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Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 254/2025
CORTE di APPELLO di POTENZA
La Corte di Appello di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del
Consigliere dott.ssa Alessia D'Alessandro,
a scioglimento della riserva assunta a verbale nel procedimento iscritto al n. 254/2025
R.G.;
premesso che il Questore della Provincia di Potenza, con decreto emesso in data 9.4.2025, notificato in pari data alle ore 17:40, ha disposto il trattenimento dello straniero Pt_1
nato il 7.8.2004 in Tunisia (CUI per un periodo di giorni 60 presso il
[...] C.F._1
Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs.
142/2015, trasmettendo in data 10.4.2025 alle ore 8:16 la richiesta di convalida del predetto provvedimento;
rilevato che, come emerge dalla richiesta di convalida e dalla documentazione allegata, lo straniero è gravato da decreto di espulsione dal territorio nazionale Parte_1
emesso dal Prefetto di Roma in data 9.2.2024, esecutivo con provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Roma in data 2.4.2025 e convalidato dal Giudice di
Pace di Melfi il 4.4.2025;
rilevato, altresì, che lo straniero in data 9.4.2025 ha manifestato la volontà Parte_1
di richiedere la protezione internazionale e tanto ha indotto il Questore di Potenza ad emettere il decreto di trattenimento oggetto della richiesta di convalida;
ritenuto, pertanto, che la fattispecie vada correttamente inquadrata nell'ambito operativo dell'art. 6 coma 3 del D.L.vo n.142/2015, a tenore del quale: “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda
è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione”;
OSSERVA
1. La norma di cui all'art.6 comma 3 del D.L.vo n.142/2015 trova applicazione “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2”, avendo il legislatore optato per una applicazione alternativa delle predette norme.
La fattispecie che ci occupa attiene ad una domanda di protezione internazionale presentata da una persona già sottoposta al trattenimento presso il CPR per effetto di provvedimento convalidato dal Giudice di Pace, con la conseguenza che l'unico motivo che può porsi a fondamento del trattenimento, a seguito di domanda di protezione internazionale, è quello indicato dal comma 3 del citato art. 6, vale a dire la 'pretestuosità
o strumentalità della domanda', in quanto formulata unicamente per impedire o ritardare un provvedimento di espulsione o di respingimento.
Occorre precisare che “strumentalità” della domanda e “infondatezza” (o apparente infondatezza) della domanda sono due concetti del tutto distinti, che trovano il proprio spazio di analisi in contesti procedurali e processuali diversi.
Invero, la valutazione della fondatezza della domanda trova il proprio contesto procedurale –e le garanzie ad esso connesse– nella disciplina del D.Lgs. n. 25/2008 e del
D.Lgs. n. 251/2007 e, dunque, nell'impianto di valutazione delle dichiarazioni rese, in sede di audizione, dal trattenuto alla Commissione territoriale, prima, ed al giudice del procedimento ex art. 35 bis ss. D.Lgs. n. 25/2008, poi.
Non a caso il legislatore, nell'ipotesi di domanda presentata da persona già trattenuta Cont presso il , usa la locuzione «fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione…dell'espulsione», che è locuzione ben diversa dal termine “infondatezza” della domanda, la quale invece implica l'esame del merito della domanda di protezione internazionale, di tal ché la valutazione della sua fondatezza, anche nei termini di mera apparenza, appare del tutto estranea al contesto valutativo di cui all'art. 6, comma 3, del D.L.vo n.142/2015.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, che in una ipotesi relativa alla valutazione della strumentalità della domanda di protezione internazionale ha chiarito che il carattere strumentale della domanda deve emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione internazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della
Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. sez. I, ordinanza 6 giugno 2022 n. 18128).
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, lo scrutinio del giudice debba considerarsi circoscritto alla valutazione di elementi oggettivi che valgano a sorreggere l'assunto del
Questore della Provincia di Potenza a tenore del quale “l'attuale presentazione di una domanda di protezione internazionale, per le circostanze di tempo e di luogo, appare pretestuosa ed unicamente finalizzata a ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione”.
Orbene, la valutazione della strumentalità della domanda di protezione internazionale – ai fini e per gli effetti dell'art. 6 comma 3 D.L.vo n.142/2015 - in linea generale deve basarsi, in mancanza di parametri tassativi, su criteri empirici.
È stato correttamente sostenuto che occorra avere riguardo:
a) alla durata della permanenza sul territorio nazionale del richiedente senza aver mai presentato una domanda di protezione internazionale;
b) ad accertate occasioni di interlocuzione (sotto vari aspetti: controlli, notifiche di provvedimenti, precedenti provvedimenti di espulsione) con la P.A. (questo criterio è
l'unico indicato dalla normativa Unione Europea che all'art. 8, par. 3., lettera d, consente di ritenere strumentale la domanda «...in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo…»);
c) a precedenti titolarità di permessi di soggiorno risalenti nel tempo, scaduti, non più rinnovati e non seguiti da una domanda di protezione internazionale;
d) ad una accertata rete sociale parentale, familiare, ovvero a relazioni di convivenza e\o coabitazione, di talché poco plausibile appaia una mancanza di informazioni circa la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale;
e) alla mancata manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale nel corso della udienza di convalida ex art. 14 TUI avanti al Giudice di
Pace o nei giorni immediatamente successivi.
2. Facendo applicazione degli enunciati principi e criteri, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per la formulazione di un giudizio di “strumentalità” in riferimento alla presentazione solo in data 9.4.2025 di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero e, quindi, per la convalida del decreto di trattenimento in Parte_1
esame.
Ed invero:
1) dal “foglio notizie” dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, sottoscritto dal richiedente il 2.4.2025, si evince che il sig. ha fatto ingresso in Italia il Parte_1
13.3.2023, eludendo i controlli alla frontiera, a bordo di una barca attraverso il confine di
Lampedusa, per trovare lavoro;
circostanza sostanzialmente confermata dal richiedente, in sede di audizione nel corso dell'udienza di convalida, avendo egli ivi dichiarato di essere entrato per la prima volta in Italia nell'anno 2023;
2) dal detto “foglio notizie” si evince anche che il sig. non aveva, alla data Parte_1
del 2.4.2025, mai presentato una domanda di protezione internazionale;
nel corso dell'udienza di convalida, il richiedente ha sul punto dichiarato di aver presentato una domanda a Lampedusa, ma detta circostanza risulta sfornita di prova e, peraltro, nel corso dell'udienza di convalida, il predetto ha precisato di non aver poi dato corso alla domanda, non essendosi presentato per essere audito dinanzi alla Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale;
3) dal contenuto del decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di
Roma in data 9.2.2024, notificato in pari data, si evince che non sussistono le condizioni affinchè al sig. possa essere rilasciato un permesso di soggiorno;
Parte_1
4) dal decreto di trattenimento emesso dal Questore di Potenza risulta che la domanda di protezione internazionale presentata presso il CPR di Palazzo di San Gervasio il 9.4.2025
è stata formulata in stretta concomitanza con un'attività di rimpatrio a mezzo idoneo vettore charter, nota all'interessato, già programmata per il 29.4.2025.
Alla luce delle suesposte risultanze, emerge che il sig. si trova in Italia dal Parte_1
marzo del 2023 e che, tuttavia, alla data del 9.4.2025 non aveva ancora avanzato domanda di protezione internazionale, non provvedendo a formularla neanche in occasione della notifica del provvedimento di espulsione avvenuta in pari data -9.2.2024-, né in occasione della compilazione del “foglio notizie” dell'Ufficio Immigrazione della Questura di
Roma in data 2.4.2025 -circostanza in cui è stato chiesto al richiedente se avesse o meno già presentato detta domanda- e né in occasione dell'udienza di convalida innanzi al
Giudice di Pace tenutasi in data 4.4.2025, presentandola invece solo quando si trovava nel CPR in data 9.4.2025 ovverosia nella cornice fattuale e temporale relativa alla situazione di imminente rimpatrio, nota all'interessato, programmata per il 29.4.2025. Deve pertanto ritenersi sussistente il requisito della strumentalità della domanda.
3. L'insieme degli elementi sopra richiamati porta a concludere che la domanda di protezione internazionale avanzata il 9.4.2025 -ovverosia nella cornice fattuale e temporale relativa alla situazione di imminente espulsione a seguito del provvedimento del Prefetto di Roma del 9.2.2024, cui ha fatto seguito il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Roma in data 2.4.2025 e convalidato dal Giudice di Pace di Melfi il 4.4.2025- risulti strumentale in quanto palesemente presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento di espulsione e del rimpatrio programmato per il 29.4.2025.
4. Da ultimo, si rileva che non è applicabile alcuna misura alternativa ai sensi dell'art. 14 comma 1 bis del T.U.I., non essendovi prova che il sig. sia munito di Parte_1
passaporto, né di altro documento equipollente in corso di validità.
P.Q.M.
CONVALIDA il provvedimento di trattenimento per un periodo di giorni 60 presso il
Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio emesso, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.L.vo n.142 del 18.8.2015, dal Questore della Provincia di Potenza in data
9.4.2025, notificato in pari data, nei confronti del sig. nato il 7.8.2004 in Parte_1
Tunisia (CUI . C.F._1
Si comunichi all'interessato, al difensore, alla Questura di Potenza.
Potenza, 11.4.2025
Il Consigliere
dott.ssa Alessia D'Alessandro
CORTE di APPELLO di POTENZA
La Corte di Appello di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del
Consigliere dott.ssa Alessia D'Alessandro,
a scioglimento della riserva assunta a verbale nel procedimento iscritto al n. 254/2025
R.G.;
premesso che il Questore della Provincia di Potenza, con decreto emesso in data 9.4.2025, notificato in pari data alle ore 17:40, ha disposto il trattenimento dello straniero Pt_1
nato il 7.8.2004 in Tunisia (CUI per un periodo di giorni 60 presso il
[...] C.F._1
Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs.
142/2015, trasmettendo in data 10.4.2025 alle ore 8:16 la richiesta di convalida del predetto provvedimento;
rilevato che, come emerge dalla richiesta di convalida e dalla documentazione allegata, lo straniero è gravato da decreto di espulsione dal territorio nazionale Parte_1
emesso dal Prefetto di Roma in data 9.2.2024, esecutivo con provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Roma in data 2.4.2025 e convalidato dal Giudice di
Pace di Melfi il 4.4.2025;
rilevato, altresì, che lo straniero in data 9.4.2025 ha manifestato la volontà Parte_1
di richiedere la protezione internazionale e tanto ha indotto il Questore di Potenza ad emettere il decreto di trattenimento oggetto della richiesta di convalida;
ritenuto, pertanto, che la fattispecie vada correttamente inquadrata nell'ambito operativo dell'art. 6 coma 3 del D.L.vo n.142/2015, a tenore del quale: “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda
è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione”;
OSSERVA
1. La norma di cui all'art.6 comma 3 del D.L.vo n.142/2015 trova applicazione “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2”, avendo il legislatore optato per una applicazione alternativa delle predette norme.
La fattispecie che ci occupa attiene ad una domanda di protezione internazionale presentata da una persona già sottoposta al trattenimento presso il CPR per effetto di provvedimento convalidato dal Giudice di Pace, con la conseguenza che l'unico motivo che può porsi a fondamento del trattenimento, a seguito di domanda di protezione internazionale, è quello indicato dal comma 3 del citato art. 6, vale a dire la 'pretestuosità
o strumentalità della domanda', in quanto formulata unicamente per impedire o ritardare un provvedimento di espulsione o di respingimento.
Occorre precisare che “strumentalità” della domanda e “infondatezza” (o apparente infondatezza) della domanda sono due concetti del tutto distinti, che trovano il proprio spazio di analisi in contesti procedurali e processuali diversi.
Invero, la valutazione della fondatezza della domanda trova il proprio contesto procedurale –e le garanzie ad esso connesse– nella disciplina del D.Lgs. n. 25/2008 e del
D.Lgs. n. 251/2007 e, dunque, nell'impianto di valutazione delle dichiarazioni rese, in sede di audizione, dal trattenuto alla Commissione territoriale, prima, ed al giudice del procedimento ex art. 35 bis ss. D.Lgs. n. 25/2008, poi.
Non a caso il legislatore, nell'ipotesi di domanda presentata da persona già trattenuta Cont presso il , usa la locuzione «fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione…dell'espulsione», che è locuzione ben diversa dal termine “infondatezza” della domanda, la quale invece implica l'esame del merito della domanda di protezione internazionale, di tal ché la valutazione della sua fondatezza, anche nei termini di mera apparenza, appare del tutto estranea al contesto valutativo di cui all'art. 6, comma 3, del D.L.vo n.142/2015.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, che in una ipotesi relativa alla valutazione della strumentalità della domanda di protezione internazionale ha chiarito che il carattere strumentale della domanda deve emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione internazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della
Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. sez. I, ordinanza 6 giugno 2022 n. 18128).
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, lo scrutinio del giudice debba considerarsi circoscritto alla valutazione di elementi oggettivi che valgano a sorreggere l'assunto del
Questore della Provincia di Potenza a tenore del quale “l'attuale presentazione di una domanda di protezione internazionale, per le circostanze di tempo e di luogo, appare pretestuosa ed unicamente finalizzata a ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione”.
Orbene, la valutazione della strumentalità della domanda di protezione internazionale – ai fini e per gli effetti dell'art. 6 comma 3 D.L.vo n.142/2015 - in linea generale deve basarsi, in mancanza di parametri tassativi, su criteri empirici.
È stato correttamente sostenuto che occorra avere riguardo:
a) alla durata della permanenza sul territorio nazionale del richiedente senza aver mai presentato una domanda di protezione internazionale;
b) ad accertate occasioni di interlocuzione (sotto vari aspetti: controlli, notifiche di provvedimenti, precedenti provvedimenti di espulsione) con la P.A. (questo criterio è
l'unico indicato dalla normativa Unione Europea che all'art. 8, par. 3., lettera d, consente di ritenere strumentale la domanda «...in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo…»);
c) a precedenti titolarità di permessi di soggiorno risalenti nel tempo, scaduti, non più rinnovati e non seguiti da una domanda di protezione internazionale;
d) ad una accertata rete sociale parentale, familiare, ovvero a relazioni di convivenza e\o coabitazione, di talché poco plausibile appaia una mancanza di informazioni circa la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale;
e) alla mancata manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale nel corso della udienza di convalida ex art. 14 TUI avanti al Giudice di
Pace o nei giorni immediatamente successivi.
2. Facendo applicazione degli enunciati principi e criteri, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per la formulazione di un giudizio di “strumentalità” in riferimento alla presentazione solo in data 9.4.2025 di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero e, quindi, per la convalida del decreto di trattenimento in Parte_1
esame.
Ed invero:
1) dal “foglio notizie” dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, sottoscritto dal richiedente il 2.4.2025, si evince che il sig. ha fatto ingresso in Italia il Parte_1
13.3.2023, eludendo i controlli alla frontiera, a bordo di una barca attraverso il confine di
Lampedusa, per trovare lavoro;
circostanza sostanzialmente confermata dal richiedente, in sede di audizione nel corso dell'udienza di convalida, avendo egli ivi dichiarato di essere entrato per la prima volta in Italia nell'anno 2023;
2) dal detto “foglio notizie” si evince anche che il sig. non aveva, alla data Parte_1
del 2.4.2025, mai presentato una domanda di protezione internazionale;
nel corso dell'udienza di convalida, il richiedente ha sul punto dichiarato di aver presentato una domanda a Lampedusa, ma detta circostanza risulta sfornita di prova e, peraltro, nel corso dell'udienza di convalida, il predetto ha precisato di non aver poi dato corso alla domanda, non essendosi presentato per essere audito dinanzi alla Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale;
3) dal contenuto del decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di
Roma in data 9.2.2024, notificato in pari data, si evince che non sussistono le condizioni affinchè al sig. possa essere rilasciato un permesso di soggiorno;
Parte_1
4) dal decreto di trattenimento emesso dal Questore di Potenza risulta che la domanda di protezione internazionale presentata presso il CPR di Palazzo di San Gervasio il 9.4.2025
è stata formulata in stretta concomitanza con un'attività di rimpatrio a mezzo idoneo vettore charter, nota all'interessato, già programmata per il 29.4.2025.
Alla luce delle suesposte risultanze, emerge che il sig. si trova in Italia dal Parte_1
marzo del 2023 e che, tuttavia, alla data del 9.4.2025 non aveva ancora avanzato domanda di protezione internazionale, non provvedendo a formularla neanche in occasione della notifica del provvedimento di espulsione avvenuta in pari data -9.2.2024-, né in occasione della compilazione del “foglio notizie” dell'Ufficio Immigrazione della Questura di
Roma in data 2.4.2025 -circostanza in cui è stato chiesto al richiedente se avesse o meno già presentato detta domanda- e né in occasione dell'udienza di convalida innanzi al
Giudice di Pace tenutasi in data 4.4.2025, presentandola invece solo quando si trovava nel CPR in data 9.4.2025 ovverosia nella cornice fattuale e temporale relativa alla situazione di imminente rimpatrio, nota all'interessato, programmata per il 29.4.2025. Deve pertanto ritenersi sussistente il requisito della strumentalità della domanda.
3. L'insieme degli elementi sopra richiamati porta a concludere che la domanda di protezione internazionale avanzata il 9.4.2025 -ovverosia nella cornice fattuale e temporale relativa alla situazione di imminente espulsione a seguito del provvedimento del Prefetto di Roma del 9.2.2024, cui ha fatto seguito il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Roma in data 2.4.2025 e convalidato dal Giudice di Pace di Melfi il 4.4.2025- risulti strumentale in quanto palesemente presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento di espulsione e del rimpatrio programmato per il 29.4.2025.
4. Da ultimo, si rileva che non è applicabile alcuna misura alternativa ai sensi dell'art. 14 comma 1 bis del T.U.I., non essendovi prova che il sig. sia munito di Parte_1
passaporto, né di altro documento equipollente in corso di validità.
P.Q.M.
CONVALIDA il provvedimento di trattenimento per un periodo di giorni 60 presso il
Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio emesso, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.L.vo n.142 del 18.8.2015, dal Questore della Provincia di Potenza in data
9.4.2025, notificato in pari data, nei confronti del sig. nato il 7.8.2004 in Parte_1
Tunisia (CUI . C.F._1
Si comunichi all'interessato, al difensore, alla Questura di Potenza.
Potenza, 11.4.2025
Il Consigliere
dott.ssa Alessia D'Alessandro