Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/06/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 11/6/2025 alle ore 9,36 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nelle cause di lavoro riunite iscritte ai nn. 394/25 e 419/25 RGL promosse da c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
(avv.ti Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri) contro
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi) Controparte_1
Sono collegati e dichiarano la propria identità:
l'avv. Giovanni Rinaldi;
la dott.ssa Daniela Tamburrino per il . CP_1
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Si dà atto della riunione alla presente della causa rubricata al n. 419/25.
Le parti discutono riportandosi agli atti, esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi ha partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
Il giudice all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con separati ricorsi successivamente riuniti e Parte_1 Parte_2
, docenti in servizio presso scuole site nel circondario del Tribunale
[...]
intestato al momento del deposito del ricorso, hanno chiesto il pagamento della
1
e 2024/25 ( ). Pt_2
Il resiste. CP_1
Non è stata eccepita la prescrizione.
2. La questione discussa in causa (già decisa in senso favorevole alle ragioni della ricorrente in numerose pronunce di questo ufficio) è stata oggetto di un intervento nomofilattico ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. della Corte di Cassazione
(Cass., ss. uu., 27.10.2023 n. 29961) che ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e
2 prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Anche in considerazione della ratio dell'istituto regolato dall'art. 363 bis c.p.c., il giudice presta adesione all'insegnamento delle Sezioni unite.
3. Applicando questi principi, dallo stato matricolare in atti risulta che negli aa.ss. di cui si discute le ricorrenti sono state incaricate di supplenze su organico di fatto sino al 30 giugno ( o su organico di diritto sino al 31 agosto ( ). Pt_1 Pt_2
Il diritto azionato, quindi, sussiste.
È poi pacifico che le ricorrenti non sono fuoriuscite dal sistema scolastico.
Per quanto riguarda l'a.s. in corso, va precisato che il diritto, secondo i principi fissati dalle Sezioni Unite, sorge dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consente anno per anno la registrazione sulla piattaforma informatica (cioè, ai sensi dell'art. 5
dPCM 28.11.2016, dal 1° settembre) ed è quindi attualmente esigibile.
4. Va precisato che la legge di bilancio per l'anno 2025 (legge 30.12.2024 n. 207) all'art. 1, comma 572 dispone: “All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio
2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»; b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell' e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle CP_1
finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti
3 di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123»”.
Questa legge è entrata in vigore il 1.1.2025 e nessuna disposizione ne prevede un'efficacia retroattiva.
Del resto, il diritto si deve considerare quesito al 6.9.2024, giorno in cui è iniziato il rapporto di lavoro della ricorrente ed era consentita la registrazione sopra richiamata, e resta quindi indifferente all'emanazione di un (futuro) decreto ministeriale che determinerà, per l'avvenire e quindi per l'a.s. 2025/26, l'importo della carta docente.
5. La domanda, pertanto, si accoglie, nei termini di cui al dispositivo, oltre gli accessori secondo i principi di cui alla sentenza della Sezioni unite.
Le spese seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione, e si liquidano come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., tabella lavoro, scaglione di valore sino a
1100 euro, assenza di istruttoria, massima riduzione sui valori medi per la semplicità e serialità della lite, liquidazione separata per le fasi di studio e introduttiva, unitaria con aumento per la difesa di due parti in giudizio per la fase decisionale). La richiesta maggiorazione non può essere concessa per mancanza di concreta utilità; in particolare, non si rinviene un link che punti ai contratti o agli stati matricolari.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
tempore, a rilasciare alle ricorrenti la Carta elettronica del docente, CP_2 con una provvista di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per gli anni scolastici che seguono: per 2019/20 e 2024/25; per Parte_1 Parte_2
2024/25; il tutto oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data del diritto all'accredito; condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, a rifondere alle ricorrenti le spese di lite che liquida in € 21,50 per esborsi, € 453,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Nicola
Zampieri.
Il giudice
Marco Viani
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