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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12736 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 5034/2024
Il Giudice dr Giovanna Palmieri, all'udienza dell'11 dicembre 2025, in sostituzione del Giudice Dr Ottavio Picozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 cpc nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to LATTANZI FABRIZIO Parte_1 per procura in atti ricorrente
e
, in p. del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA PIA CP_1
TERESA per procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Motivi in fatto e diritto
Risulta agli atti che parte ricorrente in data 10 luglio 2023 ha ricevuto comunicazione dall' di pagamento indebito di euro 3.634, 56 per l'anno 2022 CP_1
e di euro 2.197, 37 per l'anno 2023 in ragione del godimento di assegno di invalidità e di redditi superiori percepiti al limite di legge, per detti anni.
Col ricorso per cui è giudizio, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha chiesto di accertare l'irripetibilità della somma in ragione dell'orientamento consolidato espresso dalla Suprema Corte in tema di indebito assistenziale e nell'affidamento riposto nella percezione del trattamento assistenziale, avendo comunicato all' CP_1
il 4 febbraio 2022 l'inizio di attività lavorativa dal 1 febbraio 2022 e chiesto all' di verificare la permanenza del diritto alla prestazione in godimento con CP_1 comunicazione del 31 luglio 2022.
L' tempestivamente costituitosi ha chiesto il rigetto della domanda, essendo CP_1 pacifico il superamento del requisito reddituale da parte ricorrente per gli anni in esame atteso che i redditi da lavoro prodotti per l'anno 2022 risultavano pari
17.300 a fronte di limite reddituale previsto in euro 8000 e lo scostamento era pertanto significativo e inidoneo a far ingenerare legittimo affidamento sul trattenimento della somma ( in questo senso Cass. n. 28771 del novembre 2018).
Depositate note conclusive, la causa è stata decisa all'odierna udienza con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Ad avviso della scrivente la domanda non merita di essere accolta, tenuto conto che, da un canto il superamento del limite reddituale è pacifico perché non contestato dallo stesso ricorrente e dall'altro che non è ravvisabile legittimo affidamento del ricorrente, per la più che doppia divergenza tra i redditi da lavoro prodotti dal ricorrente nel 2022 ed il limite di legge per il godimento dell'assegno di invalidità, unitamente al pronto recupero dell'indebito messo in atto dall' CP_1
nel caso concreto. Nello stesso senso si è espressa di recente la Corte di Appello di Roma, che con Sentenza del 2 ottobre 2025 ( RG n. 3020/2024) ha ritenuto che “la disciplina di riferimento sui limiti di reddito è di agevole conoscibilità e che lo stesso rende noti i requisiti utili al riconoscimento Controparte_2 della menzionata prestazione attraverso fonti ufficiali e facilmente accessibili. “
Per la medesima ragione non assume rilevanza il comunicato inizio di attività lavorativa da parte del ricorrente all' e la richiesta verifica della compatibilità CP_1
tra i redditi da lavoro e l'assegno di assistenza in godimento, atteso che è la stessa legge che limita il diritto alla prestazione assistenziale oggetto di causa al mancato superamento dei precisi limiti di reddito da lavoro dipendente ovvero autonomo la conoscenza della disciplina è facilmente accessibile.
Pag. 2 di 3 In ragione della dichiarazione contenuta nel ricorso ai sensi dell'art. 152 disp, att. cpc le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 7 febbraio 2024, ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1.Respinge la domanda e per l'effetto accerta e dichiara dovuto dal ricorrente l'importo richiesto in restituzione dall;
CP_1
2. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma il 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 3 di 3
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 5034/2024
Il Giudice dr Giovanna Palmieri, all'udienza dell'11 dicembre 2025, in sostituzione del Giudice Dr Ottavio Picozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 cpc nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to LATTANZI FABRIZIO Parte_1 per procura in atti ricorrente
e
, in p. del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA PIA CP_1
TERESA per procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Motivi in fatto e diritto
Risulta agli atti che parte ricorrente in data 10 luglio 2023 ha ricevuto comunicazione dall' di pagamento indebito di euro 3.634, 56 per l'anno 2022 CP_1
e di euro 2.197, 37 per l'anno 2023 in ragione del godimento di assegno di invalidità e di redditi superiori percepiti al limite di legge, per detti anni.
Col ricorso per cui è giudizio, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha chiesto di accertare l'irripetibilità della somma in ragione dell'orientamento consolidato espresso dalla Suprema Corte in tema di indebito assistenziale e nell'affidamento riposto nella percezione del trattamento assistenziale, avendo comunicato all' CP_1
il 4 febbraio 2022 l'inizio di attività lavorativa dal 1 febbraio 2022 e chiesto all' di verificare la permanenza del diritto alla prestazione in godimento con CP_1 comunicazione del 31 luglio 2022.
L' tempestivamente costituitosi ha chiesto il rigetto della domanda, essendo CP_1 pacifico il superamento del requisito reddituale da parte ricorrente per gli anni in esame atteso che i redditi da lavoro prodotti per l'anno 2022 risultavano pari
17.300 a fronte di limite reddituale previsto in euro 8000 e lo scostamento era pertanto significativo e inidoneo a far ingenerare legittimo affidamento sul trattenimento della somma ( in questo senso Cass. n. 28771 del novembre 2018).
Depositate note conclusive, la causa è stata decisa all'odierna udienza con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Ad avviso della scrivente la domanda non merita di essere accolta, tenuto conto che, da un canto il superamento del limite reddituale è pacifico perché non contestato dallo stesso ricorrente e dall'altro che non è ravvisabile legittimo affidamento del ricorrente, per la più che doppia divergenza tra i redditi da lavoro prodotti dal ricorrente nel 2022 ed il limite di legge per il godimento dell'assegno di invalidità, unitamente al pronto recupero dell'indebito messo in atto dall' CP_1
nel caso concreto. Nello stesso senso si è espressa di recente la Corte di Appello di Roma, che con Sentenza del 2 ottobre 2025 ( RG n. 3020/2024) ha ritenuto che “la disciplina di riferimento sui limiti di reddito è di agevole conoscibilità e che lo stesso rende noti i requisiti utili al riconoscimento Controparte_2 della menzionata prestazione attraverso fonti ufficiali e facilmente accessibili. “
Per la medesima ragione non assume rilevanza il comunicato inizio di attività lavorativa da parte del ricorrente all' e la richiesta verifica della compatibilità CP_1
tra i redditi da lavoro e l'assegno di assistenza in godimento, atteso che è la stessa legge che limita il diritto alla prestazione assistenziale oggetto di causa al mancato superamento dei precisi limiti di reddito da lavoro dipendente ovvero autonomo la conoscenza della disciplina è facilmente accessibile.
Pag. 2 di 3 In ragione della dichiarazione contenuta nel ricorso ai sensi dell'art. 152 disp, att. cpc le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 7 febbraio 2024, ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1.Respinge la domanda e per l'effetto accerta e dichiara dovuto dal ricorrente l'importo richiesto in restituzione dall;
CP_1
2. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma il 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 3 di 3