Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 10/04/2025 N. 6577/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
– – rappresentati e difesi dall'Avv.to Parte_1 Parte_2 Parte_3
CIAFFI ANNALISA nonchè ( VIA NOMENTANA, Parte_4 C.F._1
251 00161 ROMA;
ed elett.te dom.to presso lo studio in Roma, in Via Galilei n. 45
RICORRENTI contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to PESSI ROBERTO Controparte_1
e SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE ( CORSO MONFORTE, 15 20122 C.F._2
MILANO; nonché ( ) CORSO MONFORTE 15 Controparte_2 C.F._3
MILANO; ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA VOLTA 25 27100 PAVIA C/O AVV.TO
CARLO DE MARTINO
RESISTENTE
OGGETTO: superminimo
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/6 Dott. Riccardo Atanasio
Con ricorso depositato in data 24.5.24 il ricorrente e gli altri litisconsorti hanno Parte_1
convenuto in giudizio la società resistente , chiedendo al Giudice: CP_1
“Accertare e dichiarare, in via principale per la cause indicata al paragrafo a) e in via subordinata per la causale indicata al paragrafo b), la illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti
e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Superminimo individuale” operati da in danno CP_1 dei ricorrenti dal febbraio 2018 e in conseguenza e per l'effetto, condannare in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce “AP/Superminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché alla pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 nelle seguenti misure euro 3.850,00 per Parte_1
[...
, euro 4.030,95 per euro 4.030,95 per , o nelle diverse misure Parte_2 Parte_3 maggiori o minori ritenute di giustizia. Disporre, occorrendo, CTU sugli importi spettanti ai ricorrenti.
Con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
I ricorrenti sono tutti dipendenti della società assunti con le seguenti decorrenze: CP_1
sin dal 6.11.89 con mansioni di impiegato ed inquadramento attualmente nel V Parte_1
livello; sin dal 15.5.1990 con mansioni di impiegato ed inquadramento attualmente nel Parte_2
livello VS;
sin dal 14.5.1990 con mansioni di impiegato ed attualmente inquadrato nel Parte_3
livello VS.
Tutti godevano di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse, in particolare:
dal 1°.12.2013 aveva ricevuto un incremento retributivo di € 120 mensili a titolo Parte_1
di sovraminimo individuale espressamente qualificato come assorbibile;
dal 1°.12.2008 aveva ricevuto un incremento retributivo di € 120 mensili a titolo Parte_2
di sovraminimo individuale espressamente qualificato come assorbibile;
dal 1°.
9.2005 aveva ricevuto un incremento retributivo di € 100 mensili e dal Parte_3
1°.12.2010 aveva ricevuto un ulteriore incremento retributivo – entrambi - a titolo sovraminimo individuale espressamente qualificati come assorbibili.
2/6 Dott. Parte_5 [
alla data del gennaio 2018 i predetti superminimi non erano mai stati assorbiti in
[...]
corrispondenza di aumenti contrattuali maturati medio tempore.
A far data dal febbraio 2018 il superminimo di ciascuno è stato unilateralmente assorbito dalla convenuta a seguito della stipula dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 il quale ha previsto aumenti contrattuali ai dipendenti di
. CP_1
Pur non avendo mai precedentemente assorbito i predetti superminimi né avere manifestato alle parti sociali la volontà di farlo in occasione del predetto accordo di programma del 23 novembre 2017, la società ha tuttavia provveduto all'assorbimento.
Più in particolare, a seguito dell'accordo di programma del 23 novembre 2017, era stato convenuto dalle parti sociali che fossero riconosciuti degli aumenti contrattuali a far data dal
1° luglio 2018 nonché un elemento retributivo separato (ERS) di importo variabile a seconda del livello di inquadramento.
Ebbene, per la prima volta, cioè in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti prevista a Febbraio 2018, la società resistente ha proceduto, contestualmente alla liquidazione dell'aumento, all'assorbimento a tutti i ricorrenti della voce stipendiale sovra minimo individuale;
allo stesso modo la società ha operato in occasione del secondo aumento previsto nel cedolino paga di luglio 2018 provvedendo all'assorbimento dell'importo riconosciuto a titolo di ERS.
I ricorrenti osservano che, nel corso degli anni trascorsi dall'ottobre 1996, vi era stata una pluralità di aumenti contrattuali tutti indicati in ricorso, vale a dire: - CCNL del 01.10.1996; -
Accordo 23/04/1998: aumenti riconosciuto dall'1.7. 1998 e dall'1.7.1999; - CCNL 28 giugno
2000: aumenti riconosciuti al 01.01.2001 ed al 01.01.2002; - Accordo di Rinnovo 9 luglio
2003: aumenti riconosciuti dal 1.7.2003 e dal 1.7.2004; - CCNL 3 dicembre 2005: aumenti riconosciuti dal 1.1.2006 e dal 1.10.2006; - Accordo di Rinnovo 31 luglio 2007: aumenti riconosciuti dal 1.10.2007 e dal 01.06.2008; - CCNL 23 ottobre 2009: aumenti riconosciuti dal
1.01.2010, dal 01.06.2010 e dal 01.06.2011; - CCNL 1 febbraio 2013: aumenti riconosciuti dall'1.4.2013, dall'1.10.2013, dall'1.4.2014 e dall'1.10.2014.
Nonostante ciò, l'azienda non aveva mai provveduto ad operare l'assorbimento.
Né potrebbe imputarsi l'assorbimento del sovraminimo del 2018 ad una presunta crisi che avrebbe attraversato la società convenuta, tenuto conto che assorbimenti del superminimo non erano intervenuti nemmeno quando erano stati siglati accordi di solidarietà.
3/6 Dott. Riccardo Atanasio Che nel caso di specie ci si trovi di fronte ad un uso aziendale è pacifico, tenuto conto del numero di aumenti contrattuali che si sono succeduti nel corso degli anni riferibili a tutti i dipendenti.
E' sufficiente a tale proposito richiamare una recente pronuncia della Cassazione n. 10561 del 21 aprile 2021: “il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone
l'assorbimento (Cass. n. 20617 del 2018; Cass. n. 19750 del 2008; Cass. n. 12788 del 2004;
Cass. n. 8498 del 1999). L'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice del merito (in termini, Cass. n. 2984 del 1998, che in motivazione richiama Cass. n. 1347 del 1984; più di recente Cass. n. 10779 del 2020 e Cass. n. 15967 del
2020); ai fini della ricostruzione della volontà negoziale deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto relativo tanto che questa Corte ha confermato, ad esempio, la decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali (v. Cass. n. 14689 del 2012, che richiama Cass. n.
1899 del 1994)”
E' ciò che appunto è accaduto nel caso di specie, in cui, per quasi quindici anni, i sovra minimi contrattuali riconosciuti ai dipendenti ed agli stessi ricorrenti non sono stati assorbiti all'arrivo degli aumenti contrattuali.
Si tratta di un comportamento certamente concludente, come riconosciuto anche da plurime pronunce della Corte d'Appello di MI (cfr sentenze n. 1986/2018; n, 1610/2018; n.
966/2018nonchè da ultimo : Sentenza n. 418/2024 pubbl. il 29/04/2024; Sentenza n.
277/2024 pubbl. il 29/04/2024; Sentenza n. 526/2024 pubbl. il 02/09/2024; Sentenza n.
627/2024 pubbl. il 26/06/2024; Sentenza n. 497/2024 pubbl. il 17/06/2024)
4/6 Dott. Riccardo Atanasio Solo nel febbraio 2018 la società ha provveduto all'assorbimento contraddicendo un comportamento pluriennale e generalizzato che aveva consolidato quell'uso aziendale di cui si è dato conto.
Si deve poi osservare che di certo quell'uso aziendale non può essere modificato o rimosso da un comportamento di segno opposto: questo rappresenta solo una violazione dell'uso aziendale venuto in essere. L'uso aziendale può essere risolto solo da un contratto collettivo nazionale o aziendale, ciò che ovviamente non è avvenuto nel caso di specie in quanto il contratto del 2017 nulla dice in proposito.
Va pertanto dichiarata la illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal CP_1 CP_1
febbraio 2018. va condannata alla ricostituzione della predetta voce Controparte_1
“AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018.
va condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme indebitamente CP_1
assorbite dal febbraio 2018 nelle seguenti misure, rispettivamente dovute: euro 3.850,00 in favore di;
Parte_1
euro 4.030,95 in favore di Parte_2
euro 4.030,95 in favore di;
Parte_3
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
va condannata altresì a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite determinate in € CP_1
1.800 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali nonché € 118,50 per c.u.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
condanna alla ricostituzione della voce retributiva “AP/Superminimo individuale” CP_1
nella misura in essere a gennaio 2018 nonché al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme indebitamente assorbite dal febbraio 2018 nelle seguenti misure, rispettivamente dovute: euro 3.850,00 in favore di;
Parte_1
euro 4.030,95 in favore di Parte_2
euro 4.030,95 in favore di;
Parte_3
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna altresì a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in € 1.800 oltre CP_1 accessori ed oltre 15% per spese generali nonché € 118,50 per c.u.
Sentenza esecutiva
5/6 Dott. Riccardo Atanasio MI, 10/04/2025
il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
6/6 Dott. Riccardo Atanasio