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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/11/2025, n. 3776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3776 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5560/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5560/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GIULIATTINI JOHN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. art. 170 d.p.r 1157 2002 e art. 15 del d.l. 150/2011 in opposizione a decreto di liquidazione dei compensi spettante al difensore di ufficio, l'avv. Parte_1 impugna il decreto emesso dal Tribunale di Firenze, in data 4.4.2025, Prima Sezione Penale, in composizione monocratica a seguito della istanza di liquidazione depositata nell'ambito del proc. penale n. 7605/23 R.G.N.R., n. 244/2025 R.G. Trib. a carico di , ammesso al Parte_2 patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, il Giudice dell'udienza predibattimentale ha disposto la prosecuzione del giudizio innanzi al dr. Coletta, all'udienza del 12.9. 2025, dichiarando: non doversi procedere all'istanza di liquidazione stante l'unicità della fase processuale in composizione monocratica.
Secondo le argomentazioni della difesa, il difensore dell'imputato ha diritto alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta all' udienza “predibattimentale” del 4.4.25, che la difesa assimila all'udienza preliminare.
Per tali motivi, il ricorrente chiede la riforma del decreto di rigetto e la liquidazione dei compensi per l'attività svolta nell'interesse della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto indicato nell' istanza di liquidazione . pagina 1 di 3 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il , per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura dello Stato, con la quale ha ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Secondo le argomentazioni del resistente, il Tribunale ha ritenuto non doversi procedere alla liquidazione del compenso del difensore, stante l'unicità della fase processuale; richiamando, a tal proposito l'art. 83 d.p.r. n. 115/2002 nella parte in cui dispone (
3-bis) Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta” per osservare che soltanto al termine della fase (o del grado) processuale, è possibile per il magistrato procedente la liquidazione del compenso del difensore per l'attività svolta.
All'udienza del 24.7.2025 è comparso il ricorrente. Nessuno è comparso per il . CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025 all'esito del deposito delle note autorizzate.
*****
La domanda non è meritevole di accoglimento.
L'art. 83 del D.P.R. 115/2002, dispone che “
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.
Dal tenore della norma suddetta, si evince il principio in base al quale la liquidazione degli onorari deve essere effettuata dinanzi al Giudice che ha pronunciato il provvedimento che definisce la fase cui si riferisce la relativa istanza.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Sebbene il D.P.R. n. 115 del 2002 non contenga una specifica disciplina sulla competenza a provvedere in tema di liquidazione del compenso al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve ritenersi che la stessa appartenga al giudice della fase o del grado con riferimento ai quali è stata formulata la richiesta, pagina 2 di 3 anche se il processo è transitato in altra fase o grado, e ciò perché: 1) l'art. 83 D.P.R. n. 115 del 2002 citato prevede espressamente tale competenza per la analoga materia della liquidazione delle spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico;
2) il successivo art. 105 D.P.R. n. 115 del 2002 assimila, ai fini della liquidazione delle spese, il difensore, l'ausiliario e il consulente tecnico;
3) il criterio di liquidazione previsto dall'art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002 ("natura dell'impegno professionale") è apprezzabile solo dal giudice davanti al quale l'attività è stata svolta” (Cass. pen.,
Sez. I, 8.2.2005, n. 9764).
Ritornando al caso di specie, il Giudice dell'udienza predibattimentale non ha rigettato l'istanza di liquidazione, ma ha dichiarato non doversi procedere sulla relativa richiesta, non essendo ancora conclusa la fase processuale innanzi al Tribunale in composizione monocratica.
Ne consegue, pertanto, che la relativa istanza potrà essere presentata dal difensore dinanzi al Giudice che chiuderà il procedimento, nell'ambito della stessa fase processuale.
Le spese sono compensate in ragione della novità della materia oggetto del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Firenze, 24 novembre 2025
Il Giudice on.
dott. Antonella Galano
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5560/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GIULIATTINI JOHN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. art. 170 d.p.r 1157 2002 e art. 15 del d.l. 150/2011 in opposizione a decreto di liquidazione dei compensi spettante al difensore di ufficio, l'avv. Parte_1 impugna il decreto emesso dal Tribunale di Firenze, in data 4.4.2025, Prima Sezione Penale, in composizione monocratica a seguito della istanza di liquidazione depositata nell'ambito del proc. penale n. 7605/23 R.G.N.R., n. 244/2025 R.G. Trib. a carico di , ammesso al Parte_2 patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, il Giudice dell'udienza predibattimentale ha disposto la prosecuzione del giudizio innanzi al dr. Coletta, all'udienza del 12.9. 2025, dichiarando: non doversi procedere all'istanza di liquidazione stante l'unicità della fase processuale in composizione monocratica.
Secondo le argomentazioni della difesa, il difensore dell'imputato ha diritto alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta all' udienza “predibattimentale” del 4.4.25, che la difesa assimila all'udienza preliminare.
Per tali motivi, il ricorrente chiede la riforma del decreto di rigetto e la liquidazione dei compensi per l'attività svolta nell'interesse della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto indicato nell' istanza di liquidazione . pagina 1 di 3 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il , per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura dello Stato, con la quale ha ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Secondo le argomentazioni del resistente, il Tribunale ha ritenuto non doversi procedere alla liquidazione del compenso del difensore, stante l'unicità della fase processuale; richiamando, a tal proposito l'art. 83 d.p.r. n. 115/2002 nella parte in cui dispone (
3-bis) Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta” per osservare che soltanto al termine della fase (o del grado) processuale, è possibile per il magistrato procedente la liquidazione del compenso del difensore per l'attività svolta.
All'udienza del 24.7.2025 è comparso il ricorrente. Nessuno è comparso per il . CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025 all'esito del deposito delle note autorizzate.
*****
La domanda non è meritevole di accoglimento.
L'art. 83 del D.P.R. 115/2002, dispone che “
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.
Dal tenore della norma suddetta, si evince il principio in base al quale la liquidazione degli onorari deve essere effettuata dinanzi al Giudice che ha pronunciato il provvedimento che definisce la fase cui si riferisce la relativa istanza.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Sebbene il D.P.R. n. 115 del 2002 non contenga una specifica disciplina sulla competenza a provvedere in tema di liquidazione del compenso al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve ritenersi che la stessa appartenga al giudice della fase o del grado con riferimento ai quali è stata formulata la richiesta, pagina 2 di 3 anche se il processo è transitato in altra fase o grado, e ciò perché: 1) l'art. 83 D.P.R. n. 115 del 2002 citato prevede espressamente tale competenza per la analoga materia della liquidazione delle spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico;
2) il successivo art. 105 D.P.R. n. 115 del 2002 assimila, ai fini della liquidazione delle spese, il difensore, l'ausiliario e il consulente tecnico;
3) il criterio di liquidazione previsto dall'art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002 ("natura dell'impegno professionale") è apprezzabile solo dal giudice davanti al quale l'attività è stata svolta” (Cass. pen.,
Sez. I, 8.2.2005, n. 9764).
Ritornando al caso di specie, il Giudice dell'udienza predibattimentale non ha rigettato l'istanza di liquidazione, ma ha dichiarato non doversi procedere sulla relativa richiesta, non essendo ancora conclusa la fase processuale innanzi al Tribunale in composizione monocratica.
Ne consegue, pertanto, che la relativa istanza potrà essere presentata dal difensore dinanzi al Giudice che chiuderà il procedimento, nell'ambito della stessa fase processuale.
Le spese sono compensate in ragione della novità della materia oggetto del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Firenze, 24 novembre 2025
Il Giudice on.
dott. Antonella Galano
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