Sentenza 10 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2019, n. 18528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18528 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2019 |
Testo completo
due (ET Di NI e LA NO) e di C 35.635,53 gli altri. La ricorrente ha fatto presente che la società in data 20/12/1999, sul presupposto della prescrizione del credito, aveva liberato i soci dall'obbligazione assunta, rideterminando il capitale in lire 50.000.000. Si sono separatamente costituiti i convenuti, tranne la Palasport Piccola Soc.Coop. r.I., e GI D'PA, rimasti contumaci, eccependo il difetto di legittimazione della curatela, nonché la prescrizione e contestando nel merito la domanda dell'attore. Con sentenza dell'11/3/2008 il Tribunale di Palermo ha dichiarato la nullità della deliberazione di riduzione del capitale sociale del 20/12/1999 della cooperativa e ha condannato i convenuti ciascuno al pagamento delle somme rispettivamente richieste nonché alla rifusione delle spese di lite.
2. RT LI, AR ND, RI SE e GI NT hanno proposto appello in via principale contro la sentenza di primo grado;
SA Di NI, LA NO e ET Di NI hanno proposto appello incidentale. La Curatela del Fallimento Palasport Piccola Soc.Coop. r.I., la società stessa e gli eredi di GI D'PA, nel frattempo deceduto, non si sono costituiti nel giudizio di appello, restando contumaci. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 10/7/2015 ha respinto tutti gli appelli proposti.
3. Avverso la predetta sentenza hanno separatamente proposto ricorso per cassazione in data 21/4/2016 NI Lo NC, quale coerede di GI D'PA, da un lato, e AR ND, RI SE, GI NT, dall'altro; con controricorso e ricorso incidentale tempestivamente notificato hanno impugnato la sentenza di appello anche SA Di NI, LA NO e ET Di NI. In data 5-29/1/2018 i ricorrenti e ricorrenti incidentali AR ND, RI SE, GI NT, SA Di NI, LA NO e ET Di NI hanno rinunciato ai ricorsi rispettivamente proposti, avendo raggiunto un accordo transattivo con la Curatela fallimentare Con decreto del 27/7/-2/8/2018 il Presidente ha dichiarato parzialmente estinto il processo, limitatamente ai ricorsi proposti dai ricorrenti e ricorrenti incidentali AR ND, RI SE, GI NT, SA Di NI, LA NO e ET Di NI. Residua quindi il solo ricorso proposto da NI Lo NC, quale coerede di GI D'PA, notificato in data 8/4/2016 e 21/4/2016, anche agli altri coeredi D'PA (ET, ND e ZI D'PA), basato su due motivi.Nella narrativa, la ricorrente ha assunto che il sig.GI D'PA non sarebbe stato socio della Cooperativa, ma solo sindaco, carica da cui si sarebbe dimesso il 24/6/1991 e il 22/12/1991, sì che sarebbe stato estraneo sia alla delibera di aumento di capitale, sia a quella di successiva riduzione;
ha affermato altresì che il D'PA aveva debitamente notificato alle controparti la propria comparsa di risposta in primo grado e aveva depositato anche il proprio fascicolo in cancelleria, non verificando però l'apposizione del timbro di deposito, venendo conseguentemente dichiarato contumace, senza avviso al difensore della sentenza di primo grado;
ha infine aggiunto che l'appello era stato notificato al difensore quando ormai il D'PA era già deceduto dal 26/2/2010. Il Fallimento Palasport picc.soc.coop. r.l. non si è costituito nel giudizio di legittimità. In data 22/5/2019 il difensore della ricorrente Lo NC, dato atto dell'intervenuta transazione della lite con la Curatela del Fallimento ha manifestato la intervenuta carenza di interesse alla trattazione della causa, chiedendone la dichiarazione di estinzione per carenza di interesse o inattività.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia della residua parte ricorrente Lo NC, che ha manifestato la propria carenza di interesse alla trattazione e decisione Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell'intimato Fallimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il ricorso.Così deciso in