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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 26/05/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 787 /2023 promossa da
DA
P.IV ), con sede in 20122 Milano (MI), Parte_1 P.IV_1
via Enrico Besana n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Luca Martorana del Foro di Milano (C.F.
[...]
– pec: , elettivamente domiciliata C.F._1 Email_1
presso il suo studio in 20122 Milano, Via Freguglia n. 10, Email_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
(codice fiscale ), con domicilio Controparte_1 C.F._2
professionale in Biella, via Torino, n. 35, rappresentato e difeso dal prof. avv. Stefano Ambrosini
(codice fiscale ) del Foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso lo C.F._3
studio del nominato difensore sito in Torino, Corso Montevecchio, n. 50,
Email_2
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (P. I.V.A./C.F. ) con sede legale in Roma, Piazza P.IV_2
Guglielmo Marconi 25, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Sacchi Eleonora (C.F. ) presso il cui studio CodiceFiscale_4
in GA (VA) alla Via Dante Alighieri 4/a
TERZO CHIAMATO
E CONTRO
1 con sede in Torino, Piazza San Controparte_2
Carlo n. 161 – Palazzo Villa, P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Vitantonio Piemonte, P.IV_3
elettivamente domiciliata presso il cui studio in Torino, via Pietro Bagetti 13
Email_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21/5/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (già Parte_1 Controparte_3 conveniva in giudizio l'avv. quale curatore del Fallimento Nuova Portalupi Controparte_1
Salumi S.r.l., al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno, per avere il compendio aziendale aggiudicato dall'attrice il 8/6/2021 in seno a vendita competitiva endoconcorsuale
(acquistato con atto del notaio 16/9/2021, Rep. n. 173064, Racc. n. 34115 e preso in consegna il
23/9/2021) un minor valore rispetto a quanto dichiarato nella perizia di stima dell'arch. posta a Per_1
base della vendita competitiva.
Più precisamente, l'attrice deduceva che, al momento della presa in consegna dei beni in data
23/9/2021, si avvedeva che i locali dell'azienda si trovavano in stato di abbandono e che non erano presenti alcuni beni pure in origine inventariati ed oggetto di perizia di stima, riscontrando altresì che, nelle more, erano stati asportati cavi elettrici rivestiti in rame, di talché non era più possibile utilizzare i quadri elettrici e gli impianti.
L'attrice contestava al curatore una responsabilità per omessa custodia dei locali e quantificava il danno patito a. in euro 100.413,00, oltre IV ed oltre oneri di smaltimento rifiuti, pari al costo necessario per il rifacimento integrale delle linee e degli impianti;
b. oltre ulteriori danni da accertare, per un importo pari al valore dei beni non rivenuti al momento della consegna del compendio aziendale all'attrice (in particolare: macchina tritacarne antica presente nell'ufficio individuato come “ufficio 19” ed elencata con il n. 386, corrispondente alla fotografia n.
422; affettatrici antiche presenti nell'ufficio individuato come “ufficio 19” ed elencate ai nn. 387 e
388, corrispondenti alle fotografie nn. 423, 424, 425 e 426; macchina da scrivere “Olivetti”, individuata come da elenco nel “corridoio 14” ed elencata al n. 360, corrispondente alla fotografia n.
404); oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
2 Si costituiva in giudizio l'avv. contestando l'ammissibilità dell'azione Controparte_1
proposta, in quanto diretta personalmente contro il Curatore e non nei confronti del Fallimento, unico soggetto legittimato passivo.
Il convenuto eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, atteso che, ai sensi dell'art. 38 l.f., era l'eventuale nuovo curatore a poter esercitare azione di responsabilità contro il Curatore negligente revocato.
Il convenuto negava, in ogni caso, gli addebiti, sostenendo di aver assunto condotta diligente, essendo stato autorizzato a dare incarico di vigilanza dei locali a Mek Pol s.p.a., società specializzata;
contestava altresì la sussistenza e la quantificazione del danno come invocato dall'attrice.
Per il caso di condanna, il convenuto chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa le compagnie di assicurazione, HDI Assicurazioni s.p.a., in proprio ed anche quale società incorporante la
[...]
(denominata a partire dal 15 febbraio 2022 HDI Italia s.p.a.), ed Controparte_4 [...]
Controparte_2
In seguito ad autorizzazione alla chiamata in causa, si costituivano in giudizio
[...]
e chiedendo il rigetto della Controparte_4 Controparte_2 domanda dell'attrice in quanto inammissibile e infondata, nonché il rigetto della domanda di manleva del convenuto.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., il fascicolo veniva assegnato a nuovo giudice, dott.ssa Giulia
Pezzino.
Depositati gli scritti conclusionali, la causa veniva riassegnata al giudice scrivente.
All'udienza del 21/5/2025, le parti hanno precisavano le conclusioni. La causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza entro trenta giorni.
In diritto, le domande di parte attrice non possono essere accolte per i seguenti motivi.
Preliminarmente, alla luce delle difese svolte da entrambe le parti in merito alla natura della responsabilità del Curatore convenuto in giudizio risarcitorio, è opportuno rammentare la distinzione tra azione risarcitoria volta a far valere un danno al patrimonio fallimentare dall'azione volta a far valore un danno proprio al patrimonio del terzo.
L'azione ex art. 38 legge fall. è una azione volta a far valere un danno ai beni del fallimento (cfr.
Cass. n. 13805/2013) e, quindi, un danno patito dalla massa dei creditori per effetto di una condotta del Curatore. Per tali ragioni, tale azione è esperibile dal nuovo Curatore, o al più dal fallito in caso di disinteresse degli organi fallimentari (cfr. Cass. 4448/2012); essa presuppone una responsabilità contrattuale del Curatore conseguente all'inadempimento di specifici obblighi relativi al rapporto che intercorre tra curatore e la procedura (cfr. Cass. n. 2955/2014; Cass. n. 5044/2001).
3 Diversamente, il danno fatto valere dal terzo al patrimonio proprio è azionabile ai sensi delle norme del codice civile e non dell'art. 38 legge fall..
Nel caso di specie, sin dall'atto di citazione, ha dichiarato di Parte_1
azionare una responsabilità extracontrattuale del Curatore per danno da omessa custodia dei locali aziendali e non una responsabilità del Curatore ai sensi dell'art. 38 legge fall..
E' peraltro evidente che l'attrice non faccia valere un danno al patrimonio fallimentare, e tanto meno un danno alla massa, quanto piuttosto un danno al proprio patrimonio, sotto forma di maggior esborso che dovrà sostenere per rifare l'impianto elettrico e sotto forma di minor valore del proprio patrimonio, per non essere stati rinvenuti nel compendio aziendale acquistato alcuni beni, in origine acquisiti all'attivo fallimentare e sottratti da terzi a causa (a dire di parte attrice) di una omissione negligente del Curatore.
Senonchè, nel lamentare un danno al proprio patrimonio, l'attore invoca i doveri istituzionali del
Curatore, in particolare il dovere di custodia cui è tenuto per legge quale organo della procedura, dovere da valutarsi in rapporto al parametro della diligenza professionale.
È evidente, quindi, il riferimento all'operato del Curatore quale organo della procedura fallimentare e non invece quale privato o comunque soggetto responsabile personalmente.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che, qualunque responsabilità attinente alla custodia dei beni inventariati e alla vendita di detti beni nell'ambito della procedura concorsuale non può che far capo all'organo propulsore della medesima e non alla persona fisica che ne è titolare. L'obbligazione risarcitoria prospettata dall'attore, in quanto correlata all'esercizio di atti tipici rientranti nelle attribuzioni dell'organo curatela, deve, quindi, essere
a carico del fallimento, iscrivendosi a tutti gli effetti nel novero di quelle elencate alla L. Fall. , art. 111, n. 1.
Disposizione di legge che deve intendersi riferita anche ai fatti illeciti riferibili al curatore e, più in generale, ogni altro atto o fatto idoneo a dar vita ad una obbligazione in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.), purché si pongano in rapporto di dipendenza causale dalla procedura concorsuale (cfr. Cass. n. 28984/2008).
Nelle medesima ottica della responsabilità del Curatore quale organo della procedura concorsuale, si è ulteriormente affermato che anche i crediti risarcitori, purché si pongano in rapporto di dipendenza causale dalla procedura concorsuale, divengono "costi" di questa, assimilabili a quelli relativi all'amministrazione del fallimento ed alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, con la conseguenza che la domanda giudiziale per la condanna al conseguente risarcimento, se avanzata in via ordinaria, va dichiarata improponibile (Cass. 11379/2011).
4 Si noti che il precedente richiamato in comparsa conclusionale da parte attrice – sentenza della Corte di Cassazione n. 11976/2023 - fa riferimento proprio ad un caso in cui l'aggiudicatario, intenzionato ad ottenere il risarcimento del danno patito per aver acquistato un immobile nelle more danneggiato a causa di omessa custodia del Curatore, aveva proposto domanda di insinuazione al passivo e quindi una domanda di credito rivolta nei confronti del Fallimento.
Anche in altri precedenti la responsabilità del Curatore per violazione dei doveri del proprio operato, ovvero per culpa in eligendo o vigilando, è stata dichiarata come una responsabilità idonea a riflettersi sulla responsabilità del Fallimento: in quei casi, il soggetto costituito in giudizio era il Fallimento e non il solo Curatore (v. Cass. 10513/2018).
Va inoltre osservato che la invocata responsabilità del Curatore involge, più in generale, il rapporto tra aggiudicatario e procedura concorsuale, in quanto tale responsabilità presuppone la verifica
(aggiuntiva):
1- della responsabilità del curatore per essersi, eventualmente, avvalso dell'operato di coadiutori
(es. società specializzate di vigilanza), peraltro tendenzialmente in forza di autorizzazione degli organi della procedura (comitato dei creditori o GD);
2- della applicabilità al Fallimento delle norme del codice civile sulle vendite non incompatibili con la natura forzata della vendita endoconcorsuale (garanzia per vizi o mancanza di qualità).
Ciò conferma il venire in rilievo di una responsabilità professionale del Curatore da valutarsi all'interno di un rapporto complesso insito nella procedura concorsuale.
Alla luce di quanto sopra, difetta la legittimazione passiva del Curatore, convenuto personalmente, al fine di contraddire la pretesa risarcitoria dell'aggiudicatario.
La causa ha natura documentale ed è matura per la decisione allo stato degli atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base a parametri medi ex d.m. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, complessità media.
Le spese di lite inerenti alla costituzione del convenuto e alla chiamata in causa di HDI Assicurazioni sono poste in capo a parte attrice in base al principio di causalità, avendo detta parte ingiustamente convenuto in giudizio il Curatore personalmente, così dando anche causa alla chiamata in causa della relativa compagnia di assicurazioni.
Diversamente, le spese di lite nei rapporti tra avv. e sono interamente CP_1 Controparte_2 compensate tra dette parti, considerato l'evolversi dei rapporti tra le due, per come risulta dallo scambio di corrispondenza agli atti, attestante essenzialmente come le parti non abbiano trovato un accordo circa le modalità ed il tempi con cui doveva essere formalizzata la rinuncia alla domanda di manleva svolta giudizialmente dall'assicurato (il convenuto pretendeva il pagamento stragiudiziale, per intero, delle spese legali al fine di rinunciare alle domande verso la terza chiamata;
la terza
5 chiamata pretendeva la rinuncia alla domande prima di erogare, in sede stragiudiziale, il saldo di dette spese legali). Posto che entrambe le parti ritengono che la costituzione di tale ulteriore compagnia assicuratrice fosse evitabile, il contrasto emergente dalla corrispondenza prodotta era componibile utilizzando semplicemente il criterio di buona fede e collaborazione, valutato peraltro il tempo non irrisorio intercorso tra l'autorizzazione alla chiamata in causa ed il termine per la costituzione in giudizio della terza chiamata. Si ritiene, pertanto, che la condotta della difesa di parte convenuta e di
Contr Contr
abbia interrotto il nesso di causa tra domanda giudiziale dell'attrice e chiamata in causa di , contribuendo piuttosto ad alimentare il contrasto tra di esse e, quindi, l'instaurazione di un rapporto processuale evitabile.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'avv. a contraddire sulla pretesa CP_1
risarcitoria svolta da parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta e a HDI Assicurazioni s.p.a., a titolo di spese di lite, la somma di euro 10.900,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IV se dovuta e oltre CPA;
- Compensa interamente le spese di causa nei rapporti tra avv. e CP_1 [...]
Controparte_2
Vercelli, 23/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 787 /2023 promossa da
DA
P.IV ), con sede in 20122 Milano (MI), Parte_1 P.IV_1
via Enrico Besana n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Luca Martorana del Foro di Milano (C.F.
[...]
– pec: , elettivamente domiciliata C.F._1 Email_1
presso il suo studio in 20122 Milano, Via Freguglia n. 10, Email_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
(codice fiscale ), con domicilio Controparte_1 C.F._2
professionale in Biella, via Torino, n. 35, rappresentato e difeso dal prof. avv. Stefano Ambrosini
(codice fiscale ) del Foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso lo C.F._3
studio del nominato difensore sito in Torino, Corso Montevecchio, n. 50,
Email_2
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (P. I.V.A./C.F. ) con sede legale in Roma, Piazza P.IV_2
Guglielmo Marconi 25, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Sacchi Eleonora (C.F. ) presso il cui studio CodiceFiscale_4
in GA (VA) alla Via Dante Alighieri 4/a
TERZO CHIAMATO
E CONTRO
1 con sede in Torino, Piazza San Controparte_2
Carlo n. 161 – Palazzo Villa, P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Vitantonio Piemonte, P.IV_3
elettivamente domiciliata presso il cui studio in Torino, via Pietro Bagetti 13
Email_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21/5/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (già Parte_1 Controparte_3 conveniva in giudizio l'avv. quale curatore del Fallimento Nuova Portalupi Controparte_1
Salumi S.r.l., al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno, per avere il compendio aziendale aggiudicato dall'attrice il 8/6/2021 in seno a vendita competitiva endoconcorsuale
(acquistato con atto del notaio 16/9/2021, Rep. n. 173064, Racc. n. 34115 e preso in consegna il
23/9/2021) un minor valore rispetto a quanto dichiarato nella perizia di stima dell'arch. posta a Per_1
base della vendita competitiva.
Più precisamente, l'attrice deduceva che, al momento della presa in consegna dei beni in data
23/9/2021, si avvedeva che i locali dell'azienda si trovavano in stato di abbandono e che non erano presenti alcuni beni pure in origine inventariati ed oggetto di perizia di stima, riscontrando altresì che, nelle more, erano stati asportati cavi elettrici rivestiti in rame, di talché non era più possibile utilizzare i quadri elettrici e gli impianti.
L'attrice contestava al curatore una responsabilità per omessa custodia dei locali e quantificava il danno patito a. in euro 100.413,00, oltre IV ed oltre oneri di smaltimento rifiuti, pari al costo necessario per il rifacimento integrale delle linee e degli impianti;
b. oltre ulteriori danni da accertare, per un importo pari al valore dei beni non rivenuti al momento della consegna del compendio aziendale all'attrice (in particolare: macchina tritacarne antica presente nell'ufficio individuato come “ufficio 19” ed elencata con il n. 386, corrispondente alla fotografia n.
422; affettatrici antiche presenti nell'ufficio individuato come “ufficio 19” ed elencate ai nn. 387 e
388, corrispondenti alle fotografie nn. 423, 424, 425 e 426; macchina da scrivere “Olivetti”, individuata come da elenco nel “corridoio 14” ed elencata al n. 360, corrispondente alla fotografia n.
404); oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
2 Si costituiva in giudizio l'avv. contestando l'ammissibilità dell'azione Controparte_1
proposta, in quanto diretta personalmente contro il Curatore e non nei confronti del Fallimento, unico soggetto legittimato passivo.
Il convenuto eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, atteso che, ai sensi dell'art. 38 l.f., era l'eventuale nuovo curatore a poter esercitare azione di responsabilità contro il Curatore negligente revocato.
Il convenuto negava, in ogni caso, gli addebiti, sostenendo di aver assunto condotta diligente, essendo stato autorizzato a dare incarico di vigilanza dei locali a Mek Pol s.p.a., società specializzata;
contestava altresì la sussistenza e la quantificazione del danno come invocato dall'attrice.
Per il caso di condanna, il convenuto chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa le compagnie di assicurazione, HDI Assicurazioni s.p.a., in proprio ed anche quale società incorporante la
[...]
(denominata a partire dal 15 febbraio 2022 HDI Italia s.p.a.), ed Controparte_4 [...]
Controparte_2
In seguito ad autorizzazione alla chiamata in causa, si costituivano in giudizio
[...]
e chiedendo il rigetto della Controparte_4 Controparte_2 domanda dell'attrice in quanto inammissibile e infondata, nonché il rigetto della domanda di manleva del convenuto.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., il fascicolo veniva assegnato a nuovo giudice, dott.ssa Giulia
Pezzino.
Depositati gli scritti conclusionali, la causa veniva riassegnata al giudice scrivente.
All'udienza del 21/5/2025, le parti hanno precisavano le conclusioni. La causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza entro trenta giorni.
In diritto, le domande di parte attrice non possono essere accolte per i seguenti motivi.
Preliminarmente, alla luce delle difese svolte da entrambe le parti in merito alla natura della responsabilità del Curatore convenuto in giudizio risarcitorio, è opportuno rammentare la distinzione tra azione risarcitoria volta a far valere un danno al patrimonio fallimentare dall'azione volta a far valore un danno proprio al patrimonio del terzo.
L'azione ex art. 38 legge fall. è una azione volta a far valere un danno ai beni del fallimento (cfr.
Cass. n. 13805/2013) e, quindi, un danno patito dalla massa dei creditori per effetto di una condotta del Curatore. Per tali ragioni, tale azione è esperibile dal nuovo Curatore, o al più dal fallito in caso di disinteresse degli organi fallimentari (cfr. Cass. 4448/2012); essa presuppone una responsabilità contrattuale del Curatore conseguente all'inadempimento di specifici obblighi relativi al rapporto che intercorre tra curatore e la procedura (cfr. Cass. n. 2955/2014; Cass. n. 5044/2001).
3 Diversamente, il danno fatto valere dal terzo al patrimonio proprio è azionabile ai sensi delle norme del codice civile e non dell'art. 38 legge fall..
Nel caso di specie, sin dall'atto di citazione, ha dichiarato di Parte_1
azionare una responsabilità extracontrattuale del Curatore per danno da omessa custodia dei locali aziendali e non una responsabilità del Curatore ai sensi dell'art. 38 legge fall..
E' peraltro evidente che l'attrice non faccia valere un danno al patrimonio fallimentare, e tanto meno un danno alla massa, quanto piuttosto un danno al proprio patrimonio, sotto forma di maggior esborso che dovrà sostenere per rifare l'impianto elettrico e sotto forma di minor valore del proprio patrimonio, per non essere stati rinvenuti nel compendio aziendale acquistato alcuni beni, in origine acquisiti all'attivo fallimentare e sottratti da terzi a causa (a dire di parte attrice) di una omissione negligente del Curatore.
Senonchè, nel lamentare un danno al proprio patrimonio, l'attore invoca i doveri istituzionali del
Curatore, in particolare il dovere di custodia cui è tenuto per legge quale organo della procedura, dovere da valutarsi in rapporto al parametro della diligenza professionale.
È evidente, quindi, il riferimento all'operato del Curatore quale organo della procedura fallimentare e non invece quale privato o comunque soggetto responsabile personalmente.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che, qualunque responsabilità attinente alla custodia dei beni inventariati e alla vendita di detti beni nell'ambito della procedura concorsuale non può che far capo all'organo propulsore della medesima e non alla persona fisica che ne è titolare. L'obbligazione risarcitoria prospettata dall'attore, in quanto correlata all'esercizio di atti tipici rientranti nelle attribuzioni dell'organo curatela, deve, quindi, essere
a carico del fallimento, iscrivendosi a tutti gli effetti nel novero di quelle elencate alla L. Fall. , art. 111, n. 1.
Disposizione di legge che deve intendersi riferita anche ai fatti illeciti riferibili al curatore e, più in generale, ogni altro atto o fatto idoneo a dar vita ad una obbligazione in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.), purché si pongano in rapporto di dipendenza causale dalla procedura concorsuale (cfr. Cass. n. 28984/2008).
Nelle medesima ottica della responsabilità del Curatore quale organo della procedura concorsuale, si è ulteriormente affermato che anche i crediti risarcitori, purché si pongano in rapporto di dipendenza causale dalla procedura concorsuale, divengono "costi" di questa, assimilabili a quelli relativi all'amministrazione del fallimento ed alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, con la conseguenza che la domanda giudiziale per la condanna al conseguente risarcimento, se avanzata in via ordinaria, va dichiarata improponibile (Cass. 11379/2011).
4 Si noti che il precedente richiamato in comparsa conclusionale da parte attrice – sentenza della Corte di Cassazione n. 11976/2023 - fa riferimento proprio ad un caso in cui l'aggiudicatario, intenzionato ad ottenere il risarcimento del danno patito per aver acquistato un immobile nelle more danneggiato a causa di omessa custodia del Curatore, aveva proposto domanda di insinuazione al passivo e quindi una domanda di credito rivolta nei confronti del Fallimento.
Anche in altri precedenti la responsabilità del Curatore per violazione dei doveri del proprio operato, ovvero per culpa in eligendo o vigilando, è stata dichiarata come una responsabilità idonea a riflettersi sulla responsabilità del Fallimento: in quei casi, il soggetto costituito in giudizio era il Fallimento e non il solo Curatore (v. Cass. 10513/2018).
Va inoltre osservato che la invocata responsabilità del Curatore involge, più in generale, il rapporto tra aggiudicatario e procedura concorsuale, in quanto tale responsabilità presuppone la verifica
(aggiuntiva):
1- della responsabilità del curatore per essersi, eventualmente, avvalso dell'operato di coadiutori
(es. società specializzate di vigilanza), peraltro tendenzialmente in forza di autorizzazione degli organi della procedura (comitato dei creditori o GD);
2- della applicabilità al Fallimento delle norme del codice civile sulle vendite non incompatibili con la natura forzata della vendita endoconcorsuale (garanzia per vizi o mancanza di qualità).
Ciò conferma il venire in rilievo di una responsabilità professionale del Curatore da valutarsi all'interno di un rapporto complesso insito nella procedura concorsuale.
Alla luce di quanto sopra, difetta la legittimazione passiva del Curatore, convenuto personalmente, al fine di contraddire la pretesa risarcitoria dell'aggiudicatario.
La causa ha natura documentale ed è matura per la decisione allo stato degli atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base a parametri medi ex d.m. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, complessità media.
Le spese di lite inerenti alla costituzione del convenuto e alla chiamata in causa di HDI Assicurazioni sono poste in capo a parte attrice in base al principio di causalità, avendo detta parte ingiustamente convenuto in giudizio il Curatore personalmente, così dando anche causa alla chiamata in causa della relativa compagnia di assicurazioni.
Diversamente, le spese di lite nei rapporti tra avv. e sono interamente CP_1 Controparte_2 compensate tra dette parti, considerato l'evolversi dei rapporti tra le due, per come risulta dallo scambio di corrispondenza agli atti, attestante essenzialmente come le parti non abbiano trovato un accordo circa le modalità ed il tempi con cui doveva essere formalizzata la rinuncia alla domanda di manleva svolta giudizialmente dall'assicurato (il convenuto pretendeva il pagamento stragiudiziale, per intero, delle spese legali al fine di rinunciare alle domande verso la terza chiamata;
la terza
5 chiamata pretendeva la rinuncia alla domande prima di erogare, in sede stragiudiziale, il saldo di dette spese legali). Posto che entrambe le parti ritengono che la costituzione di tale ulteriore compagnia assicuratrice fosse evitabile, il contrasto emergente dalla corrispondenza prodotta era componibile utilizzando semplicemente il criterio di buona fede e collaborazione, valutato peraltro il tempo non irrisorio intercorso tra l'autorizzazione alla chiamata in causa ed il termine per la costituzione in giudizio della terza chiamata. Si ritiene, pertanto, che la condotta della difesa di parte convenuta e di
Contr Contr
abbia interrotto il nesso di causa tra domanda giudiziale dell'attrice e chiamata in causa di , contribuendo piuttosto ad alimentare il contrasto tra di esse e, quindi, l'instaurazione di un rapporto processuale evitabile.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'avv. a contraddire sulla pretesa CP_1
risarcitoria svolta da parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta e a HDI Assicurazioni s.p.a., a titolo di spese di lite, la somma di euro 10.900,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IV se dovuta e oltre CPA;
- Compensa interamente le spese di causa nei rapporti tra avv. e CP_1 [...]
Controparte_2
Vercelli, 23/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
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