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Articolo 10 della Legge 27 ottobre 1965, n. 1200
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Articolo 9
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Legge 27 ottobre 1965, n. 1200
Articolo 10 della Legge 27 ottobre 1965, n. 1200
Versione
10 novembre 1965
Art. 10.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 10 novembre 1965
Vedi fonte istituzionale
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