persona_2
domandando l'estromissione dal giudizio.
Al contrario, non veniva notificato il ricorso nei confronti della convenuta e CP_7
dell' . CP_5
Lo scrivente, pertanto, autorizzava parte ricorrente alla rinotifica del ricorso nei confronti degli stessi.
L' , regolarmente citato, si è costituito in giudizio mentre con riferimento all'altra CP_5
convenuta la non forniva la prova della rituale notifica del ricorso. CP_7 Pt_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso il procedimento con sentenza.
Il thema decidendum è rappresentato dall'accertamento di un unico rapporto di lavoro non regolarizzato alle dipendenze delle parti convenute, codatrici di lavoro in virtù di un unico centro di imputazione, con conseguente accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo indicato in ricorso e richiesta di condanna di CP_1
al pagamento delle differenze retributive maturate o ciascuna società per la parte di propria competenza, oppure di tali società in solido tra loro.
6 Nel caso in esame, dunque, è onere del ricorrente provare tutte le circostanze rilevanti ai fini del giudizio.
A questo punto, risulta fondamentale la risoluzione della questione relativa all'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della rinotifica del ricorso nei confronti di una delle parti convenute.
In base all'art. 307 co. 3 c.p.c. “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Secondo il dato letterale della norma in esame nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione sia nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf,
Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in
7 ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 15062 del 2004)”. Tale ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso in esame con la differenza che, trattandosi di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e non di atto di impugnazione, l'effetto conseguenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma l'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Deve essere, quindi, dichiarata l'estinzione parziale del giudizio con conseguente cancellazione della causa dal ruolo con riferimento alle domande proposte nei confronti di citata in qualità di socia della società Food Catering Organization srl, CP_7
cancellata dal registro delle imprese.
Occorre a questo punto, verificare gli effetti di tale estinzione sulle domande proposte nei confronti dei resistenti costituiti.
Per quanto riguarda la domanda di accertamento dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro con i convenuti lavoro, deve ritenersi sussistente un'ipotesi di Parte_2
litisconsorzio necessario in quanto gli stessi, pur essendo soggetti di diritto autonomo, costituiscono dal punto di vista negoziale un'unica parte contrattuale plurisoggettiva, intesa come un unico centro di imputazione di tutte le situazioni giuridiche soggettive correlate al rapporto di lavoro. Sussiste, quindi, un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. in ragione dell'esistenza di un rapporto giuridico plurisoggettivo. La solidarietà, infatti, rappresenta logico corollario della unicità del rapporto di lavoro con i codatori. Tali resistenti che, nella prospettazione della ricorrente, vengono qualificati come parte del centro di imputazione unitario sono, a loro volta, indicati come datori effettivi nel quadro di una relazione che, tuttavia, è descritta come unica. Il che è in grado di incidere direttamente sulla posizione degli altri compartecipi. La conformazione del potere direttivo in capo a ciascuno dei soggetti componenti il centro di imputazione della qualità di datore, esige il simultaneus processus in quanto vi è una situazione di dipendenza reciproca tra le rispettive posizioni.
8 Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
24234/2018), pronunciatasi in generale tema di rapporti plurisoggettivi, secondo cui “in tema di domanda di rivendica di un bene proposta da uno o più soggetti che assumono dì esserne i comproprietari, la necessità dell'integrazione del contraddittorio dipende dal comportamento del convenuto. Infatti, qualora egli si limiti a negare il diritto di comproprietà degli attori, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, non essendo in discussione la comunione del bene;
qualora, al contrario, eccepisca di esserne il proprietario esclusivo, la controversia ha come oggetto la comunione di esso, cioè
l'esistenza del rapporto unico plurisoggettivo, e il contraddittorio deve svolgersi nei confronti dì tutti coloro dei quali si prospetta la contitolarità (litisconsorzio necessario), affinché la sentenza possa conseguire un risultato utile che, invece, non avrebbe in caso di mancata partecipazione al giudizio di alcuni, non essendo essa a loro opponibile. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio di opposizione di terzo in cui l'attore aveva chiesto accertarsi un proprio diritto – di comproprietà - autonomo incompatibile rispetto a quello – di proprietà esclusiva - vantato dal convenuto, aveva escluso la necessità di integrare il contraddittorio verso coloro che sarebbero risultati comproprietari dell'immobile, ove il bene non fosse stato compreso nella compravendita invocata dall'opposto)”.
Per quanto riguarda lo specifico settore del diritto del lavoro l'accertamento di un rapporto di lavoro plurisoggettivo dà vita ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Il che è confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 20422/2012; cfr. anche Cass.
13171/2009 e 17643/2009), anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 14897/2002), secondo cui “infatti, ove un lavoratore, agendo in giudizio, affermi la persistenza del rapporto di lavoro in capo al cedente il ramo d'azienda e neghi il rapporto con il cessionario, non sussiste litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto in siffatta evenienza il lavoratore non deduce in giudizio un rapporto plurisoggettivo nè una situazione di contitolarità, ma tende a conseguire un'utilità rivolgendosi ad un solo soggetto, ossia a quello che reputa essere il vero e unico datore di lavoro;
in tal caso, l'accertamento negativo dell'altro rapporto avviene soltanto in via incidentale, senza efficacia di giudicato
e senza lesione alcuna dei diritti del cessionario (v. Cass.
8.6.09 n. 13171; nell'analoga ipotesi di azione intesa ad accertare un'intermediazione illecita di manodopera e la
9 sussistenza del rapporto lavorativo con il committente, quale effettivo datore di lavoro, cfr.
Cass. S.U. 22.10.02 n. 14897 e successiva conforme giurisprudenza)”.
Il che determina, di per sé, l'estinzione del giudizio anche per tali domande.
La restante domanda di accertamento dell'esistenza del rapporto nei confronti solo di con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive CP_1
per la parte di rispettiva competenza, può essere definita utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un.
9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Tali domande devono essere rigettate in quanto la ricorrente ha allegato e chiesto di provare di essere stata sottoposta al potere direttivo ed organizzativo di tutti i convenuti come codatori di lavoro. Manca, quindi, qualsiasi prospettazione in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di quale unico ed esclusivo datore di CP_1
lavoro.
Per quanto concerne, poi, la specifica posizione processuale di e Controparte_3 CP_4
citati quali eredi di della Food Catering
[...] Persona_2
Organization srl-, giova procedere alla compiuta ricostruzione della natura giuridica della cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese e delle conseguenze giuridiche relative alle situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, di cui essa era titolare.
Il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2495 c.c., inserito nel capo rubricato “Scioglimento e liquidazione delle società di capitali”. Secondo la norma in
10 esame, così come novellata dal d.lgs. 6/2003, dopo la cancellazione dal registro delle imprese i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono far valere le proprie pretese creditorie nei confronti dei soci, nei limiti di quanto riscosso da quest'ultimi in base al bilancio finale di liquidazione, ovvero nei confronti dei liquidatori, nell'ipotesi in cui si provi che l'inadempimento sia dipeso da loro colpa.
Sulla base di tale disposizione normativa, è possibile evidenziare come la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società di capitali con effetti simili alla morte per la persona fisica e per tutte le situazioni giuridiche soggettive di cui era titolare la società si realizza un vero e proprio fenomeno successorio a favore degli ex soci.
Le esposte conclusioni sono state ampiamente confermate dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo la Suprema Corte (Cass. sez. un. 4060, 4061 e 4062 del 2010), infatti,
“la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente”.
Con una successiva decisione, inoltre, la Corte di cassazione (Cass. sez. un. 6070/2013), risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha affrontato il problema relativo alla sorte dei rapporti, originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal registro, non definiti nella fase della liquidazione. Secondo la Corte, infatti, “come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell'ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente contemperate con quelle degli eredi, così, quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione (alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volontà) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della
11 liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuoi dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. D'altro canto, alla tesi - pure in sè certamente plausibile - che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di società di capitali
(o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (tesi propugnata da Cass.
16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonchè da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione (anche, come si dirà, ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno”.
Per tali ragioni, il socio risponderà dei debiti sociali nella qualità di successore della società.
Si tratta, a ben vedere, di una responsabilità intra vires, ossia limitata agli utili percepiti in sede di bilancio finale di liquidazione, salva la sussistenza di eventuali ed eccezionali ipotesi di responsabilità illimitata dei soci di società di capitali.
Ebbene, nel caso in esame parte ricorrente non ha fornito la prova che il bilancio finale di liquidazione della Food Catering Organization srl era in utile, agendo, oltretutto, non verso l'ex socio bensì i suoi eredi. A quanto precede consegue in ogni caso il rigetto del ricorso nei confronti di tali convenuti.
Venendo alle domande riconvenzionali proposte dalla società convenuta e Controparte_2
da , le stesse risultano infondate. CP_1
Per quanto concerne la domanda di condanna alla somma di euro 9.419,48 a titolo di indennità di mancato preavviso delle dimissioni in favore della essa deve Controparte_2
essere rigettata in quanto dal certificato c2 storico della depositato in atti, risulta che Pt_1
il rapporto di lavoro è cessato in data 18.1.2018 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non per dimissioni.
12 Con riferimento alla richiesta di condanna alla restituzione della retribuzione maggiormente erogata per il periodo dal 31.5.2016 al 18.1.2018, dalla memoria difensiva non è in alcun modo comprensibile al Tribunale per quali ragioni viene effettuata tale richiesta e quali siano, nello specifico, le voci retributive corrisposte in eccesso, in quali mensilità e sulla scorta di quale calcolo.
Da ultimo, la domanda risarcitoria avanzata da per depauperamento della CP_1
società Food Catering Organization srl, per il danno subito in proporzione alla sua quota di partecipazione societaria, risulta priva di qualsivoglia allegazione e prova. Al riguardo, in ogni caso, assume carattere assorbente la circostanza che dalla visura camerale storica in atti non risultano quote sociali di proprietà di prima della cancellazione della CP_1
suddetta società; di guisa che, lo stesso non può vantare alcuna legittimazione attiva per i danni eventualmente arrecati ad essa.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità e della complessità delle questioni trattate che costituiscono gravi ragioni in base all'art. 92 c.p.c., nonché tenuto conto anche del rigetto delle domande riconvenzionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1.rigetta le domande di accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze esclusive di e di conseguenziale condanna al pagamento delle differenze CP_1
retributive, proposta dalla nei confronti di tale convenuto;
2.dichiara l'estinzione parziale del giudizio con conseguente cancellazione della causa dal ruolo per le restanti domande;
13 3.rigetta le domande riconvenzionali proposte da e dalla società CP_1 [...]
CP_2
4.compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Aversa, 1.4.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31.3.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1613/2022 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Luciano Santoianni Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentati e difesi come in atti dagli avv.ti Maria Giordano e Francesco Falcione
RESISTENTE
E
, , quali eredi di Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
socio della Food Catering Organization S.R.L, rappresentati e difesi come in atti
[...]
dall'avv. Paola Fraconte
RESISTENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_5
rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Roberto Maisto
RESISTENTE
E
1 , nata in Ucraina l'[...], in [...] CP_6
Organization S.R.L.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2022, ha dedotto: Parte_1
-di aver prestato ininterrottamente il proprio lavoro alle dipendenze di per il CP_1
periodo dal 01.06.2000 al 18.01.2018;
-che, nello specifico, in data 01.06.2000 ella stipulava un contratto di lavoro subordinato con la “Food Catering Organization”, valido fino al 04.02.2003;
-che dal 01.01.2004 ella stipulava un contratto di lavoro subordinato con la società
“ ”, in vigore fino al 14.03.2007; Controparte_1
-che dal 31.05.2016 ella stipulava un contratto di lavoro subordinato con la CP_2
, in vigore fino al 18.01.2018;
[...]
-che ella dal 01.01.2010 al 30.05.2016 svolgeva la sua attività lavorativa senza contratto e sempre alle dipendenze di;
CP_1
-che, anche nei periodi in cui formalmente sussistevano rapporti contrattuali di collaborazione, tutto il rapporto intercorso con era caratterizzato da un forte CP_1
vincolo di subordinazione e dal potere direttivo-organizzativo di;
CP_1
-che nell'anno 2003 diveniva amministratrice unica della società “Food Catering
Organization” fino al 16.09.2016, senza, però, mai acquisire realmente la disponibilità delle quote della stessa;
-che le effettive modalità in cui ella ha svolto la prestazione lavorativa sono state, dal
01.06.2000 al 18.01.2018, caratterizzate da vincolo di subordinazione nei riguardi dei resistenti ed in qualità di responsabile del personale del ristorante “ con CP_1
qualifica crescente fino a Quadro, Livello QA del C.C.N.L. di categoria;
-che, per tale ragione, ella è stata sempre sottoposta al potere direttivo, di controllo e gerarchico di in quanto riceveva da quest'ultimo le quotidiane disposizioni CP_1
2 circa i compiti da svolgere e rappresentando egli per il personale tutto del succitato ristorante il referente unico per richieste di permessi e ferie, per il pagamento degli stipendi, nonché l'unico responsabile del potere disciplinare;
-che l'esclusivo luogo di lavoro delle dedotte prestazioni è stato il ristorante “ CP_1
, sito in Giugliano in Campania alla via Ripuario n.146, che era anche sede operativa
[...]
unica di tutte le società resistenti;
-che tra le società convenute vi era un uso promiscuo della manodopera e dei locali e che, per l'appena menzionata ragione, ad ogni nuova sottoscrizione contrattuale per la ricorrente e per il personale tutto non si concretizzava alcuna modifica dell'assetto organizzativo- direttivo della propria attività lavorativa;
-che il proprio orario di lavoro prevedeva sei giorni a settimana (escluso il martedì) dalle
09.30 alle 20.30, mentre per la stagione estiva l'orario di chiusura era differito alle 00.00, a fronte di una retribuzione mensile pari ad euro 1.500,00, senza mai godere di ferie e di permessi;
-che le effettive mansioni svolte consistevano nella gestione del personale del ristorante, nella dazione dei pagamenti ai dipendenti, nel deposito delle entrate del ristorante in banca, nella gestione dei rapporti con i fornitori dei beni alimentari, incluso il provvedere in prima persona al pagamento delle merci;
-che ella era sovente soggetta a rimproveri e minacce di licenziamento di in CP_1
presenza del personale ed anche per colpe non sue, a seguito di controlli effettuati spesso attraverso un sistema di telecamere a circuito chiuso installate in tutto il ristorante ed utilizzate in assenza di avviso all'interno del locale;
-che mediante lettera di licenziamento predisposta dalla società “ ” Controparte_2 veniva formalizzata l'interruzione del rapporto di lavoro in realtà decisa di comune accordo dalle parti a causa del reciproco venir meno del rispetto e della fiducia;
-di non aver percepito alcunché a titolo di trattamento di fine rapporto.
Per tali ragioni ella ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
3 “Nel merito, in via principale: A) accertato e dichiarato che la società “Food Catering
Organization”, “ ”, che con la “ ” ai fini del Controparte_1 Controparte_2
rapporto di lavoro, sono riconducibili ad un unico centro d'imputazione di interessi, riconducibile al sig. nato a [...] il [...], c.f. CP_1
( ), e che lo stesso è responsabili nei confronti della ricorrente per C.F._1
l'intero periodo di causa dal 01.06.2000 fino al 18.01.2018 B) accertato e dichiarato che la ricorrente, per l'intero periodo di causa , ha svolto mansioni di responsabile del personale del ristorante con qualifica di Quadro, Livello QA del C.C.N.L. di categoria, CP_1 presso il ristorante “ , sito in Giugliano in Campania alla via Ripuaria CP_1
n.146 cap. 80014. C) accertata e dichiarata la nullità/invalidità/ illegittimità dei 3 contratti di lavoro intermittente, stipulati tra il ricorrente e le società “Food Catering
Organization”, “ , che con la “ ” , della Controparte_1 Controparte_2
carica di amministratore unico della società, “Food Catering Organization” dall'anno
2003 fino al 16.09.2016 e del il rapporto di collaborazione con “ Controparte_1
, stante, il centro unico d'imputazione, con il sig. , dal 01.06.2000 fino
[...] CP_1
al 18.01.2018 , per i motivi di cui al presente atto;
D) dichiarare la sussistenza di un unico
e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far data dal
01.06.2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, d.lgs. 276/2003 e, per l'effetto, condannare conseguentemente, il sig. al pagamento in favore della ricorrente, della CP_1
somma complessiva di euro 362,102,09, così suddivisi € 43.966,68 per TFR, € 318.135,41 per differenze retributive, ferie non godute, Festività domenicali non godute, straordinari eseguiti e non retribuiti, lavoro notturno;
(allegati al presente atto), o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 36 Cost. e 2099 cod. civ., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso con valutazione equitativa. Con la rivalutazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate ed oltre ancora i contributi previdenziali omessi;
In via subordinata: qualora non dovesse ritenersi sussistente un unico centro d'imputazione in capo del Sig. si chiede di accertare e condannare la medesima società CP_1
“ in persona del suo legale rappresentante pro tempore in Controparte_1
quanto datore di lavoro prevalente, alle medesime richieste retributive in merito alle
4 differenze spettanti, sulla base delle medesime dichiarazioni e dei medesimi accertamenti sopra richiesti, in riferimento al solo rapporto di lavoro con essa sottoscritto dalla ricorrente;
di conseguenza, condannare la medesima al pagamento in favore della ricorrente, della somma complessiva di euro 362,102,09, così suddivisi € 43.966,68 per
TFR, € 318.135,41 per differenze retributive, ferie non godute, Festività domenicali non godute, straordinari eseguiti e non retribuiti, lavoro notturno;
(come da allegati conteggi),
In via ulteriormente subordinata: accertare e condannare le società “Food Catering
Organization”, “ , “ ” e Il sig. Controparte_1 Controparte_2 CP_1
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro di euro 362,102,09, a
[...]
titolo di differenze retributive o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, con riferimento ai periodi e all'attività lavorativa che risulteranno effettivamente prestati dalla sig.ra ”. Parte_1
Si sono costituiti in giudizio e le società convenute CP_1 Controparte_1
e Food Catering Organization srl, che hanno resistito con
[...] Controparte_2
diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nelle memorie difensive, al ricorso di cui hanno chiesto il rigetto. Altresì, in via riconvenzionale veniva richiesta la condanna della ricorrente al pagamento: della somma di euro 9.419,48 a titolo di indennità di mancato preavviso delle dimissioni in favore della di quanto Controparte_2
erogato sulla retribuzione per il periodo dal 31.5.2016 al 18.1.2018 in favore della
[...]
e del risarcimento del danno pari alla quota di proprietà di CP_2 CP_1
derivante dal depauperamento economico e finanziario della società Food Catering
Organization srl. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Il giudizio è stato caratterizzato da un iter travagliato, a causa di numerosi rinvii dettati: dall'esperimento del tentativo di conciliazione, dalla mancata citazione iniziale dell' , CP_5
dallo svolgimento di attività istruttoria, dalla cancellazione della società Food Catering
Organization srl in corso di causa e dalla conseguente interruzione del giudizio, nonché dalla riassunzione del procedimento e dalla mancata integrazione del contraddittorio.
Ed infatti, fallito il tentativo di conciliazione esperito dal Tribunale, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell in qualità di litisconsorte CP_5
necessario nei processi in cui è richiesta la ricostruzione della posizione contributiva. Dopo lo svolgimento dell'attività istruttoria, all'udienza del 7.6.2024 veniva dichiarata
5 l'interruzione del giudizio in considerazione della cancellazione dal registro delle imprese in corso di causa, ovvero in data 13.03.2024, della resistente società Food Catering
Organization srl.
Con ricorso depositato in data 5.9.2024, il giudizio è stato riassunto dalla ricorrente nei confronti dei convenuti indicati in epigrafe.
Si sono costituiti e le società e CP_1 Controparte_1 CP_2
[...
le quali hanno ribadito le conclusioni spiegate nella memoria già depositata nel giudizio interrotto.
Si sono costituiti, altresì, e , citati in qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_4
della Food Catering Organization srl-. Essi hanno concluso Persona_2
domandando l'estromissione dal giudizio.
Al contrario, non veniva notificato il ricorso nei confronti della convenuta e CP_7
dell' . CP_5
Lo scrivente, pertanto, autorizzava parte ricorrente alla rinotifica del ricorso nei confronti degli stessi.
L' , regolarmente citato, si è costituito in giudizio mentre con riferimento all'altra CP_5
convenuta la non forniva la prova della rituale notifica del ricorso. CP_7 Pt_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso il procedimento con sentenza.
Il thema decidendum è rappresentato dall'accertamento di un unico rapporto di lavoro non regolarizzato alle dipendenze delle parti convenute, codatrici di lavoro in virtù di un unico centro di imputazione, con conseguente accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo indicato in ricorso e richiesta di condanna di CP_1
al pagamento delle differenze retributive maturate o ciascuna società per la parte di propria competenza, oppure di tali società in solido tra loro.
6 Nel caso in esame, dunque, è onere del ricorrente provare tutte le circostanze rilevanti ai fini del giudizio.
A questo punto, risulta fondamentale la risoluzione della questione relativa all'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della rinotifica del ricorso nei confronti di una delle parti convenute.
In base all'art. 307 co. 3 c.p.c. “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Secondo il dato letterale della norma in esame nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione sia nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf,
Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in
7 ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 15062 del 2004)”. Tale ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso in esame con la differenza che, trattandosi di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e non di atto di impugnazione, l'effetto conseguenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma l'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Deve essere, quindi, dichiarata l'estinzione parziale del giudizio con conseguente cancellazione della causa dal ruolo con riferimento alle domande proposte nei confronti di citata in qualità di socia della società Food Catering Organization srl, CP_7
cancellata dal registro delle imprese.
Occorre a questo punto, verificare gli effetti di tale estinzione sulle domande proposte nei confronti dei resistenti costituiti.
Per quanto riguarda la domanda di accertamento dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro con i convenuti lavoro, deve ritenersi sussistente un'ipotesi di Parte_2
litisconsorzio necessario in quanto gli stessi, pur essendo soggetti di diritto autonomo, costituiscono dal punto di vista negoziale un'unica parte contrattuale plurisoggettiva, intesa come un unico centro di imputazione di tutte le situazioni giuridiche soggettive correlate al rapporto di lavoro. Sussiste, quindi, un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. in ragione dell'esistenza di un rapporto giuridico plurisoggettivo. La solidarietà, infatti, rappresenta logico corollario della unicità del rapporto di lavoro con i codatori. Tali resistenti che, nella prospettazione della ricorrente, vengono qualificati come parte del centro di imputazione unitario sono, a loro volta, indicati come datori effettivi nel quadro di una relazione che, tuttavia, è descritta come unica. Il che è in grado di incidere direttamente sulla posizione degli altri compartecipi. La conformazione del potere direttivo in capo a ciascuno dei soggetti componenti il centro di imputazione della qualità di datore, esige il simultaneus processus in quanto vi è una situazione di dipendenza reciproca tra le rispettive posizioni.
8 Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
24234/2018), pronunciatasi in generale tema di rapporti plurisoggettivi, secondo cui “in tema di domanda di rivendica di un bene proposta da uno o più soggetti che assumono dì esserne i comproprietari, la necessità dell'integrazione del contraddittorio dipende dal comportamento del convenuto. Infatti, qualora egli si limiti a negare il diritto di comproprietà degli attori, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, non essendo in discussione la comunione del bene;
qualora, al contrario, eccepisca di esserne il proprietario esclusivo, la controversia ha come oggetto la comunione di esso, cioè
l'esistenza del rapporto unico plurisoggettivo, e il contraddittorio deve svolgersi nei confronti dì tutti coloro dei quali si prospetta la contitolarità (litisconsorzio necessario), affinché la sentenza possa conseguire un risultato utile che, invece, non avrebbe in caso di mancata partecipazione al giudizio di alcuni, non essendo essa a loro opponibile. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio di opposizione di terzo in cui l'attore aveva chiesto accertarsi un proprio diritto – di comproprietà - autonomo incompatibile rispetto a quello – di proprietà esclusiva - vantato dal convenuto, aveva escluso la necessità di integrare il contraddittorio verso coloro che sarebbero risultati comproprietari dell'immobile, ove il bene non fosse stato compreso nella compravendita invocata dall'opposto)”.
Per quanto riguarda lo specifico settore del diritto del lavoro l'accertamento di un rapporto di lavoro plurisoggettivo dà vita ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Il che è confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 20422/2012; cfr. anche Cass.
13171/2009 e 17643/2009), anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 14897/2002), secondo cui “infatti, ove un lavoratore, agendo in giudizio, affermi la persistenza del rapporto di lavoro in capo al cedente il ramo d'azienda e neghi il rapporto con il cessionario, non sussiste litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto in siffatta evenienza il lavoratore non deduce in giudizio un rapporto plurisoggettivo nè una situazione di contitolarità, ma tende a conseguire un'utilità rivolgendosi ad un solo soggetto, ossia a quello che reputa essere il vero e unico datore di lavoro;
in tal caso, l'accertamento negativo dell'altro rapporto avviene soltanto in via incidentale, senza efficacia di giudicato
e senza lesione alcuna dei diritti del cessionario (v. Cass.
8.6.09 n. 13171; nell'analoga ipotesi di azione intesa ad accertare un'intermediazione illecita di manodopera e la
9 sussistenza del rapporto lavorativo con il committente, quale effettivo datore di lavoro, cfr.
Cass. S.U. 22.10.02 n. 14897 e successiva conforme giurisprudenza)”.
Il che determina, di per sé, l'estinzione del giudizio anche per tali domande.
La restante domanda di accertamento dell'esistenza del rapporto nei confronti solo di con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive CP_1
per la parte di rispettiva competenza, può essere definita utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un.
9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Tali domande devono essere rigettate in quanto la ricorrente ha allegato e chiesto di provare di essere stata sottoposta al potere direttivo ed organizzativo di tutti i convenuti come codatori di lavoro. Manca, quindi, qualsiasi prospettazione in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di quale unico ed esclusivo datore di CP_1
lavoro.
Per quanto concerne, poi, la specifica posizione processuale di e Controparte_3 CP_4
citati quali eredi di della Food Catering
[...] Persona_2
Organization srl-, giova procedere alla compiuta ricostruzione della natura giuridica della cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese e delle conseguenze giuridiche relative alle situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, di cui essa era titolare.
Il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2495 c.c., inserito nel capo rubricato “Scioglimento e liquidazione delle società di capitali”. Secondo la norma in
10 esame, così come novellata dal d.lgs. 6/2003, dopo la cancellazione dal registro delle imprese i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono far valere le proprie pretese creditorie nei confronti dei soci, nei limiti di quanto riscosso da quest'ultimi in base al bilancio finale di liquidazione, ovvero nei confronti dei liquidatori, nell'ipotesi in cui si provi che l'inadempimento sia dipeso da loro colpa.
Sulla base di tale disposizione normativa, è possibile evidenziare come la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società di capitali con effetti simili alla morte per la persona fisica e per tutte le situazioni giuridiche soggettive di cui era titolare la società si realizza un vero e proprio fenomeno successorio a favore degli ex soci.
Le esposte conclusioni sono state ampiamente confermate dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo la Suprema Corte (Cass. sez. un. 4060, 4061 e 4062 del 2010), infatti,
“la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente”.
Con una successiva decisione, inoltre, la Corte di cassazione (Cass. sez. un. 6070/2013), risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha affrontato il problema relativo alla sorte dei rapporti, originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal registro, non definiti nella fase della liquidazione. Secondo la Corte, infatti, “come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell'ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente contemperate con quelle degli eredi, così, quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione (alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volontà) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della
11 liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuoi dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. D'altro canto, alla tesi - pure in sè certamente plausibile - che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di società di capitali
(o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (tesi propugnata da Cass.
16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonchè da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione (anche, come si dirà, ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno”.
Per tali ragioni, il socio risponderà dei debiti sociali nella qualità di successore della società.
Si tratta, a ben vedere, di una responsabilità intra vires, ossia limitata agli utili percepiti in sede di bilancio finale di liquidazione, salva la sussistenza di eventuali ed eccezionali ipotesi di responsabilità illimitata dei soci di società di capitali.
Ebbene, nel caso in esame parte ricorrente non ha fornito la prova che il bilancio finale di liquidazione della Food Catering Organization srl era in utile, agendo, oltretutto, non verso l'ex socio bensì i suoi eredi. A quanto precede consegue in ogni caso il rigetto del ricorso nei confronti di tali convenuti.
Venendo alle domande riconvenzionali proposte dalla società convenuta e Controparte_2
da , le stesse risultano infondate. CP_1
Per quanto concerne la domanda di condanna alla somma di euro 9.419,48 a titolo di indennità di mancato preavviso delle dimissioni in favore della essa deve Controparte_2
essere rigettata in quanto dal certificato c2 storico della depositato in atti, risulta che Pt_1
il rapporto di lavoro è cessato in data 18.1.2018 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non per dimissioni.
12 Con riferimento alla richiesta di condanna alla restituzione della retribuzione maggiormente erogata per il periodo dal 31.5.2016 al 18.1.2018, dalla memoria difensiva non è in alcun modo comprensibile al Tribunale per quali ragioni viene effettuata tale richiesta e quali siano, nello specifico, le voci retributive corrisposte in eccesso, in quali mensilità e sulla scorta di quale calcolo.
Da ultimo, la domanda risarcitoria avanzata da per depauperamento della CP_1
società Food Catering Organization srl, per il danno subito in proporzione alla sua quota di partecipazione societaria, risulta priva di qualsivoglia allegazione e prova. Al riguardo, in ogni caso, assume carattere assorbente la circostanza che dalla visura camerale storica in atti non risultano quote sociali di proprietà di prima della cancellazione della CP_1
suddetta società; di guisa che, lo stesso non può vantare alcuna legittimazione attiva per i danni eventualmente arrecati ad essa.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità e della complessità delle questioni trattate che costituiscono gravi ragioni in base all'art. 92 c.p.c., nonché tenuto conto anche del rigetto delle domande riconvenzionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1.rigetta le domande di accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze esclusive di e di conseguenziale condanna al pagamento delle differenze CP_1
retributive, proposta dalla nei confronti di tale convenuto;
2.dichiara l'estinzione parziale del giudizio con conseguente cancellazione della causa dal ruolo per le restanti domande;
13 3.rigetta le domande riconvenzionali proposte da e dalla società CP_1 [...]
CP_2
4.compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Aversa, 1.4.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
14