Articolo 3 della Legge 10 agosto 1950, n. 658
Articolo 2
Versione
19 settembre 1950
Art. 3.
Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Amministrazione del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dei patrimoni riuniti ex-economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

Entrata in vigore il 19 settembre 1950