Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/05/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2747 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2019
TRA
elettivamente domiciliata in VIA ROMA 33 CEFALÙ presso lo Parte_1 studio dell'avv. ALLEGRA MICHELE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
elettivamente domiciliata in VIA GUIDA Controparte_1
D'AREZZO ROMA, presso lo studio dell'avv. MUNGARI MATTEO che la rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTA OGGETTO: Assicurazione.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 21.2.2025 le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: Parte_1
- di avere stipulato n data 4.10.2013 con la Controparte_1 una polizza per “rischi di non autosufficienza” denominata “mediolanum for
[...] your care” n. 05.900.4552986 avente ad oggetto il rimborso delle spese medico- sanitari e assistenziali in favore dell'assicurato che versasse in stato di non autosufficienza conseguente ad infortunio o malattia (all.1 all'atto introduttivo);
-di aver sottoscritto tale polizza a seguito della compilazione di un apposito questionario, sottopostole dall'agente dott. Persona_1
- che in data 3.11.2016 era stata sottoposta ad intervento chirurgico per la presenza di un “angioma cavernoso in sede fronto-temporale destro” a seguito del
Pagina 1 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
- che per tali motivi, in data 26.4.20017 aveva presentato a
[...] la relativa denuncia di sinistro, compilando il prescritto modulo CP_1 prestampato e allegandovi altresì l'anamnesi della sua storia clinica;
- che dopo essere stata visitata dal medico dell'assicurazione dott. in Per_2 data 25.9.2018 la Compagnia le comunicava di non poter procedere al pagamento dell'indennizzo, sul duplice presupposto che: -non sussistesse lo stato di non autosufficienza;
- che la situazione clinica fosse riconducibile a patologie pregresse non dichiarate nel questionario sanitario al momento della stipula del contratto;
menzionando all'uopo l'art 1 delle C.G.A di polizza, secondo cui le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
- che contestate le motivazioni del diniego e avanzata richiesta di revisione, la
Compagnia confermava il rifiuto, e comunicava altresì “l'annullamento” della polizza per mancata dichiarazione di elementi clinici non denunciati.
Tanto premesso, l'odierna attrice chiedeva la liquidazione dell'indennizzo contrattualmente dovuto, formulando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto all'indennizzo previsto dal Parte_1 contratto assicurativo n. 05.900.4552986 del Controparte_2
04/10/2013, giusta denuncia di sinistro del 26/04/2017; - per l'effetto condannare la al dovuto indennizzo (€ 1.000,00 al Controparte_1 mese) dalla data della denuncia del sinistro al soddisfo, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria;
in via subordinata, condannare la convenuta alla restituzione di tutti i premi pagati dalla data di sottoscrizione a quella di annullamento del contratto assicurativo;
in via ancora più subordinata condannare la alla restituzione dei premi pagati dalla data della Controparte_1 denuncia del sinistro alla data di annullamento del contratto assicurativo;
- accertare e dichiarare che la convenuta non ha partecipato, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria e, per l'effetto, condannarla al pagamento di una somma non inferiore al contributo unificato ed al rimborso delle spese di mediazione sostenute dalla attrice, pari a 131,76”.
Si costituiva in giudizio la la quale, previa contestazione Controparte_3 della ricostruzione fattuale operata dall'attrice, sollecitava il rigetto delle domanda
Pagina 2 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile attorea sostenendone l'infondatezza in fatto e in diritto e con il favore delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 186 co. 6 c.p.c. e mutato il precedente giudicante nella persona del giudice scrivente (assegnataria del fascicolo dal
28.4.2022), la causa veniva istruita sia mediante prove orali che con l'esame della documentazione versata in atti (anche a seguito dell'ordine di esibizione ex art 210 cpc del 17.6.2022).
Precisate le conclusioni la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Merito della lite.
Tanto premesso, nel caso in esame l'attrice ha inteso agire nei confronti della convenuta azionando il titolo contrattuale e prospettando, a tal fine, la sussistenza di un fatto coperto dalla polizza assicurativa n. 05.900.4552986 stipulata il
04.10.2013.
Occorre a questo punto, individuare attraverso l'esame delle clausole contrattuali il “rischio assicurato”, ossia il 'tipo' di evento la cui verificazione soltanto fa sorgere in capo all'assicurato il diritto all'indennizzo.
In particolare, i fatti costitutivi del diritto dell'assicurato vanno individuati: a) nel rapporto negoziale intercorrente con l'assicuratore; b) nella verificazione del
“rischio” assicurato, che è elemento essenziale del contratto di assicurazione da un punto di vista strutturale e causale;
c) nel danno.
Tali categorie di fatti devono, dunque, formare oggetto di allegazione e di prova per l'assicurato che agisce in giudizio per ottenere l'adempimento della prestazione cui è tenuto l'assicuratore, trattandosi di elementi che proprio perché ineriscono al fondamento del diritto di credito, rientrano nella disponibilità del creditore. In altri termini, l'assicurato che allega l'inadempimento della prestazione da parte dell'assicuratore, deve provare non solo il titolo generatore della pretesa, ossia l'esistenza di una polizza assicurativa valida ed efficace, ma anche l'evento che concretamente ha reso attuale ed effettivo quel “rischio” oggetto di garanzia.
Spetterà poi all'assicuratore – debitore provare o che la prestazione prevista dal contratto è stata eseguita o che l'evento esula dalla copertura assicurativa ovvero altro fatto idoneo a neutralizzare l'altrui pretesa, che si iscrive nel novero dei fatti negativi la cui prova grava sul convenuto.
Va poi rammentato che l'equilibrio causale del contratto di assicurazione - la cui funzione consiste nel trasferire il rischio all'assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte dell'assicurato - può essere alterato sia in
Pagina 3 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile fase genetica, da dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato, che successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce o si aggrava;
tali distinte fattispecie implicano conseguenze giuridiche diverse atteso che nella prima l'assicuratore, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, può: a) in caso di dolo o colpa grave dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1892 c.c., chiedere l'annullamento del contratto e non pagare l'indennizzo se l'evento si verifica prima del decorso di detto termine;
b) in mancanza di dolo o colpa grave, ex art. 1893 c.c., recedere dal contratto e versare un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto ed adeguato al vero stato delle cose, per il sinistro verificatosi prima della scoperta;
nella seconda, invece,
l'assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto, salvo che non preferisca, nel caso di diminuzione del rischio, ridurre l'entità del premio, ex art. 1897 c.c. o aumentarla, nel caso di aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 c.c.
(cfr.Cassazione civile sez. III, 11/12/2024, n.32017).
Orbene, nel caso di specie, alla luce delle premesse operate, è stata pacificamente ammessa la vigenza della copertura assicurativa oltre che prodotta la relativa documentazione contrattuale.
La convenuta ne ha tuttavia eccepito l'inoperatività, rifiutando la corresponsione dell'indennizzo dovuta: (1) all'insussistenza di uno stato di totale non autosufficienza;
(2) al fatto che la situazione di parziale non autosufficienza sarebbe comunque da attribuire a patologie pregresse, non dichiarate;
(3) la sussistenza di reticenza (gravemente colposa) relativa alla compilazione del questionario ai sensi dell'art. 1 condizioni di polizza, tale da determinare una causa di esclusione dell'operatività della garanzia (stato patologico pregresso) ex art.19 delle CGA di polizza, aggiungendo che tale circostanza, non dichiarata al momento della stipula del contratto nel questionario sanitario, ha rilevanza ai sensi degli art. 1892 e ss. c.c.
In particolare, l'assicurazione ha dedotto che la denuncia di sinistro, corredata dal relativo referto medico per la valutazione dello stato di non autosufficienza (cfr. doc. n. 5 e 6 all'atto di citazione), rivelava, in primo luogo, varie patologie oculari (glaucoma cronico occhio destro e pregresso distacco di retina, occhio sinistro visus spento per atrofia ottica) già sussistenti all'epoca di redazione del questionario (per l'insorgenza dei primi sintomi al 1990) e ciononostante taciute dalla . Pt_1
Tale circostanza risulta, invero, confermata dalla relazione della CP_4
del 18.4.2017 (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte attrice), la quale in
[...]
Pagina 4 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile anamnesi dà conto della seria patologia oculare ingravescente e della lunga storia clinica della signora , caratterizzata dall'esecuzione di ben 8 operazioni (a Pt_1 partire da un primo intervento in OD per degenerazione retinica del 1990, fino al distacco di retina in OD operato nel 2001, agli interventi di vitreoretina in OD, vitrectomia in OS, distacco di retina in OS e trabeculectomia in OD subiti nel corso del 2006) e, all'esito della misurazione della vista, del tono oculare e della esplorazione del fondo dell'occhio, conclude con la diagnosi di “Occhio destro: glaucoma cronico in soggetto con afachia chirurgica e pregresso distacco di retina.
Occhio sinistro: atrofia ottica in soggetto con afachia chirurgica e pregresso distacco di retina”.
Tali condizioni non risultano oggetto di contestazione ed anzi ammesse dalla stessa attrice, la quale ha replicato di aver risposto pedissequamente alle domande del questionario, che limitavano gli interventi e i ricoveri al quinquennio precedente alla redazione del questionario (2013), e di non aver pertanto segnalato i trattamenti sopra elencati in totale buona fede, in quanto avvenuti in epoca risalente rispetto alla richiesta del questionario.
A ben vedere, dalla lettura del questionario in atti, al di là dei ricoveri subiti nei 5 anni antecedenti alla compilazione del questionario, il punto 9) rubricato
“Attualmente accusa disturbi”, richiedeva la comunicazione di ulteriori “disturbi” anche pregressi e non inclusi al punto precedente.
A tale quesito l'attrice ha risposto negativamente senza compilare le ulteriori specificazioni richieste, nonostante risulti documentato che la stessa accusasse certamente disturbi alla vista già dal 1990 e praticasse terapie correlate almeno fino al 2008.
Inoltre la stessa attrice non ha fornito in allegato “lettere di dimissioni relative a ricoveri”, pur se richiesti in calce al predetto modulo (vds. doc. 2 pag.2 allegato all'atto di citazione).
Va poi soggiunto, la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che:
“L'assicuratore che, prima della stipula di un'assicurazione sulla vita, sottopone al contraente un questionario anamnestico, per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate. – cfr. Cassazione Ordinanza n. 20128 del 22/07/2024; conforme a Cass.
n. 27578 del 20.12.2011).
Pagina 5 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Applicando tali principi al caso di specie, l'attrice avrebbe dovuto rendere edotto l'assicuratore circa la lunga storia di patologie oculari ingravescenti, oltre ad di indicare -in risposta alla domanda n. 9 del questionario, - il sofferto disturbo oculare e l'assunzione di terapie farmacologiche, piuttosto che rispondere un secco
“NO” indistinto a tutte le domande volte ad indagare lo stato di salute della stessa.
Alla luce di tali considerazioni, l'assunto di parte attrice aver risposto in modo veritiero alle domande, senza omettere nessuna circostanza afferente il proprio stato di salute, risulta poco credibile e affatto convincente, data la copiosa documentazione medica in atti.
Non viene, innanzitutto, offerta alcuna plausibile spiegazione della obiettiva ed indubbiamente sospetta prossimità temporale della data di sottoscrizione della polizza (giugno 2013) a quella di sottoposizione all'intervento chirurgico per la presenza di un “angioma cavernoso in sede fronto-temporale destro” ( 3.11.2016),
a seguito del quale aveva subito un peggioramento del proprio stato di salute tale da impedirle il compimento degli atti quotidiani della vita quotidiana;
né tantomeno alla risposta negativa al quesito n. 9 del questionario ed alla mancata allegazione di documentazione medica afferente i pregressi ricoveri, pur essendone in possesso
(giacché successivamente allegati alla denuncia del sinistro).
Non può poi trascurarsi, a sostegno della più che plausibile colpevole reticenza dell'attrice, la circostanza che prima del suddetto ricovero presentasse grave deficit visivo.
Pure le prove testimoniali hanno dimostrato che l'attrice già soffrisse di non indifferenti problematiche legate alla vista, le quali avrebbero di certo determinato nell'assicuratore una differente valutazione del rischio. Invero la teste Tes_1
SUB. 1) la signora , 2017 ha subito un peggioramento delle sue
[...] Pt_1 condizioni di salute, prima ci vedeva poco adesso invece vede pochissimo. Io mi occupo di lei, la aiuto a lavarsi a vestirsi, cucino, la aiuto a prendere i farmaci;
Mentre quanto riferito dagli altri testi, circa il fatto che l'attrice “stesse bene” prima dell'intervento, oltre a risultare una mera valutazione non collima con la documentazione medica in atti proveniente da struttura pubblica e prodotta dalla stessa attrice.
Dunque, nel momento in cui l'attrice ebbe a compilare il questionario informativo, necessario ai fini della corretta valutazione del rischio, omise di fornire all'assicuratore una informazione certamente rilevante per la valutazione del rischio propedeutica alla conclusione del contratto assicurativo, come può desumersi dal tenore dell'intero regolamento contrattuale, dall'insistita esclusione
Pagina 6 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile dalla copertura prevista dall 'art. 19 delle CGA, sub il punto b), e dall'espresso richiamo al disposto degli artt. 1892 e 1893 c.c. .
Va poi soggiunto che, in tema di annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1892 c.c., l'elemento soggettivo della colpa grave, presuppone la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (Sez. 3, Sentenza n. 12086 del 10/06/2015); requisiti che nel caso di specie emergono ex actis sia dalla documentazione fornita in produzione dalla stessa attrice, sia dalla successione cronologica degli eventi.
L'eccezione riconvenzionale, tempestivamente proposta, con cui l'Assicuratore ha invocato il rigetto della corresponsione dell'indennizzo per le reticenze dell'assicurata (di cui è venuto a conoscenza solo dopo il sinistro) connotate da colpa grave è da sola idonea a paralizzare la domanda di adempimento contrattuale proposta dalla per il pagamento dell'indennizzo assicurativo e per il Pt_1 rimborso dei premi.
E' appena il caso di ricordare che l'onere imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (v. Cass. 1166/2020).
Tutto quanto rilevato determina il rigetto delle domande attoree e risulta assorbente rispetto ad ogni altra domanda o questione dedotta dalle parti.
3. Spese di lite.
Al rigetto delle domande attoree segue (art. 91 cpv c.p.c.) la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
-rigetta le domande proposte dall'attrice da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
Pagina 7 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile -condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta
, liquidate in complessivi euro 6.111,00 per Controparte_1 compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario nella misura del 15% .
Così deciso in Termini Imerese il giorno 21.5.2025.
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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