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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/07/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
n. 435/2025 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LOCRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente rel. dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 435/2025 R.G., riservata, con il provvedimento del
Giudice Istruttore ai sensi dell'art. 422 bis.22 C.P.C., per la decisione collegiale in camera di consiglio sulla domanda di emissione di sentenza parziale relativa allo stato delle persone, richiesta da parte ricorrente all'udienza del 15.07.2025, con la successiva prosecuzione del giudizio per le ulteriori domande, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.03.1966, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paola Coniglio
(indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/11/1966, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Geracitano
(indirizzo PEC: ; Email_2
resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCORDATARIO.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15 luglio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 3 n. 435/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Premesso che
- le parti avevano instaurato il giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa dell'intervenuto accordo tra le parti emesso dal Tribunale di
Locri n. 1831/2023 del 13/04/2023 (RG n. 1510/2022), ed erano comparse dinanzi al Presidente del Tribunale in data 11/04/2023;
- con ricorso depositato il 06/05/2025 ha chiesto la Parte_1
dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con , in Stilo (RC) in data 06/06/1992, trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del comune di Stilo, anno 1992, numero 3, parte II, serie A;
- con comparsa di costituzione depositata in data 09/06/2025 Controparte_1
si costituiva in giudizio e dichiarava di non opporsi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- all'udienza del 15 luglio 2025, dinanzi al Giudice designato parte ricorrente chiedeva l'emissione di sentenza parziale sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre la controparte non si opponeva;
ritenuto che
- sussistano i presupposti (ipotesi di cui all'art. 3, n. 2 lett. b della legge
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché ulteriormente modificata dalla L. 6 maggio 2015 n. 55) per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, in quanto sono ormai decorsi i sei mesi prescritti dalla legge, a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale trattandosi di caso di procedura di separazione consensuale, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e/o interruzione della separazione;
- la causa debba proseguire dinnanzi al Giudice designato per le pronunzie consequenziali;
- la regolamentazione delle spese di lite debba essere rimandata alla pronunzia definitiva;
P.Q.M.
letti gli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 comma 13 L. 1.12.1970,
Pagina 2 di 3 n. 435/2025 R.G. Tribunale di Locri.
il Tribunale di Locri, come sopra composto, non definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così dispone:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Stilo, anno 1992, numero 3, parte II, serie A;
B) ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Stilo (RC) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238 e 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898;
C) rinvia alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite;
D) dispone per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale del 19 luglio
2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Amadei
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LOCRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente rel. dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 435/2025 R.G., riservata, con il provvedimento del
Giudice Istruttore ai sensi dell'art. 422 bis.22 C.P.C., per la decisione collegiale in camera di consiglio sulla domanda di emissione di sentenza parziale relativa allo stato delle persone, richiesta da parte ricorrente all'udienza del 15.07.2025, con la successiva prosecuzione del giudizio per le ulteriori domande, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.03.1966, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paola Coniglio
(indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/11/1966, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Geracitano
(indirizzo PEC: ; Email_2
resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCORDATARIO.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15 luglio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 3 n. 435/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Premesso che
- le parti avevano instaurato il giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa dell'intervenuto accordo tra le parti emesso dal Tribunale di
Locri n. 1831/2023 del 13/04/2023 (RG n. 1510/2022), ed erano comparse dinanzi al Presidente del Tribunale in data 11/04/2023;
- con ricorso depositato il 06/05/2025 ha chiesto la Parte_1
dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con , in Stilo (RC) in data 06/06/1992, trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del comune di Stilo, anno 1992, numero 3, parte II, serie A;
- con comparsa di costituzione depositata in data 09/06/2025 Controparte_1
si costituiva in giudizio e dichiarava di non opporsi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- all'udienza del 15 luglio 2025, dinanzi al Giudice designato parte ricorrente chiedeva l'emissione di sentenza parziale sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre la controparte non si opponeva;
ritenuto che
- sussistano i presupposti (ipotesi di cui all'art. 3, n. 2 lett. b della legge
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché ulteriormente modificata dalla L. 6 maggio 2015 n. 55) per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, in quanto sono ormai decorsi i sei mesi prescritti dalla legge, a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale trattandosi di caso di procedura di separazione consensuale, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e/o interruzione della separazione;
- la causa debba proseguire dinnanzi al Giudice designato per le pronunzie consequenziali;
- la regolamentazione delle spese di lite debba essere rimandata alla pronunzia definitiva;
P.Q.M.
letti gli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 comma 13 L. 1.12.1970,
Pagina 2 di 3 n. 435/2025 R.G. Tribunale di Locri.
il Tribunale di Locri, come sopra composto, non definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così dispone:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Stilo, anno 1992, numero 3, parte II, serie A;
B) ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Stilo (RC) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238 e 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898;
C) rinvia alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite;
D) dispone per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale del 19 luglio
2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Amadei
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