Art. 1.
E' attribuita una indennita' mensile di lire 25.000 al presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e di lire 20.000 ai vice-presidenti del Comitato stesso.
E' attribuita una indennita' mensile di lire 25.000 al presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e di lire 20.000 ai vice-presidenti del Comitato stesso.