Articolo 2212 quater decies del Codice dell'ordinamento militare
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20 febbraio 2020
Art. 2212-quater decies. (Modalita' di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento)

1. Per le immissioni nel ruolo straordinario a esaurimento di cui all'articolo 2212-terdecies dall'anno 2017 all'anno 2021, gli ufficiali sono tratti con il grado di sottotenente mediante concorso per titoli dai luogotenenti dei ruoli degli Ispettori in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri aventi anzianita' di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017 e in possesso di un'eta' anagrafica non inferiore a cinquanta anni e non superiore a 59.
1-bis. Nel concorso di cui al comma 1, e' prevista una riserva non superiore a due posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori.
2. I vincitori del concorso , previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sono:
a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso ((...)) non superiore a tre mesi.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126 .
4. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso ((...)) per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
5. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che non superano il corso ((...)) per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza.
Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020