Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1086/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
( ), nato/a il 28/04/1988 a ALBANIA, difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. ORECCHIO FULVIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
( ), nato/a il 27/08/1979 a ALBANIA, difeso/a CP C.F._2 dall'avv. CAVALLO EMILIANO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale. Trasformazione del rito.
Atti trasmessi al PM.
IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/10/2004 in Albania, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di RAGUSA dell'anno 2020 al n. 8 parte II serie C.
Dall'unione sono nate le figlie e . Per_1 Per_2
Con ricorso notificato il 9.5.2024 ha introdotto il giudizio di separazione;
Parte_1 CP si è costituito in data 18.7.2024.
[...]
Il giudice deSInato, in esito alla comparizione e audizione dei coniugi, ha emesso i provvedimenti temporanei e urgenti (“Dispone l'affidamento condiviso della figlia , la quale vivrà con la Per_2 madre nella casa coniugale a lei assegnata e potrà vedere il padre ogni volta che vorrà; pone a carico di l'obbligo di corrispondere, dalla data del presente provvedimento, la CP somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) a per il mantenimento delle figlie, Parte_1 al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla ricorrente, oltre rivalutazione e oltre il 50% delle spese straordinarie”); ed ha rinviato per l'escussione dei testi ammessi;
all'udienza allo scopo fissata le parti, tramite i difensori, chiedono la trasformazione del rito
1. Le parti vivranno separate come di fatto già fanno da marzo 2024 con l'obbligo di mantenere un comportamento rispettoso reciprocamente e verso le figlie, e il SI. CP
si impegna a cambiare la propria residenza dalla casa coniugale di via Santa Teresa
[...]
a Ragusa entro e non oltre un mese dal deposito della presente istanza;
2. Le figlie nata a [...] il [...] maggiorenne non ancora Persona_3 economicamente sufficiente e , ancora minorenne, vivranno con la madre Persona_4 alla quale verrà assegnata la casa coniugale sita in Ragusa, Via Santa Teresa n. 52; 3.
3. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione assunte Per_2 singolarmente dalla madre;
la minore, stante l'età adolescenziale potrà decidere autonomamente i tempi e i modi di frequentazione del padre;
4. Il padre corrisponderà alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese la somma CP complessiva di € 400,00 a titolo di mantenimento per le figlie (€200,00 per ciascuna) fino a che le stesse non saranno economicamente autosufficienti, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie meglio specificate in ottemperanza alle linee guida del CNF;
5. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, dunque, rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento ovvero a qualsiasi richiesta e/o forma di mantenimento, dichiarando di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro.
6. Con lo scioglimento della comunione legale ex art 191 cc a seguito della separazione personale, al fine di regolare altresì i relativi rapporti patrimoniali oltre che per la definizione dei rapporti obbligatori in essere, le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, concordano altresì quanto segue: a) Il SI. si impegna a trasferire, CP entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che pronuncerà la separazione dei coniugi, la propria quota del 50% di proprietà dell'immobile di via Santa Teresa n. 52, iscritto al C.U. sez. Urbana A, fg 52 p.lla n. 924 sub 5 (cat. A/4 classe 2 consistenza 4,5 vani di 98mq piano 3-4) alle figlie e con oneri e spese a Persona_4 Persona_3 carico di entrambe le parti al 50%. b) Il SI. si impegna altresì a trasferire CP alla IG.ra , entro tre mesi dalla data di pubblicazione della Sentenza che Parte_1 pronuncerà la separazione dei coniugi, la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in Albania a Kavaje, Josif Buda Ndertesa n. 227 Apartamenti n. 3 (zona catastale n.
8551 n. 11/25+2-2 V.5 Fg. 214), i relativi oneri e spese notarili saranno poste a carico della SI.ra la quale individuerà il Notaio che provvederà al trasferimento. A tali CP pattuizioni soggette a trascrizione nei registri immobiliari, costituenti elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della separazione dei coniugi, sarà data esecuzione a mezzo pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le esenzioni previste dalla legge. d) L'unità immobiliare sita in Ragusa, Via Giacomo Sammito n. 75 (in Catasto Piazza Cappuccini n. 75), identificata al C.F. del Comune di Ragusa al Foglio A/280, part. 1513, sub. 1, cat. A/6, cl. 3, vani 1, Rendita Euro 35,64, acquistata in costanza di matrimonio dal SI. , rimarrà definitivamente assegnata al SInor CP CP
e) La SI.ra si impegna a corrispondere al SI. la
[...] Parte_1 CP somma di € 7.000,00 (settemilaeuro) a titolo di restituzione della quota parte dei risparmi accumulati dalla coppia in costanza di matrimonio, all'uopo impegnandosi a versare la somma di € 3.500,00 entro e non oltre un mese dal deposito della presente istanza ed i restanti € 3.500,00 entro e non oltre la data di stipula dell'atto di trasferimento immobiliare di cui al punto n. 6 a) della presente. f) Il veicolo attualmente in uso alla SI.ra Pt_1
Ford C max targato CV644WP di proprietà del SI. verrà intestato alla
[...] CP SI.ra mentre il veicolo attualmente in uso al SI. intestato alla Parte_1 CP SI.ra dovrà essere rottamato, entro e non oltre dieci giorni dal deposito della Parte_1 presente istanza, a cura e spese del SI. , e la SInora si CP Parte_1 impegna a consegnare tutta la eventuale documentazione necessaria al relativo adempimento;
da parte sua la SI.ra contestualmente si obbliga, entro dieci Parte_1 giorni dal deposito della presente istanza, ad effettuare gli adempimenti necessari al trasferimento di proprietà del veicolo targato CV644WP a sua esclusiva cura e spese. Il motociclo Yamaha targato AH21698, di proprietà del SInor , rimarrà a lui CP definitivamente assegnato. g) Le parti si obbligano, entro trenta giorni dal deposito della presente istanza, a chiudere il conto corrente n. 1048039091 cointestato acceso presso h) I coniugi danno atto di non avere risparmi e altri beni comuni né Controparte_2 nessun altro rapporto economico e patrimoniale comune. i) I coniugi prestano, sin da ora, reciproco consenso per l'espatrio ovvero per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di altro documento equipollente valido per l'espatrio della figlia minore . I coniugi Per_2 dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano altresì che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. k) I coniugi rinunciano espressamente alla proposizione di appello contro l'emananda Sentenza che pronuncerà la separazione dei coniugi. l) Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Il Collegio prende atto del fatto che la convivenza non può più proseguire e ritiene che può ressere omologato l'accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli e con diritti indisponibili;
prende atto, inoltre, degli accordi collaterali intervenuti tra i coniugi;
spese di lite integralmente compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP omologando le condizioni concordate dalle parti come in motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 13/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti