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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9976/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Susanna Terni Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Relatore Est.
riunito in Camera di Consiglio in data 22/01/2025, letti gli atti e i documenti del procedimento, ha pronunciato il seguente
DECRETO DEFINITIVO nel procedimento iscritto al n. 9976 dell'anno 2023, promosso con ricorso depositato il 27/02/2023 da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. VITALI ALFREDO GIAMPIETRO presso il cui studio in Indirizzo
Telematico è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...](codice fiscale ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall' avv. RANCIC ISAAC presso il cui studio in VIA COLONNETTA, 5
20122 MILANO è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti
RESISTENTE
Premesso che con decreto provvisorio dell'11/07/2024 il Tribunale statuiva quanto segue:
con ricorso depositato in data 27.2.2024, la sig.ra premettendo di aver avuto una Parte_1 convivenza more uxorio con il sig. , da cui era nata il [...] la figlia , in assenza CP_1 Per_1 di accordi in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia, e in particolare sul collocamento della minore, non ritenendo funzionale alle esigenze di , di soli 6 anni Per_1 di età, la richiesta di collocamento alternato paritetico avanzata dal padre, chiedeva al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé e di regolamentarne
pagina 1 di 10 le frequentazioni con il padre a weekend alternati oltre a un giorno infrasettimanale comprensivo di pernottamento;
quattro giorni durante le vacanze natalizie, con l'alternanza del giorno di Natale con il giorno di Capodanno;
due giorni a Pasqua e due settimane in estate;
chiedeva altresì che il contributo paterno al mantenimento della figlia fosse determinato in € 300 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno ed al 100% dell'assegno unico;
con memoria difensiva depositata in data 24/07/2023, si costituiva in giudizio la parte resistente che, contestando le affermazioni della ricorrente, sottolineava come le parti, dopo una prima separazione a maggio 2022, avevano già raggiunto un accordo che prevedeva tempi frequentazione paritetici con la figlia, poi superato dalla riconciliazione intervenuta nelle more;
quindi, separatisi definitivamente, a far data dal gennaio 2023, le parti avevano dato corso ai precedenti accordi, ormai consolidati per la figlia;
riferiva altresì il resistente che a causa della loro elevata conflittualità, le parti erano state prese in carico dai Servizi sociali territoriali, che avevano avviato un intervento di monitoraggio – dando altresì atto della pendenza di un ulteriore procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano;
chiedeva quindi il rigetto del ricorso, l'affido condiviso della minore, con conferma del collocamento alternato paritetico della figlia, mantenimento diretto e ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
all'udienza del 9/10/2023 tenutasi innanzi al GOT delegato, il padre riferiva di vedere dal lunedì Per_1 dall'uscita da scuola fino al mercoledì con accompagnamento a scuola e nel week end della stessa settimana dal sabato pomeriggio fino al lunedì mattina, mentre nella settimana di spettanza materna, dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al sabato pomeriggio;
i procuratori delle parti davano altresì atto della pendenza di un ulteriore procedimento promosso innanzi al Tribunale per i Minorenni nell'interesse della minore;
il GOT delegato, rilevati i possibili profili di incompetenza funzionale, disponeva pertanto ulteriori verifiche a cura della cancelleria;
la trattazione del procedimento veniva rinviata su richiesta congiunta delle parti per acquisire notizie in merito al procedimento pendente innanzi al TM, nonché gli esiti dell'indagine demandata ai Servizi Sociali competenti per territorio, nell'ambito del suddetto procedimento, fino all'udienza del 22/01/2024;
all'udienza del 5.3.2024 la difesa del sig. dava altresì atto dell'intervenuto ricovero del proprio CP_1 assistito in una comunità terapeutica a far data dal mese di gennaio 2024 per problematiche di dipendenza (cfr. la relazione depositata in atti da parte resistente il 21/06 u.s., da cui risulta la positiva adesione del al CP_1 programma riabilitativo dall'uso di alcool e droghe conclusosi in data 14/06 u.s. per circa 6 mesi);
alla successiva udienza del 25.6.2024, tenutasi sempre innanzi al GOT delegato, compariva personalmente il resistente, che dava atto di aver richiesto spontaneamente il ricovero per curare la propria dipendenza da alcol
e da psicofarmaci;
di aver mantenuto durante il periodo in comunità i rapporti con la BA (che sentiva due volte a settimana a mezzo videochiamata) e che subito dopo aveva ripreso di persona (avendo tenuto con sé e i
pagina 2 di 10 nonni paterni per un periodo continuativo di dieci giorni); riferiva quindi che il proprio percorso di cura Per_1 era ultimato e di esser tornato ad abitare con i propri genitori, con cui già conviveva in precedenza e di esser in stato di disoccupazione e non percepire sussidi, chiedendo quindi di poter riprendere stabilmente le frequentazioni con la figlia;
la ricorrente, pur confermando che dopo la separazione la BA aveva trascorso tempi paritetici con i genitori, rilevando che tale modalità era troppo faticosa per la BA, insisteva nella propria domanda di collocamento prevalente presso di sé; entrambe le parti hanno chiesto disporsi CTU sulle rispettive capacità genitoriali e la causa veniva quindi rimessa in decisione al Collegio;
considerato che dalla relazione trasmessa dai Servizi Sociali di Trezzo sull'Adda in data 26/02/2024, risulta che la ricorrente aveva sporto denuncia per atti persecutori e maltrattamenti nei confronti dell'ex compagno nel luglio 2022, di seguito ritirata;
emerge altresì una relazione genitoriale connotata da conflittualità, che tuttavia non avrebbe avuto almeno allo stato ricadute sulle capacità genitoriali delle parti e sulla minore (che è oggi una BA di 7 anni, in una condizione di generale benessere con entrambi i genitori, che si descrivono reciprocamente come figure positive di accudimento;
la BA risulta inoltre essersi adattata alla situazione familiare e al calendario delle frequentazioni con il padre e la madre, all'epoca concordate dalle parti in misura paritetica); il Servizio suggeriva tuttavia di prevedere un monitoraggio della situazione familiare, per sostenere la genitorialità delle parti, oltre all'opportunità di ulteriori approfondimenti sull'assunzione di sostanze alcoliche da parte di entrambi i genitori, a fronte dei rilievi e delle reciproche strumentalizzazioni delle parti (avendone entrambi fatto uso in giovinezza, di cui si sono mostrati scarsamente consapevoli, anche rispetto alle possibili ricadute sulle rispettive capacità genitoriali;
il risulta altresì aver fatto uso di sostanze stupefacenti, sviluppando una dipendenza da CP_1 cocaina, per cui era stato già preso in carico dal Merate, con esito positivo e – a detta dello stesso – Pt_2 completa disintossicazione);
rilevato che la relazione psicosociale sul nucleo familiare è stata acquisita su richiesta della Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, nell'ambito del proc. n. 7017/2022 Reg. A. Civ., rendendosi pertanto opportuno verificare se tale procedimento presso il TM è tuttora pendente e le eventuali statuizioni provvisorie adottate - avendo il ricorrente dato atto dell'udienza fissata all'1/12/2023 e non essendo pervenuti riscontri alla richiesta inoltrata da questo Ufficio in data 11/10/2023;
ritenuto che nelle more dell'acquisizione di tali riscontri, dev'essere comunque disposta la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali, con avvio di un monitoraggio e degli interventi ritenuti opportuni a sostegno della genitorialità delle parti, verificando se le stesse possono esercitare in autonomia la propria responsabilità genitoriale, tenuto conto anche del significativo affiancamento dei nonni materni e paterni, con cui entrambi i genitori di al momento convivono, nonché verificando se si rendono opportune eventuali Per_1 variazioni rispetto agli attuali tempi di frequentazione della minore con ciascun genitore;
dev'essere altresì disposta la presa in carico di entrambi i genitori da parte dei competenti Servizi specialistici, che provvederanno agli ulteriori approfondimenti necessari in ordine alla pregressa assunzione di sostanze
pagina 3 di 10 alcoliche da parte di entrambi, verificando se si tratta di problematiche ancora attuali e con avvio degli eventuali percorsi di trattamento e cura, riservando all'esito ogni valutazione sulla richiesta di CTU delle parti;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo temporaneo in merito alle frequentazioni dei genitori e la minore del seguente tenore: “le parti concordano che il padre possa vedere e tenere con sé la minore a week end alterni dal venerdì al lunedì mattina e durante la settimana del week end di pertinenza paterna il mercoledì con pernottamento e nella settimana con week end di pertinenza materna il martedì fino al giovedì mattina. Il padre si dichiara disponibile ad andare a prendere ed a riportare la minore dalla madre. le parti concordano altresì che trascorra una settimana con i nonni materni dal 12 al 18 agosto. Nel restante periodo estivo Per_1 la frequentazione di sarà quella ordinaria”; accordo che può essere allo stato in via del tutto Per_1 provvisoria ratificato, assicurando tempi di frequentazione padre-figlia equi e congrui, con conseguente collocamento prevalente almeno allo stato della minore presso la madre;
fermo l'incarico ai Servizi Sociali competenti, ove ritenuto opportuno nell'interesse della minore, di regolamentare diversamente i tempi di frequentazione padre-figlia;
ritenuto altresì che sempre in via del tutto provvisoria dev'essere posto in capo al l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della figlia;
rilevandosi sul punto che il padre, pur avendo dichiarato di essere allo stato disoccupato, risulta aver percepito circa € 1000.00 mensili di NASPI, ha dichiarato di essere in procinto di esser assunto come elettricista e in ogni caso – a fronte di una capacità lavorativa piena ed integra, percepisce un'entrata di 750€ per l'affitto dell'ex casa familiare di sua esclusiva proprietà e non ha allo stato oneri abitativi (essendo tornato a vivere con i propri genitori); per contro la madre lavora part time come estetista con un introito di 5/600 € al mese e non sostiene oneri abitativi;
pertanto, tutto ciò premesso, tenuto conto dell'età e delle esigenze della minore, si ritiene equo e congruo determinare in € 200,00 mensili il contributo paterno al mantenimento della minore oltre al 50% delle spese extra-assegno; l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre, genitore prevalentemente collocatario del minore;
PQM
“1) Dispone il collocamento prevalente di presso la madre;
Per_1
2) Dispone altresì che , in conformità all'accordo delle parti e salvo l'incarico di seguito Per_1 conferito ai Servizi Sociali competenti per territorio, starà con il padre a weekend alternati dal venerdì al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
nonché nella settimana con weekend di pertinenza paterna, al mercoledì con pernottamento e nella settimana con weekend di pertinenza materna dal martedì fino al giovedì mattina;
3) Dispone che i Servizi sociali di Trezzo sull'Adda, in collaborazione con quelli del luogo di residenza paterna di e con i servizi specialistici competenti per territorio (NOA e SERT) Parte_3 provvedano:
- a prendere in carico il nucleo familiare, avviando un monitoraggio sulla situazione della minore, verificandone l'andamento scolastico e delle visite padre/figlia, eventualmente regolamentandone
pagina 4 di 10 diversamente, ove ritenuto opportuno funzionale alle esigenze di minore, modalità e tempi di Per_1 frequentazione;
- ad attivare gli interventi ritenuti opportuni a supporto della genitorialità delle parti e/o di mediazione familiare o di sostegno psicologico/psicoterapeutico per entrambi i genitori, previa disponibilità degli stessi;
- ad avviare una valutazione multidisciplinare di entrambe le parti in ordine all'allegato uso di alcool
e anche stupefacenti (da parte del sig. ) o ad altre dipendenze, predisponendo all'esito, ove CP_1 ritenuto opportuno, gli ulteriori interventi di approfondimento e di supporto, anche psicologico, previa disponibilità delle parti;
4) Dispone che i Servizi Sociali incaricati ed i servizi specialistici facciano pervenire a quest'Ufficio una relazione di aggiornamento entro e non oltre il 15.12.2024, segnalando immediatamente a questa
A.G. ogni eventuale situazione di pregiudizio per la minore;
5) Prescrive alle parti di attenersi alle indicazioni dei Servizi Sociali e di collaborare attivamente con gli stessi, avvertendoli, fin d'ora che, in caso di inottemperanza e/o atteggiamenti pregiudizievoli per la minore, potranno essere adottati provvedimenti limitativi della loro responsabilità genitoriale.
6) Dispone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore CP_1 versando la somma di € 200,00 mensili, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
Milano il 14 novembre 2017, qui integralmente richiamate;
7) Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre collocataria prevalente”; rimettendo le parti davanti al giudice onorario all'udienza del 19/12/2024 per l'esame dell'aggiornamento della relazione dei servizi;
ESAMINATE le relazioni acquisite dai servizi di competenza;
RILEVATO che all'udienza del 19.12.2024 la difesa di parte ricorrente chiedeva che la causa venisse mandata in decisione, mantenendo i presidi già sussistenti e attivando quelli ulteriori indicati dai
Servizi, disponendo l'affidamento condiviso della minore ai genitori, con conferma dei provvedimenti provvisori sia in punto responsabilità genitoriale che in punto economico;
la difesa di parte resistente insisteva nelle proprie domande, con particolare riferimento al collocamento paritario della figlia ed al mantenimento diretto con ripartizione al 50% delle spese straordinarie e con monitoraggio dei servizi fino alla completa autonomia della coppia genitoriale;
pagina 5 di 10 ***
In ordine alla responsabilità genitoriale:
Rilevato che all'atto dell'instaurazione del presente giudizio, la conflittualità tra le parti e le reciproche allegazioni in ordine all'assunzione di alcol hanno reso necessario avviare un'indagine sulla situazione del nucleo familiare a cura dei Servizi sociali territorialmente competenti, peraltro già attivati su richiesta del PM presso il Tribunale per i minorenni;
Rilevato che, all'esito delle indagini e degli interventi demandati ai Servizi, la situazione familiare è ad oggi divenuta maggiormente funzionale, laddove la minore risulta in condizioni di benessere e adeguatamente accudita da entrambi i genitori, i quali sono apparsi entrambi autenticamente legati ad e risultano aver raggiunto ad oggi un livello sufficiente di collaborazione nell'interesse della Per_1 figlia, pur permanendo alcuni aspetti di criticità nel rapporto tra le parti;
peraltro, i Servizi hanno evidenziato la necessità della minore di avere un'organizzazione di vita più stabile, attese le ripercussioni riscontrate nel suo andamento scolastico, per cui gli operatori hanno suggerito una presa in carico presso;
CP_2
Ritenuto che non sono emersi elementi da cui desumere una condizione di abuso di sostanze alcoliche da parte della ricorrente;
quanto al resistente, il sig. ha avviato spontaneamente, nel gennaio CP_1
2024 un percorso di riabilitazione dalla propria dipendenza da alcol e psicofarmaci fino a giugno 2024, con esito positivo (cfr. relazione in atti), potendosi quindi escludere - all'attualità - l'esistenza di una condizione di disturbo da uso di sostanze e alcol da parte del resistente (cfr. relazione ASST del
12/02/2025);
Ritenuto, pertanto, che debba essere confermato l'affidamento condiviso di non sussistendo Per_1 all'attualità elementi di pregiudizio per la minore, laddove le parti hanno invece dimostrato di saper raggiungere accordi sulle questioni relative alla figlia – ferma l'opportunità che gli stessi aderiscano agli interventi di sostegno alla genitorialità suggeriti dai Servizi sociali incaricati, al fine di superare le residue difficoltà nella gestione di e nella comunicazione tra i genitori;
Per_1
Ritenuto, quanto ai tempi di permanenza di presso i genitori, che possa essere confermato il Per_1 collocamento prevalente di presso la madre con calendario di frequentazioni padre-figlia come Per_1 da ultimo indicato dalle parti all'udienza del 19/12/2024, ossia a week alternati dal venerdì alla domenica, nonché al martedì pomeriggio dall'uscita di scuola con pernottamento nella settimana con weekend di competenza paterna e dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina nella settimana con il weekend di competenza materna;
organizzazione familiare che dev'essere confermata al fine di dare continuità e stabilità alle abitudini di vita consolidate dalla minore nell'ultimo anno, considerato che tale assetto familiare è risultato, invero, in linea con le esigenze di atteso il Per_1
pagina 6 di 10 forte legame tra la minori ed entrambi i genitori, nonché con i nonni paterni e materni conviventi con le parti, nonché trattandosi di organizzazione che - pur non prevedendo tempi totalmente paritetici tra i genitori come richiesto dal resistente – assicura ampi spazi di frequentazione padre-figlia;
Ritenuto, infine, che al fine di consolidare la situazione familiare, dev'essere dato incarico ai Servizi sociali di Trezzo sull'Adda e di di proseguire il monitoraggio e la vigilanza sul nucleo Parte_3 familiare, con particolare riguardo all'andamento dei rapporti genitori-figlia, nonché di curare l'avvio della presa in carico della minore presso , nonché ogni altro intervento di supporto ritenuto CP_2 opportuno per il benessere della minore, segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali di situazioni di pregiudizio per la stessa;
In ordine alle questioni economiche:
Rilevato, quanto alla situazione economico-patrimoniale delle parti, che: - la sig.ra ha avuto Pt_1 negli anni solo occupazioni precarie: in particolare, dal 2020 al 2021 la ricorrente ha svolto soli lavori part-time, con un reddito complessivo annuo di € 13.000,00 circa (cfr. CU 2021 e 2022); successivamente, riferiva di aver lavorato part time come estetista e di seguito presso un fast-food con uno stipendio mensile di € 650,00 (cfr. udienza del 02/10/2024), senza tuttavia documentare quanto effettivamente percepito;
non è titolare di proprietà immobiliari e attualmente vive presso l'abitazione dei propri genitori in Trezzo sull'Adda, non sostenendo pertanto spese abitative;
percepisce altresì
l'Assegno unico universale per € 57,00 mensili;
- il sig. dopo un periodo connotato da una certa CP_1 precarietà lavorativa - avendo negli anni lavorato come elettricista con contratti a tempo determinato, con redditi peraltro in crescita (pari a euro 16.920,00 nell'anno di imposta 2020, corrispondenti a euro
1.282,00 mensili al netto Irpef: cfr. 730/2021; ad euro 22.059,00 nell'anno di imposta 2021, corrispondenti a euro 1.606,00 mensili al netto Irpef: cfr. 730/2022 e ad euro 16.644,00 nell'anno di imposta 2022, corrispondenti a euro 1.310,00 mensili al netto Irpef, cfr. 730/2023) dopo un periodo di disoccupazione, in cui ha percepito la Naspi, nel gennaio 2024 veniva assunto come elettricista presso
PINO GIUNTA S.R.L con una retribuzione di euro 1.500,00 mensili circa, svolgendo tale attività lavorativa sino alla fine del 2024; il resistente è altresì proprietario esclusivo di un immobile, in acquistato nel 2021, su cui grava mutuo con rata mensile di euro 393,00 circa Parte_3
(scadenza 2051); tale immobile risulterebbe in affitto per euro 650,00 mensili, come dichiarato dal resistente all'udienza del 2/10/2023 e da ultimo all'udienza del 19/12/2024, essendo il sig. CP_1 presso i propri genitori;
Rilevato altresì che entrambe le parti hanno allegato - ma non documentato - problematiche di salute che incidono sulle rispettive capacità lavorative e sono verosimilmente sostenute anche economicamente dalle rispettive famiglie d'origine, presso le quali tutt'ora abitano;
pagina 7 di 10 Ritenuto, pertanto, che alla luce di quanto precede, debba esser confermato il contributo paterno al mantenimento di già disposto in via provvisoria, pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie, non essendo state allegate sostanziali modifiche rispetto alla situazione reddituale delle parti;
si evidenzia, invero, al riguardo, che – pur non disponendosi di dati reddituali delle parti completi ed aggiornati – il resistente risulta aver percepito nel tempo entrate maggiori e più stabili rispetto alla ricorrente, attesi anche i redditi da locazione: circostanze che giustificano la previsione di un contributo perequativo al mantenimento della figlia a carico del padre, pur tenuto conto degli ampi spazi di frequentazione tra e il padre;
Per_1
Ritenuto, infine, che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito interamente dalla ricorrente, in quanto collocataria prevalente della minore.
In ordine alle spese di lite:
Ritenuto, infine, che le spese processuali, quantificate come da dispositivo, debbano essere compensate per la quota di 1/2 alla luce del sostanziale accordo dalle parti con riguardo al regime di affidamento del minore e alla necessità di proseguire gli interventi di sostegno avviati dai Servizi sociali competenti;
la restante quota di 1/2 deve, invece, essere posta a carico del resistente, considerata la soccombenza prevalente dello stesso con riguardo al calendario di frequentazioni genitori-figli e alle questioni economiche;
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1) Dispone l'affido condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) Dispone che il padre terrà con sé la minore: - a week alternati dal venerdì alla domenica, nonché al martedì pomeriggio con pernottamento nelle settimane con weekend di competenza paterna;
nonché dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina nelle settimane con weekend di competenza materna;
- durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive nel periodo tra giugno e agosto, salvo migliori accordi tra le parti;
- durante gli ulteriori periodi festivi, secondo il criterio dell'alternanza;
3) Dispone che i Servizi sociali di Trezzo sull'Adda e di ciascuno per quanto di Parte_3 competenza e in collaborazione con i servizi specialistici dell'AST:
- proseguano il monitoraggio sul nucleo familiare, con particolare riguardo all'andamento dei rapporti genitori-figlia;
- provvedano ad avviare in favore dei genitori, ove disponibili, un percorso di sostegno alla genitorialità; pagina 8 di 10 - assicurino la presa in carico della minore presso , avviando altresì ogni intervento di CP_2 supporto ritenuto opportuno per il benessere della minore e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali di situazioni di pregiudizio per la stessa;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di nella misura di CP_1 Per_1
€ 200,00 mensili, da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione agosto 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
pagina 9 di 10 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5) Dispone che l'assegno unico universale venga internamente percepito dalla madre;
6) Condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/3, che si liquidano CP_1 in € 1.500,00, oltre Iva, Cpa e spese generali;
7) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura residua.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e ai Servizi sociali di Trezzo sull'Adda e di Parte_3
Decreto immediatamente efficace ex lege.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 22/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Valentina Di Peppe dott. Susanna Terni
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Susanna Terni Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Relatore Est.
riunito in Camera di Consiglio in data 22/01/2025, letti gli atti e i documenti del procedimento, ha pronunciato il seguente
DECRETO DEFINITIVO nel procedimento iscritto al n. 9976 dell'anno 2023, promosso con ricorso depositato il 27/02/2023 da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. VITALI ALFREDO GIAMPIETRO presso il cui studio in Indirizzo
Telematico è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...](codice fiscale ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall' avv. RANCIC ISAAC presso il cui studio in VIA COLONNETTA, 5
20122 MILANO è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti
RESISTENTE
Premesso che con decreto provvisorio dell'11/07/2024 il Tribunale statuiva quanto segue:
con ricorso depositato in data 27.2.2024, la sig.ra premettendo di aver avuto una Parte_1 convivenza more uxorio con il sig. , da cui era nata il [...] la figlia , in assenza CP_1 Per_1 di accordi in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia, e in particolare sul collocamento della minore, non ritenendo funzionale alle esigenze di , di soli 6 anni Per_1 di età, la richiesta di collocamento alternato paritetico avanzata dal padre, chiedeva al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé e di regolamentarne
pagina 1 di 10 le frequentazioni con il padre a weekend alternati oltre a un giorno infrasettimanale comprensivo di pernottamento;
quattro giorni durante le vacanze natalizie, con l'alternanza del giorno di Natale con il giorno di Capodanno;
due giorni a Pasqua e due settimane in estate;
chiedeva altresì che il contributo paterno al mantenimento della figlia fosse determinato in € 300 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno ed al 100% dell'assegno unico;
con memoria difensiva depositata in data 24/07/2023, si costituiva in giudizio la parte resistente che, contestando le affermazioni della ricorrente, sottolineava come le parti, dopo una prima separazione a maggio 2022, avevano già raggiunto un accordo che prevedeva tempi frequentazione paritetici con la figlia, poi superato dalla riconciliazione intervenuta nelle more;
quindi, separatisi definitivamente, a far data dal gennaio 2023, le parti avevano dato corso ai precedenti accordi, ormai consolidati per la figlia;
riferiva altresì il resistente che a causa della loro elevata conflittualità, le parti erano state prese in carico dai Servizi sociali territoriali, che avevano avviato un intervento di monitoraggio – dando altresì atto della pendenza di un ulteriore procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano;
chiedeva quindi il rigetto del ricorso, l'affido condiviso della minore, con conferma del collocamento alternato paritetico della figlia, mantenimento diretto e ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
all'udienza del 9/10/2023 tenutasi innanzi al GOT delegato, il padre riferiva di vedere dal lunedì Per_1 dall'uscita da scuola fino al mercoledì con accompagnamento a scuola e nel week end della stessa settimana dal sabato pomeriggio fino al lunedì mattina, mentre nella settimana di spettanza materna, dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al sabato pomeriggio;
i procuratori delle parti davano altresì atto della pendenza di un ulteriore procedimento promosso innanzi al Tribunale per i Minorenni nell'interesse della minore;
il GOT delegato, rilevati i possibili profili di incompetenza funzionale, disponeva pertanto ulteriori verifiche a cura della cancelleria;
la trattazione del procedimento veniva rinviata su richiesta congiunta delle parti per acquisire notizie in merito al procedimento pendente innanzi al TM, nonché gli esiti dell'indagine demandata ai Servizi Sociali competenti per territorio, nell'ambito del suddetto procedimento, fino all'udienza del 22/01/2024;
all'udienza del 5.3.2024 la difesa del sig. dava altresì atto dell'intervenuto ricovero del proprio CP_1 assistito in una comunità terapeutica a far data dal mese di gennaio 2024 per problematiche di dipendenza (cfr. la relazione depositata in atti da parte resistente il 21/06 u.s., da cui risulta la positiva adesione del al CP_1 programma riabilitativo dall'uso di alcool e droghe conclusosi in data 14/06 u.s. per circa 6 mesi);
alla successiva udienza del 25.6.2024, tenutasi sempre innanzi al GOT delegato, compariva personalmente il resistente, che dava atto di aver richiesto spontaneamente il ricovero per curare la propria dipendenza da alcol
e da psicofarmaci;
di aver mantenuto durante il periodo in comunità i rapporti con la BA (che sentiva due volte a settimana a mezzo videochiamata) e che subito dopo aveva ripreso di persona (avendo tenuto con sé e i
pagina 2 di 10 nonni paterni per un periodo continuativo di dieci giorni); riferiva quindi che il proprio percorso di cura Per_1 era ultimato e di esser tornato ad abitare con i propri genitori, con cui già conviveva in precedenza e di esser in stato di disoccupazione e non percepire sussidi, chiedendo quindi di poter riprendere stabilmente le frequentazioni con la figlia;
la ricorrente, pur confermando che dopo la separazione la BA aveva trascorso tempi paritetici con i genitori, rilevando che tale modalità era troppo faticosa per la BA, insisteva nella propria domanda di collocamento prevalente presso di sé; entrambe le parti hanno chiesto disporsi CTU sulle rispettive capacità genitoriali e la causa veniva quindi rimessa in decisione al Collegio;
considerato che dalla relazione trasmessa dai Servizi Sociali di Trezzo sull'Adda in data 26/02/2024, risulta che la ricorrente aveva sporto denuncia per atti persecutori e maltrattamenti nei confronti dell'ex compagno nel luglio 2022, di seguito ritirata;
emerge altresì una relazione genitoriale connotata da conflittualità, che tuttavia non avrebbe avuto almeno allo stato ricadute sulle capacità genitoriali delle parti e sulla minore (che è oggi una BA di 7 anni, in una condizione di generale benessere con entrambi i genitori, che si descrivono reciprocamente come figure positive di accudimento;
la BA risulta inoltre essersi adattata alla situazione familiare e al calendario delle frequentazioni con il padre e la madre, all'epoca concordate dalle parti in misura paritetica); il Servizio suggeriva tuttavia di prevedere un monitoraggio della situazione familiare, per sostenere la genitorialità delle parti, oltre all'opportunità di ulteriori approfondimenti sull'assunzione di sostanze alcoliche da parte di entrambi i genitori, a fronte dei rilievi e delle reciproche strumentalizzazioni delle parti (avendone entrambi fatto uso in giovinezza, di cui si sono mostrati scarsamente consapevoli, anche rispetto alle possibili ricadute sulle rispettive capacità genitoriali;
il risulta altresì aver fatto uso di sostanze stupefacenti, sviluppando una dipendenza da CP_1 cocaina, per cui era stato già preso in carico dal Merate, con esito positivo e – a detta dello stesso – Pt_2 completa disintossicazione);
rilevato che la relazione psicosociale sul nucleo familiare è stata acquisita su richiesta della Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, nell'ambito del proc. n. 7017/2022 Reg. A. Civ., rendendosi pertanto opportuno verificare se tale procedimento presso il TM è tuttora pendente e le eventuali statuizioni provvisorie adottate - avendo il ricorrente dato atto dell'udienza fissata all'1/12/2023 e non essendo pervenuti riscontri alla richiesta inoltrata da questo Ufficio in data 11/10/2023;
ritenuto che nelle more dell'acquisizione di tali riscontri, dev'essere comunque disposta la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali, con avvio di un monitoraggio e degli interventi ritenuti opportuni a sostegno della genitorialità delle parti, verificando se le stesse possono esercitare in autonomia la propria responsabilità genitoriale, tenuto conto anche del significativo affiancamento dei nonni materni e paterni, con cui entrambi i genitori di al momento convivono, nonché verificando se si rendono opportune eventuali Per_1 variazioni rispetto agli attuali tempi di frequentazione della minore con ciascun genitore;
dev'essere altresì disposta la presa in carico di entrambi i genitori da parte dei competenti Servizi specialistici, che provvederanno agli ulteriori approfondimenti necessari in ordine alla pregressa assunzione di sostanze
pagina 3 di 10 alcoliche da parte di entrambi, verificando se si tratta di problematiche ancora attuali e con avvio degli eventuali percorsi di trattamento e cura, riservando all'esito ogni valutazione sulla richiesta di CTU delle parti;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo temporaneo in merito alle frequentazioni dei genitori e la minore del seguente tenore: “le parti concordano che il padre possa vedere e tenere con sé la minore a week end alterni dal venerdì al lunedì mattina e durante la settimana del week end di pertinenza paterna il mercoledì con pernottamento e nella settimana con week end di pertinenza materna il martedì fino al giovedì mattina. Il padre si dichiara disponibile ad andare a prendere ed a riportare la minore dalla madre. le parti concordano altresì che trascorra una settimana con i nonni materni dal 12 al 18 agosto. Nel restante periodo estivo Per_1 la frequentazione di sarà quella ordinaria”; accordo che può essere allo stato in via del tutto Per_1 provvisoria ratificato, assicurando tempi di frequentazione padre-figlia equi e congrui, con conseguente collocamento prevalente almeno allo stato della minore presso la madre;
fermo l'incarico ai Servizi Sociali competenti, ove ritenuto opportuno nell'interesse della minore, di regolamentare diversamente i tempi di frequentazione padre-figlia;
ritenuto altresì che sempre in via del tutto provvisoria dev'essere posto in capo al l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della figlia;
rilevandosi sul punto che il padre, pur avendo dichiarato di essere allo stato disoccupato, risulta aver percepito circa € 1000.00 mensili di NASPI, ha dichiarato di essere in procinto di esser assunto come elettricista e in ogni caso – a fronte di una capacità lavorativa piena ed integra, percepisce un'entrata di 750€ per l'affitto dell'ex casa familiare di sua esclusiva proprietà e non ha allo stato oneri abitativi (essendo tornato a vivere con i propri genitori); per contro la madre lavora part time come estetista con un introito di 5/600 € al mese e non sostiene oneri abitativi;
pertanto, tutto ciò premesso, tenuto conto dell'età e delle esigenze della minore, si ritiene equo e congruo determinare in € 200,00 mensili il contributo paterno al mantenimento della minore oltre al 50% delle spese extra-assegno; l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre, genitore prevalentemente collocatario del minore;
PQM
“1) Dispone il collocamento prevalente di presso la madre;
Per_1
2) Dispone altresì che , in conformità all'accordo delle parti e salvo l'incarico di seguito Per_1 conferito ai Servizi Sociali competenti per territorio, starà con il padre a weekend alternati dal venerdì al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
nonché nella settimana con weekend di pertinenza paterna, al mercoledì con pernottamento e nella settimana con weekend di pertinenza materna dal martedì fino al giovedì mattina;
3) Dispone che i Servizi sociali di Trezzo sull'Adda, in collaborazione con quelli del luogo di residenza paterna di e con i servizi specialistici competenti per territorio (NOA e SERT) Parte_3 provvedano:
- a prendere in carico il nucleo familiare, avviando un monitoraggio sulla situazione della minore, verificandone l'andamento scolastico e delle visite padre/figlia, eventualmente regolamentandone
pagina 4 di 10 diversamente, ove ritenuto opportuno funzionale alle esigenze di minore, modalità e tempi di Per_1 frequentazione;
- ad attivare gli interventi ritenuti opportuni a supporto della genitorialità delle parti e/o di mediazione familiare o di sostegno psicologico/psicoterapeutico per entrambi i genitori, previa disponibilità degli stessi;
- ad avviare una valutazione multidisciplinare di entrambe le parti in ordine all'allegato uso di alcool
e anche stupefacenti (da parte del sig. ) o ad altre dipendenze, predisponendo all'esito, ove CP_1 ritenuto opportuno, gli ulteriori interventi di approfondimento e di supporto, anche psicologico, previa disponibilità delle parti;
4) Dispone che i Servizi Sociali incaricati ed i servizi specialistici facciano pervenire a quest'Ufficio una relazione di aggiornamento entro e non oltre il 15.12.2024, segnalando immediatamente a questa
A.G. ogni eventuale situazione di pregiudizio per la minore;
5) Prescrive alle parti di attenersi alle indicazioni dei Servizi Sociali e di collaborare attivamente con gli stessi, avvertendoli, fin d'ora che, in caso di inottemperanza e/o atteggiamenti pregiudizievoli per la minore, potranno essere adottati provvedimenti limitativi della loro responsabilità genitoriale.
6) Dispone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore CP_1 versando la somma di € 200,00 mensili, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
Milano il 14 novembre 2017, qui integralmente richiamate;
7) Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre collocataria prevalente”; rimettendo le parti davanti al giudice onorario all'udienza del 19/12/2024 per l'esame dell'aggiornamento della relazione dei servizi;
ESAMINATE le relazioni acquisite dai servizi di competenza;
RILEVATO che all'udienza del 19.12.2024 la difesa di parte ricorrente chiedeva che la causa venisse mandata in decisione, mantenendo i presidi già sussistenti e attivando quelli ulteriori indicati dai
Servizi, disponendo l'affidamento condiviso della minore ai genitori, con conferma dei provvedimenti provvisori sia in punto responsabilità genitoriale che in punto economico;
la difesa di parte resistente insisteva nelle proprie domande, con particolare riferimento al collocamento paritario della figlia ed al mantenimento diretto con ripartizione al 50% delle spese straordinarie e con monitoraggio dei servizi fino alla completa autonomia della coppia genitoriale;
pagina 5 di 10 ***
In ordine alla responsabilità genitoriale:
Rilevato che all'atto dell'instaurazione del presente giudizio, la conflittualità tra le parti e le reciproche allegazioni in ordine all'assunzione di alcol hanno reso necessario avviare un'indagine sulla situazione del nucleo familiare a cura dei Servizi sociali territorialmente competenti, peraltro già attivati su richiesta del PM presso il Tribunale per i minorenni;
Rilevato che, all'esito delle indagini e degli interventi demandati ai Servizi, la situazione familiare è ad oggi divenuta maggiormente funzionale, laddove la minore risulta in condizioni di benessere e adeguatamente accudita da entrambi i genitori, i quali sono apparsi entrambi autenticamente legati ad e risultano aver raggiunto ad oggi un livello sufficiente di collaborazione nell'interesse della Per_1 figlia, pur permanendo alcuni aspetti di criticità nel rapporto tra le parti;
peraltro, i Servizi hanno evidenziato la necessità della minore di avere un'organizzazione di vita più stabile, attese le ripercussioni riscontrate nel suo andamento scolastico, per cui gli operatori hanno suggerito una presa in carico presso;
CP_2
Ritenuto che non sono emersi elementi da cui desumere una condizione di abuso di sostanze alcoliche da parte della ricorrente;
quanto al resistente, il sig. ha avviato spontaneamente, nel gennaio CP_1
2024 un percorso di riabilitazione dalla propria dipendenza da alcol e psicofarmaci fino a giugno 2024, con esito positivo (cfr. relazione in atti), potendosi quindi escludere - all'attualità - l'esistenza di una condizione di disturbo da uso di sostanze e alcol da parte del resistente (cfr. relazione ASST del
12/02/2025);
Ritenuto, pertanto, che debba essere confermato l'affidamento condiviso di non sussistendo Per_1 all'attualità elementi di pregiudizio per la minore, laddove le parti hanno invece dimostrato di saper raggiungere accordi sulle questioni relative alla figlia – ferma l'opportunità che gli stessi aderiscano agli interventi di sostegno alla genitorialità suggeriti dai Servizi sociali incaricati, al fine di superare le residue difficoltà nella gestione di e nella comunicazione tra i genitori;
Per_1
Ritenuto, quanto ai tempi di permanenza di presso i genitori, che possa essere confermato il Per_1 collocamento prevalente di presso la madre con calendario di frequentazioni padre-figlia come Per_1 da ultimo indicato dalle parti all'udienza del 19/12/2024, ossia a week alternati dal venerdì alla domenica, nonché al martedì pomeriggio dall'uscita di scuola con pernottamento nella settimana con weekend di competenza paterna e dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina nella settimana con il weekend di competenza materna;
organizzazione familiare che dev'essere confermata al fine di dare continuità e stabilità alle abitudini di vita consolidate dalla minore nell'ultimo anno, considerato che tale assetto familiare è risultato, invero, in linea con le esigenze di atteso il Per_1
pagina 6 di 10 forte legame tra la minori ed entrambi i genitori, nonché con i nonni paterni e materni conviventi con le parti, nonché trattandosi di organizzazione che - pur non prevedendo tempi totalmente paritetici tra i genitori come richiesto dal resistente – assicura ampi spazi di frequentazione padre-figlia;
Ritenuto, infine, che al fine di consolidare la situazione familiare, dev'essere dato incarico ai Servizi sociali di Trezzo sull'Adda e di di proseguire il monitoraggio e la vigilanza sul nucleo Parte_3 familiare, con particolare riguardo all'andamento dei rapporti genitori-figlia, nonché di curare l'avvio della presa in carico della minore presso , nonché ogni altro intervento di supporto ritenuto CP_2 opportuno per il benessere della minore, segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali di situazioni di pregiudizio per la stessa;
In ordine alle questioni economiche:
Rilevato, quanto alla situazione economico-patrimoniale delle parti, che: - la sig.ra ha avuto Pt_1 negli anni solo occupazioni precarie: in particolare, dal 2020 al 2021 la ricorrente ha svolto soli lavori part-time, con un reddito complessivo annuo di € 13.000,00 circa (cfr. CU 2021 e 2022); successivamente, riferiva di aver lavorato part time come estetista e di seguito presso un fast-food con uno stipendio mensile di € 650,00 (cfr. udienza del 02/10/2024), senza tuttavia documentare quanto effettivamente percepito;
non è titolare di proprietà immobiliari e attualmente vive presso l'abitazione dei propri genitori in Trezzo sull'Adda, non sostenendo pertanto spese abitative;
percepisce altresì
l'Assegno unico universale per € 57,00 mensili;
- il sig. dopo un periodo connotato da una certa CP_1 precarietà lavorativa - avendo negli anni lavorato come elettricista con contratti a tempo determinato, con redditi peraltro in crescita (pari a euro 16.920,00 nell'anno di imposta 2020, corrispondenti a euro
1.282,00 mensili al netto Irpef: cfr. 730/2021; ad euro 22.059,00 nell'anno di imposta 2021, corrispondenti a euro 1.606,00 mensili al netto Irpef: cfr. 730/2022 e ad euro 16.644,00 nell'anno di imposta 2022, corrispondenti a euro 1.310,00 mensili al netto Irpef, cfr. 730/2023) dopo un periodo di disoccupazione, in cui ha percepito la Naspi, nel gennaio 2024 veniva assunto come elettricista presso
PINO GIUNTA S.R.L con una retribuzione di euro 1.500,00 mensili circa, svolgendo tale attività lavorativa sino alla fine del 2024; il resistente è altresì proprietario esclusivo di un immobile, in acquistato nel 2021, su cui grava mutuo con rata mensile di euro 393,00 circa Parte_3
(scadenza 2051); tale immobile risulterebbe in affitto per euro 650,00 mensili, come dichiarato dal resistente all'udienza del 2/10/2023 e da ultimo all'udienza del 19/12/2024, essendo il sig. CP_1 presso i propri genitori;
Rilevato altresì che entrambe le parti hanno allegato - ma non documentato - problematiche di salute che incidono sulle rispettive capacità lavorative e sono verosimilmente sostenute anche economicamente dalle rispettive famiglie d'origine, presso le quali tutt'ora abitano;
pagina 7 di 10 Ritenuto, pertanto, che alla luce di quanto precede, debba esser confermato il contributo paterno al mantenimento di già disposto in via provvisoria, pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie, non essendo state allegate sostanziali modifiche rispetto alla situazione reddituale delle parti;
si evidenzia, invero, al riguardo, che – pur non disponendosi di dati reddituali delle parti completi ed aggiornati – il resistente risulta aver percepito nel tempo entrate maggiori e più stabili rispetto alla ricorrente, attesi anche i redditi da locazione: circostanze che giustificano la previsione di un contributo perequativo al mantenimento della figlia a carico del padre, pur tenuto conto degli ampi spazi di frequentazione tra e il padre;
Per_1
Ritenuto, infine, che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito interamente dalla ricorrente, in quanto collocataria prevalente della minore.
In ordine alle spese di lite:
Ritenuto, infine, che le spese processuali, quantificate come da dispositivo, debbano essere compensate per la quota di 1/2 alla luce del sostanziale accordo dalle parti con riguardo al regime di affidamento del minore e alla necessità di proseguire gli interventi di sostegno avviati dai Servizi sociali competenti;
la restante quota di 1/2 deve, invece, essere posta a carico del resistente, considerata la soccombenza prevalente dello stesso con riguardo al calendario di frequentazioni genitori-figli e alle questioni economiche;
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1) Dispone l'affido condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) Dispone che il padre terrà con sé la minore: - a week alternati dal venerdì alla domenica, nonché al martedì pomeriggio con pernottamento nelle settimane con weekend di competenza paterna;
nonché dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina nelle settimane con weekend di competenza materna;
- durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive nel periodo tra giugno e agosto, salvo migliori accordi tra le parti;
- durante gli ulteriori periodi festivi, secondo il criterio dell'alternanza;
3) Dispone che i Servizi sociali di Trezzo sull'Adda e di ciascuno per quanto di Parte_3 competenza e in collaborazione con i servizi specialistici dell'AST:
- proseguano il monitoraggio sul nucleo familiare, con particolare riguardo all'andamento dei rapporti genitori-figlia;
- provvedano ad avviare in favore dei genitori, ove disponibili, un percorso di sostegno alla genitorialità; pagina 8 di 10 - assicurino la presa in carico della minore presso , avviando altresì ogni intervento di CP_2 supporto ritenuto opportuno per il benessere della minore e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali di situazioni di pregiudizio per la stessa;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di nella misura di CP_1 Per_1
€ 200,00 mensili, da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione agosto 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
pagina 9 di 10 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5) Dispone che l'assegno unico universale venga internamente percepito dalla madre;
6) Condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/3, che si liquidano CP_1 in € 1.500,00, oltre Iva, Cpa e spese generali;
7) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura residua.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e ai Servizi sociali di Trezzo sull'Adda e di Parte_3
Decreto immediatamente efficace ex lege.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 22/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Valentina Di Peppe dott. Susanna Terni
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