Sentenza 2 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2002, n. 14145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14145 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 14 1 45 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 24672/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron. 32838 - Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud.10/07/02 - Rel. Consigliere.Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: PI NI, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO ARGANELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI MARIANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 250/00 della Corte d'Appello di 2002 LECCE, depositata il 23/10/00 - R.G.N. 248/2000; 3423 'udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato MARIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo LE EP domanda, sulla base di un unico, articolato motivo di ricorso, la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce che ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva negato il diritto del ricorrente a percepire la indennità di mobilità con l'adeguamento pari all'80% della variazione annuale dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai, così come previsto dall'art.1, comma 5, del d.l. n.299/94, convertito in legge n.451/94, per il trattamento di integrazione salariale straordinaria. Il giudice dell'impugnazione, sulla scorta della sentenza costituzionale n.184/2000, ha ritenuto che il collegamento creato dalla norma tra il trattamento di CIGS e indennità di mobilità - nel senso che gli aumenti del primo vanno a riflettersi sulla seconda fa esclusivo riferimento al momento iniziale di determinazione della - indennità e non può legittimare una interpretazione estensiva o analogica della norma stessa, il cui tenore letterale è stato dal giudice delle leggi conforme ai principi costituzionali. L'INPS non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico, articolato motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art.7, commi 3 e 12, della legge n.223/91, nonché degli artt. 1 e 3 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, dell'art.12 delle preleggi, e degli artt. 24 e 101 della Costituzione, in una con vizi di motivazione. Sostiene che il nuovo meccanismo di adeguamento delle integrazioni salariali trova immediata applicazione anche al trattamento ordinario di disoccupazione e, quindi, opera anche per la indennità di mobilità, in virtù del richiamo contenuto nell'art.7, comma 12, della legge n.223/91 alla normativa che disciplina la disoccupazione involontaria. Aggiunge che la norma dell'art.7, comma 3, della legge 3 n.223/91 è scorporabile in due precetti: mentre in uno si afferma il principio della indicizzazione della indennità di mobilità, nell'altro vengono individuati i criteri per pervenire all'adeguamento di quest'ultima. Questo solo secondo precetto è venuto meno per effetto del congelamento della contingenza e, in tale situazione, il giudice, a fronte della imperatività della norma che impone la indicizzazione annuale della prestazione, ha il dovere di ricercare dei meccanismi perequativi, analoghi a quello caducato, in modo da dare attuazione alla volontà del legislatore, manifestata in più occasioni, di disciplinare in maniera "eguale” l'indicizzazione delle prestazioni previdenziali di cui si discute. Il ricorso non è fondato, come già ritenuto dalla giurisprudenza della Corte con la sentenza 30 luglio 2001, n. 10379 (ed altre pronunciate nella stessa data). L'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, determina il quantum dell'indennità di mobilità facendolo coincidere per i primi dodici mesi con il trattamento straordinario di integrazione salariale, percepito dagli stessi lavoratori ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, e paramentrandolo all'80% dello stesso trattamento per i mesi successivi. Lo stesso art. 7, al comma 3, prevede che l'indennità di mobilità, così calcolata in percentuale del trattamento straordinario di integrazione salariale, è adeguata - ossia incrementata - ogni anno in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Ai sensi, invece, dell'art. 1 (articolo unico) della legge 13 agosto 1980, n. 427, nel testo originario, il canone di adeguamento nel tempo del trattamento straordinario di integrazione salariale era sempre il riferimento all' incremento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti, ma con il parametro (inferiore) dell'80% dell'incremento stesso. Il meccanismo di adeguamento automatico adottato dal legislatore, sia per l'indennità di mobilità che per il trattamento straordinario, è divenuto concretamente inoperante con il protocollo d'intesa del 31 luglio 1992: il Governo e le parti sociali hanno preso atto dell'intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari. La scala mobile è stata abbandonata e, quindi, non sono state reiterate le disposizioni legislative di estensione transitoria al settore privatistico del meccanismo di adeguamento dell'indennità integrativa speciale dettato dall'art. 16 d.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, per il pubblico impiego (da ultimo, legge 13 luglio 1990, n. 191). Il legislatore ha ritenuto, allora, di intervenire, ma limitatamente al trattamento straordinario di integrazione salariale. L'intervento è stato attuato dapprima con l'art. 1, comma 6, d.l. 18 maggio 1994, n. 40 (non convertito); poi, con analoga disposizione contenuta nell'art. 1, comma 7, d.l. 18 marzo 1994, n. 185; ed infine con l'art. 1 (Norme in materia di cassa integrazione guadagni), comma 5, d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 451. Tale disposizione ha riformulato il secondo comma dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, prevedendo, da una parte, un duplice massimale della retribuzione quale base di calcolo dell'indennità in questione (l'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non puoi superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive,è superiore a lire 2.700.000 mensili); dall'altra, stabilendo che con effetto dal 18 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento 5 derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Abbandonato, quindi, l'ormai inutilizzabile meccanismo dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti, l'adeguamento automatico del trattamento cigs, sia del massimale utile per il calcolo che dell'importo in concreto spettante, è stato parametrato alla variazione dell'indice dei prezzi. Lo stesso testo normativo, all'art. 2 (Norme relative alla disciplina della mobilità dei lavoratori), non ha, invece, introdotto alcuna modifica al terzo comma dell'art. 7 legge n. 223/91, ma l'indennità di mobilità, a causa del suo agganciamento al trattamento c.i.g.s. ha beneficiato del meccanismo di adeguamento automatico del massimale dell'importo di integrazione salariale: ad un più elevato trattamento straordinario di integrazione salariale corrisponde, infatti, un (iniziale) più elevata indennità di mobilità. Pertanto, le due indennità (dopo essere rimaste entrambe "congelate" negli anni 1992/1994, hanno ripreso a crescere nello stesso limite dei due massimali previsti per il trattamento straordinario di integrazione salariale. Ciò è stato, tra l'altro, rimarcato dalla Corte costituzionale (nella sent. n. 184 del 2000, di cui si dirà in seguito) che ha puntualmente rilevato che "gli aumenti del trattamento straordinario menzionato vanno a riflettersi, sia pure indirettamente, sull'indennità di mobilità". Sulla base dei ricordati eventi normativi non è consentito dubitare che il legislatore abbia inteso regolare in maniera differenziata le due indennità: evitando per entrambe il congelamento totale derivante dall'incremento pari a zero della contingenza dei lavoratori dipendenti, ma introducendo un meccanismo di adeguamento automatico dell'importo dovuto all'avente diritto per il solo trattamento di cigs, in coerenza con l'opzione di fondo – comprovata dal fatto che 1'indennità di mobilità è destinata, dopo - un anno, a ridursi all'80% del trattamento straordinario di integrazione di ritenere nel tempo maggiormente meritevole di sostegno ad opera del sistema di sicurezza sociale il lavoratore in cigs (ancora occupato in un'azienda in crisi ovvero soggetta a processi di ristrutturazione) rispetto al lavoratore in mobilità (disoccupato ed avviato ad un possibile collocamento, seppur differenziato perché disciplinato in termini più favorevoli). Ed in effetti, tale coerenza intendeva recuperare l'interpretazione autentica (in realtà, innovativa) del comma 3 dell'art. 7 1. 223/1991, nel senso che la percentuale di aumento dell'indennità di contingenza rilevante per adeguare 1'indennità di mobilità dovesse essere non il 100%, ma solo 1'80%, così come per il trattamento straordinario di integrazione salariale, non apparendo giustificata la condizione di maggior favore fatta all'istituto dell'indennità di mobilità (art. 10, comma 3, d.l. 20 marzo 1992, n. 237, non convertito;
art. 10, comma 3, d.l. 20 maggio 1992, n. 293, non convertito;
infine, l'art. 6, comma 3, d.l. 20 luglio 1992, n. 345, anch'esso non convertito, e non più reiterato perché divenuto in concreto inoperante il meccanismo di adeguamento automatico commisurato agli aumenti dell'indennità di contingenza). Del tema specifico dell'introduzione di un meccanismo di effettivo adeguamento automatico dell'indennità di mobilità, si occupa, invece, l'art. 45, comma 1, lett. r), legge 17 maggio 1999, n. 144, con cui il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare norme che prevedano, tra l'altro, l'adeguamento annuale, a decorrere dal 10 gennaio (di ogni anno), dell'indennità di mobilità nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, proprio come già previsto dal menzionato secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'art. 1 d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in 1. 19 luglio 1994, n. 451. Nel descritto contesto normativo, l'interpretazione secondo la quale l'indennità di mobilità deve essere adeguata automaticamente, cioè incrementata, facendosi applicazione dello stesso meccanismo contemplato dalla legge per il trattamento di cgis, non ha base nel diritto positivo. Non vi è dubbio che il comma 3 dell'art. 7 1. 223/1991 sia rimasto vigente nel suo testo originario, essendo inconcepibile che una fonte normativa possa essere influenzata da eventi che costituiscono il frutto dell'esercizio di autonomia negoziale. Ma proprio per questo è profondamente errato e contraddittorio, sul piano del ragionamento giuridico, ritenere che gli eventi negoziali abbiano determinato una lacuna del disposto legislativo, lacuna che autorizzerebbe ad aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, ovvero ai principi generali dell'ordinamento giuridico (art. 12, disp, prelim. cod. civ.). Al contrario, il comma terzo dell'art. 7 1. 223/1991 è rimasto in vigore nell'interezza delle sue disposizioni. E' avvenuto soltanto che, avendo il legislatore stabilito che gli incrementi automatici dell'indennità di mobilità sarebbe stati quelli stessi di cui beneficiavano i salari in virtù dell'istituto negoziale dell'indennità di contingenza, da un certo momento in poi questi incrementi, per effetto di una diversa regolazione pattizia, non si sono più avuti (ma il problema si sarebbe posto in maniera sostanzialmente identica anche se, anziché pari a zero, gli incrementi fossero stati ancorati a parametri molto inferiori agli aumenti effettivi del costo della vita). joreazion Spesso sovrapposta con la tesi dell'integrazione analogica e indebitamente confusa con essa, è l'opinione secondo la quale si dovrebbe distinguere tra un nucleo realmente precettivo del comma 3 dell'art. 7 1. 223/1991, concernente, per così dire tran debeatur e dunque la regola dell'adeguamento automatico, e le disposizioni attinenti al mero quantum, dirette semplicemente a dettare un criterio funzionale all'operatività del precetto primario. Con la conseguenza che la sopravvenuta inutilizzabilità del criterio legislativo autorizzerebbe il giudice a ricercarne un altro, ugualmente idoneo, onde rispettare il precetto dell'adeguamento automatico. 8 Si deve obiettare che una simile operazione di scomposizione di un precetto unitario, che rappresenta la fonte di un'obbligazione pubblica (ex lege), come tale impegnativa per la finanza pubblica, sarebbe per l'interprete completamente arbitraria. Il legislatore dispone che l'indennità di mobilità dovrà variare secondo lo stesso meccanismo di incremento indicizzato dei salari;
la cessazione del funzionamento di detto meccanismo (ovvero anche le modifiche) non può alterare i contenuti della disposizione fino a consentire all'interprete di leggerla come se dicesse che, ove non dovesse operare (o non dovesse operare in maniera adeguata) il criterio del riferimento all'indennità di contingenza, dovrà essere l'interprete a ricercarne altro analogo in grado di assicurare la rivalutazione nel tempo dell'indennità. E' ben possibile che l'ordinamento giuridico contempli una disposizione normativa con simili contenuti: ciò è accaduto, ad esempio, per effetto della sentenza costituzionale. n. 497 del 1988, atteso che la dichiarata illegittimità della mancata previsione di un meccanismo compensativo di adeguamento automatico dell'indennità ordinaria di disoccupazione ha modificato l'art. 13 del decreto-legge marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nel senso che il valore monetario indicato andava adeguato, benché non fosse precisato il criterio e questo dovesse essere individuato dal giudice (cfr. C. Cost. n. 295 del 1992). Ma non è certamente questo il caso del terzo comma dell'art. 7 1. 223/1991, con il quale il legislatore ha espresso una determinata regola di adeguamento automatico, adeguamento che vicende successive hanno svuotato di contenuto, dopo di che lo stesso legislatore ha optato per la soluzione di affidare alla rivalutazione dei massimali fissati per il trattamento di cigs l'unico incremento automatico dell'indennità (iniziale) di mobilità, rendendola insensibile alle successive variazioni dell'indice ISTAT come, invece, disposto per il trattamento di cigs (salvo a programmare, come si è detto, un successivo intervento diretto a parificare le due indennità). q Ed allora la pretesa all'adeguamento annuale (anche) dell'indennità di mobilità nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, non potrebbe trovare accoglimento se non passando per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della regola in vigore, quale si ricava dal comma 3 dell'art. 7 della 1. 223/1991 e dalle richiamate disposizioni del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 451. Senonché la questione deve essere giudicata manifestamente infondata in quanto già esaminata dalla Corte costituzionale con la sentenza. n. 184 del 2000, che ha escluso che. vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutazione dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei massimali che ne determinano l'ammontare, sia sotto il profilo dell'osservanza del principio di adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.), sia sotto quello del trattamento differenziato tra indennità di mobilità e trattamento di cigs (art. 3 cost.), non essendo irragionevole l'esercizio in tal senso della discrezionalità del legislatore a causa delle differenze tra le due forme di tutela previdenziale. In conclusione, e per tutte le su esposte ragioni, il ricorso va rigettato. I Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in applicazione del D A , S 0 O S 1 L 3 A . L 3 T T disposto dell'art.. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nuovamente vigente a seguito di C. cost. 6 O , R B A . A I S ' E N D L P L S A E 3 n. 134 del 1994). I T 7 D S - N I 8 O G S - P O 1 N M 1 E
P. Q. M.
A I S D I A E E D A G , E O G O La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. T R E T T N L T S I E I R S G I A E E L D R Così deciso in Roma, in data 10 luglio 2002 L O E D M ini Paraquan! Il Presidente Il Consigliere estensore девав шейfal you IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 18 IL CANCELLIERENCELLI ае 201T. 2002 -