Art. 4. (( 1. Il Ministro della marina mercantile puo' concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma contributi per la realizzazione di programmi triennali di ricerca, sviluppo e sperimentazione nel campo dell'architettura navale.
2. I programmi sono presentati entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministro della marina mercantile, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
3. I programmi e le eventuali variazioni proposte sono approvati dal Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 .
4. Per l'esecuzione dei suddetti programmi l'Istituto puo' stipulare contratti con universita', enti e societa' ed assumere, con contratti a termine, personale tecnico specializzato, anche di cittadinanza straniera.
5. Ciascun programma, suddiviso in fasi di avanzamento annuale, deve contenere la descrizione sommaria dei temi di ricerca, gli obiettivi che s'intendono raggiungere, i costi previsti per l'esecuzione delle singole ricerche e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico e scientifico.
6. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'approvazione del programma, e' autorizzato a corrispondere con proprio decreto, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, anticipazioni - nei limiti dello stanziamento annuale - fino ad un massimo del 90 per cento della spesa prevista nell'anno di riferimento.
7. La liquidazione definitiva e' disposta dal Ministro della marina mercantile, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , al completamento dell'attivita' prevista per ciascuna fase del programma e previa presentazione da parte dell'Istituto di una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti.
8. I costi sono desunti in via esclusiva dai bilanci consuntivi approvati nei modi di legge ))
2. I programmi sono presentati entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministro della marina mercantile, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
3. I programmi e le eventuali variazioni proposte sono approvati dal Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 .
4. Per l'esecuzione dei suddetti programmi l'Istituto puo' stipulare contratti con universita', enti e societa' ed assumere, con contratti a termine, personale tecnico specializzato, anche di cittadinanza straniera.
5. Ciascun programma, suddiviso in fasi di avanzamento annuale, deve contenere la descrizione sommaria dei temi di ricerca, gli obiettivi che s'intendono raggiungere, i costi previsti per l'esecuzione delle singole ricerche e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico e scientifico.
6. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'approvazione del programma, e' autorizzato a corrispondere con proprio decreto, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, anticipazioni - nei limiti dello stanziamento annuale - fino ad un massimo del 90 per cento della spesa prevista nell'anno di riferimento.
7. La liquidazione definitiva e' disposta dal Ministro della marina mercantile, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , al completamento dell'attivita' prevista per ciascuna fase del programma e previa presentazione da parte dell'Istituto di una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti.
8. I costi sono desunti in via esclusiva dai bilanci consuntivi approvati nei modi di legge ))