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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 736/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9705/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031763491000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90317634 91 000, notificata il 17.12.2024, per l'importo di € 319,62- fondata sulla cartella di pagamento n.
293 2021 00496170 31 000 asseritamente notificata il 13.3.2023, scaturente da ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Caltagirone per la Tassa automobilistica anno 2015.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
-nullità' e/o illegittimità dell'intimazione opposta per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e della cartella esattoriale n. 293202100496170 31 000 sottesa all'atto impugnato;
-prescrizione triennale dell'azione dell'ente impositore per avvenuto decorso del termine di cui all'art. 5 d.l.
n. 953/82 convertito in n. 53/83.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento, con vittoria di spese e compensi del giudizio porsi a carico dell'Erario, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-l'inammissibilità del ricorso in quanto, come sarebbe tenuto a documentare l'agente della riscossione,
l'impugnata intimazione sarebbe stata preceduta dalla notifica della sottesa cartella di pagamento , avvenuta in data 13.3.2023 e divenuta definitiva per omessa impugnazione, ragion per cui il ricorrente andrebbe ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che ai sensi dell'art. 21 d. Lgs. n. 546/92 avrebbero dovuto essere proposte entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica;
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepita intervenuta prescrizione, atteso che la medesima eccezione, peraltro infondata nel merito, avrebbe dovuto essere proposta mediante impugnazione della cartella di pagamento emessa e regolarmente notificata, dovendosi applicare il termine di prescrizione decennale.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate di Catania concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Con memorie illustrative del 5.1.2026 la parte ricorrente rilevava l'omessa costituzione in giudizio dell'ADER, insisteva per l'accoglimento del ricorso e per la condanna delle parti resistenti alle spese di lite da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione, in via anticipata e provvisoria, del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 27.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato e la consequenziale prescrizione triennale del credito richiesto in pagamento relativo a tassa automobilistica anno di riferimento 2015. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non s è costituita in giudizio e nulla ha documentato a sostegno dell'eventuale notifica della sottesa cartella di pagamento richiamata espressamente nell'impugnata intimazione di pagamento.
Pertanto, assorbiti gli altri motivi di parte ricorrente, il ricorso va accolto per omessa e/o non documentata notifica dell'atto presupposto a quello impugnato e per intervenuta prescrizione triennale della tassa automobilistica relativa all'anno 2015 in mancanza di qualsivoglia documentato atto interruttivo del termine prescrizionale.
Le spese d lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'impugnata intimazione di pagamento.
Condanna l'ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in € 200,00, ivi compreso CUT come per legge, in favore dell'Erario, stante l'ammissione, in via anticipata e provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9705/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031763491000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90317634 91 000, notificata il 17.12.2024, per l'importo di € 319,62- fondata sulla cartella di pagamento n.
293 2021 00496170 31 000 asseritamente notificata il 13.3.2023, scaturente da ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Caltagirone per la Tassa automobilistica anno 2015.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
-nullità' e/o illegittimità dell'intimazione opposta per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e della cartella esattoriale n. 293202100496170 31 000 sottesa all'atto impugnato;
-prescrizione triennale dell'azione dell'ente impositore per avvenuto decorso del termine di cui all'art. 5 d.l.
n. 953/82 convertito in n. 53/83.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento, con vittoria di spese e compensi del giudizio porsi a carico dell'Erario, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-l'inammissibilità del ricorso in quanto, come sarebbe tenuto a documentare l'agente della riscossione,
l'impugnata intimazione sarebbe stata preceduta dalla notifica della sottesa cartella di pagamento , avvenuta in data 13.3.2023 e divenuta definitiva per omessa impugnazione, ragion per cui il ricorrente andrebbe ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che ai sensi dell'art. 21 d. Lgs. n. 546/92 avrebbero dovuto essere proposte entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica;
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepita intervenuta prescrizione, atteso che la medesima eccezione, peraltro infondata nel merito, avrebbe dovuto essere proposta mediante impugnazione della cartella di pagamento emessa e regolarmente notificata, dovendosi applicare il termine di prescrizione decennale.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate di Catania concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Con memorie illustrative del 5.1.2026 la parte ricorrente rilevava l'omessa costituzione in giudizio dell'ADER, insisteva per l'accoglimento del ricorso e per la condanna delle parti resistenti alle spese di lite da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione, in via anticipata e provvisoria, del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 27.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato e la consequenziale prescrizione triennale del credito richiesto in pagamento relativo a tassa automobilistica anno di riferimento 2015. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non s è costituita in giudizio e nulla ha documentato a sostegno dell'eventuale notifica della sottesa cartella di pagamento richiamata espressamente nell'impugnata intimazione di pagamento.
Pertanto, assorbiti gli altri motivi di parte ricorrente, il ricorso va accolto per omessa e/o non documentata notifica dell'atto presupposto a quello impugnato e per intervenuta prescrizione triennale della tassa automobilistica relativa all'anno 2015 in mancanza di qualsivoglia documentato atto interruttivo del termine prescrizionale.
Le spese d lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'impugnata intimazione di pagamento.
Condanna l'ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in € 200,00, ivi compreso CUT come per legge, in favore dell'Erario, stante l'ammissione, in via anticipata e provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)