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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3945/2020 del Ruolo Generale promossa
D A
in persona del Legale rapp.te p.t., con gli Avv.ti Nicola di Corato e Parte_1
Sabino Fabio De Meo,
- ricorrente contro in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
l'Avv. A. Quarato,
- resistente
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati provvedimenti resi nel corso del giudizio e le note di trattazione scritta, depositate dalle
Parti.
Rilevato che Parte ricorrente ha formulato le conclusioni seguenti : “INSISTE nella richiesta di annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio, in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna alle spese e competenze legali. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle proprie domande, chiede la riduzione dell'importo ingiunto.”. [in corsivo e maiuscolo le testuali conclusioni della Parte ricorrente]
Visto che Parte resistente ha formulato le conclusioni seguenti : “Piaccia all'On.le Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione, così provvedere: in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
accertare e dichiarare la decadenza di parte ricorrente da richieste istruttorie ai sensi dell'art. 414 nn. 4 e 5
c.p.c.; nel merito, rigettare l'opposizione alle Ordinanze Ingiunzione nn. 161-163-165/2020 perché infondate in fatto ed in diritto e, quindi, confermare l'efficacia dei provvedimenti nella fondatezza, nella legittimità, nell'esecutività con conseguente applicazione dell'art. 27 della legge
n. 689/1981; accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., la responsabilità aggravata per aver agito in giudizio nonostante il granitico orientamento giurisprudenziale (cfr. allegato), e di conseguenza condannare il ricorrente al risarcimento di danni, da determinarsi anche in forma equitativa;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, inclusi spese generali nella misura forfettaria del 15% ed oneri previdenziali nella misura prevista a titolo di
Fondo ” [in corsivo le testuali conclusioni della Parte resistente] C.F._1
Osserva.
FATTO E DIRITTO
- Con ricorso del 16.11.2020 ex art. 6 D.Lgs.
1.9.2011 n. 150 con istanza di sospensiva, la Parte ricorrente si opponeva alle ordinanze ingiunzione n. 161/2020, n. 163/20 e n. 165/20, con cui la aveva ingiunto nei suoi confronti il pagamento dell'importo di € 3.017,75 per Controparte_1 superamento dei valori limite di emissione fissati nelle tabelle dell'all. 5 al D.Lgs. 152/06, sanzionato dell'art. 133, comma 1, del medesimo decreto con riferimento agli impianti di depurazione di Cisternino, Mesagne e Torre Santa Susanna, per sanzionare la violazione della normativa in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, atteso che, a seguito di sopralluogo effettuato presso i predetti impianti l' aveva contestato il superamento dei limiti. CP_2
- Si costituiva la Resistente, chiedendo la convalida delle impugnate ordinanze con rigetto del ricorso in opposizione.
Eccepiva, altresì, l'Ente resistente l'inammissibilità di un unico ricorso dell'opposizione avverso più ordinanze ingiunzione.
- Alla sottoscritta estensore il presente fascicolo veniva assegnato con provvedimento presidenziale del 21.3.2024. - All'udienza del 20.11.2024 la causa tutta documentale e in punto di diritto veniva spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 31.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Preliminarmente
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità di un'unica opposizione a più ordinanze ingiunzione, aventi il medesimo oggetto, laddove nel caso di specie si tratta di provvedimenti emessi a seguito dei sopralluoghi e campionamenti effettuati in contraddittorio nel corso del 2019 dal CP_3
Provinciale di dell' CP_1 Controparte_4 presso gli impianti di depurazione a servizio degli abitati di comuni del territorio nel
[...]
circondario di (Ceglie Messapica, Cisternino, Francavilla Fontana, Brindisi-Fiume Grande, CP_1
Villa Castelli).
L'opposizione all'ordinanza ingiunzione è oggi disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs. 150/11, che al comma 4, lett. c), sancisce la competenza per materia del Tribunale per il caso di sanzioni relative alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento, flora, fauna e aree protette, posto che il campo della tutela dell'ambiente rientra tra le eccezioni previste dall'articolo 6 del Dlgs 1 settembre 2011, n.
150 (“Disposizioni complementari al Codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione”) alla generale competenza in materia del
Giudice di pace.
L'articolo 6 del provvedimento contiene la nuova disciplina della “opposizione ad ordinanza- ingiunzione”, in sostituzione dell'articolo 22 della legge 689/91 (“Modifiche al sistema penale”), che si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 6 ottobre 2011, data di entrata in vigore
D. Lgs. 150/2011.
Nulla dice la richiamata normativa sulla impossibilità o divieto di proporre un unico ricorso cumulativo avverso più provvedimenti, per cui si rinvia al dettato dell'art. 104 c.p.c., a mente del quale “contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma”. (In tal senso, anche C. App. Lecce, sent. nn. 1058/17, 1059/17 e 1060/17).
E, d'altronde, le impugnate ordinanze sono con tutta evidenza oggettivamente connesse.
II) Funzione degli impianti di depurazione (che sono presidi sanitari) è la restituzione delle acque reflue urbane all'ambiente chiare e inodori dopo un complesso processo di trattamento, che rende le acque compatibili con l'ambiente. Da quanto emerso in corso di giudizio, a seguito di sopralluogo effettuato presso i predetti impianti l' aveva contestato il superamento dei limiti di accettabilità dello scarico previsti per CP_2
legge, irrogando la contestata sanzione pecuniaria.
Parte ricorrente sostiene che, in ipotesi di sanzione irrogata non dalla Regione, ma dalla , CP_1
il relativo provvedimento deve ritenersi emesso in carenza di potere in astratto (difetto assoluto di attribuzione).
Sul punto, va detto che il D.Lgs. 152/99, che disciplinava la tutela delle acque dall'inquinamento, è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, c.d. Testo Unico Ambientale - TUA, che disciplina la materia inerente la tutela ambientale (materia del presente giudizio).
La disciplina sanzionatoria amministrativa, in materia idrica, è contenuta nell'art. 133 del richiamato “Testo Unico dell'Ambiente”, che recita :
“
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 euro.
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro.
3.Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 29- quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
4.Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 5.
Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo
112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da600 euro a 6.000 euro.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma
2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro.
7.Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro chiunque: nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2; effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione. Chiunque violi le prescrizioni concernenti
l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro”.
In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedeva, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali era competente il fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad CP_5
altre pubbliche autorità (articolo 135, comma 1, d.lgs. n. 152/2006).
Secondo la Suprema Corte (C. Cass. Civ., Sez. 2, 25.1.2023, n. 2276), “le regioni possono legittimamente delegare alle province l'attività sanzionatoria, che si estrinseca nell'adozione dell'ordinanza d'ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1981”.
Alle Regioni compete la possibilità di delega delle competenze che la legge statale assegna loro, posto che “la Regione provvede all'irrogazione, ai sensi dell'articolo 135 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, delle sanzioni amministrative pecuniarie” (Sempre, C.
Cass. Civ., Sez. 2, 25.1.2023, n. 2276).
E' incontestabile che effettua controlli presso gli impianti di depurazione delle acque CP_2 reflue urbane ai sensi della normativa nazionale e regionale, per la verifica della “regolarità dello scarico”; la modalità e la frequenza dei controlli sono stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006 - Parte Terza
- Allegato 5, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1116/2006 e dal Piano di Tutela delle
Acque, così come richiamate nei provvedimenti di autorizzazione allo scarico.
I controlli sono condotti dai Dipartimenti Provinciali (DAP) di in accordo con CP_2
l'Autorità competente locale (Amministrazione Provinciale per territorio e/o Regione). e lavorano sinergicamente per promuovere la tutela Parte_1 CP_6
dell'ambiente e garantire la tutela delle risorse idriche;
ciò, in quanto la non ha CP_6
inteso delegare alla tutti i suddetti compiti. CP_1
Fermo rimane, pertanto, che in materia di violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/06, competente ad irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie è esclusivamente la Regione o la provincia autonoma.
IV) Dunque, prima facie la sanzione comminata nell'impugnata ordinanza-ingiunzione è infondata, in quanto si è al cospetto anche di una violazione delle disposizioni sul campionamento, pur rimanendo incontestati i verbali di campionamento e i fatti in essi riportati, ossia i sopralluoghi effettuati dai tecnici dell' e l'esecuzione dei prelievi. CP_2
Pur se detta violazione delle regole da osservarsi in sede di campionamento non determina alcuna nullità delle operazioni effettuate trattandosi eventualmente di irregolarità, la cui incidenza sul risultato delle analisi deve necessariamente essere verificata in sede di accertamento di merito (C.
Cass. Sez. III n. 38402 del 29.10.2010; TAR Basilicata, Sez. I, 21.8.2023, n. 499; TAR Umbria,
12.8.2020, n. 373; Cons. Stato, sez. V, 2.12.1988, n. 148; TAR Piemonte, sez. II, 2.2. 1990, n. 33;
C. Cost. n. 330/1990).
Questo Giudice ritiene, pertanto, di dover accogliere la domanda del Ricorrente, determinando la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del Legale rapp.te p.t., con gli Avv.ti Nicola di Corato e Sabino Fabio De Meo, contro in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
l'Avv. A. Quarato, così provvede:
1) accoglie l'opposizione con integrale rigetto delle difese avanzate da Parte resistente e conseguente annullamento delle opposte ordinanze-ingiunzioni, che ritiene infondate in fatto e in diritto;
2) il tutto con rifusione da Parte resistente in favore della Parte ricorrente di spese e competenze legali, che liquida in euro 2.000, oltre 15% forfetario, CAP ed IVA, e oltre ad euro 200 per spese.
Brindisi, 25 marzo 2025
Il Giudice
(Avv. Rosanna Cafaro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3945/2020 del Ruolo Generale promossa
D A
in persona del Legale rapp.te p.t., con gli Avv.ti Nicola di Corato e Parte_1
Sabino Fabio De Meo,
- ricorrente contro in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
l'Avv. A. Quarato,
- resistente
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati provvedimenti resi nel corso del giudizio e le note di trattazione scritta, depositate dalle
Parti.
Rilevato che Parte ricorrente ha formulato le conclusioni seguenti : “INSISTE nella richiesta di annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio, in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna alle spese e competenze legali. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle proprie domande, chiede la riduzione dell'importo ingiunto.”. [in corsivo e maiuscolo le testuali conclusioni della Parte ricorrente]
Visto che Parte resistente ha formulato le conclusioni seguenti : “Piaccia all'On.le Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione, così provvedere: in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
accertare e dichiarare la decadenza di parte ricorrente da richieste istruttorie ai sensi dell'art. 414 nn. 4 e 5
c.p.c.; nel merito, rigettare l'opposizione alle Ordinanze Ingiunzione nn. 161-163-165/2020 perché infondate in fatto ed in diritto e, quindi, confermare l'efficacia dei provvedimenti nella fondatezza, nella legittimità, nell'esecutività con conseguente applicazione dell'art. 27 della legge
n. 689/1981; accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., la responsabilità aggravata per aver agito in giudizio nonostante il granitico orientamento giurisprudenziale (cfr. allegato), e di conseguenza condannare il ricorrente al risarcimento di danni, da determinarsi anche in forma equitativa;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, inclusi spese generali nella misura forfettaria del 15% ed oneri previdenziali nella misura prevista a titolo di
Fondo ” [in corsivo le testuali conclusioni della Parte resistente] C.F._1
Osserva.
FATTO E DIRITTO
- Con ricorso del 16.11.2020 ex art. 6 D.Lgs.
1.9.2011 n. 150 con istanza di sospensiva, la Parte ricorrente si opponeva alle ordinanze ingiunzione n. 161/2020, n. 163/20 e n. 165/20, con cui la aveva ingiunto nei suoi confronti il pagamento dell'importo di € 3.017,75 per Controparte_1 superamento dei valori limite di emissione fissati nelle tabelle dell'all. 5 al D.Lgs. 152/06, sanzionato dell'art. 133, comma 1, del medesimo decreto con riferimento agli impianti di depurazione di Cisternino, Mesagne e Torre Santa Susanna, per sanzionare la violazione della normativa in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, atteso che, a seguito di sopralluogo effettuato presso i predetti impianti l' aveva contestato il superamento dei limiti. CP_2
- Si costituiva la Resistente, chiedendo la convalida delle impugnate ordinanze con rigetto del ricorso in opposizione.
Eccepiva, altresì, l'Ente resistente l'inammissibilità di un unico ricorso dell'opposizione avverso più ordinanze ingiunzione.
- Alla sottoscritta estensore il presente fascicolo veniva assegnato con provvedimento presidenziale del 21.3.2024. - All'udienza del 20.11.2024 la causa tutta documentale e in punto di diritto veniva spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 31.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Preliminarmente
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità di un'unica opposizione a più ordinanze ingiunzione, aventi il medesimo oggetto, laddove nel caso di specie si tratta di provvedimenti emessi a seguito dei sopralluoghi e campionamenti effettuati in contraddittorio nel corso del 2019 dal CP_3
Provinciale di dell' CP_1 Controparte_4 presso gli impianti di depurazione a servizio degli abitati di comuni del territorio nel
[...]
circondario di (Ceglie Messapica, Cisternino, Francavilla Fontana, Brindisi-Fiume Grande, CP_1
Villa Castelli).
L'opposizione all'ordinanza ingiunzione è oggi disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs. 150/11, che al comma 4, lett. c), sancisce la competenza per materia del Tribunale per il caso di sanzioni relative alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento, flora, fauna e aree protette, posto che il campo della tutela dell'ambiente rientra tra le eccezioni previste dall'articolo 6 del Dlgs 1 settembre 2011, n.
150 (“Disposizioni complementari al Codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione”) alla generale competenza in materia del
Giudice di pace.
L'articolo 6 del provvedimento contiene la nuova disciplina della “opposizione ad ordinanza- ingiunzione”, in sostituzione dell'articolo 22 della legge 689/91 (“Modifiche al sistema penale”), che si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 6 ottobre 2011, data di entrata in vigore
D. Lgs. 150/2011.
Nulla dice la richiamata normativa sulla impossibilità o divieto di proporre un unico ricorso cumulativo avverso più provvedimenti, per cui si rinvia al dettato dell'art. 104 c.p.c., a mente del quale “contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma”. (In tal senso, anche C. App. Lecce, sent. nn. 1058/17, 1059/17 e 1060/17).
E, d'altronde, le impugnate ordinanze sono con tutta evidenza oggettivamente connesse.
II) Funzione degli impianti di depurazione (che sono presidi sanitari) è la restituzione delle acque reflue urbane all'ambiente chiare e inodori dopo un complesso processo di trattamento, che rende le acque compatibili con l'ambiente. Da quanto emerso in corso di giudizio, a seguito di sopralluogo effettuato presso i predetti impianti l' aveva contestato il superamento dei limiti di accettabilità dello scarico previsti per CP_2
legge, irrogando la contestata sanzione pecuniaria.
Parte ricorrente sostiene che, in ipotesi di sanzione irrogata non dalla Regione, ma dalla , CP_1
il relativo provvedimento deve ritenersi emesso in carenza di potere in astratto (difetto assoluto di attribuzione).
Sul punto, va detto che il D.Lgs. 152/99, che disciplinava la tutela delle acque dall'inquinamento, è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, c.d. Testo Unico Ambientale - TUA, che disciplina la materia inerente la tutela ambientale (materia del presente giudizio).
La disciplina sanzionatoria amministrativa, in materia idrica, è contenuta nell'art. 133 del richiamato “Testo Unico dell'Ambiente”, che recita :
“
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 euro.
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro.
3.Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 29- quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
4.Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 5.
Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo
112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da600 euro a 6.000 euro.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma
2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro.
7.Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro chiunque: nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2; effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione. Chiunque violi le prescrizioni concernenti
l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro”.
In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedeva, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali era competente il fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad CP_5
altre pubbliche autorità (articolo 135, comma 1, d.lgs. n. 152/2006).
Secondo la Suprema Corte (C. Cass. Civ., Sez. 2, 25.1.2023, n. 2276), “le regioni possono legittimamente delegare alle province l'attività sanzionatoria, che si estrinseca nell'adozione dell'ordinanza d'ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1981”.
Alle Regioni compete la possibilità di delega delle competenze che la legge statale assegna loro, posto che “la Regione provvede all'irrogazione, ai sensi dell'articolo 135 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, delle sanzioni amministrative pecuniarie” (Sempre, C.
Cass. Civ., Sez. 2, 25.1.2023, n. 2276).
E' incontestabile che effettua controlli presso gli impianti di depurazione delle acque CP_2 reflue urbane ai sensi della normativa nazionale e regionale, per la verifica della “regolarità dello scarico”; la modalità e la frequenza dei controlli sono stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006 - Parte Terza
- Allegato 5, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1116/2006 e dal Piano di Tutela delle
Acque, così come richiamate nei provvedimenti di autorizzazione allo scarico.
I controlli sono condotti dai Dipartimenti Provinciali (DAP) di in accordo con CP_2
l'Autorità competente locale (Amministrazione Provinciale per territorio e/o Regione). e lavorano sinergicamente per promuovere la tutela Parte_1 CP_6
dell'ambiente e garantire la tutela delle risorse idriche;
ciò, in quanto la non ha CP_6
inteso delegare alla tutti i suddetti compiti. CP_1
Fermo rimane, pertanto, che in materia di violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/06, competente ad irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie è esclusivamente la Regione o la provincia autonoma.
IV) Dunque, prima facie la sanzione comminata nell'impugnata ordinanza-ingiunzione è infondata, in quanto si è al cospetto anche di una violazione delle disposizioni sul campionamento, pur rimanendo incontestati i verbali di campionamento e i fatti in essi riportati, ossia i sopralluoghi effettuati dai tecnici dell' e l'esecuzione dei prelievi. CP_2
Pur se detta violazione delle regole da osservarsi in sede di campionamento non determina alcuna nullità delle operazioni effettuate trattandosi eventualmente di irregolarità, la cui incidenza sul risultato delle analisi deve necessariamente essere verificata in sede di accertamento di merito (C.
Cass. Sez. III n. 38402 del 29.10.2010; TAR Basilicata, Sez. I, 21.8.2023, n. 499; TAR Umbria,
12.8.2020, n. 373; Cons. Stato, sez. V, 2.12.1988, n. 148; TAR Piemonte, sez. II, 2.2. 1990, n. 33;
C. Cost. n. 330/1990).
Questo Giudice ritiene, pertanto, di dover accogliere la domanda del Ricorrente, determinando la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del Legale rapp.te p.t., con gli Avv.ti Nicola di Corato e Sabino Fabio De Meo, contro in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
l'Avv. A. Quarato, così provvede:
1) accoglie l'opposizione con integrale rigetto delle difese avanzate da Parte resistente e conseguente annullamento delle opposte ordinanze-ingiunzioni, che ritiene infondate in fatto e in diritto;
2) il tutto con rifusione da Parte resistente in favore della Parte ricorrente di spese e competenze legali, che liquida in euro 2.000, oltre 15% forfetario, CAP ed IVA, e oltre ad euro 200 per spese.
Brindisi, 25 marzo 2025
Il Giudice
(Avv. Rosanna Cafaro)