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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/06/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Gop dott Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2097 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito
da nata in [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa via Leonardo da
Vinci 25 CF rapp.to e difeso dall'Avv Manlio Galeano e Ugo P.IVA_1
Nucciarone
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Pagina 1 Ed invero se è pur vero che la legge 23.12.2014 n 190 all'art 1 comma 125 prevedeva che il cd “bonus bebè” è corrisposto (tra gli altri): “ai titolari di permesso di soggiorno
UE di lungo periodo”; è altrettanto vero che , nelle more, con sentenza n. 54 del 2022 la
Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale della disciplina che subordinava la concessione del bonus bebè e dell'assegno di maternità agli stranieri extracomunitari alla condizione che fossero titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo.
In pratica, la Corte ha stabilito che tali prestazioni devono essere riconosciute anche agli stranieri extracomunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno,
indipendentemente dalla sua durata.
CP_ Alla luce di questa decisione, l'indebito contestato da con provvedimento del
14.6.2019 è illegittimo, essendo la ricorrente in possesso di permesso unico di lavoro dal 20.9.2015.
Il ricorso pertanto può trovare accoglimento.
Le spese vanno compensate atteso che la decisione della Corte Costituzionale è
sopravvenuta successivamente all'emissione del provvedimento impugnato ed alla proposizione del ricorso
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott .
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente
CP_ ad in virtù del provvedimento del 14.6.2019
2) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 26.6.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Gop dott Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2097 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito
da nata in [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa via Leonardo da
Vinci 25 CF rapp.to e difeso dall'Avv Manlio Galeano e Ugo P.IVA_1
Nucciarone
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Pagina 1 Ed invero se è pur vero che la legge 23.12.2014 n 190 all'art 1 comma 125 prevedeva che il cd “bonus bebè” è corrisposto (tra gli altri): “ai titolari di permesso di soggiorno
UE di lungo periodo”; è altrettanto vero che , nelle more, con sentenza n. 54 del 2022 la
Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale della disciplina che subordinava la concessione del bonus bebè e dell'assegno di maternità agli stranieri extracomunitari alla condizione che fossero titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo.
In pratica, la Corte ha stabilito che tali prestazioni devono essere riconosciute anche agli stranieri extracomunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno,
indipendentemente dalla sua durata.
CP_ Alla luce di questa decisione, l'indebito contestato da con provvedimento del
14.6.2019 è illegittimo, essendo la ricorrente in possesso di permesso unico di lavoro dal 20.9.2015.
Il ricorso pertanto può trovare accoglimento.
Le spese vanno compensate atteso che la decisione della Corte Costituzionale è
sopravvenuta successivamente all'emissione del provvedimento impugnato ed alla proposizione del ricorso
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott .
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente
CP_ ad in virtù del provvedimento del 14.6.2019
2) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 26.6.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 2