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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17678 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 17/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2672 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto
Mutuo decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. RIZZOTTI TANCREDI Parte_1 Pt_2
;
[...]
Opponente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI MARCO;
Controparte_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale
FATTO E DIRITTO
1.1. Con DI n. 10087/2023 del 6/6/2023, il Tribunale di Roma ha ingiunto al sig. Parte_1 ed alla sig.ra di pagare in solido fra loro la somma di €
[...] Persona_1 CP_ 50.058,59 oltre interessi in favore di .
1.2. Il DI veniva dichiarato esecutivo ex art. 647 cpc nei confronti del sig. Parte_1 con provvedimento del 20/11/2023 in quanto non presentata opposizione nei termini di legge sulla base del ritenuto perfezionamento della notificazione del DI al in data 22/6/2023. Parte_1
CP_ 1.3. In seguito, sulla scorta del decreto ingiuntivo citato, ha notificato atto di precetto in data
1/12/2024 (All. C). Il sig. ha introdotto il presente giudizio di merito di opposizione Parte_1 Con tardiva a deducendo innanzitutto di non aver avuto conoscenza del DI per caso fortuito .
CP 1.4. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione sulla base di svariate argomentazioni.
1.5 Alla prima udienza di comparizione delle parti la controversia era spedita immediatamente per la decisione ritenuta la sua natura documentale. 2.1 E' premesso che la presente decisione sarà assunta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att.
c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, inoltre il novellato art. 132 cpc. che esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, induce a ritenere processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem ed implica, altresì, che il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, sicchè le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico -giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
2.2 Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata tempestivamente da parte opposta, si osserva che il debitore opponente che si avvale dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc deve provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del DI per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore. Con “caso fortuito” (così come invocato dal sig. ) deve intendersi ogni fatto di carattere oggettivo indipendente dalla volontà Parte_1 umana che causa l'evento solo per forza propria. L'opponente ha dunque l'onere di provare non solo il caso fortuito ma deve anche dare prova del rapporto di causalità tra questo e la mancata conoscenza del provvedimento monitorio.
2.3 Secondo consolidata giurisprudenza dalla quale questo giudice non ha ragione di discostarsi e richiamata opportunamente da parte opposta ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza. 2.4 Nel caso di specie l'opponente ha offerto una ricostruzione molto articolata delle ragioni per le quali gli sarebbe stata impedita la conoscenza della notificazione del decreto ingiuntivo ed in particolare ha sostenuto che: “in data 19.06.23 la ditta delle pulizie “LA BLUE SERVICE” P. IV
come da contratto provvedeva ad effettuare la pulizia della scala del Condominio P.IVA_1 di via Palermo 300 e nella fase delle pulizie staccava involontariamente la targhetta indicante il nome del sig. lasciando così la buca priva di targhetta e quindi nominativo. Parte_1
Tale problema sembrerebbe essersi verificato con più targhette il cui collante logoro dal tempo a seguito di una pulizia vigorosa sarebbe venuto meno. Nel periodo summenzionato causa problemi familiari il sig. stette fuori dalla città di Messina. Tornato in data 25.06.23 Parte_1 il si accorgeva della mancanza della targhetta indicante il suo nominativo e Parte_1 provvedeva ad apporne una nuova. Lamentandosi dell'accaduto con un vicino questo gli rispondeva che probabilmente, come avvenuto con altri, l'etichetta era venuta meno durante la pulizia. Nessun atto giudiziario o stragiudiziale il sig. trovava nella propria Parte_1 buca poiché il postino depositava l'avviso giudiziario inerente il decreto ingiuntivo qui opposto nella buca recante nominativo “ unica buca rimasta col cognome Persona_2 Parte_1
Nessuna colpa ovviamente può essere attribuita al postino il quale non sapendo del problema verificatosi giorni prima (scollamento etichetta a seguito pulizia) individuando una buca su cui risultava il nominativo “ non immaginava che “M.” stesse per ma Persona_2 Per_3 piuttosto pensò Accadde così che la notifica si perfezionò senza che il sig. Pt_1 [...] ne prendesse conoscenza, il tutto forse anche in conseguenza dei non idilliaci rapporti Parte_1 tra i due fratelli ( e ). Non vi è dubbio che una sequenza di casi assolutamente Pt_1 Per_3 fortuiti (etichetta che si scolla, assenza del sig. e pessimi rapporti tra i Parte_1 fratelli) hanno determinato un ingiusto perfezionamento della notifica”.
2.5 Orbene appare evidente dalla lettura della citata narrazione come non ricorrano gli estremi per considerare come fortuito il caso prospettato in citazione dal sig. atteso che tutte le Parte_1 sfortunate circostanze da quest'ultimo riferite, al di là della valutazione sulla loro verosimiglianza, non sarebbero altro che il frutto della omessa vigilanza dell'opponente rispetto all'onere di reperibilità gravante su ciascuno dei consociati, non avendo costui dimostrato di aver approntato le idonee cautele, richiamate dalla giurisprudenza prevalente, per gestire la propria momentanea assenza attraverso un controllo attivo sulla presenza di targhette identificative dei residenti nello stabile e sulla correzione di eventuali fonti di confusione per o monimia stante la presenza del proprio fratello nello stesso palazzo. Appare quasi scontato aggiungere che la sussistenza di rapporti familiari “non idilliaci” non configurano quella “forza esterna di carattere assoluto” che avrebbe impedito al di consultarsi con fratello per sapere se nel periodo Parte_1 in cui le targhette erano state accidentalmente rimosse avesse ricevuto della posta a lui destinata.
L'opposizione ex art. 650 c.p.c. è perciò inammissibile per insussistenza dei presupposti cui alla norma citata. 2.6 Parte opponente ha formulato nel proprio atto di citazione la seguente eccezione “il decreto ingiuntivo opposto è stato erroneamente presentato presso il Tribunale di Roma. In vero l'art. 637
c.p.c. prevede che la competenza territoriale sia determinata nel luogo ove il debitore ha la propria residenza (Messina); in conseguenza di quanto detto il giudizio andava e va incardinato presso il Tribunale di Messina” e nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha aggiunto che “non appare superfluo rammentare – tra l'altro – che il sig. ha stipulato il Parte_1 contratto stante alla base del finanziamento nella qualità di consumatore e pertanto era ed è soggetto alla tutela prevista per l'anzidetta categoria. L'art. 38 del c.p.c. prevede che l'eccezione di incompetenza per territorio vada proposta nel primo atto e si debba considerare non proposta solo se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. La norma è chiara poiché prevede solo un termine perentorio entro il quale eccepire l'incompetenza e la sola indicazione del Tribunale ritenuto competente (Messina). La fondatezza della sopra indicata eccezione di incompetenza territoriale è confermata dall'ammissione di controparte mediante il deposito del documento rubricato al n. 08 “RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E
CERTIFICAZIONE” all'art. 16 “FORO COMPETENTE” per il quale la “competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio” del cliente consumatore. La competenza del giudizio del luogo ove il consumatore ha la residenza è esclusiva (art. 66 c.d.c.) salvo il caso in cui vi sia stata specifica negoziazione tra professionista/impresa e consumatore finalizzata alla deroga del Foro, fatto non avvenuto nel caso oggetto di giudizio e pertanto l'unico criterio applicabile (rectius eccepibile) per l'individuazione della competenza territoriale era ed è quello del consumatore che identifica il Tribunale competente in quello del luogo di residenza del consumatore”.
2.7 E' sicuramente evidente e risulta dagli atti che il titolo posto a base della pretesa monitoria sia un contratto di credito al consumo (cfr. all. 3 al fascicolo monitorio) stante i chiari riferimenti letterali contenuti nel documento contrattuale e i richiami alla disciplina specifica. Per quanto di interesse nel presente giudizio, circa la legge applicabile e il foro competente è previsto che “Alle relazioni con il Consumatore nella fase precontrattuale e al Contratto di Credito si applica la legge italiana ed, in caso di controversie scaturenti dal rapporto, unico Foro esclusivo è quello di residenza o domicilio del Consumatore”.
6. Ritiene pertanto il giudicante che la presente opposizione, da dichiararsi inammissibile non ricorrendo i presupposti dell'art. 650 c.p.c., non possa essere recuperata sotto l'egida della opposizione “ultratardiva”, come elaborata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sentenza, Cass. Sez. Un., Pres. Curzio – Est. Vincenti, n. 9479, del 06.04.2023) e che parte opponente ha richiamato anche nel corso della odierna udienza di discussione. Orbene la Suprema
Corte ha affermato che “il giudice del monitorio deve motivare sul compiuto esame d'ufficio in ordine alla assenza di clausole abusive in contratto concluso tra professionista e consumatore, con relativo avvertimento a quest'ultimo sugli effetti della mancata opposizione;
diversamente, il controllo ufficioso sulla abusività delle clausole va effettuato in fase esecutiva, dovendo il giudice dell'esecuzione indicare al consumatore esecutato il rimedio in suo favore, da individuarsi in un'ordinaria azione di accertamento (c.d. actio nullitatis)” ….. è proprio la carente attivazione del giudice del monitorio – mancato rilievo ufficioso e omessa motivazione, imposti da norma imperativa (art.6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE) - che comporta, secondo il diritto dell'Unione
… che la decisione adottata, sebbene non fatta oggetto di opposizione, è comunque insuscettibile di dar luogo alla formazione, stabile e intangibile, di un giudicato, così da consentire anche nella contigua sede esecutiva, dove si procede per l'attuazione del diritto accertato, una riattivazione del contraddittorio impedito sulla questione pregiudiziale pretermessa (concernente, per l'appunto, l'assenza di vessatorietà delle clausole del contratto) e, quindi, di un meccanismo processuale che possa rimettere in discussione anche l'accertamento sul bene della vita implicato dal decreto ingiuntivo, ossia il credito riconosciuto giudizialmente”. Nel caso di specie però parte opponente non lamenta l'adizione di un foro diverso da quello del consumatore per effetto dell'applicazione di una clausola abusiva che avrebbe derogato alla disciplina a tutela della parte ritenuta debole ma propone una eccezione di incompetenza territoriale 'pura' in cui pretende di far valere il foro inderogabile del consumatore già previsto nel contratto e, semplicemente, 'non rispettato' dalla parte opposta. A tali condizioni, ritiene l'odierno giudicante che l'estensione dell'istituto dell'opposizione ultratardiva, che ha il fine di contemperare gli effetti dell'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva ( ad esempio di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale, non possa essere forzata fino a ricomprendere le ipotesi in cui nell'opposizione non sia fatta valere l'abusività di una clausola, non esistendo nel contratto una clausola derogatoria al foro del consumatore, ma si voglia sottoporre al giudice dell'opposizione tardiva l'esame di una eccezione di incompetenza territoriale del giudice del monitorio che prescinde dalla declaratoria di nullità della clausola e che si sarebbe dovuta formulare in un ordinario giudizio di opposizio ne a decreto ingiuntivo.
7. Si ritiene, quindi, che i principi eurocomunitari elaborati nella sentenza delle Sezioni Unite in maniera tale da costituire una forzatura del sistema processuale civile, nella parte in cui incrinano, a certe condizioni, l'autorità del giudicato, non possano trovare applicazione nel caso di specie perché il decreto ingiuntivo è passato in giudicato e l'opponente nel proprio atto di opposizione ha formulato questioni diverse dal rilievo della pretesa abusività delle clausole rispetto alla disciplina consumeristica. Non essendo in contestazione l'avvenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per effetto della mancata opposizione, ne consegue che ove non sia invocata l'abusività delle clausole presenti nel contratto, deve trovare l'applicazione il principio secondo il quale l'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via d'eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificatamente dedotte o enunciate, costituiscono, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali ed indefettibili della decisione ossia il giudicato implicito (cfr. Tribunale di Roma sentenze n° 10146 del
27/6/2023, n° 11444 del 18/7/2023 e n° 8893/2023).
8. La spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione; condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 4.217,00 per competenze professionali oltre imposte oneri e accessori come per legge.
Roma, lì 17/12/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2672 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto
Mutuo decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. RIZZOTTI TANCREDI Parte_1 Pt_2
;
[...]
Opponente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI MARCO;
Controparte_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale
FATTO E DIRITTO
1.1. Con DI n. 10087/2023 del 6/6/2023, il Tribunale di Roma ha ingiunto al sig. Parte_1 ed alla sig.ra di pagare in solido fra loro la somma di €
[...] Persona_1 CP_ 50.058,59 oltre interessi in favore di .
1.2. Il DI veniva dichiarato esecutivo ex art. 647 cpc nei confronti del sig. Parte_1 con provvedimento del 20/11/2023 in quanto non presentata opposizione nei termini di legge sulla base del ritenuto perfezionamento della notificazione del DI al in data 22/6/2023. Parte_1
CP_ 1.3. In seguito, sulla scorta del decreto ingiuntivo citato, ha notificato atto di precetto in data
1/12/2024 (All. C). Il sig. ha introdotto il presente giudizio di merito di opposizione Parte_1 Con tardiva a deducendo innanzitutto di non aver avuto conoscenza del DI per caso fortuito .
CP 1.4. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione sulla base di svariate argomentazioni.
1.5 Alla prima udienza di comparizione delle parti la controversia era spedita immediatamente per la decisione ritenuta la sua natura documentale. 2.1 E' premesso che la presente decisione sarà assunta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att.
c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, inoltre il novellato art. 132 cpc. che esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, induce a ritenere processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem ed implica, altresì, che il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, sicchè le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico -giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
2.2 Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata tempestivamente da parte opposta, si osserva che il debitore opponente che si avvale dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc deve provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del DI per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore. Con “caso fortuito” (così come invocato dal sig. ) deve intendersi ogni fatto di carattere oggettivo indipendente dalla volontà Parte_1 umana che causa l'evento solo per forza propria. L'opponente ha dunque l'onere di provare non solo il caso fortuito ma deve anche dare prova del rapporto di causalità tra questo e la mancata conoscenza del provvedimento monitorio.
2.3 Secondo consolidata giurisprudenza dalla quale questo giudice non ha ragione di discostarsi e richiamata opportunamente da parte opposta ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza. 2.4 Nel caso di specie l'opponente ha offerto una ricostruzione molto articolata delle ragioni per le quali gli sarebbe stata impedita la conoscenza della notificazione del decreto ingiuntivo ed in particolare ha sostenuto che: “in data 19.06.23 la ditta delle pulizie “LA BLUE SERVICE” P. IV
come da contratto provvedeva ad effettuare la pulizia della scala del Condominio P.IVA_1 di via Palermo 300 e nella fase delle pulizie staccava involontariamente la targhetta indicante il nome del sig. lasciando così la buca priva di targhetta e quindi nominativo. Parte_1
Tale problema sembrerebbe essersi verificato con più targhette il cui collante logoro dal tempo a seguito di una pulizia vigorosa sarebbe venuto meno. Nel periodo summenzionato causa problemi familiari il sig. stette fuori dalla città di Messina. Tornato in data 25.06.23 Parte_1 il si accorgeva della mancanza della targhetta indicante il suo nominativo e Parte_1 provvedeva ad apporne una nuova. Lamentandosi dell'accaduto con un vicino questo gli rispondeva che probabilmente, come avvenuto con altri, l'etichetta era venuta meno durante la pulizia. Nessun atto giudiziario o stragiudiziale il sig. trovava nella propria Parte_1 buca poiché il postino depositava l'avviso giudiziario inerente il decreto ingiuntivo qui opposto nella buca recante nominativo “ unica buca rimasta col cognome Persona_2 Parte_1
Nessuna colpa ovviamente può essere attribuita al postino il quale non sapendo del problema verificatosi giorni prima (scollamento etichetta a seguito pulizia) individuando una buca su cui risultava il nominativo “ non immaginava che “M.” stesse per ma Persona_2 Per_3 piuttosto pensò Accadde così che la notifica si perfezionò senza che il sig. Pt_1 [...] ne prendesse conoscenza, il tutto forse anche in conseguenza dei non idilliaci rapporti Parte_1 tra i due fratelli ( e ). Non vi è dubbio che una sequenza di casi assolutamente Pt_1 Per_3 fortuiti (etichetta che si scolla, assenza del sig. e pessimi rapporti tra i Parte_1 fratelli) hanno determinato un ingiusto perfezionamento della notifica”.
2.5 Orbene appare evidente dalla lettura della citata narrazione come non ricorrano gli estremi per considerare come fortuito il caso prospettato in citazione dal sig. atteso che tutte le Parte_1 sfortunate circostanze da quest'ultimo riferite, al di là della valutazione sulla loro verosimiglianza, non sarebbero altro che il frutto della omessa vigilanza dell'opponente rispetto all'onere di reperibilità gravante su ciascuno dei consociati, non avendo costui dimostrato di aver approntato le idonee cautele, richiamate dalla giurisprudenza prevalente, per gestire la propria momentanea assenza attraverso un controllo attivo sulla presenza di targhette identificative dei residenti nello stabile e sulla correzione di eventuali fonti di confusione per o monimia stante la presenza del proprio fratello nello stesso palazzo. Appare quasi scontato aggiungere che la sussistenza di rapporti familiari “non idilliaci” non configurano quella “forza esterna di carattere assoluto” che avrebbe impedito al di consultarsi con fratello per sapere se nel periodo Parte_1 in cui le targhette erano state accidentalmente rimosse avesse ricevuto della posta a lui destinata.
L'opposizione ex art. 650 c.p.c. è perciò inammissibile per insussistenza dei presupposti cui alla norma citata. 2.6 Parte opponente ha formulato nel proprio atto di citazione la seguente eccezione “il decreto ingiuntivo opposto è stato erroneamente presentato presso il Tribunale di Roma. In vero l'art. 637
c.p.c. prevede che la competenza territoriale sia determinata nel luogo ove il debitore ha la propria residenza (Messina); in conseguenza di quanto detto il giudizio andava e va incardinato presso il Tribunale di Messina” e nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha aggiunto che “non appare superfluo rammentare – tra l'altro – che il sig. ha stipulato il Parte_1 contratto stante alla base del finanziamento nella qualità di consumatore e pertanto era ed è soggetto alla tutela prevista per l'anzidetta categoria. L'art. 38 del c.p.c. prevede che l'eccezione di incompetenza per territorio vada proposta nel primo atto e si debba considerare non proposta solo se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. La norma è chiara poiché prevede solo un termine perentorio entro il quale eccepire l'incompetenza e la sola indicazione del Tribunale ritenuto competente (Messina). La fondatezza della sopra indicata eccezione di incompetenza territoriale è confermata dall'ammissione di controparte mediante il deposito del documento rubricato al n. 08 “RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E
CERTIFICAZIONE” all'art. 16 “FORO COMPETENTE” per il quale la “competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio” del cliente consumatore. La competenza del giudizio del luogo ove il consumatore ha la residenza è esclusiva (art. 66 c.d.c.) salvo il caso in cui vi sia stata specifica negoziazione tra professionista/impresa e consumatore finalizzata alla deroga del Foro, fatto non avvenuto nel caso oggetto di giudizio e pertanto l'unico criterio applicabile (rectius eccepibile) per l'individuazione della competenza territoriale era ed è quello del consumatore che identifica il Tribunale competente in quello del luogo di residenza del consumatore”.
2.7 E' sicuramente evidente e risulta dagli atti che il titolo posto a base della pretesa monitoria sia un contratto di credito al consumo (cfr. all. 3 al fascicolo monitorio) stante i chiari riferimenti letterali contenuti nel documento contrattuale e i richiami alla disciplina specifica. Per quanto di interesse nel presente giudizio, circa la legge applicabile e il foro competente è previsto che “Alle relazioni con il Consumatore nella fase precontrattuale e al Contratto di Credito si applica la legge italiana ed, in caso di controversie scaturenti dal rapporto, unico Foro esclusivo è quello di residenza o domicilio del Consumatore”.
6. Ritiene pertanto il giudicante che la presente opposizione, da dichiararsi inammissibile non ricorrendo i presupposti dell'art. 650 c.p.c., non possa essere recuperata sotto l'egida della opposizione “ultratardiva”, come elaborata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sentenza, Cass. Sez. Un., Pres. Curzio – Est. Vincenti, n. 9479, del 06.04.2023) e che parte opponente ha richiamato anche nel corso della odierna udienza di discussione. Orbene la Suprema
Corte ha affermato che “il giudice del monitorio deve motivare sul compiuto esame d'ufficio in ordine alla assenza di clausole abusive in contratto concluso tra professionista e consumatore, con relativo avvertimento a quest'ultimo sugli effetti della mancata opposizione;
diversamente, il controllo ufficioso sulla abusività delle clausole va effettuato in fase esecutiva, dovendo il giudice dell'esecuzione indicare al consumatore esecutato il rimedio in suo favore, da individuarsi in un'ordinaria azione di accertamento (c.d. actio nullitatis)” ….. è proprio la carente attivazione del giudice del monitorio – mancato rilievo ufficioso e omessa motivazione, imposti da norma imperativa (art.6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE) - che comporta, secondo il diritto dell'Unione
… che la decisione adottata, sebbene non fatta oggetto di opposizione, è comunque insuscettibile di dar luogo alla formazione, stabile e intangibile, di un giudicato, così da consentire anche nella contigua sede esecutiva, dove si procede per l'attuazione del diritto accertato, una riattivazione del contraddittorio impedito sulla questione pregiudiziale pretermessa (concernente, per l'appunto, l'assenza di vessatorietà delle clausole del contratto) e, quindi, di un meccanismo processuale che possa rimettere in discussione anche l'accertamento sul bene della vita implicato dal decreto ingiuntivo, ossia il credito riconosciuto giudizialmente”. Nel caso di specie però parte opponente non lamenta l'adizione di un foro diverso da quello del consumatore per effetto dell'applicazione di una clausola abusiva che avrebbe derogato alla disciplina a tutela della parte ritenuta debole ma propone una eccezione di incompetenza territoriale 'pura' in cui pretende di far valere il foro inderogabile del consumatore già previsto nel contratto e, semplicemente, 'non rispettato' dalla parte opposta. A tali condizioni, ritiene l'odierno giudicante che l'estensione dell'istituto dell'opposizione ultratardiva, che ha il fine di contemperare gli effetti dell'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva ( ad esempio di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale, non possa essere forzata fino a ricomprendere le ipotesi in cui nell'opposizione non sia fatta valere l'abusività di una clausola, non esistendo nel contratto una clausola derogatoria al foro del consumatore, ma si voglia sottoporre al giudice dell'opposizione tardiva l'esame di una eccezione di incompetenza territoriale del giudice del monitorio che prescinde dalla declaratoria di nullità della clausola e che si sarebbe dovuta formulare in un ordinario giudizio di opposizio ne a decreto ingiuntivo.
7. Si ritiene, quindi, che i principi eurocomunitari elaborati nella sentenza delle Sezioni Unite in maniera tale da costituire una forzatura del sistema processuale civile, nella parte in cui incrinano, a certe condizioni, l'autorità del giudicato, non possano trovare applicazione nel caso di specie perché il decreto ingiuntivo è passato in giudicato e l'opponente nel proprio atto di opposizione ha formulato questioni diverse dal rilievo della pretesa abusività delle clausole rispetto alla disciplina consumeristica. Non essendo in contestazione l'avvenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per effetto della mancata opposizione, ne consegue che ove non sia invocata l'abusività delle clausole presenti nel contratto, deve trovare l'applicazione il principio secondo il quale l'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via d'eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificatamente dedotte o enunciate, costituiscono, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali ed indefettibili della decisione ossia il giudicato implicito (cfr. Tribunale di Roma sentenze n° 10146 del
27/6/2023, n° 11444 del 18/7/2023 e n° 8893/2023).
8. La spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione; condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 4.217,00 per competenze professionali oltre imposte oneri e accessori come per legge.
Roma, lì 17/12/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo