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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1241/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Adelaide Satta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1241/2018 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente, giusta delega in calce all'atto di citazione dall'Avv. Michele Solinas e dall'Avv. Cristian Porcu elettivamente domiciliato in Nuoro alla Via Manzoni n. 28 -presso lo studio dell'Avv. Celestino Chia - che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cagliari alla Via Alghero n. 54 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Ortu che la rappresenta e difende giusta delega come in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
CONCLUSIONI :come precisate all'udienza del 22.1.2025: Nell'interesse dell'attore: insite nella domanda e conferma le conclusioni di cui all'atto di citazione in giudizio. Chiede sin d'ora che il giudice voglia rimettere la causa in istruttoria ai fini della quantificazione del danno biologico complessivo del danno estetico qualora l'ill.mo giudice non possa provvedervi autonomamente, essendo il TU incorso in una errata interpretazione dell'art. 22 delle condizioni di polizza che ex art. 1370 c.c. deve essere interpretato in favore di parte attrice e della sua domanda. Chiede che il giudice voglia concedere il termine ex art. 190 c.p.c..
Nell'interesse della convenuta: conferma le conclusioni così come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta dichiarando di non accettare il contraddittorio rispetto a modifiche e domande nuove di controparte e nel contestare quanto odiernamente dedotto e richiesto da parte siccome infondato chiede tenersi la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 .
pagina 1 di 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4 ottobre 2018, regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, nanti questo Tribunale, la chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_2 danni quantificati in euro 26.000, 00 subiti in occasione dell'occorso per cui è causa. A sostegno della domanda l'attore, premesso di essere socio della Associazione Nazionale Libera Caccia giusta tessera n. rilasciata in data 24 agosto 2012, il giorno 20 gennaio 2013 Numer_1 partecipava a una battuta di caccia, in agro di Bono, in località “Basileddu” mentre cercava di scavalcare un muretto a secco, alto circa un metro e mezzo, scivolava e cadeva rovinosamente a terra battendo violentemente la testa e il lato sinistro del corpo su una roccia;
-che l'evento si verificava a causa della viscidità delle pietre dovuta alla pioggia abbondante che quel giorno interessava la zona;
-che in conseguenza della caduta riportava un “trauma cranico con ferita lacero contusa della regione frontale sinistra” e un “trauma distorsivo del rachide cervicale” con danno biologico permanente nella misura del 10% per il primo e nella misura del 3% per il secondo oltre a invalidità temporanea;
-che l'A. N. L. C. aveva stipulato una polizza con la , odierna convenuta, compagnia che CP_1 garantiva la copertura assicurativa per gli infortuni durante l'attività venatoria;
-che sottoposto a visita medica dalla , in data 13.02.2013, inoltrava alla convenuta la CP_2 richiesta di risarcimento danni rimasta senza esito alla quale seguiva l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita alla quale la non aderiva adducendo che il danno CP_1 era escluso ai sensi dell'art. 20 delle condizioni generali di polizza e pertanto radicava il presente giudizio.
Si costituiva in giudizio la chiedendo dichiararsi inammissibile e improponibile Controparte_2 la domanda per il mancato ricorso alla procedura arbitrale prevista dall'art. 26 delle norme che regolano l'assicurazione infortuni e in ogni caso rigettarla per infondatezza. La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attore, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 22.1.2025 è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attrice è fondata nei limiti di cui alla motivazione.
Premesso che l'esercizio dell'attività venatoria determina l'ipotetica configurabilità del regime di responsabilità regolato dall'art. 2050 cod. civ. per la quale la legge prevede l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile nonché l'azione diretta del danneggiato contro la compagnia assicuratrice del soggetto che risulti responsabile. Così in forza di legge n. 157/92 e successive modifiche (l. n.
968/1977), in tema di esercizio della caccia, è ammessa l'azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell'assicuratore, e quest'ultimo non può opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto salvo le eccezioni di nullità o inesistenza del contratto medesimo. Tanto premesso, pacifico in causa la ricostruzione dell'evento dannoso dedotto in atto introduttivo peraltro confermato dal testimoniale espletato nel processo (vedi ud. 9.6.2022, testi: . Tes_1 Tes_2 Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, redatta dalla dr.ssa nel corso del Persona_1 presente procedimento, e il Tribunale non ha motivo di disattendere le conclusioni del predetto c.t.u. siccome adeguatamente motivate ed esaustive, si è accertata la causa della lesione. Infatti come precisato nella relazione “ Dall'analisi della documentazione sanitaria agli atti, dai dati storico- circostanziali, dai rilievi emersi in corso delle operazioni peritali, è possibile asserire che il Sig. Pt_1
è affetto dai seguenti postumi: - Esiti di lieve trauma cranico . - Esiti algo-disfuzionali di trauma
[...]
pagina 2 di 4 contusivo-distorsivo del rachide cervicale. - Esito cicatriziale a carico della regione frontale sinistra.Il
Sig il 20 gennaio 2013, mentre partecipava ad una battuta di caccia nell'agro di Bono, cadeva Pt_1 da una roccia da un altezza di circa 1,5 metri riportando un trauma craniocervicale- facciale. Tali lesioni furono accertate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Francesco” di Nuoro dove il
fu prontamente trasportato subito dopo il sinistro;
in particolare fu suturata la ferita lacero Pt_1 contusa in regione frontale sinistra e furono eseguiti esami Tc del cranio che mostrava…. Ematoma dei tessuti molli in regione temporo-parietale e frontale sn, con minute bolle di enfisema sottocutaneo in sede frontale;
Esame radiografico del rachide cervicale: …riduzione della fisiologica lordosi cervicale[…], dimesso con diagnosi di “ Trauma cranico lieve. Distorsione del rachide cervicale” con prescrizione di 15 giorni di riposo, medicazione regolare della ferita con desutura fra 7 giorni. Le cure effettuate in seguito furono quelle consuete in casi consimili (inizialmente riposo, terapia analgesico-miorilassante; successivamente fisiokinesiterapia). In ordine agli aspetti medico-legali, si sottolinea, nel caso di specie, la piena compatibilità della riferita dinamica del sinistro con le lesioni accertate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nuoro confermate dai successivi esami strumentali (esame radiografico del rachide cervicale e TAC encefalica RMN) e successive visite specialistiche neurochirurgiche e ortopediche che evidenziavano un quadro con cervicalgia e parestesie agli arti superiori.
Sotto il profilo medico-legale e come da condizioni in polizza infortuni si configura l'inabilità temporanea, che può ritenersi totale per 15 giorni ( quindici) considerato il periodo di maggior acuzia sintomatologica, parziale al 50% per ulteriori giorni 15 (quindici ), necessari per il completamento delle cure fino alla stabilizzazione clinica.
Attualmente permane un complesso patologico stabilizzato rappresentato da: - Esiti di trauma cranico;
- Esito cicatriziale del volto con lieve pregiudizio estetico;
- Stato algico disfunzionale del rachide cervicale con associata limitazione funzionale. Si tratta di postumi permanenti, stabilizzati e pienamente compatibili con la natura ed entità del trauma subito, che inducono una menomazione dell'integrità fisio-psichica del soggetto valutabile in termini di Invalidità permanente in riferimento alle tabelle presenti nella polizza infortuni allegata nella misura del 3 ( tre) % .
In tale valutazione non è ricompreso il danno estetico in quanto nelle condizioni di polizza, non è prevista nessuna voce di menomazione autonoma del danno estetico e si fa riferimento alla capacità lavorativa generica dell'assicurato; nel caso di specie, trattandosi di pregiudizio estetico lieve, non ha rilevanza su siffatta attitudine e non può essere oggetto di apprezzamento in termini di danno permanente indennizzabile.
Come precisato dal medico legale pur non contenendo la polizza in questione un'esclusione specifica del danno estetico, esso potrebbe essere meritevole di valutazione, ma non è questo il caso, qualora ci si trovasse dinanzi ad un danno estetico grave con ripercussioni funzionali (a titolo esemplificativo una cicatrice retraente della rima oculare con interferenza nella visione) o quando tale danno estetico di grado grave comportasse una compromissione dell'immagine della persona con indubbi effetti anche sullo svolgimento dell'attività lavorativa anche se non in senso “stretto” con riferimento alla capacità professionale o abilità manuale proprie del concetto di capacità lavorativa generica. L'attore all' udienza 9.2.2023, in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di aver subito due precedenti sinistri ma di non ricordare le date, e le lesioni riferibili al singolo sinistro. La valutazione dell'invalidità permanente tiene conto delle preesistenze traumatiche (trauma cranico e distorsioni del rachide cervicale) dei medesimi distretti anatomici interessati dal trauma attuale con valori che vanno diminuiti tenendo conto dell'invalidità preesistente. Tali postumi non hanno incidenza nell'attività lavorativa del soggetto. Orbene nulla è dovuto per la invalidità permanente valutata nell'elaborato peritale nella misura del 3% del totale giusta l'applicazione della franchigia prevista nelle condizioni di polizza (art. 17) che dispone che non si fa luogo a risarcimento per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore , per nel caso di specie, al 3% del totale.
pagina 3 di 4 La consulenza tecnica d'ufficio non è stata oggetto di specifiche osservazioni dalle parti nei termini assegnati dalla c.t.u. e comunque si ritiene che la predetta perizia sia di conforto e alla quale si rimanda anche per replicare alle doglianze successive mosse dall'attore.
Riguardo al danno biologico indennizzabile si deve fare riferimento alla c.t.u. medico-legale, che ha determinato la durata della malattia di 15 giorni di inabilità temporanea totale (ITT) e di ulteriori giorni 15 di inabilità temporanea parziale ITP al 50%. Nessuna riduzione della capacità lavorativa specifica/semispecifica in rapporto al quadro menomativo residuato.
Nel caso di specie, si ritiene di fare applicazione dei criteri di liquidazione del danno biologico applicate secondo tabella aggiornata del DM 16/7/2024 pubblicato in G.U. n. 173 del 25/72024 - costituenti valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art 1226 c.c..
Pertanto sulla base delle risultanze della TU si perviene alla seguente liquidazione, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (anni 26): invalidità temporanea totale gg. 15 = € 828,60 invalidità temporanea parziale gg. 15 al 50% = € 414,30 Pertanto complessivamente il danno biologico temporaneo ammonta a € 1.242,90. I danni sono stati calcolati ai valori attuali e pertanto non devono essere rivalutati. Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale seguito dall'indicato Tribunale si ritiene che su tali somme debbano essere calcolati i c.d. interessi compensativi quantificati in via equitativa al tasso legale a decorrere dalla data 20.1.2013, interessi calcolati inizialmente sulla somma del danno riferito a tale epoca, determinato dividendo la stima attuale per il coefficiente di rivalutazione, desunto dai noti indici ISTAT, e successivamente, sulla somma via via rivalutata anno per anno, sempre secondo gli indici ISTAT ( Cass. Sez. Un. Civ.; 22.4.1994- 17.12.1995 n. 1712) fino alla data di pubblicazione della sentenza e quelli ulteriori sulla somma liquidata da tale ultima data fino al saldo. In relazione alle spese mediche sostenute risulta provato per documenti un esborso di € 502. Su tale somma è dovuta la rivalutazione dalla data dell'esborso alla decisione, oltre gli interessi compensativi al tasso legale sulle somme originariamente dovute, rivalutate, anno per anno, sulla base degli indici
ISTAT.
Non sono, invece, risarcibili le spese sostenute da parte attrice per la consulenza medico legale redatta in ambito extragiudiziale. Le spese di lite seguono la soccombenza che tenuto conto della c.t.u espletata nel corso del processo e delle sue risultanze, (anche in considerazione della franchigia prevista in polizza) vengono compensate per la metà e la restante metà viene liquidata come da dispositivo con applicazione dei compensi previsti dal DM
n. 147 /2022 per tutte le fasi concretamente svolte. Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda condanna la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Controparte_3 favore di , per i titoli per cui è causa, della somma di € 1745,00 (di cui € 502,00 per Parte_1 spese mediche) oltre interessi e rivalutazione monetaria, nella misura e con le modalità indicate in motivazione;
2) condanna inoltre la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali che, compensate per la metà, liquida la restante metà in complessivi € 1800,00 per compenso professionale, oltre € 264,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, oltre spese di c.t.u. come in atti liquidate.
Nuoro, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Maria Adelaide Satta pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Adelaide Satta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1241/2018 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente, giusta delega in calce all'atto di citazione dall'Avv. Michele Solinas e dall'Avv. Cristian Porcu elettivamente domiciliato in Nuoro alla Via Manzoni n. 28 -presso lo studio dell'Avv. Celestino Chia - che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cagliari alla Via Alghero n. 54 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Ortu che la rappresenta e difende giusta delega come in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
CONCLUSIONI :come precisate all'udienza del 22.1.2025: Nell'interesse dell'attore: insite nella domanda e conferma le conclusioni di cui all'atto di citazione in giudizio. Chiede sin d'ora che il giudice voglia rimettere la causa in istruttoria ai fini della quantificazione del danno biologico complessivo del danno estetico qualora l'ill.mo giudice non possa provvedervi autonomamente, essendo il TU incorso in una errata interpretazione dell'art. 22 delle condizioni di polizza che ex art. 1370 c.c. deve essere interpretato in favore di parte attrice e della sua domanda. Chiede che il giudice voglia concedere il termine ex art. 190 c.p.c..
Nell'interesse della convenuta: conferma le conclusioni così come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta dichiarando di non accettare il contraddittorio rispetto a modifiche e domande nuove di controparte e nel contestare quanto odiernamente dedotto e richiesto da parte siccome infondato chiede tenersi la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 .
pagina 1 di 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4 ottobre 2018, regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, nanti questo Tribunale, la chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_2 danni quantificati in euro 26.000, 00 subiti in occasione dell'occorso per cui è causa. A sostegno della domanda l'attore, premesso di essere socio della Associazione Nazionale Libera Caccia giusta tessera n. rilasciata in data 24 agosto 2012, il giorno 20 gennaio 2013 Numer_1 partecipava a una battuta di caccia, in agro di Bono, in località “Basileddu” mentre cercava di scavalcare un muretto a secco, alto circa un metro e mezzo, scivolava e cadeva rovinosamente a terra battendo violentemente la testa e il lato sinistro del corpo su una roccia;
-che l'evento si verificava a causa della viscidità delle pietre dovuta alla pioggia abbondante che quel giorno interessava la zona;
-che in conseguenza della caduta riportava un “trauma cranico con ferita lacero contusa della regione frontale sinistra” e un “trauma distorsivo del rachide cervicale” con danno biologico permanente nella misura del 10% per il primo e nella misura del 3% per il secondo oltre a invalidità temporanea;
-che l'A. N. L. C. aveva stipulato una polizza con la , odierna convenuta, compagnia che CP_1 garantiva la copertura assicurativa per gli infortuni durante l'attività venatoria;
-che sottoposto a visita medica dalla , in data 13.02.2013, inoltrava alla convenuta la CP_2 richiesta di risarcimento danni rimasta senza esito alla quale seguiva l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita alla quale la non aderiva adducendo che il danno CP_1 era escluso ai sensi dell'art. 20 delle condizioni generali di polizza e pertanto radicava il presente giudizio.
Si costituiva in giudizio la chiedendo dichiararsi inammissibile e improponibile Controparte_2 la domanda per il mancato ricorso alla procedura arbitrale prevista dall'art. 26 delle norme che regolano l'assicurazione infortuni e in ogni caso rigettarla per infondatezza. La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attore, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 22.1.2025 è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attrice è fondata nei limiti di cui alla motivazione.
Premesso che l'esercizio dell'attività venatoria determina l'ipotetica configurabilità del regime di responsabilità regolato dall'art. 2050 cod. civ. per la quale la legge prevede l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile nonché l'azione diretta del danneggiato contro la compagnia assicuratrice del soggetto che risulti responsabile. Così in forza di legge n. 157/92 e successive modifiche (l. n.
968/1977), in tema di esercizio della caccia, è ammessa l'azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell'assicuratore, e quest'ultimo non può opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto salvo le eccezioni di nullità o inesistenza del contratto medesimo. Tanto premesso, pacifico in causa la ricostruzione dell'evento dannoso dedotto in atto introduttivo peraltro confermato dal testimoniale espletato nel processo (vedi ud. 9.6.2022, testi: . Tes_1 Tes_2 Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, redatta dalla dr.ssa nel corso del Persona_1 presente procedimento, e il Tribunale non ha motivo di disattendere le conclusioni del predetto c.t.u. siccome adeguatamente motivate ed esaustive, si è accertata la causa della lesione. Infatti come precisato nella relazione “ Dall'analisi della documentazione sanitaria agli atti, dai dati storico- circostanziali, dai rilievi emersi in corso delle operazioni peritali, è possibile asserire che il Sig. Pt_1
è affetto dai seguenti postumi: - Esiti di lieve trauma cranico . - Esiti algo-disfuzionali di trauma
[...]
pagina 2 di 4 contusivo-distorsivo del rachide cervicale. - Esito cicatriziale a carico della regione frontale sinistra.Il
Sig il 20 gennaio 2013, mentre partecipava ad una battuta di caccia nell'agro di Bono, cadeva Pt_1 da una roccia da un altezza di circa 1,5 metri riportando un trauma craniocervicale- facciale. Tali lesioni furono accertate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Francesco” di Nuoro dove il
fu prontamente trasportato subito dopo il sinistro;
in particolare fu suturata la ferita lacero Pt_1 contusa in regione frontale sinistra e furono eseguiti esami Tc del cranio che mostrava…. Ematoma dei tessuti molli in regione temporo-parietale e frontale sn, con minute bolle di enfisema sottocutaneo in sede frontale;
Esame radiografico del rachide cervicale: …riduzione della fisiologica lordosi cervicale[…], dimesso con diagnosi di “ Trauma cranico lieve. Distorsione del rachide cervicale” con prescrizione di 15 giorni di riposo, medicazione regolare della ferita con desutura fra 7 giorni. Le cure effettuate in seguito furono quelle consuete in casi consimili (inizialmente riposo, terapia analgesico-miorilassante; successivamente fisiokinesiterapia). In ordine agli aspetti medico-legali, si sottolinea, nel caso di specie, la piena compatibilità della riferita dinamica del sinistro con le lesioni accertate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nuoro confermate dai successivi esami strumentali (esame radiografico del rachide cervicale e TAC encefalica RMN) e successive visite specialistiche neurochirurgiche e ortopediche che evidenziavano un quadro con cervicalgia e parestesie agli arti superiori.
Sotto il profilo medico-legale e come da condizioni in polizza infortuni si configura l'inabilità temporanea, che può ritenersi totale per 15 giorni ( quindici) considerato il periodo di maggior acuzia sintomatologica, parziale al 50% per ulteriori giorni 15 (quindici ), necessari per il completamento delle cure fino alla stabilizzazione clinica.
Attualmente permane un complesso patologico stabilizzato rappresentato da: - Esiti di trauma cranico;
- Esito cicatriziale del volto con lieve pregiudizio estetico;
- Stato algico disfunzionale del rachide cervicale con associata limitazione funzionale. Si tratta di postumi permanenti, stabilizzati e pienamente compatibili con la natura ed entità del trauma subito, che inducono una menomazione dell'integrità fisio-psichica del soggetto valutabile in termini di Invalidità permanente in riferimento alle tabelle presenti nella polizza infortuni allegata nella misura del 3 ( tre) % .
In tale valutazione non è ricompreso il danno estetico in quanto nelle condizioni di polizza, non è prevista nessuna voce di menomazione autonoma del danno estetico e si fa riferimento alla capacità lavorativa generica dell'assicurato; nel caso di specie, trattandosi di pregiudizio estetico lieve, non ha rilevanza su siffatta attitudine e non può essere oggetto di apprezzamento in termini di danno permanente indennizzabile.
Come precisato dal medico legale pur non contenendo la polizza in questione un'esclusione specifica del danno estetico, esso potrebbe essere meritevole di valutazione, ma non è questo il caso, qualora ci si trovasse dinanzi ad un danno estetico grave con ripercussioni funzionali (a titolo esemplificativo una cicatrice retraente della rima oculare con interferenza nella visione) o quando tale danno estetico di grado grave comportasse una compromissione dell'immagine della persona con indubbi effetti anche sullo svolgimento dell'attività lavorativa anche se non in senso “stretto” con riferimento alla capacità professionale o abilità manuale proprie del concetto di capacità lavorativa generica. L'attore all' udienza 9.2.2023, in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di aver subito due precedenti sinistri ma di non ricordare le date, e le lesioni riferibili al singolo sinistro. La valutazione dell'invalidità permanente tiene conto delle preesistenze traumatiche (trauma cranico e distorsioni del rachide cervicale) dei medesimi distretti anatomici interessati dal trauma attuale con valori che vanno diminuiti tenendo conto dell'invalidità preesistente. Tali postumi non hanno incidenza nell'attività lavorativa del soggetto. Orbene nulla è dovuto per la invalidità permanente valutata nell'elaborato peritale nella misura del 3% del totale giusta l'applicazione della franchigia prevista nelle condizioni di polizza (art. 17) che dispone che non si fa luogo a risarcimento per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore , per nel caso di specie, al 3% del totale.
pagina 3 di 4 La consulenza tecnica d'ufficio non è stata oggetto di specifiche osservazioni dalle parti nei termini assegnati dalla c.t.u. e comunque si ritiene che la predetta perizia sia di conforto e alla quale si rimanda anche per replicare alle doglianze successive mosse dall'attore.
Riguardo al danno biologico indennizzabile si deve fare riferimento alla c.t.u. medico-legale, che ha determinato la durata della malattia di 15 giorni di inabilità temporanea totale (ITT) e di ulteriori giorni 15 di inabilità temporanea parziale ITP al 50%. Nessuna riduzione della capacità lavorativa specifica/semispecifica in rapporto al quadro menomativo residuato.
Nel caso di specie, si ritiene di fare applicazione dei criteri di liquidazione del danno biologico applicate secondo tabella aggiornata del DM 16/7/2024 pubblicato in G.U. n. 173 del 25/72024 - costituenti valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art 1226 c.c..
Pertanto sulla base delle risultanze della TU si perviene alla seguente liquidazione, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (anni 26): invalidità temporanea totale gg. 15 = € 828,60 invalidità temporanea parziale gg. 15 al 50% = € 414,30 Pertanto complessivamente il danno biologico temporaneo ammonta a € 1.242,90. I danni sono stati calcolati ai valori attuali e pertanto non devono essere rivalutati. Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale seguito dall'indicato Tribunale si ritiene che su tali somme debbano essere calcolati i c.d. interessi compensativi quantificati in via equitativa al tasso legale a decorrere dalla data 20.1.2013, interessi calcolati inizialmente sulla somma del danno riferito a tale epoca, determinato dividendo la stima attuale per il coefficiente di rivalutazione, desunto dai noti indici ISTAT, e successivamente, sulla somma via via rivalutata anno per anno, sempre secondo gli indici ISTAT ( Cass. Sez. Un. Civ.; 22.4.1994- 17.12.1995 n. 1712) fino alla data di pubblicazione della sentenza e quelli ulteriori sulla somma liquidata da tale ultima data fino al saldo. In relazione alle spese mediche sostenute risulta provato per documenti un esborso di € 502. Su tale somma è dovuta la rivalutazione dalla data dell'esborso alla decisione, oltre gli interessi compensativi al tasso legale sulle somme originariamente dovute, rivalutate, anno per anno, sulla base degli indici
ISTAT.
Non sono, invece, risarcibili le spese sostenute da parte attrice per la consulenza medico legale redatta in ambito extragiudiziale. Le spese di lite seguono la soccombenza che tenuto conto della c.t.u espletata nel corso del processo e delle sue risultanze, (anche in considerazione della franchigia prevista in polizza) vengono compensate per la metà e la restante metà viene liquidata come da dispositivo con applicazione dei compensi previsti dal DM
n. 147 /2022 per tutte le fasi concretamente svolte. Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda condanna la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Controparte_3 favore di , per i titoli per cui è causa, della somma di € 1745,00 (di cui € 502,00 per Parte_1 spese mediche) oltre interessi e rivalutazione monetaria, nella misura e con le modalità indicate in motivazione;
2) condanna inoltre la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali che, compensate per la metà, liquida la restante metà in complessivi € 1800,00 per compenso professionale, oltre € 264,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, oltre spese di c.t.u. come in atti liquidate.
Nuoro, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Maria Adelaide Satta pagina 4 di 4