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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 28/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 360/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Marino, presso il cui studio in Rimini (RN), al Viale Tripoli n. 73, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2024, il Giudice relatore ha dichiarato la contumacia di , Controparte_1
ritualmente citato in giudizio e non costituitosi. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni scritte e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio in Termoli (CB) il 28.09.1980 con CP_1
(trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Termoli al Vol. Unico, N. 98,
[...]
Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1980); che dalla loro unione sono nati pagina 1 di 5 tre figli, , e , tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti - ha chiesto a Per_1 Per_2 Per_3 questo Tribunale di: “
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. Disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della Controparte_1
Sig.ra della misura di € 500,00 mensili, ovvero di quella diversa maggiore o Parte_1
minore misura ritenuta di giustizia;
3. In relazione alle violenze fisiche e morali inflitte dal Sig.
qualificabili come violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, per le ragioni di fatto e di CP_1
diritto di cui in narrativa, accertatone il relativo diritto, condannare il Sig. al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della somma di € 25.000,00 a titolo di risarcimento di ogni danno patito, ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma, ritenuta equa/di giustizia;
4. Addebitare la separazione esclusivamente al Sig. , per le ragioni di fatto e di diritto di cui in Controparte_1 narrativa per i gravi comportamenti da questo tenuti.
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Radicatosi il contraddittorio, il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 18.09.2024, fissata per la prima comparizione delle parti, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno formulata nell'atto introduttivo. Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.11.2024.
In quella sede, lo stesso ha dichiarato la contumacia di , ritualmente citato in giudizio Controparte_1
e non costituitosi, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni scritte e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale formulata dalla ricorrente è fondata e merita di essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 c.c., desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituito l'affectio coniugalis.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. civ., sez. I, 30.01.2013 n. 2183).
Nel caso di specie, già il ricorso della e il contegno processuale assunto dal marito, rimasto Pt_1
contumace, hanno reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.
pagina 2 di 5 Non merita invece accoglimento la domanda della ricorrente di addebito della separazione al CP_1
per le motivazioni che seguono.
Non vi è dubbio che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Cosicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (ex plurimis Cass. civ., 10.07.2023, n. 19502; Cass. civ., 20.12.2021, n. 40795)
Nel caso di specie la a fondamento della propria richiesta, afferma che: Pt_1
il rapporto coniugale nel corso degli anni si è progressivamente deteriorato, principalmente per l'atteggiamento aggressivo, iniziato immediatamente dopo il matrimonio, assunto dal sia a CP_1
livello verbale che fisico, nei propri confronti;
di essere stata nel tempo bersaglio di ripetuti maltrattamenti;
che a seguito di un episodio violento avvenuto in data 05.10.2023, a causa delle percosse subite e del forte dolore provato, è stata costretta a rivolgersi alle cure del nosocomio S.
Timoteo di Termoli;
che in quell'occasione i sanitari che le hanno prestato soccorso hanno sporto pronta denuncia, poi non integrata dalla stessa ricorrente;
che ella, pertanto, dopo anni di timori, soprusi e continue giustificazioni del comportamento del coniuge, ha preso coscienza della propria condizione e, non sentendosi più al sicuro, coadiuvata dai figli, si è allontanata dall'abitazione coniugale al fine di tutelare la propria incolumità, rivolgendosi anche a uno Sportello di assistenza per donne maltrattate di Rimini, che le ha prestato supporto e sostegno in un percorso di carattere psicologico;
che i figli, pur essendosi trasferiti in differenti città, sono stati sempre a conoscenza degli episodi e del comportamento assunto dal in passato;
che il comportamento violento del CP_1
resistente, perpetrato ai suoi danni, deve configurarsi come una grave violazione dei doveri nascenti dal vincolo coniugale, che, oltre a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustificabile il proprio allontanamento dalla casa coniugale, si configura quale presupposto per l'addebito della separazione al resistente.
, non essendosi costituito in giudizio, nulla ha osservato in merito. Controparte_1
Deve preliminarmente evidenziarsi che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art.143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
pagina 3 di 5 Nella fattispecie in esame la ricorrente non ha fornito la prova che l'irreparabile crisi coniugale sia stata, in via esclusiva, originata dalle motivazioni addotte, né sono state articolate specifiche e circostanziate richieste istruttorie sul punto. Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, la domanda della di addebito della separazione al marito non merita accoglimento. Pt_1
In merito poi alla richiesta della ricorrente di riconoscimento, in suo favore, di un assegno di mantenimento a carico del resistente, si osserva quanto segue.
L'art. 156 c.c. prevede che il giudice possa stabilire a favore del coniuge, al quale non sia addebitata la separazione, un contributo al mantenimento posto a carico dell'altro coniuge. La separazione personale,
a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass. civ., Sez. I, 20.06.2023,
n. 17544; Cass. civ., 24.05.2023, n. 14343; Cass. civ., 22.03.2023, n. 8254). In altri termini, il richiamo all'interno dell'art. 156 c.c., al concetto di mantenimento, comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei presupposti del contributo economico al coniuge richiedente, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge stesso il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale.
Nel caso di specie la ricorrente (prossima ai 69 anni) ha dichiarato: di essere pensionata (Redditi di lavoro dipendente e assimilati Modello 730/2021: € 8.608,00; Modello 730/2022: € 6.119,00; Modello
730/2023: € 9.388,00; Modello 730/2024: € 6.714,00); di essere attualmente inoccupata e che la pensione di cui beneficia non è sufficiente al soddisfacimento delle sue necessità primarie;
che versa un canone mensile pari ad € 600,00 per la locazione dell'immobile (contratto sottoscritto per la durata di anni 3) nel quale vive in Rimini, essendosi allontanata dall'ex casa familiare per le motivazioni di cui innanzi;
di aver sottoscritto nel novembre 2021, per l'acquisto di un'autovettura, un Contratto di finanziamento a termine con FI PA (per una somma complessiva di € 6.295,20 da restituire in n.
48 rate mensili, importo singola rata ammonta a € 156,00) che vede il come coobbligato;
che CP_1
anche il (73 anni) è pensionato (Redditi di lavoro dipendente e assimilati Modello 730/2021: CP_1
€ 26.216,00; Modello 730/2022: € 26.242,00; Modello 730/2023: €; 26.905,00).
Nella fattispecie in esame, alla luce della documentazione contabile/reddituale prodotta in giudizio dalla ricorrente, dalla quale è possibile avere contezza della consistenza economica e reddituale del resistente, questo Collegio ritiene equo stabilire, a carico di , il versamento della Controparte_1
somma mensile di € 250,00 mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, a titolo di contributo pagina 4 di 5 per il mantenimento della moglie da corrispondere alla stessa entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In merito alle spese del presente giudizio, stante le ragioni della decisione e la mancata costituzione del convenuto, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 15.05.2024 da nata a [...] il [...], contro Parte_1 CP_1
, nato il [...] a [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra
[...]
istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2.rigetta la domanda di addebito della separazione a;
Controparte_1
3.pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, un assegno mensile pari ad € 250,00 mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, quale contributo per il mantenimento della moglie, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
4.compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
5.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.04.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 360/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Marino, presso il cui studio in Rimini (RN), al Viale Tripoli n. 73, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2024, il Giudice relatore ha dichiarato la contumacia di , Controparte_1
ritualmente citato in giudizio e non costituitosi. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni scritte e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio in Termoli (CB) il 28.09.1980 con CP_1
(trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Termoli al Vol. Unico, N. 98,
[...]
Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1980); che dalla loro unione sono nati pagina 1 di 5 tre figli, , e , tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti - ha chiesto a Per_1 Per_2 Per_3 questo Tribunale di: “
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. Disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della Controparte_1
Sig.ra della misura di € 500,00 mensili, ovvero di quella diversa maggiore o Parte_1
minore misura ritenuta di giustizia;
3. In relazione alle violenze fisiche e morali inflitte dal Sig.
qualificabili come violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, per le ragioni di fatto e di CP_1
diritto di cui in narrativa, accertatone il relativo diritto, condannare il Sig. al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della somma di € 25.000,00 a titolo di risarcimento di ogni danno patito, ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma, ritenuta equa/di giustizia;
4. Addebitare la separazione esclusivamente al Sig. , per le ragioni di fatto e di diritto di cui in Controparte_1 narrativa per i gravi comportamenti da questo tenuti.
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Radicatosi il contraddittorio, il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 18.09.2024, fissata per la prima comparizione delle parti, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno formulata nell'atto introduttivo. Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.11.2024.
In quella sede, lo stesso ha dichiarato la contumacia di , ritualmente citato in giudizio Controparte_1
e non costituitosi, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni scritte e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale formulata dalla ricorrente è fondata e merita di essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 c.c., desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituito l'affectio coniugalis.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. civ., sez. I, 30.01.2013 n. 2183).
Nel caso di specie, già il ricorso della e il contegno processuale assunto dal marito, rimasto Pt_1
contumace, hanno reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.
pagina 2 di 5 Non merita invece accoglimento la domanda della ricorrente di addebito della separazione al CP_1
per le motivazioni che seguono.
Non vi è dubbio che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Cosicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (ex plurimis Cass. civ., 10.07.2023, n. 19502; Cass. civ., 20.12.2021, n. 40795)
Nel caso di specie la a fondamento della propria richiesta, afferma che: Pt_1
il rapporto coniugale nel corso degli anni si è progressivamente deteriorato, principalmente per l'atteggiamento aggressivo, iniziato immediatamente dopo il matrimonio, assunto dal sia a CP_1
livello verbale che fisico, nei propri confronti;
di essere stata nel tempo bersaglio di ripetuti maltrattamenti;
che a seguito di un episodio violento avvenuto in data 05.10.2023, a causa delle percosse subite e del forte dolore provato, è stata costretta a rivolgersi alle cure del nosocomio S.
Timoteo di Termoli;
che in quell'occasione i sanitari che le hanno prestato soccorso hanno sporto pronta denuncia, poi non integrata dalla stessa ricorrente;
che ella, pertanto, dopo anni di timori, soprusi e continue giustificazioni del comportamento del coniuge, ha preso coscienza della propria condizione e, non sentendosi più al sicuro, coadiuvata dai figli, si è allontanata dall'abitazione coniugale al fine di tutelare la propria incolumità, rivolgendosi anche a uno Sportello di assistenza per donne maltrattate di Rimini, che le ha prestato supporto e sostegno in un percorso di carattere psicologico;
che i figli, pur essendosi trasferiti in differenti città, sono stati sempre a conoscenza degli episodi e del comportamento assunto dal in passato;
che il comportamento violento del CP_1
resistente, perpetrato ai suoi danni, deve configurarsi come una grave violazione dei doveri nascenti dal vincolo coniugale, che, oltre a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustificabile il proprio allontanamento dalla casa coniugale, si configura quale presupposto per l'addebito della separazione al resistente.
, non essendosi costituito in giudizio, nulla ha osservato in merito. Controparte_1
Deve preliminarmente evidenziarsi che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art.143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
pagina 3 di 5 Nella fattispecie in esame la ricorrente non ha fornito la prova che l'irreparabile crisi coniugale sia stata, in via esclusiva, originata dalle motivazioni addotte, né sono state articolate specifiche e circostanziate richieste istruttorie sul punto. Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, la domanda della di addebito della separazione al marito non merita accoglimento. Pt_1
In merito poi alla richiesta della ricorrente di riconoscimento, in suo favore, di un assegno di mantenimento a carico del resistente, si osserva quanto segue.
L'art. 156 c.c. prevede che il giudice possa stabilire a favore del coniuge, al quale non sia addebitata la separazione, un contributo al mantenimento posto a carico dell'altro coniuge. La separazione personale,
a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass. civ., Sez. I, 20.06.2023,
n. 17544; Cass. civ., 24.05.2023, n. 14343; Cass. civ., 22.03.2023, n. 8254). In altri termini, il richiamo all'interno dell'art. 156 c.c., al concetto di mantenimento, comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei presupposti del contributo economico al coniuge richiedente, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge stesso il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale.
Nel caso di specie la ricorrente (prossima ai 69 anni) ha dichiarato: di essere pensionata (Redditi di lavoro dipendente e assimilati Modello 730/2021: € 8.608,00; Modello 730/2022: € 6.119,00; Modello
730/2023: € 9.388,00; Modello 730/2024: € 6.714,00); di essere attualmente inoccupata e che la pensione di cui beneficia non è sufficiente al soddisfacimento delle sue necessità primarie;
che versa un canone mensile pari ad € 600,00 per la locazione dell'immobile (contratto sottoscritto per la durata di anni 3) nel quale vive in Rimini, essendosi allontanata dall'ex casa familiare per le motivazioni di cui innanzi;
di aver sottoscritto nel novembre 2021, per l'acquisto di un'autovettura, un Contratto di finanziamento a termine con FI PA (per una somma complessiva di € 6.295,20 da restituire in n.
48 rate mensili, importo singola rata ammonta a € 156,00) che vede il come coobbligato;
che CP_1
anche il (73 anni) è pensionato (Redditi di lavoro dipendente e assimilati Modello 730/2021: CP_1
€ 26.216,00; Modello 730/2022: € 26.242,00; Modello 730/2023: €; 26.905,00).
Nella fattispecie in esame, alla luce della documentazione contabile/reddituale prodotta in giudizio dalla ricorrente, dalla quale è possibile avere contezza della consistenza economica e reddituale del resistente, questo Collegio ritiene equo stabilire, a carico di , il versamento della Controparte_1
somma mensile di € 250,00 mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, a titolo di contributo pagina 4 di 5 per il mantenimento della moglie da corrispondere alla stessa entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In merito alle spese del presente giudizio, stante le ragioni della decisione e la mancata costituzione del convenuto, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 15.05.2024 da nata a [...] il [...], contro Parte_1 CP_1
, nato il [...] a [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra
[...]
istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2.rigetta la domanda di addebito della separazione a;
Controparte_1
3.pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, un assegno mensile pari ad € 250,00 mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, quale contributo per il mantenimento della moglie, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
4.compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
5.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.04.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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