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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3691 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4988 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalia Giaccone, presso il cui studio a Palermo, corso
Finocchiaro Aprile n. 40, è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/04/2025 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 12/04/1975 e di aver generato quattro figlie, oggi Controparte_1 tutte maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
1 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza n. 876/1998 emessa da questo Tribunale in data 16/01/1998, passata in giudicato (cf. attestazione del 27/02/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Nessun'altra domanda è stata formulata dalla ricorrente.
La natura del giudizio e la contumacia del resistente inducono a lasciare a carico di parte ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella contumacia del resistente, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 12/04/1975 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
31/05/1946 ). C.F._2
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 215, parte II, serie A, dell'anno 1975).
3) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 29/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4988 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalia Giaccone, presso il cui studio a Palermo, corso
Finocchiaro Aprile n. 40, è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/04/2025 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 12/04/1975 e di aver generato quattro figlie, oggi Controparte_1 tutte maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
1 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza n. 876/1998 emessa da questo Tribunale in data 16/01/1998, passata in giudicato (cf. attestazione del 27/02/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Nessun'altra domanda è stata formulata dalla ricorrente.
La natura del giudizio e la contumacia del resistente inducono a lasciare a carico di parte ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella contumacia del resistente, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 12/04/1975 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
31/05/1946 ). C.F._2
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 215, parte II, serie A, dell'anno 1975).
3) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 29/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2