Articolo 1 della Legge 5 gennaio 1950, n. 6
Articolo 2
Versione
28 gennaio 1950
Art. 1.
E' attribuita una indennita' mensile di lire 25.000 al presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e di lire 20.000 ai vice-presidenti del Comitato stesso.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1950
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