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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6628 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 7458/2021
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 11:40
Presidente Dott. RT Tilocca Consigliere Relatore Dott. UL DA
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CORALLINI MATTEO presente
Appellato/i
PI IA
Avv.
AMISSIMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
Avv. GRANDINETTI ERNESTO presente avv. Scarantino in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR RT Tilocca
IN CH
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. RT Tilocca Presidente dott.ssa UL DA Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7458 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma alla Parte_1 C.F._1
Via Baceno n.12, nello studio dell'Avv.to Matteo Corallini, (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via della Croce n.44, presso lo studio dell'Avv. Ernesto Grandinetti (C.F. ), C.F._3 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
E
PI IA
APPELLATA CONTUMACE
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rieti IA OT e la Parte_1 [...]
per ottenerne la condanna, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali subiti in seguito all'incidente stradale verificatosi in data 11.06.2015 alle ore 10,40 circa allorché, mentre si trovava a percorrere la Strada Statale Tancia – SP45, loc. Piani S. Elia (RI), alla guida del proprio motoveicolo Moto Guzzi California tg. BO196471, giunto in prossimità di un rettilineo, avvedutosi dell'arrivo di un'ambulanza proveniente dal senso opposto di marcia, avendo rallentato la propria andatura ed essendo preceduto dall'autovettura Fiat TO tg. CM343VD di proprietà di IA OT e dalla stessa condotta, che percorreva lo stesso senso di marcia, nel momento del passaggio dell'ambulanza la proprietaria dell'autovettura aveva repentinamente ed improvvisamente arrestato la marcia, creando grave turbativa al proprio percorso e facendogli perdere il controllo del mezzo, che era così giunto a collisione con la Fiat TO.
La costituitasi in giudizio, in via pregiudiziale eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per l'omesso espletamento della negoziazione assistita e nel merito chiedeva respingersi la domanda siccome infondata in fatto e diritto e comunque non provata.
Assegnato il termine per l'introduzione della negoziazione assistita, nelle more si costituiva anche
IA OT, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 305/2021, pubblicata il 31.05.2021 così statuiva: “- accerta e dichiara la responsabilità concorrente dei conducenti e IA OT nella Parte_1 produzione del sinistro per cui è causa, rispettivamente in ragione del 70% a carico del primo e del
30% a carico della seconda;
- accerta e dichiara che il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale spettante in favore dell'attore, per i titoli di cui in motivazione, ammonta ad € 10.922,1 all'attualità; - per l'effetto, condanna IA OT, quale proprietaria e conducente del veicolo Fiat
TO CM343VD e la quale Compagnia assicuratrice per la Controparte_1 responsabilità civile del veicolo, in solido tra loro, a corrispondere a il predetto Parte_1 importo di € 10.922,1, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
- compensa in ragione del 70% le spese di lite tra le parti, liquidate in complessivi € 5.045,00, di cui
€ 4.500,00 a titolo a titolo di compensi professionali ed € 545,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre IVA e CPA come per legge, condannando le convenute, in solido tra loro, a rifondere all'attore il restante 30%; - non luogo a provvedere in ordine alle spese di CTU.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'On. Corte adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza resa dal Tribunale
3 Ordinario di Rieti richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, ritenere fondati i motivi meglio esposti in narrativa e per l'effetto riformare la sentenza impugnata: - nel merito e in via principale accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 305/2021 emessa dal
Giudice del Tribunale Ordinario civile di Rieti, Sezione I, Dott. Morabito statuire che: - ritenere e dichiarare la totale responsabilità del sinistro di cui trattasi a carico della sig.ra IA OT;
- per l'effetto, condannare i convenuti sig.ra IA OT e in solido fra loro a Controparte_1 corrispondere al sig. una somma pari ad € 34.181,35 (di cui € 25.485,02 per Parte_1 il danno biologico nella misura del restante 70% oltre a € 1.988,93 per danni al motoveicolo ed € Pers 2.440,00 per spese del consulente tecnico di parte, Prof. oltre a €3.767,40 per le spese legali di primo grado nella misura del restante 70% oltre alle spese di CTU pari a € 500,00) ed in aggiunta ad interessi, dall'epoca del dovuto all'epoca dell'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese, competenze ed onorari, Iva e C.p.a. come per legge sia di questo giudizio che del precedente. In difetto e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento totale dell'appello, quantomeno ritenere la convenuta sig.ra IA OT responsabile in una percentuale maggiore rispetto a quella riconosciuta, anche ai sensi dell'art. 2054 c.c. e per l'effetto condannare i Convenuti in solido tra loro, al pagamento delle somme spettanti in virtù della responsabilità riconosciuta, ovvero la diversa somma che risulterà all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso”
L nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Salvo ampliare Controparte_1
e illustre si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello Voglia dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.”
In data 05 Aprile 2022 veniva dichiarata la contumacia di IA OT.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi atti,
e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in quattro motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue: “Tanto premesso, la domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata e deve essere, pertanto, accolta nei termini e nei limiti di cui appresso.
In merito alla dinamica del sinistro, nel rapporto dei Carabinieri della Legione Carabinieri Lazio –
Compagnia di Rieti versato in atti (v. all. 2 al fascicolo di parte attrice) si legge che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui in citazione “In base ai rilievi effettuati e alla dichiarazione resa oralmente dal conducente del veicolo A……”Il conducente del veicolo A percorreva questa SP45 via Tancia con direzione di marcia Contigliano-Rieti; giunta in prossimità del km 3+500, come dichiarato dalla
4 stessa conducente, rallentava la marcia accostandosi sulla sua destra per consentire il passaggio ad una ambulanza in emergenza. In quel frangente il conducente del veicolo B, che sopraggiungeva percorrendo lo stesso senso di marcia del veicolo A, non avvedendosi della manovra posta in essere da quest'ultimo veicolo, effettuava una brusca frenata a seguito della quale perdeva il controllo del veicolo cadendo a terra, scarrocciando per circa mt. 14,70 per poi collidere contro la parte posteriore del veicolo A”. La convenuta IA OT – unico soggetto del quale sono state raccolte le dichiarazioni nell'imminenza dei fatti da parte degli operanti in sede di interrogatorio formale ha confermato la descrizione dei fatti di cui sopra. La ricostruzione prospettata da parte attrice diverge, peraltro, da quella avversaria nella parte in cui si sostiene che al momento del sinistro la Fiat TO non fosse già ferma sul lato destro della carreggiata, ma che al sopraggiungere dell'ambulanza proveniente dall'opposto senso di marcia, la proprietaria del veicolo avrebbe improvvisamente e bruscamente arrestato la propria marcia, così sostanzialmente causando la perdita di controllo del mezzo da parte del che la seguiva nello stesso senso di marcia e provocando l'impatto tra i due Pt_1 mezzi. Al riguardo, il teste - a conoscenza dei fatti per essersi trovato a percorrere, Testimone_1
a bordo della propria vettura ed insieme alla figlia, lo stesso senso di marcia del Pt_1 immediatamente dietro all'attore e per avere, quindi, assistito al sinistro – ha riferito che “…vidi l'ambulanza arrivare dal lato opposto e la vidi allargarsi per superare una macchina senza invadere la carreggiata;
contemporaneamente mi accorsi che la macchina che era davanti alla moto frenò quasi inchiodando e a quel punto anche la moto frenò e frenando pattinò, cadde e continuò per circa
30-40 metri, finendo sotto alla macchina”. La sig.ra – a sua volta a conoscenza dei Testimone_2 fatti per essersi trovata all'interno dell'auto condotta dal sig. e per avere, quindi, Testimone_1 anch'ella assistito al sinistro – ha riferito, al riguardo, che “Ricordo che arrivò l'ambulanza e la macchina che era davanti alla moto inchiodò”. I testi indotti da parte convenuta non hanno, viceversa, fornito elementi utili alla ricostruzione della dinamica, non avendo assistito personalmente al sinistro. Alla luce della relazione dei vigili e delle deposizioni in atti può, pertanto, ritenersi provato: che la conducente della Fiat TO, al momento del sopraggiungere dell'ambulanza nell'opposto senso di marcia, in coincidenza con la manovra di sorpasso di altra autovettura dalla stessa ambulanza effettuata e che aveva portato quest'ultima a “scartare” sulla propria sinistra (v. deposizione del teste , nel verosimile tentativo di evitare l'impatto con Tes_1 tale mezzo, abbia effettuato una improvvisa frenata (circostanza confermata da entrambi i testimoni oculari, i quali significativamente utilizzano, al riguardo, entrambi il termine “inchiodare”); che l'attore, il quale a sua volta sopraggiungeva a bordo del motociclo nel medesimo senso di marcia, non si sia avveduto dell'improvviso arresto e non abbia, quindi, a sua volta posto in essere le manovre necessarie ad arrestare il mezzo e ad evitare l'impatto con la Fiat TO. Per parte sua il consulente,
5 valorizzando i postumi riscontrati sul paziente e le risultanze della documentazione medica in atti, ha accertato la compatibilità tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attore, in assenza di spiegazioni causali alternative.
Ciò posto, sul tema del sinistro provocato dal tamponamento di veicoli che procedono nello stesso senso di marcia, la giurisprudenza è dell'avviso che per il disposto dell'art. 149, primo comma, del vigente codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione
"de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza: ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili Cass. civ., Sez. III, n. 13703/17; n. 6193/14; n. 19493/07; n. 3282 del 15/02/2006, Rv. 588095; Sez. 3,
Sentenza n. 12108 del 23/05/2006, Rv. 591230). In applicazione delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche, nella specie, venendo in considerazione una tipica ipotesi di tamponamento con presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del non risulta, pertanto, in Pt_1 via automatica applicabile la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, II co., c.c.
Tuttavia, ad avviso di questo Giudice la responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa va comunque ascritta, sul piano causale, ad entrambi i conducenti, dovendo ritenersi che il mancato tempestivo arresto da parte del conducente del motociclo e la conseguente collisione siano stati determinati da causa almeno in parte non imputabile al in ragione (anche) del brusco ed Pt_1 improvviso arresto della Fiat TO da parte della sig.ra OT;
ciò che consente, sotto tale profilo, di considerare sussistente in parte qua la prova liberatoria richiesta dalla giurisprudenza al fine di escludere la responsabilità esclusiva del x art. 2054, I co., c.c. e di ritenere, per l'appunto, che Pt_1 entrambi i conducenti abbiano concorso a causare il sinistro de quo. In tale prospettiva, senz'altro negligente appare, invero, la condotta della proprietaria della Fiat TO che, nell'arrestare bruscamente la propria marcia al momento del sopraggiungere dell'ambulanza, ha violato le regole di prudenza e diligenza cui sono tenuti gli automobilisti e nello specifico l'art. 140, I co., del Codice della Strada, ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. D'altra parte, la condotta del sig. risulta posta in essere in violazione dell'art. 141 Pt_1 dello stesso Codice, disposizione secondo cui: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi
6 natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Del resto, anche il conducente pregiudicato dalla condotta imprudente e/o negligente degli altri utenti della strada non è esentato dall'obbligo di usare la normale diligenza per evitare le altrui condotte scorrette che rientrino nello spettro della normale prevedibilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 140 e 141 del Codice della Strada. Tale diligenza non può essere, ovviamente, richiesta nel massimo grado, ma deve comunque tradursi nella normale prudenza (in tal senso si veda, per tutte, Cass. Civ., Sez. I, n. 15928 del 13.7.2006). Nella specie,
l'attore, pur tratto in inganno dal brusco arresto della vettura che lo precedeva, avrebbe dovuto mantenere il controllo del proprio mezzo, in modo da essere in grado di porre in essere le manovre necessarie ad evitare l'impatto e ad arrestare tempestivamente la marcia del motociclo;
ciò che non
è, viceversa, avvenuto. Si aggiunga che in virtù del sopra citato disposto dell'art. 149, primo comma, del vigente codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede;
ciò che non si è nella specie verificato.
Ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro ha, dunque, fornito un contributo causale al verificarsi dell'evento dannoso e, pertanto, tenuto conto della natura delle norme da ciascuno dei conducenti violate, del rispettivo grado della colpa, della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, la responsabilità nella causazione del sinistro va ascritta a conducente della Moto Parte_1
Guzzi, in misura pari al 70% e a IA OT, conducente della Fiat TO, in misura pari al 30%.
In ordine al quantum debeatur, per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico, sulla base della documentazione in atti, confortata dalle risultanze della CTU medico-legale espletata sul sig. si osserva che le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario sono esenti da vizi, congruamente Pt_1 motivate e condivisibili.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dell'integrità psico-fisica ex artt. 1226 e 2056 c.c., si ritiene di applicare le tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2021, anche a seguito della nota sentenza della III Sez. della Corte di Cassazione n.
12408 del 7.6.2011, che ha individuato nei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati da detto Tribunale, i parametri da ritenersi equi e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a diminuirne l'entità.
Per ciò che attiene in particolare al danno biologico, il CTU ha potuto accertare che in conseguenza
7 del sinistro di cui si è detto, l'attore ebbe a subire un trauma a sua volta all'origine di lesioni
(“frattura biossea pluriframmentaria III medio tibia e perone gamba sinistra trattata con riduzione ed osteosintesi. Ferita lacero contusa II dito mano destra con interessamento apparato estensore 2
II dito trattato con tenorrafia termino-terminale”) perfettamente compatibili con i fatti di causa, da cui è scaturita un'inabilità temporanea di complessivi 120 giorni, di cui 60 di inabilità temporanea assoluta e 60 di inabilità temporanea parziale al 50%, nonché postumi permanenti riscontrati in misura pari al 12%. Pertanto, in favore di dovrebbero liquidarsi in via equitativa Parte_1 ex artt. 1226 e 2056 c.c., a titolo di risarcimento del danno da lesione dell'integrità psico-fisica all'attualità: 1) quale risarcimento del danno derivante da invalidità permanente, €20.170,00); 2) quale risarcimento del danno derivante da invalidità temporanea, €8.910,00 (di cui €5.940,00 per
60 giorni di invalidità temporanea assoluta ed €2.970,00 per 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%). Deve, peraltro, tenersi conto della richiesta, pure avanzata dalla difesa dell'attrice, di liquidazione del danno morale in aggiunta a quella del danno biologico. Sul tema, per giurisprudenza costante (v., per tutte, Cass. civ., Sez. III, n. 5243/14), una volta esclusa la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, si deve pervenire ad una liquidazione unitaria che tenga conto anche di questa peculiare componente a connotazione soggettiva. Uno dei modi possibili per pervenire, necessariamente sempre in via equitativa, a questa liquidazione unitaria è l'adozione di tabelle che includano nel punto base la relativa considerazione, dando perciò per presunta - quindi, in media, generalizzata, secondo l'id quod plerumque accidit -
l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente liquidazione. Si tratta, sempre ad avviso della giurisprudenza, di una presunzione, accettabile quanto meno per le invalidità superiori al 10%, rispetto alle quali può reputarsi "normale" che vi siano profili prettamente soggettivi di ansia, preoccupazione, turbamento, dispiacere, collegati al pregiudizio a fisico, salvo prova contraria, che può essere, a sua volta, anche presuntiva. Così opinando, la liquidazione c.d. tabellare ben può considerare anche la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione, per così dire, standardizzata, come risulta essere stato fatto con le tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano, alla stregua delle esplicazioni fornite in occasione della loro diffusione.
Tornando al caso che ci occupa e tenuto conto del fatto che dal sinistro in questione sono residuati postumi permanenti di una certa rilevanza, alla luce della gravità delle conseguenze del sinistro sulla persona dell'attore (descritte dal CTU in (“frattura biossea pluriframmentaria III medio tibia e perone gamba sinistra trattata con riduzione ed osteosintesi. Ferita lacero contusa II dito mano destra con interessamento apparato estensore 2 II dito trattato con tenorrafia termino-terminale”),
8 la somma dovuta a titolo di danno biologico da invalidità permanente risulta ulteriormente personalizzabile sino ad un totale di €25.870,00 comprensivi del danno da “sofferenza soggettiva interiore” – secondo la dizione di cui alle ultime tabelle milanesi - in tale importo dovendo ritenersi, per l'appunto, ricompreso il danno cd. “morale” del quale parte attrice ha domandato il risarcimento, anche in applicazione del principio generale di onnicomprensività del risarcimento del danno, sposato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., SS.UU., n. 26972/08), secondo cui il danno patrimoniale costituisce, per l'appunto, una categoria ampia ed onnicomprensiva all'interno della quale non sono ammissibili ulteriori sottodistinzioni, se non con valore meramente descrittivo. Il totale dovuto a titolo di danno non patrimoniale ammonterebbe, in
.” definitiva, ad €34.727,00 all'attualità (€25.870,00+€8.910,00). Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sui singoli scaglioni annualmente rivalutati secondo il criterio indicato nella stessa pronuncia, pari al rendimento che presumibilmente l'attrice avrebbe ricavato dalle somme dovute, se le avesse tempestivamente percepite, utilizzandole nei più comuni sistemi di investimento, per un totale all'attualità
(comprensivo di sorte capitale, rivalutazione e lucro cessante come sopra determinato) di
€35.317,65. Quanto al danno patrimoniale sub specie di spese mediche, deve essere riconosciuta la congruità di quelle documentate ed asseverate dal CTU per complessivi €1.035,00. Tale importo dovrà essere, peraltro, rivalutato all'attualità a decorrere dal giugno 2015 e sui singoli scaglioni annualmente rivalutati andranno computati, del pari, gli interessi da lucro cessante, trattandosi di voce di danno, come tale debito di valore, per un totale ad oggi di €1.089,47. Il totale dovuto a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale all'attualità ammonterebbe, in definitiva, ad €36.407,12
(€35.317,65+€1.089,47). In definitiva, al netto del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attore
(70%), il credito complessivo da questo vantato è pari ad €10.922,1 in valuta attuale. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale sub specie di spese asseritamente sostenute per la riparazione del motociclo, pure avanzata dal eve essere, viceversa, respinta per essere rimasta sfornita di Pt_1 prova, essendo stato versato in atti un mero preventivo inidoneo, in sé, a provare alcunché, in difetto di prova alcuna degli asseriti esborsi. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale per asserita “mala gestio”, formulata dal deve essere, infine, respinta, per essere rimasta Pt_1 totalmente sfornita di prova in ordine sia alla condotta asseritamente colposa della
[...]
sia in ordine al danno patrimoniale-conseguenza dalla stessa eventualmente Controparte_1 scaturente. In conclusione, in parziale accoglimento della relativa domanda, IA OT, quale proprietaria e conducente del veicolo Fiat TO tg. CM343VD e la Controparte_1 quale Compagnia assicuratrice per la responsabilità civile del veicolo dovranno essere condannati,
9 in solido tra loro, a corrispondere a il predetto importo di €10.922,1, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.. L'accoglimento solo parziale della domanda induce a compensare in ragione del
70% le spese di lite tra le parti, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di note conclusive, con condanna delle convenute, in solido tra loro, a rifondere all'attore la restante quota del 30%. Non luogo a provvedere sulle spese di CTU, nessuna richiesta essendo pervenuta dal consulente all'esito del deposito della relazione peritale.”
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Carenza e/o difetto di motivazione ed erronea, incompleta e comunque contraddittoria valutazione delle risultanze processuali ed una mancata percezione del contenuto dei documenti prodotti. Violazione degli art. 115 e 116 C.p.c. per errata ed arbitraria interpretazione delle risultanze probatorie.” L'appellante censura la sentenza di primo grado nel punto in cui addebita all'appellante il 70% della responsabilità nella causazione del sinistro disattendendo le risultanze probatorie rese in giudizio da cui emergerebbe compiutamente il fatto che il non potesse evitare la Fiat punto. Le due testimonianze di ed Pt_1 Tes_1 Testimone_2 il verbale delle autorità competenti, l'interpello attoreo, le dichiarazioni delle forze dell'ordine e la
CTU medica (che quantificava la lesione subita dal al 12%) confermano la ricostruzione del Pt_1 sinistro operata dall'allora attore. Il conducendo il proprio veicolo con la massima diligenza ed Pt_1 osservanza delle norme previste dal C.d.S., non ha tamponato la macchina ma solo effettuato una frenata a lunga durata causata dall'imprevedibile immobilità del veicolo della OT. Il giudice di prime cure, pertanto, oltre a dover ammettere la richiesta della CTU modale, avrebbe dovuto addebitare la responsabilità dell'evento esclusivamente alla condotta della conducente della Fiat
TO. L'appellante ha tenuto un comportamento del tutto esente da colpa e, anche qualora volesse addebitarsi responsabilità concorsuale al quest'ultima non potrebbe comunque superare il 50% Pt_1 della stessa.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “La mancata ammissione della Ctu
Tecnico- modale. L'appellante censura il mancato accoglimento della richiesta di ammissione della
Ctu tecnico- modale che avrebbe potuto ulteriormente chiarire l'esatta dinamica del sinistro.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
In linea di fatto dal rapporto dei carabinieri risulta che i veicoli coinvolti nell'incidente, verificatosi nella SP45 Via Tancia in località Piani S. Elia (RI), al momento dell'intervento si trovavano ancora nella posizione statica nella fase terminale dell'evento. Si dava atto che erano visibili tracce di frenata e di scarrocciamento interessanti gli pneumatici del motoveicolo coinvolto. Nella planimetria allegata
è stata riportata una traccia di frenata del motociclo di 8,40 m, con andamento rettilineo rispetto
10 all'asse stradale, e tracce di scarrocciamento dello stesso veicolo per una lunghezza di m. 14,70.
Secondo la ricostruzione dei CC, effettuata sulla base dei rilievi e della dichiarazione della OT,
l'autovettura Fiat TO, con direzione di marcia Contigliano-Rieti, rallentava accostandosi sulla destra per consentire il passaggio ad una ambulanza presente sull'altro lato della carreggiata;
a quel punto, il motoveicolo Guzzi, che sopraggiungeva percorrendo lo stesso senso di marcia della OT, non accorgendosi della manovra attuata dal veicolo, frenava perdendo il controllo della moto, cadeva in terra e andava in collisione con la parte posteriore della Fiat TO. Il conducente del motoveicolo
è stato sanzionato ai sensi degli artt. 141e 149 del Codice della strada, mentre la conducente dell'autovettura è stata sanzionata in relazione all'art. 140 co.1 Cds.
Nel giudizio di primo grado il e la OT hanno reso interrogatorio formale. Il primo affermava Pt_1 di aver percorso la Sp 45, Via Tancia, con direzione Rieti in data 11 Giugno 2015 e che, al km 3.5 giungeva un'autoambulanza dal senso opposto di marcia;
in tale frangente la OT inchiodava e la sua moto si infilava sotto la Fiat che, invece, era ferma. La seconda asseriva di aver percorso il tratto di strada ove era avvenuto il sinistro e confermava altresì il sopravvenire di un'ambulanza a sirene spiegate. Tuttavia, sosteneva che l'ambulanza invadeva la sua corsia di marcia, che aveva già accostato per consentire il passaggio dell'autoambulanza, e che il non era stato costretto alla Pt_1 frenata che determinava l'urto con la parte posteriore della vettura della OT.
Sono stati inoltre sentiti due testi che hanno assistito all'incidente.
“compaesano” di e passeggero nella macchina - condotta dalla Testimone_1 Parte_1 figlia – che precedeva il motoveicolo dell'appellante, ha dichiarato: che l'autoambulanza era arrivata nel senso opposto di marcia e aveva superato una macchina senza invadere la carreggiata;
che contemporaneamente l'autovettura della OT aveva frenato quasi inchiodando;
che il a quel Pt_1 punto aveva frenato ed era caduto finendo sotto la macchina. Ha rammentato altresì che la strada teatro dell'incidente era sottoposta a limite di velocità pari a 30 km/h. figlia di e alla guida della macchina dietro l'appellante, ha dichiarato Testimone_2 Testimone_1 che - all'arrivo dell'ambulanza - la OT inchiodava e di non aver visto se la moto aveva o meno rallentato.
Sulla base di tali elementi il giudice di primo grado ha ritenuto provato: “che la conducente della Fiat
TO, al momento del sopraggiungere dell'ambulanza nell'opposto senso di marcia, in coincidenza con la manovra di sorpasso di altra autovettura dalla stessa ambulanza effettuata e che aveva portato quest'ultima a “scartare” sulla propria sinistra (v. deposizione del teste , nel verosimile Tes_1 tentativo di evitare l'impatto con tale mezzo, abbia effettuato una improvvisa frenata (circostanza confermata da entrambi i testimoni oculari, i quali significativamente utilizzano, al riguardo, entrambi il termine “inchiodare”); che l'attore, il quale a sua volta sopraggiungeva a bordo del
11 motociclo nel medesimo senso di marcia, non si sia avveduto dell'improvviso arresto e non abbia, quindi, a sua volta posto in essere le manovre necessarie ad arrestare il mezzo e ad evitare l'impatto con la Fiat TO”.
In linea di fatto non è oggetto di contestazione quanto ritenuto dal giudice di primo grado circa il fatto che la TO, in coincidenza della manovra di sorpasso dell'autoambulanza, ha effettato una improvvisa frenata, mentre l'appellante sopraggiungeva a bordo del motociclo nel medesimo senso di marcia. L'appellante richiama gli elementi probatori acquisiti in primo grado senza censurare tali elementi (che d'altronde il giudice di primo grado ha posto a fondamento della responsabilità della
OT). E poco rileva a tal fine il fatto che l'autoambulanza abbia o meno invaso la corsia della OT, essendo stata ritenuta la colpa per tale condotta.
Oggetto di censura è viceversa la valutazione della condotta dell'appellante ritenuta colposa per non avere posto in essere le manovre necessarie per arrestare il mezzo ed evitare l'impatto, configurando quindi un suo concorso di colpa (nella misura del 70%).
L'appellante sostiene innanzitutto come il giudice di primo grado non ha considerato che non vi è stato tamponamento, avendo anzi dovuto frenare a lunga distanza per evitarlo: a causa della frenata l'appellante è caduto e ha scarrocciato per circa 30 m sino a quando non si è andato ad incastrare sotto la TO.
Va innanzitutto evidenziato come dall'istruttoria risulta accertato che l'appellante, accortosi dell'improvvisa frenata della TO, ha frenato e quindi, ha perso il controllo del mezzo, scarrocciando per poi finire sotto la TO (in tal senso le tracce di frenata per 8.40 m e poi di scarrocciamento per 14.70 m).
In punto di diritto, va osservato che, in caso di scontro tra veicoli la circostanza che sia stata accertata la violazione, da parte di uno dei due conducenti, non esonera il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente coinvolto nel sinistro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, potendo l'eventuale inosservanza delle dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass.
n. 15847/2000; Cass. n. 7447/2015; Cass. n. 9528/2012). Inoltre, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, “la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054
c.c., comma 2, ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico” (Cass. n. 23300/2022).
Ne consegue, quindi, che il principio di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. non comporta
12 automaticamente l'applicazione della presunzione del concorso di colpa, specialmente laddove vengano in considerazione delle specifiche circostanze di verificazione del sinistro. Relativamente al concorso di colpa, sussiste pertanto una presunzione di carattere relativa, operante fino a prova contraria;
tale presunzione, dunque, in presenza di fatti imputabili a più soggetti, implica l'attribuzione dell'efficacia causativa del danno a ciascuno di essi qualora gli stessi abbiano determinato una situazione in assenza della quale l'evento non si sarebbe verificato.
In tale contesto si presume che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni causati dallo scontro, sia i propri che quelli riportati dall'altro conducente.
In ragione del principio del concorso di colpa del danneggiato di cui all' art. 1227 c.c., infatti, ciascun guidatore dovrà risarcire la metà dei danni subiti dall'altro e sopportare una conseguente riduzione del diritto al risarcimento dei propri danni in eguale misura. Il principio di solidarietà presente nel nostro ordinamento, inoltre, impone anche al conducente che abbia rispettato le norme del codice della strada di attivarsi, dinanzi alla scorrettezza altrui, per evitare il sinistro secondo l'ordinaria diligenza, vale a dire compiendo la manovra che il guidatore medio, con riferimento alla situazione concreta, valuta come la più idonea per evitare od attenuare il danno. L'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale e i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico.
Il paradigma di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. delinea un tipo di responsabilità presunta superabile esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Va tuttavia osservato come in tema di tamponamento, il giudice di primo grado si è conformato ad un orientamento costante della S.C. secondo cui “ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del
1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. n. 18708/2021). L'art. 149 c. 1 C.d.S. dispone che
“durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”. La suddetta presunzione deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti (ex art. 2054 c. 2 c.c.) ed è superabile dal soggetto tamponante solo assolvendo l'onere della c.d. prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa, in tutto o in parte,
13 a lui non imputabile (Cass. 8051/2016, Cass. 21513/2020, Cass. 18884/2015, Cass. 6193/2014). La prova liberatoria può essere integrata da “una situazione anomala e avulsa dalle esigenze del traffico”. L'autore del tamponamento, quindi, deve dimostrare la sussistenza di tale anomalia al fine di vincere la presunzione (Cass. 17206/2015).
In particolare “la non imputabilità della causa del tamponamento, - risulta integrata da "una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico", sicché spetta "al conducente del veicolo tamponante la prova anche di tale anomalia, che rende inoperante la detta presunzione" (Cass. Sez.
3" sent. 27 agosto 2015, n. 17206, Rv. 636652-01), evenienza da escludersi in caso di "normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali e imprevedibili ostacoli", dovendo quindi, in linea generale, negarsi l'operatività dell'art. 2054, comma 2, c.c. - in caso di tamponamento da tergo - nelle "ipotesi di scontro tra veicoli in movimento" (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 19 febbraio
2006, n. 27134, Rv. 595320-01)” (Cass. n. 3398/2023).
L'appellante contesta l'applicazione di tali principi effettuata dal giudice di primo grado atteso che nel caso di specie non vi è stato un tamponamento, avendo l'appellante dovuto frenare proprio per evitare il tamponamento, andando quindi dopo lo scarrocciamento ad incastrarsi sotto la TO.
Le censure dell'appellante sono infondate.
Innanzitutto elemento caratterizzante il tamponamento è l'urto da tergo di un veicolo (cfr. art. 149, comma 1 del Codice della strada che richiama la collisione con il veicolo che precede); e nel caso di specie pacificamente vi è stato un urto tra la moto e la TO. Il fatto che prima la moto abbia frenato cercando di evitare l'urto non esclude in alcun modo che l'urto si sia verificato, essendosi verificata una collisione in fase di scarrocciamento. Peraltro tali principi sono applicabili anche nell'ipotesi di caduta del veicolo che segue (senza scontro), trattandosi di principi che si fondano su una presunzione di violazione delle distanze da parte del veicolo che segue e che è ravvisabile anche nel caso in cui il veicolo che segue è caduto frenando per evitare l'impatto con il veicolo che precede, atteso che il rispetto delle distanze di sicurezza avrebbe garantito l'arresto tempestivo del mezzo senza alcuna caduta. Spetta quindi anche in questo caso al danneggiato provare che il mancato tempestivo arresto e la caduta sono determinati da cause a lui non imputabili.
Ritenute quindi infondate le censure relative ai principi applicati in materia effettuati dal giudice di primo grado, del pari infondati sono i rilievi diretti ad escludere una condotta colposa dell'appellante.
Infatti, a fronte della presenza di un'autoambulanza proveniente dall'opposto senso di marcia a sirene spiegate, se l'arresto improvviso dell'autovettura davanti rappresenta una condotta improvvisa, la stessa non può essere considerata come imprevedibile nell'ambito della circolazione stante l'esigenza di favorire il passaggio dell'autoambulanza (cfr. art. 177 CDS), che non poteva non essere stata vista anche dall'appellante e che gli imponeva una condotta particolarmente prudente. Nel caso di specie
14 è quindi da escludere che la prova della frenata improvvisa della TO valga a superare quanto meno integralmente la presunzione di violazione delle distanze di sicurezza ex art. 149, comma 1, Codice della Strada, non risultando provato che la collisione sia stata determinata da una causa integralmente non imputabile all'appellante.
Nella valutazione delle rispettive condotte, l'appellante non ha dimostrato – come necessario al fine di superare la presunzione – di avere tenuto una condotta rispettosa del codice della strada. In particolare, le tracce di frenata (per 8.40 m) e poi di scarrocciamento (per 14.70 m) – l'appellante riferisce di uno scarrocciamento di 30 m - dimostrano piuttosto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi, considerato il limite di 30 Km/h, come riferito dal teste , carabiniere Tes_3 intervenuto sul posto;
questo anche tenuto conto della presenza di una autoambulanza che proveniva dall'opposto senso di marcia a sirene spiegate e che imponeva una condotta ancora più prudente.
L'appellante stava percorrendo una strada provinciale di giorno, con clima sereno e visuale libera, con limite di velocità di 30 km/h. Quindi si era in presenza di una situazione che consentiva al conducente di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Inoltre, se avesse rispettato la distanza di sicurezza l'appellante, a fronte dell'arresto improvviso del mezzo davanti, avrebbe potuto frenare in sicurezza, senza frenare bruscamente perdendo il controllo.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado erroneamente poi non ha applicato la presunzione di pari responsabilità, attribuendogli il 70% della responsabilità.
Anche tale censura è infondata.
Innanzitutto quanto al richiamo a Cass. n. 6193/2014 effettuato dall'appellante, va osservato come in tale pronuncia la SC si è limitata a ritenere congrua la motivazione in considerazione della fattispecie concreta, senza affermare che nel caso di frenata improvvisa e mancata dimostrazione da parte del veicolo tamponante di aver tenuto una condotta consona opera la presunzione di colpa al 50%.
Nel caso di specie nella valutazione delle rispettive condotte condivisibilmente va data rilevanza al fatto che la condotta di arresto improvviso della Fiat TO non poteva considerarsi come imprevedibile stante la presenza dell'autoambulanza, sicché del tutto condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto prevalente la responsabilità dell'appellante nella misura del 70%.
Infine, infondata è anche la censura relativa alla mancata ammissione della CTU dinamica.
In punto di diritto, va rilevato che la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito e come tale sottratta alla disponibilità delle parti. La motivazione del diniego addotto a tale richiesta può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla
15 valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice.
In particolare, secondo la S.C. “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass.
06/12/2019, n. 31886). Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (Cass. 24/09/2010, n.20227; Cass. 19/07/2013,
n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487)” (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631).
L'appellante si limita ad affermare del tutto genericamente che una CTU dinamica sarebbe stata di aiuto nella ricostruzione della dinamica dell'incidente, senza tuttavia fornire concreti elementi volti a dimostrare che la Ctu avrebbe potuto condurre a risultati diversi da quelli emergenti sulla base delle prove già acquisite agli atti del giudizio.
Pertanto i primi due motivi di appello sono infondati.
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “sui danni biologici e non patrimoniali”. Secondo l'appellante in ragione dell'auspicata rimodulazione della responsabilità il avrebbe diritto all'ulteriore 70% della somma riconosciuta. Pt_1
Dalla conferma del riparto delle responsabilità nel sinistro ne discende anche il rigetto di qualsivoglia rideterminazione del quantum da corrispondere a titolo di danno biologico. Ne consegue il rigetto del motivo di appello.
Con il quarto motivo d'appello la sentenza viene censurata “sui danni materiali al moto veicoli e sugli altri danni patrimoniali”.
L'appellante censura la sentenza di primo grado nel punto in cui viene rigettata la richiesta di risarcimento del danno materiale al motoveicolo e degli altri danni patrimoniali inerenti alle spese per CTP e CTU per le spese legali.
Per quanto attiene ai danni al mezzo, l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto non provati i danni in presenza di un mero preventivo.
La censura è fondata.
16 Va rilevato come il risarcimento del danno materiale da circolazione stradale può essere determinato in via equitativa anche sulla base del preventivo di spesa depositato in atti dal danneggiato, che conserva efficacia di elemento utile per la formazione del convincimento del giudice in quanto pur non essendo prova costituisce comunque un indizio sulla consequenzialità di tutti i danni in esso riportati dal sinistro e autorizza un giudizio equitativo ex art. 1226 cc.
Il preventivo rappresenta infatti una semplice valutazione di un terzo estraneo al processo per quanto concerne le somme richieste che pertanto non possono essere ritenute in tal modo provate ma debbono essere liquidate dal giudice tenendo conto di quanto nel preventivo stesso indicato, valutandolo anche in base a nozioni di comune esperienza (Cass Civ. n. 1103/2000).
Dal rapporto dei CC risulta che la moto, dopo aver scarrocciato, ha urtato la TO. Il preventivo prodotto è compatibile con i danni descritti e con le foto.
Tenuto conto del fatto che non risulta prodotta la fattura di pagamento per cui può presumersi che le riparazioni siano state effettuate in economia, con riduzione della metà del costo della mano d'opera,
e considerata la nozione di comune esperienza per cui i preventivi sono maggiorati del 15% per far fronte ad eventuali imprevisti in sede di riparazioni, pare dunque equo ai sensi dell'art. 1226 c.c. riconoscere un danno a mezzo nella misura di € 1.583,84. Considerata la quota di responsabilità dell'appellata il danno al mezzo è pari a € 474,90. Trattandosi di un debito di valore, è dovuta la rivalutazione monetaria per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione (Cass. 28/07/2015, n.
15868), rivalutazione che va operata anche d'ufficio (Cass. 10/03/2021, n. 6711), sicché detto importo rivalutato ad oggi è pari a € 577,48. Su tale somma sono dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi legali.
Ulteriore censura attiene al mancato riconoscimento delle spese di CTP.
L'appellante ha prodotto una fattura pagata per l'importo di € 2000,00 (oltre 440 € di bollo) di cui €
1.200 per consulenza nella fase stragiudiziale ed € 800 per CTP nel corso del giudizio.
Appare necessario distinguere le due voci.
Per quanto attiene alle spese relative alla fase stragiudiziale, nel cui ambito può essere ricondotta la consulenza medica ante giudizio, va ricordato come "le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali" (Cass. SU, sent. n. 16990 del
10/7/2017; cfr. in tal senso, tra le varie Cass. Sez. III, ord. n. 24481 del 4/11/2020).
Rilevato che nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c. non risulta chiesto
(quindi tempestivamente) il rimborso delle spese di assistenza ante giudizio, la domanda relativa a tali spese deve ritenersi inammissibile ex art. 345 cpc (risultando tardiva la richiesta di cui alle
17 precisazioni delle conclusioni in primo grado).
Quanto poi alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, secondo la S.C. essa “ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue." (Cass. Sez. II, sent.
n. 84 del 3/1/2013). Ne consegue che l'appellante ha diritto al rimborso di tali spese sostenute per l'importo di € 1020 (€ 800,00 + 220, pari alla metà del bollo) nei limiti di quanto è stato riconosciuto il rimborso delle spese e quindi per il 30% pari a € 306,00.
Ulteriore censura attiene al mancato riconoscimento integrale delle spese legali sostenute. Il rigetto dei motivi di appello attinenti alla quota di corresponsabilità assorbe l'esame di tale motivo.
Infine, l'appellante censura il mancato riconoscimento delle spese di CTU.
Va sul punto evidenziato come il giudice di primo grado così statuito “non luogo a provvedere sulle spese di CTU, nessuna richiesta essendo pervenuta dal consulente all'esito del deposito della relazione peritale”.
Il motivo è fondato.
Il giudice di primo grado nel disporre la CTU ha posto a carico delle parti in via solidale il pagamento di un acconto al CTU nella misura di € 500,00, che risulta pagato dall'appellante.
Secondo l'insegnamento della SC “si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168
d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. n. 10804/2020, anche Cass. n. 19903/2025).
Nel caso di specie il giudice di primo grado non ha valutato che vi è stata da parte sua una statuizione sulle spese (ponendo un acconto a carico delle parti), dovendo quindi provvedere alla relativa liquidazione in via definitiva. Considerato la quota di responsabilità riconosciuta all'appellata, le spese di CTU sono poste a carico degli appellati nella misura del 30% e quindi di € 150,00.
L'esito complessivo del grado di appello, con il riconoscimento di una somma ben inferiore a quella richiesta, giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 305/2021 del Tribunale di Rieti, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il rimanente conferma, condanna IA OT e in via solidale al Controparte_1 pagamento a favore di titolo di danno patrimoniale della ulteriore somma di € 577,48, Parte_2
18 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna IA OT e al pagamento a titolo di spese legali, delle ulteriori somme di € 306,00 per Controparte_1
CTP e di € 150,00 per CTU;
compensa le spese del grado.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 11.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
UL DA RT Tilocca
19
Sezione VI civile
R.G. 7458/2021
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 11:40
Presidente Dott. RT Tilocca Consigliere Relatore Dott. UL DA
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CORALLINI MATTEO presente
Appellato/i
PI IA
Avv.
AMISSIMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
Avv. GRANDINETTI ERNESTO presente avv. Scarantino in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR RT Tilocca
IN CH
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. RT Tilocca Presidente dott.ssa UL DA Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7458 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma alla Parte_1 C.F._1
Via Baceno n.12, nello studio dell'Avv.to Matteo Corallini, (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via della Croce n.44, presso lo studio dell'Avv. Ernesto Grandinetti (C.F. ), C.F._3 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
E
PI IA
APPELLATA CONTUMACE
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rieti IA OT e la Parte_1 [...]
per ottenerne la condanna, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali subiti in seguito all'incidente stradale verificatosi in data 11.06.2015 alle ore 10,40 circa allorché, mentre si trovava a percorrere la Strada Statale Tancia – SP45, loc. Piani S. Elia (RI), alla guida del proprio motoveicolo Moto Guzzi California tg. BO196471, giunto in prossimità di un rettilineo, avvedutosi dell'arrivo di un'ambulanza proveniente dal senso opposto di marcia, avendo rallentato la propria andatura ed essendo preceduto dall'autovettura Fiat TO tg. CM343VD di proprietà di IA OT e dalla stessa condotta, che percorreva lo stesso senso di marcia, nel momento del passaggio dell'ambulanza la proprietaria dell'autovettura aveva repentinamente ed improvvisamente arrestato la marcia, creando grave turbativa al proprio percorso e facendogli perdere il controllo del mezzo, che era così giunto a collisione con la Fiat TO.
La costituitasi in giudizio, in via pregiudiziale eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per l'omesso espletamento della negoziazione assistita e nel merito chiedeva respingersi la domanda siccome infondata in fatto e diritto e comunque non provata.
Assegnato il termine per l'introduzione della negoziazione assistita, nelle more si costituiva anche
IA OT, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 305/2021, pubblicata il 31.05.2021 così statuiva: “- accerta e dichiara la responsabilità concorrente dei conducenti e IA OT nella Parte_1 produzione del sinistro per cui è causa, rispettivamente in ragione del 70% a carico del primo e del
30% a carico della seconda;
- accerta e dichiara che il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale spettante in favore dell'attore, per i titoli di cui in motivazione, ammonta ad € 10.922,1 all'attualità; - per l'effetto, condanna IA OT, quale proprietaria e conducente del veicolo Fiat
TO CM343VD e la quale Compagnia assicuratrice per la Controparte_1 responsabilità civile del veicolo, in solido tra loro, a corrispondere a il predetto Parte_1 importo di € 10.922,1, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
- compensa in ragione del 70% le spese di lite tra le parti, liquidate in complessivi € 5.045,00, di cui
€ 4.500,00 a titolo a titolo di compensi professionali ed € 545,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre IVA e CPA come per legge, condannando le convenute, in solido tra loro, a rifondere all'attore il restante 30%; - non luogo a provvedere in ordine alle spese di CTU.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'On. Corte adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza resa dal Tribunale
3 Ordinario di Rieti richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, ritenere fondati i motivi meglio esposti in narrativa e per l'effetto riformare la sentenza impugnata: - nel merito e in via principale accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 305/2021 emessa dal
Giudice del Tribunale Ordinario civile di Rieti, Sezione I, Dott. Morabito statuire che: - ritenere e dichiarare la totale responsabilità del sinistro di cui trattasi a carico della sig.ra IA OT;
- per l'effetto, condannare i convenuti sig.ra IA OT e in solido fra loro a Controparte_1 corrispondere al sig. una somma pari ad € 34.181,35 (di cui € 25.485,02 per Parte_1 il danno biologico nella misura del restante 70% oltre a € 1.988,93 per danni al motoveicolo ed € Pers 2.440,00 per spese del consulente tecnico di parte, Prof. oltre a €3.767,40 per le spese legali di primo grado nella misura del restante 70% oltre alle spese di CTU pari a € 500,00) ed in aggiunta ad interessi, dall'epoca del dovuto all'epoca dell'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese, competenze ed onorari, Iva e C.p.a. come per legge sia di questo giudizio che del precedente. In difetto e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento totale dell'appello, quantomeno ritenere la convenuta sig.ra IA OT responsabile in una percentuale maggiore rispetto a quella riconosciuta, anche ai sensi dell'art. 2054 c.c. e per l'effetto condannare i Convenuti in solido tra loro, al pagamento delle somme spettanti in virtù della responsabilità riconosciuta, ovvero la diversa somma che risulterà all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso”
L nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Salvo ampliare Controparte_1
e illustre si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello Voglia dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.”
In data 05 Aprile 2022 veniva dichiarata la contumacia di IA OT.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi atti,
e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in quattro motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue: “Tanto premesso, la domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata e deve essere, pertanto, accolta nei termini e nei limiti di cui appresso.
In merito alla dinamica del sinistro, nel rapporto dei Carabinieri della Legione Carabinieri Lazio –
Compagnia di Rieti versato in atti (v. all. 2 al fascicolo di parte attrice) si legge che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui in citazione “In base ai rilievi effettuati e alla dichiarazione resa oralmente dal conducente del veicolo A……”Il conducente del veicolo A percorreva questa SP45 via Tancia con direzione di marcia Contigliano-Rieti; giunta in prossimità del km 3+500, come dichiarato dalla
4 stessa conducente, rallentava la marcia accostandosi sulla sua destra per consentire il passaggio ad una ambulanza in emergenza. In quel frangente il conducente del veicolo B, che sopraggiungeva percorrendo lo stesso senso di marcia del veicolo A, non avvedendosi della manovra posta in essere da quest'ultimo veicolo, effettuava una brusca frenata a seguito della quale perdeva il controllo del veicolo cadendo a terra, scarrocciando per circa mt. 14,70 per poi collidere contro la parte posteriore del veicolo A”. La convenuta IA OT – unico soggetto del quale sono state raccolte le dichiarazioni nell'imminenza dei fatti da parte degli operanti in sede di interrogatorio formale ha confermato la descrizione dei fatti di cui sopra. La ricostruzione prospettata da parte attrice diverge, peraltro, da quella avversaria nella parte in cui si sostiene che al momento del sinistro la Fiat TO non fosse già ferma sul lato destro della carreggiata, ma che al sopraggiungere dell'ambulanza proveniente dall'opposto senso di marcia, la proprietaria del veicolo avrebbe improvvisamente e bruscamente arrestato la propria marcia, così sostanzialmente causando la perdita di controllo del mezzo da parte del che la seguiva nello stesso senso di marcia e provocando l'impatto tra i due Pt_1 mezzi. Al riguardo, il teste - a conoscenza dei fatti per essersi trovato a percorrere, Testimone_1
a bordo della propria vettura ed insieme alla figlia, lo stesso senso di marcia del Pt_1 immediatamente dietro all'attore e per avere, quindi, assistito al sinistro – ha riferito che “…vidi l'ambulanza arrivare dal lato opposto e la vidi allargarsi per superare una macchina senza invadere la carreggiata;
contemporaneamente mi accorsi che la macchina che era davanti alla moto frenò quasi inchiodando e a quel punto anche la moto frenò e frenando pattinò, cadde e continuò per circa
30-40 metri, finendo sotto alla macchina”. La sig.ra – a sua volta a conoscenza dei Testimone_2 fatti per essersi trovata all'interno dell'auto condotta dal sig. e per avere, quindi, Testimone_1 anch'ella assistito al sinistro – ha riferito, al riguardo, che “Ricordo che arrivò l'ambulanza e la macchina che era davanti alla moto inchiodò”. I testi indotti da parte convenuta non hanno, viceversa, fornito elementi utili alla ricostruzione della dinamica, non avendo assistito personalmente al sinistro. Alla luce della relazione dei vigili e delle deposizioni in atti può, pertanto, ritenersi provato: che la conducente della Fiat TO, al momento del sopraggiungere dell'ambulanza nell'opposto senso di marcia, in coincidenza con la manovra di sorpasso di altra autovettura dalla stessa ambulanza effettuata e che aveva portato quest'ultima a “scartare” sulla propria sinistra (v. deposizione del teste , nel verosimile tentativo di evitare l'impatto con Tes_1 tale mezzo, abbia effettuato una improvvisa frenata (circostanza confermata da entrambi i testimoni oculari, i quali significativamente utilizzano, al riguardo, entrambi il termine “inchiodare”); che l'attore, il quale a sua volta sopraggiungeva a bordo del motociclo nel medesimo senso di marcia, non si sia avveduto dell'improvviso arresto e non abbia, quindi, a sua volta posto in essere le manovre necessarie ad arrestare il mezzo e ad evitare l'impatto con la Fiat TO. Per parte sua il consulente,
5 valorizzando i postumi riscontrati sul paziente e le risultanze della documentazione medica in atti, ha accertato la compatibilità tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attore, in assenza di spiegazioni causali alternative.
Ciò posto, sul tema del sinistro provocato dal tamponamento di veicoli che procedono nello stesso senso di marcia, la giurisprudenza è dell'avviso che per il disposto dell'art. 149, primo comma, del vigente codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione
"de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza: ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili Cass. civ., Sez. III, n. 13703/17; n. 6193/14; n. 19493/07; n. 3282 del 15/02/2006, Rv. 588095; Sez. 3,
Sentenza n. 12108 del 23/05/2006, Rv. 591230). In applicazione delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche, nella specie, venendo in considerazione una tipica ipotesi di tamponamento con presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del non risulta, pertanto, in Pt_1 via automatica applicabile la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, II co., c.c.
Tuttavia, ad avviso di questo Giudice la responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa va comunque ascritta, sul piano causale, ad entrambi i conducenti, dovendo ritenersi che il mancato tempestivo arresto da parte del conducente del motociclo e la conseguente collisione siano stati determinati da causa almeno in parte non imputabile al in ragione (anche) del brusco ed Pt_1 improvviso arresto della Fiat TO da parte della sig.ra OT;
ciò che consente, sotto tale profilo, di considerare sussistente in parte qua la prova liberatoria richiesta dalla giurisprudenza al fine di escludere la responsabilità esclusiva del x art. 2054, I co., c.c. e di ritenere, per l'appunto, che Pt_1 entrambi i conducenti abbiano concorso a causare il sinistro de quo. In tale prospettiva, senz'altro negligente appare, invero, la condotta della proprietaria della Fiat TO che, nell'arrestare bruscamente la propria marcia al momento del sopraggiungere dell'ambulanza, ha violato le regole di prudenza e diligenza cui sono tenuti gli automobilisti e nello specifico l'art. 140, I co., del Codice della Strada, ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. D'altra parte, la condotta del sig. risulta posta in essere in violazione dell'art. 141 Pt_1 dello stesso Codice, disposizione secondo cui: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi
6 natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Del resto, anche il conducente pregiudicato dalla condotta imprudente e/o negligente degli altri utenti della strada non è esentato dall'obbligo di usare la normale diligenza per evitare le altrui condotte scorrette che rientrino nello spettro della normale prevedibilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 140 e 141 del Codice della Strada. Tale diligenza non può essere, ovviamente, richiesta nel massimo grado, ma deve comunque tradursi nella normale prudenza (in tal senso si veda, per tutte, Cass. Civ., Sez. I, n. 15928 del 13.7.2006). Nella specie,
l'attore, pur tratto in inganno dal brusco arresto della vettura che lo precedeva, avrebbe dovuto mantenere il controllo del proprio mezzo, in modo da essere in grado di porre in essere le manovre necessarie ad evitare l'impatto e ad arrestare tempestivamente la marcia del motociclo;
ciò che non
è, viceversa, avvenuto. Si aggiunga che in virtù del sopra citato disposto dell'art. 149, primo comma, del vigente codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede;
ciò che non si è nella specie verificato.
Ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro ha, dunque, fornito un contributo causale al verificarsi dell'evento dannoso e, pertanto, tenuto conto della natura delle norme da ciascuno dei conducenti violate, del rispettivo grado della colpa, della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, la responsabilità nella causazione del sinistro va ascritta a conducente della Moto Parte_1
Guzzi, in misura pari al 70% e a IA OT, conducente della Fiat TO, in misura pari al 30%.
In ordine al quantum debeatur, per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico, sulla base della documentazione in atti, confortata dalle risultanze della CTU medico-legale espletata sul sig. si osserva che le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario sono esenti da vizi, congruamente Pt_1 motivate e condivisibili.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dell'integrità psico-fisica ex artt. 1226 e 2056 c.c., si ritiene di applicare le tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2021, anche a seguito della nota sentenza della III Sez. della Corte di Cassazione n.
12408 del 7.6.2011, che ha individuato nei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati da detto Tribunale, i parametri da ritenersi equi e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a diminuirne l'entità.
Per ciò che attiene in particolare al danno biologico, il CTU ha potuto accertare che in conseguenza
7 del sinistro di cui si è detto, l'attore ebbe a subire un trauma a sua volta all'origine di lesioni
(“frattura biossea pluriframmentaria III medio tibia e perone gamba sinistra trattata con riduzione ed osteosintesi. Ferita lacero contusa II dito mano destra con interessamento apparato estensore 2
II dito trattato con tenorrafia termino-terminale”) perfettamente compatibili con i fatti di causa, da cui è scaturita un'inabilità temporanea di complessivi 120 giorni, di cui 60 di inabilità temporanea assoluta e 60 di inabilità temporanea parziale al 50%, nonché postumi permanenti riscontrati in misura pari al 12%. Pertanto, in favore di dovrebbero liquidarsi in via equitativa Parte_1 ex artt. 1226 e 2056 c.c., a titolo di risarcimento del danno da lesione dell'integrità psico-fisica all'attualità: 1) quale risarcimento del danno derivante da invalidità permanente, €20.170,00); 2) quale risarcimento del danno derivante da invalidità temporanea, €8.910,00 (di cui €5.940,00 per
60 giorni di invalidità temporanea assoluta ed €2.970,00 per 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%). Deve, peraltro, tenersi conto della richiesta, pure avanzata dalla difesa dell'attrice, di liquidazione del danno morale in aggiunta a quella del danno biologico. Sul tema, per giurisprudenza costante (v., per tutte, Cass. civ., Sez. III, n. 5243/14), una volta esclusa la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, si deve pervenire ad una liquidazione unitaria che tenga conto anche di questa peculiare componente a connotazione soggettiva. Uno dei modi possibili per pervenire, necessariamente sempre in via equitativa, a questa liquidazione unitaria è l'adozione di tabelle che includano nel punto base la relativa considerazione, dando perciò per presunta - quindi, in media, generalizzata, secondo l'id quod plerumque accidit -
l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente liquidazione. Si tratta, sempre ad avviso della giurisprudenza, di una presunzione, accettabile quanto meno per le invalidità superiori al 10%, rispetto alle quali può reputarsi "normale" che vi siano profili prettamente soggettivi di ansia, preoccupazione, turbamento, dispiacere, collegati al pregiudizio a fisico, salvo prova contraria, che può essere, a sua volta, anche presuntiva. Così opinando, la liquidazione c.d. tabellare ben può considerare anche la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione, per così dire, standardizzata, come risulta essere stato fatto con le tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano, alla stregua delle esplicazioni fornite in occasione della loro diffusione.
Tornando al caso che ci occupa e tenuto conto del fatto che dal sinistro in questione sono residuati postumi permanenti di una certa rilevanza, alla luce della gravità delle conseguenze del sinistro sulla persona dell'attore (descritte dal CTU in (“frattura biossea pluriframmentaria III medio tibia e perone gamba sinistra trattata con riduzione ed osteosintesi. Ferita lacero contusa II dito mano destra con interessamento apparato estensore 2 II dito trattato con tenorrafia termino-terminale”),
8 la somma dovuta a titolo di danno biologico da invalidità permanente risulta ulteriormente personalizzabile sino ad un totale di €25.870,00 comprensivi del danno da “sofferenza soggettiva interiore” – secondo la dizione di cui alle ultime tabelle milanesi - in tale importo dovendo ritenersi, per l'appunto, ricompreso il danno cd. “morale” del quale parte attrice ha domandato il risarcimento, anche in applicazione del principio generale di onnicomprensività del risarcimento del danno, sposato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., SS.UU., n. 26972/08), secondo cui il danno patrimoniale costituisce, per l'appunto, una categoria ampia ed onnicomprensiva all'interno della quale non sono ammissibili ulteriori sottodistinzioni, se non con valore meramente descrittivo. Il totale dovuto a titolo di danno non patrimoniale ammonterebbe, in
.” definitiva, ad €34.727,00 all'attualità (€25.870,00+€8.910,00). Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sui singoli scaglioni annualmente rivalutati secondo il criterio indicato nella stessa pronuncia, pari al rendimento che presumibilmente l'attrice avrebbe ricavato dalle somme dovute, se le avesse tempestivamente percepite, utilizzandole nei più comuni sistemi di investimento, per un totale all'attualità
(comprensivo di sorte capitale, rivalutazione e lucro cessante come sopra determinato) di
€35.317,65. Quanto al danno patrimoniale sub specie di spese mediche, deve essere riconosciuta la congruità di quelle documentate ed asseverate dal CTU per complessivi €1.035,00. Tale importo dovrà essere, peraltro, rivalutato all'attualità a decorrere dal giugno 2015 e sui singoli scaglioni annualmente rivalutati andranno computati, del pari, gli interessi da lucro cessante, trattandosi di voce di danno, come tale debito di valore, per un totale ad oggi di €1.089,47. Il totale dovuto a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale all'attualità ammonterebbe, in definitiva, ad €36.407,12
(€35.317,65+€1.089,47). In definitiva, al netto del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attore
(70%), il credito complessivo da questo vantato è pari ad €10.922,1 in valuta attuale. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale sub specie di spese asseritamente sostenute per la riparazione del motociclo, pure avanzata dal eve essere, viceversa, respinta per essere rimasta sfornita di Pt_1 prova, essendo stato versato in atti un mero preventivo inidoneo, in sé, a provare alcunché, in difetto di prova alcuna degli asseriti esborsi. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale per asserita “mala gestio”, formulata dal deve essere, infine, respinta, per essere rimasta Pt_1 totalmente sfornita di prova in ordine sia alla condotta asseritamente colposa della
[...]
sia in ordine al danno patrimoniale-conseguenza dalla stessa eventualmente Controparte_1 scaturente. In conclusione, in parziale accoglimento della relativa domanda, IA OT, quale proprietaria e conducente del veicolo Fiat TO tg. CM343VD e la Controparte_1 quale Compagnia assicuratrice per la responsabilità civile del veicolo dovranno essere condannati,
9 in solido tra loro, a corrispondere a il predetto importo di €10.922,1, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.. L'accoglimento solo parziale della domanda induce a compensare in ragione del
70% le spese di lite tra le parti, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di note conclusive, con condanna delle convenute, in solido tra loro, a rifondere all'attore la restante quota del 30%. Non luogo a provvedere sulle spese di CTU, nessuna richiesta essendo pervenuta dal consulente all'esito del deposito della relazione peritale.”
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Carenza e/o difetto di motivazione ed erronea, incompleta e comunque contraddittoria valutazione delle risultanze processuali ed una mancata percezione del contenuto dei documenti prodotti. Violazione degli art. 115 e 116 C.p.c. per errata ed arbitraria interpretazione delle risultanze probatorie.” L'appellante censura la sentenza di primo grado nel punto in cui addebita all'appellante il 70% della responsabilità nella causazione del sinistro disattendendo le risultanze probatorie rese in giudizio da cui emergerebbe compiutamente il fatto che il non potesse evitare la Fiat punto. Le due testimonianze di ed Pt_1 Tes_1 Testimone_2 il verbale delle autorità competenti, l'interpello attoreo, le dichiarazioni delle forze dell'ordine e la
CTU medica (che quantificava la lesione subita dal al 12%) confermano la ricostruzione del Pt_1 sinistro operata dall'allora attore. Il conducendo il proprio veicolo con la massima diligenza ed Pt_1 osservanza delle norme previste dal C.d.S., non ha tamponato la macchina ma solo effettuato una frenata a lunga durata causata dall'imprevedibile immobilità del veicolo della OT. Il giudice di prime cure, pertanto, oltre a dover ammettere la richiesta della CTU modale, avrebbe dovuto addebitare la responsabilità dell'evento esclusivamente alla condotta della conducente della Fiat
TO. L'appellante ha tenuto un comportamento del tutto esente da colpa e, anche qualora volesse addebitarsi responsabilità concorsuale al quest'ultima non potrebbe comunque superare il 50% Pt_1 della stessa.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “La mancata ammissione della Ctu
Tecnico- modale. L'appellante censura il mancato accoglimento della richiesta di ammissione della
Ctu tecnico- modale che avrebbe potuto ulteriormente chiarire l'esatta dinamica del sinistro.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
In linea di fatto dal rapporto dei carabinieri risulta che i veicoli coinvolti nell'incidente, verificatosi nella SP45 Via Tancia in località Piani S. Elia (RI), al momento dell'intervento si trovavano ancora nella posizione statica nella fase terminale dell'evento. Si dava atto che erano visibili tracce di frenata e di scarrocciamento interessanti gli pneumatici del motoveicolo coinvolto. Nella planimetria allegata
è stata riportata una traccia di frenata del motociclo di 8,40 m, con andamento rettilineo rispetto
10 all'asse stradale, e tracce di scarrocciamento dello stesso veicolo per una lunghezza di m. 14,70.
Secondo la ricostruzione dei CC, effettuata sulla base dei rilievi e della dichiarazione della OT,
l'autovettura Fiat TO, con direzione di marcia Contigliano-Rieti, rallentava accostandosi sulla destra per consentire il passaggio ad una ambulanza presente sull'altro lato della carreggiata;
a quel punto, il motoveicolo Guzzi, che sopraggiungeva percorrendo lo stesso senso di marcia della OT, non accorgendosi della manovra attuata dal veicolo, frenava perdendo il controllo della moto, cadeva in terra e andava in collisione con la parte posteriore della Fiat TO. Il conducente del motoveicolo
è stato sanzionato ai sensi degli artt. 141e 149 del Codice della strada, mentre la conducente dell'autovettura è stata sanzionata in relazione all'art. 140 co.1 Cds.
Nel giudizio di primo grado il e la OT hanno reso interrogatorio formale. Il primo affermava Pt_1 di aver percorso la Sp 45, Via Tancia, con direzione Rieti in data 11 Giugno 2015 e che, al km 3.5 giungeva un'autoambulanza dal senso opposto di marcia;
in tale frangente la OT inchiodava e la sua moto si infilava sotto la Fiat che, invece, era ferma. La seconda asseriva di aver percorso il tratto di strada ove era avvenuto il sinistro e confermava altresì il sopravvenire di un'ambulanza a sirene spiegate. Tuttavia, sosteneva che l'ambulanza invadeva la sua corsia di marcia, che aveva già accostato per consentire il passaggio dell'autoambulanza, e che il non era stato costretto alla Pt_1 frenata che determinava l'urto con la parte posteriore della vettura della OT.
Sono stati inoltre sentiti due testi che hanno assistito all'incidente.
“compaesano” di e passeggero nella macchina - condotta dalla Testimone_1 Parte_1 figlia – che precedeva il motoveicolo dell'appellante, ha dichiarato: che l'autoambulanza era arrivata nel senso opposto di marcia e aveva superato una macchina senza invadere la carreggiata;
che contemporaneamente l'autovettura della OT aveva frenato quasi inchiodando;
che il a quel Pt_1 punto aveva frenato ed era caduto finendo sotto la macchina. Ha rammentato altresì che la strada teatro dell'incidente era sottoposta a limite di velocità pari a 30 km/h. figlia di e alla guida della macchina dietro l'appellante, ha dichiarato Testimone_2 Testimone_1 che - all'arrivo dell'ambulanza - la OT inchiodava e di non aver visto se la moto aveva o meno rallentato.
Sulla base di tali elementi il giudice di primo grado ha ritenuto provato: “che la conducente della Fiat
TO, al momento del sopraggiungere dell'ambulanza nell'opposto senso di marcia, in coincidenza con la manovra di sorpasso di altra autovettura dalla stessa ambulanza effettuata e che aveva portato quest'ultima a “scartare” sulla propria sinistra (v. deposizione del teste , nel verosimile Tes_1 tentativo di evitare l'impatto con tale mezzo, abbia effettuato una improvvisa frenata (circostanza confermata da entrambi i testimoni oculari, i quali significativamente utilizzano, al riguardo, entrambi il termine “inchiodare”); che l'attore, il quale a sua volta sopraggiungeva a bordo del
11 motociclo nel medesimo senso di marcia, non si sia avveduto dell'improvviso arresto e non abbia, quindi, a sua volta posto in essere le manovre necessarie ad arrestare il mezzo e ad evitare l'impatto con la Fiat TO”.
In linea di fatto non è oggetto di contestazione quanto ritenuto dal giudice di primo grado circa il fatto che la TO, in coincidenza della manovra di sorpasso dell'autoambulanza, ha effettato una improvvisa frenata, mentre l'appellante sopraggiungeva a bordo del motociclo nel medesimo senso di marcia. L'appellante richiama gli elementi probatori acquisiti in primo grado senza censurare tali elementi (che d'altronde il giudice di primo grado ha posto a fondamento della responsabilità della
OT). E poco rileva a tal fine il fatto che l'autoambulanza abbia o meno invaso la corsia della OT, essendo stata ritenuta la colpa per tale condotta.
Oggetto di censura è viceversa la valutazione della condotta dell'appellante ritenuta colposa per non avere posto in essere le manovre necessarie per arrestare il mezzo ed evitare l'impatto, configurando quindi un suo concorso di colpa (nella misura del 70%).
L'appellante sostiene innanzitutto come il giudice di primo grado non ha considerato che non vi è stato tamponamento, avendo anzi dovuto frenare a lunga distanza per evitarlo: a causa della frenata l'appellante è caduto e ha scarrocciato per circa 30 m sino a quando non si è andato ad incastrare sotto la TO.
Va innanzitutto evidenziato come dall'istruttoria risulta accertato che l'appellante, accortosi dell'improvvisa frenata della TO, ha frenato e quindi, ha perso il controllo del mezzo, scarrocciando per poi finire sotto la TO (in tal senso le tracce di frenata per 8.40 m e poi di scarrocciamento per 14.70 m).
In punto di diritto, va osservato che, in caso di scontro tra veicoli la circostanza che sia stata accertata la violazione, da parte di uno dei due conducenti, non esonera il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente coinvolto nel sinistro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, potendo l'eventuale inosservanza delle dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass.
n. 15847/2000; Cass. n. 7447/2015; Cass. n. 9528/2012). Inoltre, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, “la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054
c.c., comma 2, ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico” (Cass. n. 23300/2022).
Ne consegue, quindi, che il principio di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. non comporta
12 automaticamente l'applicazione della presunzione del concorso di colpa, specialmente laddove vengano in considerazione delle specifiche circostanze di verificazione del sinistro. Relativamente al concorso di colpa, sussiste pertanto una presunzione di carattere relativa, operante fino a prova contraria;
tale presunzione, dunque, in presenza di fatti imputabili a più soggetti, implica l'attribuzione dell'efficacia causativa del danno a ciascuno di essi qualora gli stessi abbiano determinato una situazione in assenza della quale l'evento non si sarebbe verificato.
In tale contesto si presume che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni causati dallo scontro, sia i propri che quelli riportati dall'altro conducente.
In ragione del principio del concorso di colpa del danneggiato di cui all' art. 1227 c.c., infatti, ciascun guidatore dovrà risarcire la metà dei danni subiti dall'altro e sopportare una conseguente riduzione del diritto al risarcimento dei propri danni in eguale misura. Il principio di solidarietà presente nel nostro ordinamento, inoltre, impone anche al conducente che abbia rispettato le norme del codice della strada di attivarsi, dinanzi alla scorrettezza altrui, per evitare il sinistro secondo l'ordinaria diligenza, vale a dire compiendo la manovra che il guidatore medio, con riferimento alla situazione concreta, valuta come la più idonea per evitare od attenuare il danno. L'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale e i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico.
Il paradigma di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. delinea un tipo di responsabilità presunta superabile esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Va tuttavia osservato come in tema di tamponamento, il giudice di primo grado si è conformato ad un orientamento costante della S.C. secondo cui “ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del
1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. n. 18708/2021). L'art. 149 c. 1 C.d.S. dispone che
“durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”. La suddetta presunzione deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti (ex art. 2054 c. 2 c.c.) ed è superabile dal soggetto tamponante solo assolvendo l'onere della c.d. prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa, in tutto o in parte,
13 a lui non imputabile (Cass. 8051/2016, Cass. 21513/2020, Cass. 18884/2015, Cass. 6193/2014). La prova liberatoria può essere integrata da “una situazione anomala e avulsa dalle esigenze del traffico”. L'autore del tamponamento, quindi, deve dimostrare la sussistenza di tale anomalia al fine di vincere la presunzione (Cass. 17206/2015).
In particolare “la non imputabilità della causa del tamponamento, - risulta integrata da "una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico", sicché spetta "al conducente del veicolo tamponante la prova anche di tale anomalia, che rende inoperante la detta presunzione" (Cass. Sez.
3" sent. 27 agosto 2015, n. 17206, Rv. 636652-01), evenienza da escludersi in caso di "normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali e imprevedibili ostacoli", dovendo quindi, in linea generale, negarsi l'operatività dell'art. 2054, comma 2, c.c. - in caso di tamponamento da tergo - nelle "ipotesi di scontro tra veicoli in movimento" (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 19 febbraio
2006, n. 27134, Rv. 595320-01)” (Cass. n. 3398/2023).
L'appellante contesta l'applicazione di tali principi effettuata dal giudice di primo grado atteso che nel caso di specie non vi è stato un tamponamento, avendo l'appellante dovuto frenare proprio per evitare il tamponamento, andando quindi dopo lo scarrocciamento ad incastrarsi sotto la TO.
Le censure dell'appellante sono infondate.
Innanzitutto elemento caratterizzante il tamponamento è l'urto da tergo di un veicolo (cfr. art. 149, comma 1 del Codice della strada che richiama la collisione con il veicolo che precede); e nel caso di specie pacificamente vi è stato un urto tra la moto e la TO. Il fatto che prima la moto abbia frenato cercando di evitare l'urto non esclude in alcun modo che l'urto si sia verificato, essendosi verificata una collisione in fase di scarrocciamento. Peraltro tali principi sono applicabili anche nell'ipotesi di caduta del veicolo che segue (senza scontro), trattandosi di principi che si fondano su una presunzione di violazione delle distanze da parte del veicolo che segue e che è ravvisabile anche nel caso in cui il veicolo che segue è caduto frenando per evitare l'impatto con il veicolo che precede, atteso che il rispetto delle distanze di sicurezza avrebbe garantito l'arresto tempestivo del mezzo senza alcuna caduta. Spetta quindi anche in questo caso al danneggiato provare che il mancato tempestivo arresto e la caduta sono determinati da cause a lui non imputabili.
Ritenute quindi infondate le censure relative ai principi applicati in materia effettuati dal giudice di primo grado, del pari infondati sono i rilievi diretti ad escludere una condotta colposa dell'appellante.
Infatti, a fronte della presenza di un'autoambulanza proveniente dall'opposto senso di marcia a sirene spiegate, se l'arresto improvviso dell'autovettura davanti rappresenta una condotta improvvisa, la stessa non può essere considerata come imprevedibile nell'ambito della circolazione stante l'esigenza di favorire il passaggio dell'autoambulanza (cfr. art. 177 CDS), che non poteva non essere stata vista anche dall'appellante e che gli imponeva una condotta particolarmente prudente. Nel caso di specie
14 è quindi da escludere che la prova della frenata improvvisa della TO valga a superare quanto meno integralmente la presunzione di violazione delle distanze di sicurezza ex art. 149, comma 1, Codice della Strada, non risultando provato che la collisione sia stata determinata da una causa integralmente non imputabile all'appellante.
Nella valutazione delle rispettive condotte, l'appellante non ha dimostrato – come necessario al fine di superare la presunzione – di avere tenuto una condotta rispettosa del codice della strada. In particolare, le tracce di frenata (per 8.40 m) e poi di scarrocciamento (per 14.70 m) – l'appellante riferisce di uno scarrocciamento di 30 m - dimostrano piuttosto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi, considerato il limite di 30 Km/h, come riferito dal teste , carabiniere Tes_3 intervenuto sul posto;
questo anche tenuto conto della presenza di una autoambulanza che proveniva dall'opposto senso di marcia a sirene spiegate e che imponeva una condotta ancora più prudente.
L'appellante stava percorrendo una strada provinciale di giorno, con clima sereno e visuale libera, con limite di velocità di 30 km/h. Quindi si era in presenza di una situazione che consentiva al conducente di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Inoltre, se avesse rispettato la distanza di sicurezza l'appellante, a fronte dell'arresto improvviso del mezzo davanti, avrebbe potuto frenare in sicurezza, senza frenare bruscamente perdendo il controllo.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado erroneamente poi non ha applicato la presunzione di pari responsabilità, attribuendogli il 70% della responsabilità.
Anche tale censura è infondata.
Innanzitutto quanto al richiamo a Cass. n. 6193/2014 effettuato dall'appellante, va osservato come in tale pronuncia la SC si è limitata a ritenere congrua la motivazione in considerazione della fattispecie concreta, senza affermare che nel caso di frenata improvvisa e mancata dimostrazione da parte del veicolo tamponante di aver tenuto una condotta consona opera la presunzione di colpa al 50%.
Nel caso di specie nella valutazione delle rispettive condotte condivisibilmente va data rilevanza al fatto che la condotta di arresto improvviso della Fiat TO non poteva considerarsi come imprevedibile stante la presenza dell'autoambulanza, sicché del tutto condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto prevalente la responsabilità dell'appellante nella misura del 70%.
Infine, infondata è anche la censura relativa alla mancata ammissione della CTU dinamica.
In punto di diritto, va rilevato che la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito e come tale sottratta alla disponibilità delle parti. La motivazione del diniego addotto a tale richiesta può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla
15 valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice.
In particolare, secondo la S.C. “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass.
06/12/2019, n. 31886). Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (Cass. 24/09/2010, n.20227; Cass. 19/07/2013,
n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487)” (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631).
L'appellante si limita ad affermare del tutto genericamente che una CTU dinamica sarebbe stata di aiuto nella ricostruzione della dinamica dell'incidente, senza tuttavia fornire concreti elementi volti a dimostrare che la Ctu avrebbe potuto condurre a risultati diversi da quelli emergenti sulla base delle prove già acquisite agli atti del giudizio.
Pertanto i primi due motivi di appello sono infondati.
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “sui danni biologici e non patrimoniali”. Secondo l'appellante in ragione dell'auspicata rimodulazione della responsabilità il avrebbe diritto all'ulteriore 70% della somma riconosciuta. Pt_1
Dalla conferma del riparto delle responsabilità nel sinistro ne discende anche il rigetto di qualsivoglia rideterminazione del quantum da corrispondere a titolo di danno biologico. Ne consegue il rigetto del motivo di appello.
Con il quarto motivo d'appello la sentenza viene censurata “sui danni materiali al moto veicoli e sugli altri danni patrimoniali”.
L'appellante censura la sentenza di primo grado nel punto in cui viene rigettata la richiesta di risarcimento del danno materiale al motoveicolo e degli altri danni patrimoniali inerenti alle spese per CTP e CTU per le spese legali.
Per quanto attiene ai danni al mezzo, l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto non provati i danni in presenza di un mero preventivo.
La censura è fondata.
16 Va rilevato come il risarcimento del danno materiale da circolazione stradale può essere determinato in via equitativa anche sulla base del preventivo di spesa depositato in atti dal danneggiato, che conserva efficacia di elemento utile per la formazione del convincimento del giudice in quanto pur non essendo prova costituisce comunque un indizio sulla consequenzialità di tutti i danni in esso riportati dal sinistro e autorizza un giudizio equitativo ex art. 1226 cc.
Il preventivo rappresenta infatti una semplice valutazione di un terzo estraneo al processo per quanto concerne le somme richieste che pertanto non possono essere ritenute in tal modo provate ma debbono essere liquidate dal giudice tenendo conto di quanto nel preventivo stesso indicato, valutandolo anche in base a nozioni di comune esperienza (Cass Civ. n. 1103/2000).
Dal rapporto dei CC risulta che la moto, dopo aver scarrocciato, ha urtato la TO. Il preventivo prodotto è compatibile con i danni descritti e con le foto.
Tenuto conto del fatto che non risulta prodotta la fattura di pagamento per cui può presumersi che le riparazioni siano state effettuate in economia, con riduzione della metà del costo della mano d'opera,
e considerata la nozione di comune esperienza per cui i preventivi sono maggiorati del 15% per far fronte ad eventuali imprevisti in sede di riparazioni, pare dunque equo ai sensi dell'art. 1226 c.c. riconoscere un danno a mezzo nella misura di € 1.583,84. Considerata la quota di responsabilità dell'appellata il danno al mezzo è pari a € 474,90. Trattandosi di un debito di valore, è dovuta la rivalutazione monetaria per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione (Cass. 28/07/2015, n.
15868), rivalutazione che va operata anche d'ufficio (Cass. 10/03/2021, n. 6711), sicché detto importo rivalutato ad oggi è pari a € 577,48. Su tale somma sono dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi legali.
Ulteriore censura attiene al mancato riconoscimento delle spese di CTP.
L'appellante ha prodotto una fattura pagata per l'importo di € 2000,00 (oltre 440 € di bollo) di cui €
1.200 per consulenza nella fase stragiudiziale ed € 800 per CTP nel corso del giudizio.
Appare necessario distinguere le due voci.
Per quanto attiene alle spese relative alla fase stragiudiziale, nel cui ambito può essere ricondotta la consulenza medica ante giudizio, va ricordato come "le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali" (Cass. SU, sent. n. 16990 del
10/7/2017; cfr. in tal senso, tra le varie Cass. Sez. III, ord. n. 24481 del 4/11/2020).
Rilevato che nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c. non risulta chiesto
(quindi tempestivamente) il rimborso delle spese di assistenza ante giudizio, la domanda relativa a tali spese deve ritenersi inammissibile ex art. 345 cpc (risultando tardiva la richiesta di cui alle
17 precisazioni delle conclusioni in primo grado).
Quanto poi alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, secondo la S.C. essa “ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue." (Cass. Sez. II, sent.
n. 84 del 3/1/2013). Ne consegue che l'appellante ha diritto al rimborso di tali spese sostenute per l'importo di € 1020 (€ 800,00 + 220, pari alla metà del bollo) nei limiti di quanto è stato riconosciuto il rimborso delle spese e quindi per il 30% pari a € 306,00.
Ulteriore censura attiene al mancato riconoscimento integrale delle spese legali sostenute. Il rigetto dei motivi di appello attinenti alla quota di corresponsabilità assorbe l'esame di tale motivo.
Infine, l'appellante censura il mancato riconoscimento delle spese di CTU.
Va sul punto evidenziato come il giudice di primo grado così statuito “non luogo a provvedere sulle spese di CTU, nessuna richiesta essendo pervenuta dal consulente all'esito del deposito della relazione peritale”.
Il motivo è fondato.
Il giudice di primo grado nel disporre la CTU ha posto a carico delle parti in via solidale il pagamento di un acconto al CTU nella misura di € 500,00, che risulta pagato dall'appellante.
Secondo l'insegnamento della SC “si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168
d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. n. 10804/2020, anche Cass. n. 19903/2025).
Nel caso di specie il giudice di primo grado non ha valutato che vi è stata da parte sua una statuizione sulle spese (ponendo un acconto a carico delle parti), dovendo quindi provvedere alla relativa liquidazione in via definitiva. Considerato la quota di responsabilità riconosciuta all'appellata, le spese di CTU sono poste a carico degli appellati nella misura del 30% e quindi di € 150,00.
L'esito complessivo del grado di appello, con il riconoscimento di una somma ben inferiore a quella richiesta, giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 305/2021 del Tribunale di Rieti, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il rimanente conferma, condanna IA OT e in via solidale al Controparte_1 pagamento a favore di titolo di danno patrimoniale della ulteriore somma di € 577,48, Parte_2
18 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna IA OT e al pagamento a titolo di spese legali, delle ulteriori somme di € 306,00 per Controparte_1
CTP e di € 150,00 per CTU;
compensa le spese del grado.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 11.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
UL DA RT Tilocca
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