Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 130/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da:
e Parte_1 Parte_2 entrambi con il difensore avv. MONAI CARLO in virtù di mandato allegato al ricorso, con l'intervento del P.M. in sede;
- preso atto della volontà dei ricorrenti che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- rilevato che le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui al ricorso;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi del P.M.;
- letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
pronuncia la seguente
SENTENZA
Dalla relazione sentimentale tra le parti sono nati i figli (il 15.5.2019) e Persona_1 [...]
(il 2.2.2017), entrambi minorenni, riconosciuti da entrambi i genitori, i quali hanno Persona_2 chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale è cessata – che il
Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento dei minori, alla loro collocazione e al loro mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale il PM non ha sollevato obiezioni di sorta, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e
Spese a carico del sig. come da accordi tra le parti. Parte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando tra le parti, accoglie le conclusioni rassegnate da Parte_1
e , per l'effetto: Parte_2
1. dispone l'affidamento condiviso dei figli tra i genitori;
2. dispone il collocamento prevalente dei figli presso l'abitazione materna a Torreano, di proprietà della madre;
senza che ciò comporti il cambio della loro residenza anagrafica che resterà, sino a diversi accordi, in Cividale del Friuli presso il padre, dove i ragazzi hanno abitudine di vita, di frequenza scolastica e dove coltivano le loro amicizie.
3. dispone che i diritti/doveri dei turni di gestione della prole da parte del padre saranno così regolati: il venerdì sera dalle 18 o dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina al rientro a scuola o alle ore 8, a settimane alternate con la madre. Nel secondo week-end, il padre prenderà i figli dalle ore 9 della domenica e li terrà a dormire con sé per riportarli a scuola il lunedì mattina, o senza scuola alle 8 a casa della madre. Le vacanze natalizie e pasquali saranno divise a metà tra i genitori, alternando
Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta. In occasione dei compleanni dei figli al genitore non di turno verrà concesso di trascorrere due ore con loro per la festicciola insieme ai propri parenti. Per le vacanze estive il padre potrà tenere la prole due settimane anche non continuative da preannunciare entro il 31 di maggio, di solito in agosto e con conciliazione col centro vacanze che i genitori hanno bisogno di far frequentare ai figli per ragioni di lavoro. I genitori potranno concordare diverse modalità, recuperi o cambi di giornate dei turni, anche con semplice messaggistica telefonica. Buona regola, già in vigore, è che il genitore non di turno videochiami i figli presso l'altro genitore per un saluto quotidiano.
4. dispone che il contributo mensile per il mantenimento ordinario dei figli sarà di 200,00 euro ciascuno, per totali 400,00 euro al mese, rivalutabili in base all'lstat annualmente, che il padre verserà sul conto della madre (IBAN n. IT 82 G 08631 63740 000001 017991 intestato a ), Parte_1 entro il 20 del mese dal mese di dicembre. Dà atto che per i mesi arretrati il padre ha versato alla madre la somma di 1.000 euro a forfait.
Il padre dovrà, come sta già facendo, pagare i seguenti costi per i figli: le tasse scolastiche, i corsi di istruzione o sportivi, la mensa o gli eventuali trasporti scolastici, le rette del centro vacanze estivo, così come il padre provvederà a sostenere in via esclusiva il costo di iscrizione e le rette al “Convitto
Nazionale Paolo Diacono”, anche per il figlio dal prossimo anno. Prende atto che a futura Per_1 richiesta della madre, il padre si impegna ad acquistare un computer per le necessità scolastiche della prole. Le altre spese straordinarie sono poste a carico al 50% tra i genitori e regolate dal protocollo in uso al Tribunale di Udine per quanto qui non derogato.
5. dà atto che il padre continuerà a trattenere l'assegno unico universale erogato dall' . CP_1
6. dà atto che le parti si danno consenso reciproco al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per visite e viaggi, anche per i figli. Dà, altresì, atto che i documenti predetti, così come le tessere sanitarie e simili, saranno custoditi dalla madre, che li consegnerà al padre in caso di bisogno.
7. Le spese del presente procedimento sono poste a carico del sig. , come da Parte_2 accordi tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 03.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini