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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/01/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1054 2024 R.G.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
Dott. Giovanni De Marco Presidente
Dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
Giudice Dott.ssa Viviana Scaramuzza
Nella causa iscritta al n. 1054/2024 R.G. vertente tra: C.F. 1 nato a [...] 1 , C.F.: '
,
il 01/10/1987, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. VARRONE TOMMASO;
RICORRENTE
CP_1 , C.F.: C.F. 2 nata a [...]
,
di Gotto (ME), il 06/04/1981, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. DAMA
IRENE;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
riunito nella Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente:
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 20/12/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/09/2024, Parte 1 ha esposto di e che da tale avere intrattenuto una relazione more uxorio con CP 1
unione è nato il [...] il piccolo Persona 1 ; che la relazione si
è interrotta e la CP_1 si è trasferita unitamente al piccolo in altra abitazione. Ha chiesto di regolamentare l'affidamento, il diritto di visita e le condizioni di mantenimento del minore.
Si è costituita CP 1 , la quale ha dedotto che la fine della relazione coniugale è da imputare al comportamento del Pt 1 gravemente ingiurioso e violento nei propri confronti. Ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore, di regolamentare il diritto di visita secondo quanto indicato nella propria comparsa, di disporre a carico del Pt 1 un contributo al mantenimento di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che l'assegno unico sia percepito dalla stessa al 100%.
All'udienza del 20/12/2024 le parti sono comparse personalmente dinanzi al giudice delegato e, in esito alla discussione, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla CP_1 va rigettata.
Il Collegio osserva che l'affidamento monogenitoriale ha carattere residuale e può essere disposto in via rigorosamente subordinata ed eccezionale rispetto all'affido condiviso, ovvero solo laddove quest'ultimo sia pregiudizievole per la prole. Nel caso di specie, le allegazioni della CP_1 in merito all'asserita inidoneità genitoriale del appaiono generiche e prive di supporto, frutto di una Pt 1
eccessiva litigiosità tra le parti;
dunque, non si ravvisano elementi per disporre l'affidamento esclusivo, avuto riguardo al superiore interesse del minore ed al suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Va quindi disposto l'affido condiviso del minore Persona 1
con collocamento prevalente presso il domicilio della madre.
Per ciò che concerne il diritto di visita del Pt 1 , il Collegio dispone che il padre trascorrerà con il figlio tre pomeriggi settimanali (da concordare con la madre o, in difetto di accordo, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), dalle ore 17:00 alle ore 19:30, prelevandolo dalla casa materna ed ivi riaccompagnandolo. Il fine settimana il padre potrà tenere con sé il figlio, alternando il sabato e la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 13,00. A partire dall'età di tre anni dalle ore 10,00 alle ore
19,00. Durante il periodo estivo il bambino trascorrerà quindici giorni anche non consecutivi con il padre, dalle ore 10,00 alle ore 13:00 (dall'1 luglio al 31 agosto), secondo modalità da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. A partire dall'età di tre anni dalle ore 10,00 alle ore 19,00. Analoghe regole valgono per le vacanze natalizie e pasquali in cui, ad anni alteri, il bambino trascorrerà il periodo dal 24 al 31 dicembre con un genitore ed il periodo dal 1° gennaio al 7 gennaio con l'altro; similmente avverrà con i giorni della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Il bambino, il giorno del suo compleanno, trascorrerà alternativamente il pranzo o la cena con ognuno dei genitori.
A partire dal quinto anno di età, il padre trascorrerà con il figlio tre pomeriggi settimanali (da concordare con la madre o, in difetto di accordo, nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì), dalle ore 17:00 alle ore 19:30, prelevandolo dalla casa materna ed ivi riaccompagnandolo. Inoltre, il Pt 1 potrà tenere con sé il figlio due weekend al mese, secondo il criterio dell'alternanza, prelevandolo dall'abitazione materna alle ore 10:00 del sabato e ivi riaccompagnandolo alle ore
20:30 di domenica. Durante il periodo estivo il bambino trascorrerà quindici giorni con il padre, anche non consecutivi (dall'1 luglio al 31 agosto), secondo modalità da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Il bambino trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 31 dicembre con un genitore ed il periodo dall'1 gennaio al 7 gennaio con l'altro; similmente avverrà con i giorni della Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo. Rimane fermo che il bambino, il giorno del suo compleanno, trascorrerà alternativamente il pranzo o la cena con ognuno dei genitori. Pt 1In merito al contributo economico, risulta che il percepisce una retribuzione di circa € 900,00/€ 1.000,00 mensili e versa e € 100,00 mensili per il mantenimento della figlia nata da una precedente relazione;
mentre la CP_1 è allo stato disoccupata e percepisce il reddito di inclusione. Orbene, sulla scorta di tali elementi e tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti, il contributo a carico del Pt 1 va quantificato nella somma di € 250,00, da corrispondere al domicilio della CP_1 entro il giorno 5 di ciascun mese, a far data dal momento della domanda. Tale importo è soggetto a rivalutazione annuale, sulla base dei consueti indici Istat.
Va precisato che tale somma copre esclusivamente le spese ordinarie, per tali intendendosi quelle relative alla vita quotidiana (vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, ricarica cellulare), all'istruzione (spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliere, doposcuola), alla salute (medicinali da banco compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), ed ai trasporti
(spese di trasporto urbano, (tessera autobus e metro, carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli).
I genitori dovranno partecipare nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, sostenute nell'interesse del figlio. In tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli minori, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). In regime di affidamento condiviso, tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie "obbligatorie" (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
L'assegno unico universale va suddiviso tra le parti in ragione del 50% ciascuno.
Le spese del giudizio, in considerazione della natura e dell'esito della controversia, che ha parzialmente disatteso le richieste di entrambe le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1054/2024 R.G., così dispone:
-AFFIDA il minore Persona 1 ad entrambi i genitori, con
,collocamento prevalente presso il domicilio della madre, CP 1 e regola i tempi di frequentazione tra padre e figlio secondo quanto precisato in parte motiva;
- PONE a carico di Parte 1 l'obbligo di corrispondere un assegno mensile a CP 1 per il mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, pari € 250,00, rivalutabile ogni anno in base agli indici
ISTAT; - DISPONE che i genitori concorrano al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio nella misura del 50% ciascuno;
- DISPONE che l'assegno unico sia suddiviso tra le parti in ragione del 50% ciascuno;
- COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio tenutasi il 27/12/2024.
IL GIUDICE REL. ED EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Giovanni De Marco