Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01666/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04177/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4177 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Filardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cariati, via Fausto Gullo Snc;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento: del provvedimento di revoca del 07.09.2023, della Prefettura di Caserta del Nulla Osta Prot N° P-CE/L/Q/2023/104546.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. AB FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La presente controversia concerne la legittimità del provvedimento con cui la Prefettura di Caserta ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore dell'odierno ricorrente.
La vicenda processuale può essere così dettagliatamente ricostruita:
in data 27 marzo 2023, TA AG, in qualità di datrice di lavoro, presentava istanza per il rilascio del nulla osta all'assunzione del ricorrente, nell'ambito delle quote previste dal c.d. "Decreto Flussi" 2022;
in data 26 aprile 2023, lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) di Caserta, avvalendosi della procedura semplificata di cui all'art. 42 del D.L. n. 73/2022, rilasciava il nulla osta (Prot. N. P-CE/L/Q/2023/104546), consentendo l'avvio delle procedure per l'ottenimento del visto d'ingresso;
sulla base di tale titolo, il ricorrente otteneva il visto e faceva regolare ingresso nel territorio nazionale in data 24 agosto 2023;
nelle more, tuttavia, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta, con nota del 22 agosto 2023, esprimeva parere negativo sull'istanza, avendo accertato, in sede di verifica postuma, la carenza di capacità economica della ditta richiedente ("reddito non presente");
di conseguenza, in data 28 agosto 2023, la Prefettura avviava il procedimento di revoca, inviando il preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990 esclusivamente tramite il portale telematico (SPI 2.0) all'indirizzo PEC del datore di lavoro, senza alcuna comunicazione al lavoratore, pur essendo quest'ultimo il diretto interessato;
in assenza di osservazioni, la Prefettura, con provvedimento del 7 settembre 2023, disponeva la revoca definitiva del nulla osta. Tale atto non veniva notificato né al lavoratore né, presumibilmente, al datore di lavoro;
il ricorrente, ignaro della revoca, si attivava per la formalizzazione del rapporto: in data 18 settembre 2023, tramite un legale, sollecitava la Prefettura alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno. Successivamente, in data 16 giugno 2024, la stessa datrice di lavoro procedeva all'effettiva assunzione del ricorrente, come da comunicazione UNILAV prodotta in atti;
solo a seguito di un'istanza di accesso agli atti del 21 aprile 2025, il ricorrente veniva a conoscenza dell'esistenza del provvedimento di revoca, che gli veniva formalmente trasmesso via PEC solo in data 16 giugno 2025.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
violazione degli artt. 7 e 10-bis della L. 241/1990 e del principio di partecipazione: si lamenta la mancata notifica al lavoratore, quale diretto interessato e controinteressato, sia del preavviso di revoca sia del provvedimento finale, in palese violazione del suo diritto a partecipare al procedimento per tutelare i propri interessi;
violazione dell'art. 21-nonies L. 241/1990 e difetto di motivazione: si contesta che la revoca in autotutela sia stata disposta senza una ponderazione dell'interesse pubblico attuale e senza un adeguato bilanciamento con l'interesse del privato e il suo legittimo affidamento, consolidatosi a seguito dell'ingresso legale in Italia;
violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1, 2, 3 L. 241/1990, eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione del giusto procedimento: la motivazione è ritenuta carente, non esplicitando l'iter logico-giuridico seguito e impedendo al ricorrente di contestare il parere dell'ITL o di accedere ad altre forme di tutela.
Nel merito, si evidenzia come la condotta della Prefettura abbia leso la posizione del lavoratore in buona fede, richiamando giurisprudenza (TAR Liguria n. 428/2024) che, in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede, impone all'amministrazione di concedere allo straniero un termine per reperire un nuovo datore di lavoro.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Caserta, la quale, con memoria difensiva, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, asserendo che:
la notifica del preavviso al solo datore di lavoro era corretta, poiché il procedimento di revoca è stato avviato prima che l'Ufficio fosse a conoscenza dell'ingresso del lavoratore;
la revoca costituisce un atto vincolato e dovuto ai sensi dell'art. 42 del D.L. n. 73/2022, non un atto discrezionale di autotutela, non richiedendo quindi alcun bilanciamento di interessi;
il permesso per attesa occupazione è normativamente escluso per il lavoro stagionale e, in ogni caso, presuppone la "perdita di un posto di lavoro" già instaurato;
sussiste una contraddizione nelle dichiarazioni del ricorrente, che prima lamentava l'indisponibilità della datrice di lavoro e poi ne documentava l'assunzione.
All'udienza pubblica del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia affetto dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere dedotti dal ricorrente, per le ragioni di seguito esposte.
2.1.- Sulla violazione delle garanzie partecipative.
Il primo e assorbente profilo di illegittimità del provvedimento impugnato risiede nella palese violazione delle garanzie partecipative del ricorrente. L'Amministrazione resistente ha notificato il preavviso di revoca e il provvedimento finale esclusivamente al datore di lavoro, omettendo qualsiasi comunicazione al lavoratore straniero, pur essendo quest'ultimo il destinatario finale degli effetti dell'atto e titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, sorta con il rilascio del nulla osta e consolidatasi con il legale ingresso nel territorio nazionale.
La difesa erariale, secondo cui la notifica al solo datore di lavoro sarebbe giustificata dal fatto che il procedimento di revoca è stato avviato prima che l'Ufficio fosse a conoscenza dell'ingresso del lavoratore, non può essere condivisa. Tale circostanza, seppur vera, non esimeva l'Amministrazione dall'obbligo di notificare il provvedimento finale al lavoratore, la cui presenza in Italia era stata formalmente comunicata da un legale già in data 18 settembre 2023, ovvero ben prima che il ricorrente venisse a conoscenza della revoca quasi due anni dopo. La mancata comunicazione per un lasso di tempo così esteso costituisce una grave violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, impedendo al ricorrente di far valere tempestivamente le proprie ragioni.
2.2.- Sulla natura dell'atto di revoca e l'obbligo di valutazione delle sopravvenienze.
L'Amministrazione ha qualificato la revoca come un atto vincolato, conseguenza automatica dell'accertamento postumo della carenza del requisito reddituale del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022. Tale approccio, tuttavia, si rivela eccessivamente formalistico e non conforme ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede che devono governare l'azione amministrativa, specialmente quando essa incide su diritti fondamentali della persona.
Il punto dirimente della controversia risiede nell'obbligo per l'Amministrazione di considerare gli "sopraggiunti nuovi elementi" ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998. Tale norma, espressione di un principio di civiltà giuridica, impone di temperare gli automatismi espulsivi, tenendo conto di circostanze sopravvenute che possano consentire la regolarizzazione della posizione dello straniero.
Nel caso di specie, l'effettiva assunzione del ricorrente da parte della medesima datrice di lavoro in data 16 giugno 2024 costituisce un elemento fattuale di decisiva importanza, che l'Amministrazione avrebbe avuto l'obbligo di valutare se solo avesse correttamente gestito il procedimento.
La giurisprudenza, sia di questo Tribunale che del Consiglio di Stato, è consolidata nel ritenere che la sopravvenienza di un nuovo e valido rapporto di lavoro costituisca un elemento che l'Amministrazione ha l'obbligo di ponderare. Questa stessa Sezione ha più volte affermato che: "nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca- e della dimostrazione da parte dello stesso di aver medio tempore conseguito una effettiva nuova occasione lavorativa, si determini una particolare condizione soggettiva che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza" (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, sent. n. 7848 del 4 dicembre 2025).
Ancora, si è precisato che, a fronte di un lungo lasso di tempo trascorso e della mancata instaurazione del primo rapporto per cause non imputabili al lavoratore, l'Amministrazione: "avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare al ricorrente un permesso per attesa occupazione o altro titolo di soggiorno in considerazione del fatto che il cittadino straniero, in sede procedimentale, aveva rappresentato di aver acquisito una nuova occasione di lavoro" (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, sent. n. 1572 del 26 febbraio 2025).
L'orientamento è stato confermato anche in casi, come quello di specie, in cui la revoca era motivata da un vizio originario della procedura. Anche in tali circostanze, si è ritenuto che: "In caso di buona fede del lavoratore, l’amministrazione deve valutare la possibilità di rilasciare a favore del lavoratore un diverso titolo di soggiorno che gli consenta una regolare permanenza nel territorio dello Stato, in presenza di requisiti soggettivi e oggettivi in capo allo stesso." (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, sent. n. 5334 del 15 luglio 2025).
La posizione del Consiglio di Stato conforta pienamente tale interpretazione. In un caso analogo, il Giudice d'appello ha chiarito che, nelle situazioni in cui la mancata instaurazione del rapporto di lavoro non dipende dal lavoratore, non appare preclusa l'individuazione di "nuovi elementi" che escludano il carattere di atto dovuto del diniego, "in virtù della decisiva circostanza [...] del tempestivo sopravvenire di 'nuovi' contratti di lavoro" (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 4896 del 27 luglio 2010).
Il vizio originario della procedura, imputabile esclusivamente al datore di lavoro, non può essere fatto ricadere in modo automatico e sproporzionato sul lavoratore che ha agito in totale buona fede, facendo legittimo affidamento su un provvedimento dell'Amministrazione per fare ingresso in Italia e che ha, successivamente, dimostrato con i fatti la propria volontà e capacità di inserirsi nel tessuto socio-economico del Paese.
Pertanto, il provvedimento di revoca, fondato su un'istruttoria parziale e su una visione meramente formalistica, risulta viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento. L'Amministrazione avrebbe dovuto ponderare la posizione del ricorrente, la sua buona fede e la sopravvenienza del nuovo rapporto di lavoro, valutando la possibilità di regolarizzare la sua posizione, anziché disporre una revoca che si traduce, di fatto, in una sanzione espulsiva ingiusta e irragionevole.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
3.- Le peculiari connotazioni della vicenda e l'evoluzione giurisprudenziale in materia giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO UD, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
AB FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB FE | NO UD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.