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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1435/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2456/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
OM di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 194561 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1057/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 194561, prot. QB/2024/786830 del 25 novembre 2024, emesso da Roma Capitale e notificato a mezzo pec in data 27 dicembre 2024, relativo all'Imposta Unica Comunale (IUC) – IMU, annualità 2019, per un importo complessivo pari a euro 1.186,86, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi.
L'atto impugnato ha per oggetto l'unità immobiliare di proprietà del ricorrente sita in Roma,
Indirizzo_1, identificata al N.C.E.U. del OM di Roma, foglio 953, particella 144, subalterno 7, classificata in categoria catastale C/1.
Il ricorrente ha esposto che la pretesa impositiva è scaturita da una erronea determinazione dell'imposta dovuta, in quanto l'Amministrazione resistente ha applicato l'aliquota ordinaria dell'1,06%, anziché l'aliquota agevolata dello 0,76% prevista per gli immobili commerciali direttamente utilizzati dal proprietario per lo svolgimento dell'attività professionale. Ha, altresì, dedotto che l'immobile era stato effettivamente adibito, nell'anno di riferimento, all'esercizio della propria attività professionale.
Il ricorrente ha, inoltre, rappresentato di avere versato in data 8 giugno 2019 la somma di euro 996,00 a titolo di IMU per l'annualità 2018, in misura eccedente rispetto al dovuto, e di avere successivamente presentato, in data 16 ottobre 2019, istanza di compensazione per l'importo eccedente pari a euro 498,00, chiedendone l'utilizzo in compensazione con l'imposta dovuta per l'anno 2019.
Ha dichiarato di avere, conseguentemente, versato per l'anno 2019 la sola somma residua di euro 478,00, circostanza che la stessa Amministrazione ha riconosciuto nell'avviso di accertamento impugnato.
Con il ricorso introduttivo, il contribuente ha dedotto:
la violazione dell'art.
6-bis della legge n. 212/2000, per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo;
l'insussistenza di omessi versamenti, in ragione dell'avvenuto pagamento e della compensazione del credito maturato per l'anno 2018;
l'erronea applicazione dell'aliquota IMU, con conseguente indebita richiesta di maggiore imposta;
la non imputabilità delle sanzioni, avendo il contribuente confidato, in buona fede, di avere correttamente assolto l'obbligazione tributaria.
Ha, pertanto, chiesto l'annullamento integrale dell'atto impugnato ovvero, in via subordinata, il ricalcolo dell'imposta dovuta con eliminazione o riduzione delle sanzioni e degli interessi, nonché la condanna di parte resistente alle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, depositando atto di controdeduzioni con cui ha rappresentato di avere ritualmente notificato in data 27 novembre 2024 l'avviso di accertamento IMU n. 194561 per l'annualità
2019.
La resistente ha dedotto che il ricorrente non aveva presentato l'apposita comunicazione richiesta dalla normativa e dalle deliberazioni comunali per potere beneficiare dell'aliquota agevolata prevista per gli immobili commerciali direttamente utilizzati dal proprietario, con conseguente legittima applicazione dell'aliquota ordinaria. Ha, inoltre, sostenuto la correttezza dell'irrogazione delle sanzioni nella misura del
30% per omesso o insufficiente versamento, nonché degli interessi moratori, in conformità alla normativa statale e regolamentare vigente.
Roma Capitale ha, infine, chiesto il rigetto del ricorso, con conferma dell'atto impugnato e condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio. Il ricorrente, a sua volta, ha depositato memoria di replica con cui ha preso atto che il versamento di euro
996,00, a saldo dell'IMU per l'anno 2018, non è stato contestato e ha depositato sentenza relativa all'ipotesi di mancato contraddittorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
Dall'esame degli atti di causa è emerso che, con riferimento all'annualità IMU 2019, il ricorrente ha documentato di avere versato in data 8 giugno 2019 l'importo complessivo di euro 996,00 a titolo di IMU per l'annualità 2018, in misura eccedente rispetto al dovuto, maturando un credito d'imposta pari a euro
498,00.
È risultato, altresì, provato che il ricorrente ha presentato in data 16 ottobre 2019 formale istanza di compensazione, utilizzando la modulistica predisposta dalla stessa Amministrazione resistente, chiedendo l'utilizzo del suddetto credito in compensazione dell'imposta dovuta per l'anno 2019.
Coerentemente con tale istanza, il contribuente ha versato per l'anno 2019 la sola somma residua di euro
478,00, circostanza che la stessa Amministrazione ha espressamente riconosciuto nell'avviso di accertamento impugnato.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che la pretesa impositiva sia illegittima nella parte in cui non ha tenuto conto della compensazione del credito maturato, non potendo l'Ente impositore ignorare un'eccedenza di versamento pacificamente documentata e formalmente portata a conoscenza dell'Amministrazione medesima, che non ha contestato tale richiesta.
Ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato limitatamente alla quota di imposta già assolta mediante compensazione, con conseguente accoglimento del ricorso sotto tale profilo.
Diversamente, non può trovare accoglimento il motivo di ricorso relativo all'asserita errata applicazione dell'aliquota IMU, con il quale il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'aliquota agevolata prevista per gli immobili commerciali direttamente utilizzati dal proprietario.
Sul punto, il beneficio dell'aliquota ridotta è subordinato, per espressa previsione normativa e regolamentare, alla presentazione di una specifica dichiarazione/comunicazione attestante il possesso dei requisiti richiesti entro il termine stabilito (Cfr. Cassazione n. 14890/2024).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuta presentazione di tale dichiarazione obbligatoria, né risulta dagli atti che la stessa sia mai pervenuta all'Amministrazione.
In mancanza di tale adempimento formale, l'Ente resistente ha correttamente applicato l'aliquota ordinaria, dovendosi ritenere legittimo il diniego del trattamento agevolato in assenza della comunicazione prescritta.
Il relativo motivo di ricorso va, pertanto, rigettato.
Per quanto riguarda il difetto di contraddittorio, lo stesso deve ritenersi escluso nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del OM (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati), oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso OM (come nel caso evidente dell'accertamento ai fini TARI).
In ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
ES CL
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2456/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
OM di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 194561 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1057/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 194561, prot. QB/2024/786830 del 25 novembre 2024, emesso da Roma Capitale e notificato a mezzo pec in data 27 dicembre 2024, relativo all'Imposta Unica Comunale (IUC) – IMU, annualità 2019, per un importo complessivo pari a euro 1.186,86, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi.
L'atto impugnato ha per oggetto l'unità immobiliare di proprietà del ricorrente sita in Roma,
Indirizzo_1, identificata al N.C.E.U. del OM di Roma, foglio 953, particella 144, subalterno 7, classificata in categoria catastale C/1.
Il ricorrente ha esposto che la pretesa impositiva è scaturita da una erronea determinazione dell'imposta dovuta, in quanto l'Amministrazione resistente ha applicato l'aliquota ordinaria dell'1,06%, anziché l'aliquota agevolata dello 0,76% prevista per gli immobili commerciali direttamente utilizzati dal proprietario per lo svolgimento dell'attività professionale. Ha, altresì, dedotto che l'immobile era stato effettivamente adibito, nell'anno di riferimento, all'esercizio della propria attività professionale.
Il ricorrente ha, inoltre, rappresentato di avere versato in data 8 giugno 2019 la somma di euro 996,00 a titolo di IMU per l'annualità 2018, in misura eccedente rispetto al dovuto, e di avere successivamente presentato, in data 16 ottobre 2019, istanza di compensazione per l'importo eccedente pari a euro 498,00, chiedendone l'utilizzo in compensazione con l'imposta dovuta per l'anno 2019.
Ha dichiarato di avere, conseguentemente, versato per l'anno 2019 la sola somma residua di euro 478,00, circostanza che la stessa Amministrazione ha riconosciuto nell'avviso di accertamento impugnato.
Con il ricorso introduttivo, il contribuente ha dedotto:
la violazione dell'art.
6-bis della legge n. 212/2000, per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo;
l'insussistenza di omessi versamenti, in ragione dell'avvenuto pagamento e della compensazione del credito maturato per l'anno 2018;
l'erronea applicazione dell'aliquota IMU, con conseguente indebita richiesta di maggiore imposta;
la non imputabilità delle sanzioni, avendo il contribuente confidato, in buona fede, di avere correttamente assolto l'obbligazione tributaria.
Ha, pertanto, chiesto l'annullamento integrale dell'atto impugnato ovvero, in via subordinata, il ricalcolo dell'imposta dovuta con eliminazione o riduzione delle sanzioni e degli interessi, nonché la condanna di parte resistente alle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, depositando atto di controdeduzioni con cui ha rappresentato di avere ritualmente notificato in data 27 novembre 2024 l'avviso di accertamento IMU n. 194561 per l'annualità
2019.
La resistente ha dedotto che il ricorrente non aveva presentato l'apposita comunicazione richiesta dalla normativa e dalle deliberazioni comunali per potere beneficiare dell'aliquota agevolata prevista per gli immobili commerciali direttamente utilizzati dal proprietario, con conseguente legittima applicazione dell'aliquota ordinaria. Ha, inoltre, sostenuto la correttezza dell'irrogazione delle sanzioni nella misura del
30% per omesso o insufficiente versamento, nonché degli interessi moratori, in conformità alla normativa statale e regolamentare vigente.
Roma Capitale ha, infine, chiesto il rigetto del ricorso, con conferma dell'atto impugnato e condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio. Il ricorrente, a sua volta, ha depositato memoria di replica con cui ha preso atto che il versamento di euro
996,00, a saldo dell'IMU per l'anno 2018, non è stato contestato e ha depositato sentenza relativa all'ipotesi di mancato contraddittorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
Dall'esame degli atti di causa è emerso che, con riferimento all'annualità IMU 2019, il ricorrente ha documentato di avere versato in data 8 giugno 2019 l'importo complessivo di euro 996,00 a titolo di IMU per l'annualità 2018, in misura eccedente rispetto al dovuto, maturando un credito d'imposta pari a euro
498,00.
È risultato, altresì, provato che il ricorrente ha presentato in data 16 ottobre 2019 formale istanza di compensazione, utilizzando la modulistica predisposta dalla stessa Amministrazione resistente, chiedendo l'utilizzo del suddetto credito in compensazione dell'imposta dovuta per l'anno 2019.
Coerentemente con tale istanza, il contribuente ha versato per l'anno 2019 la sola somma residua di euro
478,00, circostanza che la stessa Amministrazione ha espressamente riconosciuto nell'avviso di accertamento impugnato.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che la pretesa impositiva sia illegittima nella parte in cui non ha tenuto conto della compensazione del credito maturato, non potendo l'Ente impositore ignorare un'eccedenza di versamento pacificamente documentata e formalmente portata a conoscenza dell'Amministrazione medesima, che non ha contestato tale richiesta.
Ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato limitatamente alla quota di imposta già assolta mediante compensazione, con conseguente accoglimento del ricorso sotto tale profilo.
Diversamente, non può trovare accoglimento il motivo di ricorso relativo all'asserita errata applicazione dell'aliquota IMU, con il quale il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'aliquota agevolata prevista per gli immobili commerciali direttamente utilizzati dal proprietario.
Sul punto, il beneficio dell'aliquota ridotta è subordinato, per espressa previsione normativa e regolamentare, alla presentazione di una specifica dichiarazione/comunicazione attestante il possesso dei requisiti richiesti entro il termine stabilito (Cfr. Cassazione n. 14890/2024).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuta presentazione di tale dichiarazione obbligatoria, né risulta dagli atti che la stessa sia mai pervenuta all'Amministrazione.
In mancanza di tale adempimento formale, l'Ente resistente ha correttamente applicato l'aliquota ordinaria, dovendosi ritenere legittimo il diniego del trattamento agevolato in assenza della comunicazione prescritta.
Il relativo motivo di ricorso va, pertanto, rigettato.
Per quanto riguarda il difetto di contraddittorio, lo stesso deve ritenersi escluso nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del OM (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati), oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso OM (come nel caso evidente dell'accertamento ai fini TARI).
In ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
ES CL