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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Verona
In nome del popolo italiano
SEZIONE FAMIGLIA
In composizione collegiale con i Giudici
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato il seguente
decreto
nella causa civile iscritta al n° 5423/2023 R.G.
promossa con ricorso depositato il giorno 02/08/2023
da con l'avv. LANZA BARBARA MARIA Parte_1
e CUCCHETTO ALESSIA;
-ricorrente-
contro con l'avv. DE NICOLO MICHELE , Controparte_1
-resistente –
con l'intervento dell'avv. Chiara TOSI, curatrice speciale del figlio minore
[...]
Persona_1
e del PUBBLICO MINISTERO
Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione modalità di affidamento e di mantenimento di figli non matrimoniali 2
Conclusioni di parte ricorrente
“NEL MERITO
1. Dichiarare, ex art. 330 c.c. decaduto dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
2. Subordinatamente, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento
della domanda ex art. 330 c.c., affidarsi il figlio minore in via super Per_1
esclusiva alla madre, che curerà ogni decisione di ordinaria e straordinaria
amministrazione riferibili al minore, riservando a Parte_1
anche tutte le decisioni di maggiore importanza afferenti all'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale riferibili al figlio, fatto
salvo l'obbligo di comunicazione al padre delle decisioni assunte.
3. Disporsi la sospensione della frequentazione padre-figlio.
4. Disporsi che corrisponda a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 500,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in via
anticipata a mezzo bonifico bancario con valuta fissa, a far data dal deposito
del ricorso e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
5. Disporsi il padre concorra, nella misura del 50% al pagamento delle
voci di spesa accessoria per il figlio, come di seguito indicate:
I. spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo
accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte
dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket
per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal
medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II. spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e
preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e
fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e
interventi chirurgici;
III. spese scolastiche da documentare, che non richiedono un
preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste
da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di 3
corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi
per il trasporto pubblico;
IV. spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e
preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi
universitari; costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con
pernottamento; corsi di recupero e lezioni private;
V. spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo:
costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00
da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa
connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per
lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di
studio differenziato (BES).
VI. spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo
prolungato; centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad
abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori;
5a. Disporsi che, quando debba sostenere una spesa di Parte_1
cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo), che ritenga necessaria od utile,
comunichi la propria decisione a questi, nel caso in cui non Controparte_1
sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta
entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della
stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5b. Disporsi che in caso di rifiuto non motivato, la spesa andrà comunque
divisa secondo le quote stabilite dal giudice;
nel caso di spese medico sanitarie,
che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, dovrà
permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
6. Condannarsi alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1
maggiorate del 30% ex art. 4 comma1-bis D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022.”
Conclusioni di parte resistente 4
“A – affidamento del minore condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento dello stesso
presso l'abitazione (allo stato ignota) della madre;
B – onere di contribuzione a carico del padre nella misura di EURO 200,00
mensili, rivalutabili
annualmente oltre alle spese straordinarie.”
Conclusioni della curatrice speciale
“1. Nel merito:
a) disporsi l'affidamento esclusivo alla madre del minore con collocamento
stabile dalla stessa, che curerà ogni decisione di ordinaria e straordinaria
amministrazione per il figlio con obbligo della madre di riferire al padre in
ordine alle decisioni;
b) disporsi che il padre potrà incontrare il minore in ambiente protetto,
incaricando a tal fine il Servizio Socio Sanitario territorialmente competente di
organizzare gli incontri alla presenza di un educatore;
c) disporsi l'obbligo del padre di corrispondere alla madre per il mantenimento
del minore l'importo di euro 500 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese in
via anticipata a mezzo bonifico bancario da rivalutarsi annualmente secondo
gli indici Istat con concorso del padre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo vigente del Tribunale di Verona;
d) l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100 % dalla madre anche in
ordine agli arretrati;
e) voglia il Tribunale assumere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia.
2. In via istruttoria:
disporsi la prosecuzione dell'intervento del Servizio Sociale territorialmente
competente per valutare la capacità genitoriale dei genitori del minore
[...]
e la predisposizione di un calendario di incontri padre Persona_1
figlio in modalità protetta con supporto terapeutico al minore;
disporsi l'intervento del SerD territorialmente competente per verificare
l'eventuale abuso da parte del padre di sostante alcoliche e stupefacenti;
5
si chiede che venga espletata CTU su entrambi i genitori, atta a dimostrare
lo stato mentale ed emotivo di entrambi anche ai fini di valutarne la capacità
genitoriale, in relazione ai bisogni del minore.
Conclusioni del P.M.
“Nulla si oppone”
motivi della decisione
Premesso che:
dalla relazione non matrimoniale tra i sigg. Parte_1
n data 16.8.2018 è nato
[...] Controparte_1 [...]
(si veda atto di nascita prodotto come Persona_1
doc. 3 dalla ricorrente);
la relazione è cessata nel 2019 e la ricorrente ha chiesto che, previa nomina di un curatore speciale del minore, fosse dichiarata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, o in subordine,
che fosse disposto l'affidamento superesclusivo alla madre, la sospensione degli incontri con il padre fino agli accertamenti da parte del Ser.D. o, in subordine, incontri con modalità protette, nonché gli obblighi di contribuzione al mantenimento, indicati nell'importo fisso di € 500 mensili per il mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in particolare, a sostegno delle proprie domande, ha allegato che la relazione era stata caratterizzata da precarietà abitativa ed economica,
che il resistente aveva tenuto condotte di violenza fisica e verbale nei suoi confronti, che lo stesso faceva uso di sostanze stupefacenti e pretendeva di accompagnare in carcere il bambino per far visita al nonno paterno detenuto, che successivamente alla fine della relazione e il ritorno a Verona, il padre, rimasto a Corato (BR), salvo un primo breve periodo, aveva visto il figlio in limitate occasioni e in presenza della madre, che la stessa e la propria famiglia erano state gravemente 6
minacciate dal padre del resistente e che il resistente aveva contribuito in modo irrisorio e discontinuo al mantenimento del bambino;
con decreto 14.8.2023 la Presidente del. fissava udienza di comparizione, assegnando termine per la notifica al resistente, e nominava curatrice speciale del minore l'avv. Chiara TOSI;
il resistente, regolarmente notificato, non si costituiva entro il termine assegnato;
si costituiva la curatrice speciale, la quale chiedeva che fosse disposto l'affidamento superesclusivo alla madre, con incontri protetti con il padre ed aderiva alla domanda di contributo al mantenimento proposta dalla ricorrente;
la ricorrente depositava ulteriori memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.,
nonostante la mancata costituzione del resistente;
il procedimento è stato istruito documentalmente dalla Presidente
delegata, che ha ascoltato la ricorrente e la curatrice speciale e all'esito dell'udienza di comparizione del 19.12.2023 ha pronunciato la seguente ordinanza riservata, depositata il 4.1.2024: “letti il ricorso introduttivo;
dato atto che il resistente, regolarmente e tempestivamente notificato presso il
luogo di residenza anagrafica, non si è costituito, né è comparso in udienza,
cosicché va dichiarata la sua contumacia;
esaminati i documenti prodotti e le
istanze istruttorie formulate;
sentita la sola ricorrente e dato atto
dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione;
ritenuto che
vadano
pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del figlio
nato in [...] il giorno 16 agosto 2018, Per_1
attualmente residente in [...]; ritenuto che,
vista la situazione creatasi dopo la fine della relazione, in considerazione delle
allegazioni riguardo il disinteresse del resistente e le problematiche anche di
dipendenza di quest'ultimo, della distanza tra i luoghi di residenza e nella
contumacia del medesimo, appare preferibile fin dalla presente fase, disporre la
residenza prevalente del figlio presso la madre, con affidamento esclusivo 7
rafforzato e tempi e modalità d'incontro protette con il padre;
ritenuto inoltre
che il padre non convivente dovrà contribuire al mantenimento del figlio
corrispondendo alla madre un contributo in denaro che appare congruo
determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso mensile di € 300
rivalutabile, tenuto conto delle presumibili esigenze del bambino, delle risorse
economiche e delle capacità reddituali dei genitori (non constano impedimenti
al lavoro del padre, che non costituendosi non ha fornito informazioni sulla
situazione economico-patrimoniali), dei compiti di cura e domestici che
continueranno ad essere svolti esclusivamente dalla madre, dell'assenza di
contribuzione diretta e del percepimento dell'assegno unico universale
esclusivamente da parte di quest'ultima (dagli estratti conto risulta essere pari
ad € 221 mensili); rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 50% alle
spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
ritenuto che
,
nella contumacia del padre, vadano richieste d'ufficio, nell'interesse del figlio
minore, informazioni presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate sull'estratto
conto contributivo e sui redditi del padre;
ritenuto altresì necessario
approfondire la situazione personale dei genitori, ed in particolare del padre, e
del minore, nonché dei congiunti attivabili come risorse, tramite incarico ai
Servizi Sociali;
per questi motivi
dichiara la contumacia del resistente;
visto ed applicato l'art.
473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti
nell'interesse della prole: 1) Affida il figlio minore in via Per_1
superesclusiva alla madre, che potrà assumere in via esclusiva tutte le
decisioni riguardo la salute, l'educazione e l'istruzione, senza necessità del
consenso del padre, dandone allo stesso comunicazione;
gli incontri tra il padre
e il minore potranno svolgersi con modalità protette che verranno organizzate
dai Servizi Sociali competenti sul luogo di residenza del minore;
il padre potrà
inoltre effettuare una videochiamata alla settimana, nella giornata del sabato,
nell'orario che verrà stabilito dalla madre;
2) Dispone che il sig. CP_1
contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo
[...] 8
mensilmente alla madre sig. entro il 5° Parte_1
giorno di ciascun mese, l'importo di € 300, rivalutabile annualmente secondo
gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Verona;
3) L'assegno unico universale sarà percepito in via
esclusiva dalla madre, quale affidataria esclusiva. INCARICA la cancelleria di:
- chiedere all'INPS di inviare l'estratto conto contributivo del sig.
nato a [...] il [...] e residente Controparte_1
anagraficamente a VIALE RENO 23 70033 CORATO (BA) (codice fiscale:
); - chiedere all'Agenzia delle Entrate di inviare C.F._1
informazioni sui redditi del medesimo relativi agli ultimi tre anni. Assegna
termine fino al 29.2.2024 per la trasmissione da parte dell'INPS e dell'Agenzia
delle Entrate. Incarica i Servizi Sociali competenti sul luogo di residenza del
minore e quelli sul luogo di residenza del padre (CORATO, di svolgere Per_2
indagini - anche presso i presidi sanitari (medico di base e servizio per le
dipendenze) e scolastici -, sulla capacità e sulle risorse genitoriali, sul rapporto
del figlio con i genitori ed in particolare con il padre, residente in [...]
viale Reno 23, e con altre figure di riferimento in ambito familiare
eventualmente disponibili ed attivabili come risorse, riferendo ogni
informazione utile ai fini dei provvedimenti sull'affidamento, sulla residenza e
sui tempi d'incontro con il genitore non convivente. Incarica i Servizi Sociali
del luogo di residenza del minore – Negrar (VR) via Osteria Vecchia n. 15 - di
organizzare incontri protetti tra il padre e il minore. Assegna termine di
centoventi giorni per il deposito della relazione. Predispone il seguente
CALENDARIO del processo, modificabile solo in caso di sopravvenienze o
impedimenti: - udienza del 12.9.2024 h. 12.15 per esame dell'esito delle
informazioni richieste, con termine fino al 5.12.2024 per deduzioni scritte sulle
relazioni dei Servizi;
- udienza del 12.12.2024 h.
9.30 per rimessione della
causa al Collegio con termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note
scritte di precisazione delle conclusioni e fino a quindici giorni prima per il
deposito di comparse conclusionali.”; 9
pervenivanno le relazioni dei Servizi Sociali e le informazioni dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS;
parte resistente si è costituita tardivamente in data 27.8.2024,
opponendosi alla pronuncia di decadenza, chiedendo l'affidamento condiviso e la determinazione di un contributo a proprio carico di € 200
mensili, oltre alle spese straordinarie;
contestava il disinteresse nei confronti del figlio, sostenendo che la ricorrente aveva ostacolato gli incontri, e allegava di aver contribuito al mantenimento secondo le proprie limitate disponibilità;
esaminate le informazioni assunte, la ricorrente e la curatrice speciale precisavano le conclusioni riportate nell'intestazione della presente sentenza e depositavano gli scritti conclusivi e le relative repliche;
il resistente depositava tardivamente solo gli scritti conclusivi all'udienza del 12.12.2024, la causa era rimessa al Collegio per la decisione;
Ritenuto che:
in diritto, tutte le questioni relative all'esercizio della responsabilità
genitoriale, anche nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, sono disciplinate dagli artt. 337 bis e ss. cc, norme inserite dall'art.
7.12 del d. lg. 28.12.2013 n° 154, con il quale si è attuata la piena equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, sotto il profilo delle regole sostanziali in caso di crisi della relazione tra i genitori;
la recente riforma che ha introdotto gli artt. 473
bis 1 e ss. c.p.c. ha altresì attuato la piena equiparazione delle regole processuali;
quanto alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, la stessa è stata motivata da: a) il persistente disinteresse del padre nei confronti del bambino, sotto diversi profili (scolastico, medico,
personale); b) l'assenza di una relazione tra padre e figlio, attestata dalle relazioni in atti;
c) l'assenza d'impegno per l'acquisizione di 10
adeguate competenze genitoriali;
d) il protratto inadempimento agli obblighi economici attuali e pregressi;
invero, la circostanza che il padre abbia fatto uso di sostanze stupefacenti non è stata contestata e dallo stesso non è stato allegato e dimostrato che di aver seguito e completato un idoneo programma di recupero;
parimenti incontestata è la discontinuità degli incontri con il figlio e il mancato coinvolgimento nella sua vita, ma ciò va valutato anche in relazione alla notevole distanza tra i luoghi di residenza (il padre vive in provincia di Brindisi, a seguito del Per_1
trasferimento, in provincia di Verona); la contribuzione al mantenimento da parte del padre è stata discontinua e parziale, ma non assente;
carente è stata anche la partecipazione e la collaborazione nel presente procedimento: nonostante la regolarità della notifica, egli non si è prontamente costituito, non è comparso personalmente a nessuna delle tre udienze, giustificando l'impedimento solo per la partecipazione alla seconda, si è presentato ai Servizi Sociali
competenti sul luogo di residenza solo dopo plurime convocazioni (si veda relazione 11.4.2024 dei Servizi Sociali del Comune di Coriano) e non ha prodotto la documentazione sulla propria situazione economica indicata nel decreto di fissazione dell'udienza;
le condotte minacciose del nonno paterno non possono invece essere ascritte al resistente, che non consta le abbia agevolate;
ciò premesso, nonostante le indubbie carenze genitoriali del padre, la discontinuità nella sua relazione con il minore e nella contribuzione al suo mantenimento, non si ravvisano gravi ragioni per disporre la misura più estrema, ossia la decadenza dalla responsabilità genitoriale,
ed escludere ogni possibilità di recupero con l'intervento dei Servizi
Sociali; né dalle informazioni assunte tramite i Servizi Sociali risulta che la condotta omissiva risulta aver prodotto un grave pregiudizio ai danni del minore;
11
la Suprema Corte ha statuito che la decadenza rappresenta una misura estrema, che presuppone che la condotta del genitore abbia comportato un grave pregiudizio per il minore e che non sia formulabile una prognosi di recupero: fra le molte, si menzionano Cass n. 24708 del
16/09/2024 “In tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta
una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del
genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da
indizi gravi, precisi e concordanti. (La S.C. ha cassato il decreto impugnato,
che aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre
di una tredicenne, senza la necessaria individuazione di condotte malevole o
disfunzionali della donna nei confronti della figlia, ma soltanto di
comportamenti ambivalenti o elusivi delle modalità degli incontri protetti).” e
Cass. n. 12237 del 09/05/2023 “Il provvedimento di decadenza dalla
responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si
traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito
esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero,
attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze
genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un
progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale,
caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con
l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi
territoriali”;
merita invece accoglimento la domanda di affidamento superesclusivo alla madre, già disposto in via provvisoria, giustificato dalle già
indicate carenze e inadempimenti del padre e dalla debole relazione con il figlio;
quanto agli incontri, va previsto che, previa sottoposizione del padre ad una valutazione da parte dei Servizi Sociali, questi ultimi, qualora ne ravvisino le condizioni, attivino modalità protette;
nelle more il 12
padre potrà effettuare una videochiamata nel fine settimana in orario da concordare;
sotto il profilo economico, dalle informazioni acquisite tramite l'Agenzia delle Entrate e l'INPS risulta che il resistente negli ultimi anni ha svolto attività lavorativa percependo redditi che nel 2022 sono stati pari a circa € 12.000; non constano peraltro impedimenti al lavoro;
valutate le capacità lavorative dei genitori (la madre ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una retribuzione di circa € 1300
mensili), l'assenza di contribuzione diretta da parte del padre e il percepimento integrale dell'assegno unico universale da parte della madre, che ora convive con il nuovo compagno con il quale deve presumersi dividere le spese, va confermato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo l'importo mensile di € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'esito e l'oggetto della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà relativamente al rapporto processuale tra la ricorrente e il resistente, mentre la restante metà va posta a carico del resistente e liquidata come da dispositivo, basandosi sui parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. n. 147 del 13/08/2022, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, e tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate e del valore indeterminato della controversia;
relativamente al rapporto processuale con la curatrice speciale, visto l'esito della controversia (la ricorrente soccombe sulla domanda di decadenza, il resistente sulle restanti domande), entrambi i genitori vanno condannati alla rifusione in favore dello Stato con quote uguali,
nella misura liquidata come da dispositivo e tenuto conto dell'attività
svolta (apprezzabilmente inferiore a quella della ricorrente), delle questioni trattate e del valore indeterminato della controversia;
per questi motivi
13
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Respinge la domanda di decadenza dalla responsabilità
genitoriale del padre;
2) Affida il figlio minore in via superesclusiva alla madre, Per_1
che potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardo la salute, l'educazione e l'istruzione, senza necessità del consenso del padre, dandone comunicazione all'indirizzo mail che lo stesso comunicherà;
3) Gli incontri tra il padre e il minore potranno svolgersi previa sottoposizione del padre ad una valutazione da parte dei
Servizi Sociali competenti sul luogo di residenza del minore,
che, qualora ne ravvisino le condizioni, attiveranno modalità
protette; il padre potrà inoltre effettuare una videochiamata ogni fine settimana, nell'orario che verrà stabilito dalla madre;
4) Dispone che il sig. contribuisca al Controparte_1
mantenimento del figlio corrispondendo mensilmente Per_1
alla madre sig. entro il 5° giorno Parte_1
di ciascun mese, l'importo di € 300, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con base il mese di gennaio 2024 e il
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Verona;
5) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre, quale affidataria esclusiva;
6) Dispone la compensazione delle spese di lite relativamente al rapporto processuale tra la ricorrente e il resistente nella misura della metà; pone la restante metà a carico del resistente, che condanna alla rifusione dell'importo (già liquidato per la quota)
di € 5.844 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali;
14
7) condanna la ricorrente e il resistente alla rifusione in favore dello Stato delle spese di lite per la curatela speciale, liquidate in
€ 5430, oltre IVA, CPNA e spese generali;
8) Si comunichi anche ai Servizi Sociali competenti sul luogo di residenza del minore.
Verona, 21/01/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra