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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al n. 1261/2018 R.G., avente ad oggetto:
risarcimento danni, vertente
TRA
, nata il [...] in [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Camillo Sorgente n.27, presso lo Studio
dell'Avv. Raffaele di Palo, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della citazione, unitamente all'Avv. Alessandro La Torraca;
E
c.f. , domiciliata in Salerno, alla via Controparte_1 C.F._2
Adolfo Cilento n.13, presso lo Studio dell'Avv. Raffaele di Palo, che le rappresenta e difende in virtù di mandato e procura speciale in calce alla comparsa di risposta del
14.01.2025, unitamente all'Avv. Alessandro La Torraca;
ATTRICI
E
1 , nato in [...] il [...] e attualmente detenuto presso la Casa Controparte_2
Circondariale di Sassari, Strada provinciale 56 n°4, rappresentato e difeso dall'Avv.
Danilo Mattana del Foro di Sassari, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.1.2025, fissata con modalità di trattazione scritta,
i procuratori delle parti costituite concludevano come da note e la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e quale Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sulla minore conveniva Controparte_1
in giudizio, davanti a questo Tribunale, per sentirlo condannare al Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti iure proprio e iure hereditario, a seguito della morte di , rispettivamente convivente e Persona_1
padre delle attrici.
2. Premetteva che nell'anno 2006 intratteneva una relazione di natura sentimentale con il sig. a seguito della quale nasceva, a Salerno, in data 27.12.2006, CP_1
la piccola Controparte_1
Riferiva che i primi anni di convivenza trascorrevano serenamente, fino a quando il veniva tratto in arresto, in esecuzione di un mandato di arresto europeo CP_1
richiesto dalla Polonia per alcuni furti commessi nel paese di origine.
Dopo essere stato arrestato, dopo essere stato estradato in Polonia, il CP_1
veniva scarcerato nel mese di luglio del 2011 e ritornava nella propria abitazione in
Italia, ove viveva con la IG.ra , la piccola ed i suoceri. Parte_1 CP_1
2 Aggiungeva che il rapporto tra il e la IG.ra tuttavia, diventava CP_1 Pt_1
sempre più turbolento al punto che, dal mese di marzo dell'anno 2013, erano sempre più frequenti gli allontanamenti del primo dalla propria abitazione, durante i quali era ospitato da tale , suo amico, che abitava all'interno di una roulotte. Controparte_2
Precisava che durante tali periodi di allontanamento, il conservava e CP_1
coltivava significativi rapporti di natura affettiva sia con la compagna che Parte_1
con la figlia, la piccola con le quali si incontrava quotidianamente, CP_1
preoccupandosi di entrambe, non solo moralmente ma anche materialmente.
Il svolgeva, difatti, l'attività di imbianchino consegnando quanto CP_1
guadagnava – circa 150,00 euro a settimana - nelle mani della compagna , Parte_1
trattenendo per sé lo stretto indispensabile - circa € 30 euro a settimana.
Riferiva che il 18.09.2013 , nato in [...] il [...], tra le ore 21,30 Controparte_2
e le ore 23,30, cagionava la morte di , colpendolo Persona_1
ripetutamente alla testa a mezzo di un'ascia e procurandogli numerose e gravi lesioni traumatiche da mezzo contundente/tagliente, causandogli sofferenze e successivamente trasportandolo, per circa 16-17 metri fuori dalla roulotte nonché
occultandolo al di sotto di un cespuglio di rovi con dei rami e del fogliame di vegetazione, mentre era ancora vivo.
Ne scaturiva il procedimento penale n. 9873/2013 nel quale il Controparte_2
assumeva la qualità di indagato e poi di imputato per i reati di cui agli articoli artt.
575,61 n.1 e 5, 412 c.p.; la IG.ra , in proprio e quale esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale, si costituiva parte civile.
Riferiva che in data 8.10.2014 il Tribunale di Salerno, Ufficio del Giudice per le
Indagini Preliminari, pronunciava sentenza n. 437/2014 di condanna dell'imputato per il reato a lui ascritto, e di condanna, altresì, al
3 risarcimento di tutti i danni richiesti, patrimoniali e non patrimoniali, in favore della costituita parte civile, , in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sulla minore rimettendo le parti medesime innanzi Controparte_1
alla competente autorità giudiziaria per la relativa quantificazione, stabilendo una provvisionale di € 10.000,00.
La Corte di Assise di Appello di Salerno, in data 10 marzo 2015, confermava quindi la condanna di primo grado, divenuta irrevocabile allorquando la Corte di Cassazione,
in data 14.01.2016, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'imputato.
3. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
reietta:
1) quantificare - previo, se del caso, accertamento - il danno non patrimoniale della
lesione del bene della vita ed il danno morale e condannare il convenuto a risarcire
lo stesso a favore della piccola iure hereditatis;
2) quantificare Controparte_1
- previo, se del caso, accertamento - il danno non patrimoniale della perdita del
rapporto di natura parentale col a favore della piccola CP_1 [...]
figlia del de cuius, ed a favore della IG.ra , convivente CP_1 Parte_1
del medesimo, nonché il danno morale, e condannare il convenuto a risarcire gli
stessi a favore di entrambe le attrici, iure proprio;
3) quantificare - previo, se del caso, accertamento - il danno patrimoniale, nella
specie del lucro cessante, derivante dalla sopravvenuta impossibilità in capo al de
cuius di contribuire economicamente ai bisogni della famiglia, ossia di provvedere
all' assistenza materiale fornita, in concreto, alla compagna e al mantenimento della
minore ai sensi degli artt. 30 Cost. e 315 bis c.c., e condannare il convenuto al loro
4 risarcimento a favore di entrambe le attrici, iure proprio. Con vittoria di spese ed
onorari del presente giudizio”.
4. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il convenuto evidenziando che non sussisteva alcun rapporto affettivo tra le parti attrici e la vittima, tale da ingenerare un diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Deduceva altresì che, come evidenziato dalle motivazioni della sentenza di primo grado, le lesioni inferte alla vittima erano state di una tale lesività da escludere che la stessa fosse sopravvissuta in modo cosciente per un margine di tempo necessario ad acquisire, in capo all'attrice, un diritto iure proprio al risarcimento dei danni.
Chiedeva, in ogni caso, di dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento iure ereditario proposta dalla minore poiché trattasi di atto di Controparte_1
accettazione tacita dell'eredità mentre era necessaria l'accettazione con beneficio di inventario.
Si opponeva, infine, alla liquidazione del danno patrimoniale stante il mancato apporto economico da parte di una persona che viveva in una roulotte in condizioni di precarietà assoluta, svolgendo lavori saltuari.
5. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Rigettare le domande di parte attrice. In via subordinata determinare il risarcimento
del solo danno non patrimoniale in favore della sola figlia sulla Controparte_1
scorta della sola tabella tanatologica per morte dell'ascendente, diminuendo l'entità
del risarcimento tenuto conto
della pressoché assenza di rapporti tra la vittima e la danneggiata. In tutti i casi:
rigettare tutte le domande proposte dalla parte attrice ”. Parte_1
5 6. Nel corso del processo si costituiva nel frattempo divenuta Controparte_1
maggiorenne, riportandosi alle domande già spiegate dalla propria madre, in sua rappresentanza.
7. Acquisita documentazione prodotta dalle parti ed espletata prova testimoniale,
assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato a far data dal gennaio 2024, all'udienza del 15.1.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Il presente giudizio, azionato da e da Parte_1 Controparte_1
concerne una domanda di risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditario subiti a seguito della morte del loro congiunto per la quale il convenuto è stato già
condannato con accertamento divenuto irrevocabile in sede penale (si veda sentenza in atti, dalla cui lettura emerge che gli stessi attori erano già costituiti parte civile e ad essi è stata riconosciuta una provvisionale).
Tale circostanza è determinante in quanto il Tribunale non può prescindere dalla statuizione de qua che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., ha efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile per la restituzione ed il risarcimento dei danni.
L'unico accertamento demandato in questa sede civile concerne la sussistenza o meno di un danno e la sua quantificazione. Difatti, la condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera "declaratoria iuris" e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a prescindere dall'esistenza e dalla
6 misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione.
Pertanto, ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica è insuscettibile di acquistare autorità di giudicato e non impedisce che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si accerti che in realtà nessun danno, anche per profili diversi da quelli contemplati nel giudicato penale e da questo non esclusi, si sia verificato o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato in sede penale. (in tal senso Cass. civ. n. 05/27723).
Può solo aggiungersi che, a fronte dell'avvenuta costituzione di parte civile in sede penale – la cui ritualità non può essere messa in discussione in questa sede a fronte del giudicato - è infondata l'eccezione mossa dall'odierno convenuto secondo cui la domanda di risarcimento iure ereditario proposta dalla minore Controparte_1
sarebbe inammissibile poiché trattasi di atto di accettazione tacita dell'eredità
mancante de beneficio di inventario.
Non si disconosce che l'art. 471 cod. civ., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 cod. civ.. E tuttavia il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui se il soggetto già minore d'età non provvede a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e ss. cod. civ. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice, già avvenuta nel suo interesse (nella specie quale accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 cod.
civ. e, quindi, con la costituzione di parte civile e con l'intervento nel giudizio penale)
ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere
7 dal rappresentante legale del minore (cfr. Cass. 23.4.1966, n. 1051; cfr. anche Cass.
23.8.1999, n. 8832).
2. Riconosciuta, quindi, la responsabilità di per l'omicidio di Controparte_2
, deve procedersi all'accertamento in ordine alla Persona_1
sussistenza dei danni, ricordandosi che le attrici instanno per il risarcimento dei danni iure proprio morali, esistenziali, patrimoniali per il mancato reddito, e danno iure hereditario subiti dallo stesso de cuius per la perdita della vita, laddove tale distinzione rievoca un concetto tradizionale di danno. Difatti, alla luce della più recente giurisprudenza, le diverse voci hanno valore meramente descrittivo, essendo due le categorie di danno risarcibili, quelli patrimoniali e quelli non patrimoniali, valendo il richiamo ai danni morali, estetico, esistenziale solo ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale.
3. Orbene, quanto ai danni non patrimoniali iure proprio, viene in rilievo in primo luogo il danno da lesione parentale, per aver perso il proprio convivente e genitore,
così subendo una “mutilazione relazionale”.
3.1. Sul punto, si osserva che si è in presenza del cd. danno parentale, quale danno iure proprio subito dai prossimi congiunti per la perdita del loro caro, sussistendo in tal caso la lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali anche quello derivante dalla lesione del rapporto parentale intercorrente con il prossimo congiunto deceduto. Invero, afferma la Corte, “l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è
ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.”.
8 3.2. Tuttavia, se è vero che quello in esame è un interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la famiglia, ritiene questo giudice che per accertare l'effettiva sussistenza dell'interesse medesimo e della sua lesione sia necessario fornire la prova dell'esistenza in concreto tra la persona deceduta e quella che invoca il risarcimento dei rapporti di affetto, reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale. Peraltro, nelle ipotesi in cui non risulti un particolare atteggiarsi del concreto assetto dei rapporti intercorrenti prima della morte tra vittima e congiunto, e sempre che non emergano elementi da cui inferire la sussistenza di contrasti e dissapori tra loro, in applicazione di massime di esperienza e tenendo conto della particolare intensità degli affetti e dei rapporti esistenti tra determinati congiunti secondo l' id quod plerumque accidit, potrà tuttavia riconoscersi la lesione del rapporto e, quindi, l'invocato risarcimento solo ai congiunti più
prossimi, tra i quali i figli. Pertanto, in caso di morte, il prossimo congiunto che chieda il risarcimento della voce di danno in esame sarà tenuto ad allegare e provare il pregiudizio patito in conseguenza della lesione del rapporto parentale, potendo i congiunti più stretti usufruire delle semplificazioni probatorie (fondate su massime di esperienza) di cui si è ora detto.
3.3. Nel caso di specie deve ritenersi certamente che vi sia stata la lesione del legame parentale, essendo venuto meno il rapporto affettivo tra le attrici, rispettivamente compagna e figlia, ed il , che all'epoca dei fatti aveva 38 Persona_1
anni.
Nello specifico, dall'istruttoria orale e documentale espletata emerge un sicuro legame affettivo tra i superstiti e la vittima, nonostante sia pacifica la saltuarietà della convivenza, come riportato in citazione dalle stesse attrici e come emerso
9 dall'istruttoria espletata;
saltuarietà che avrà incidenza nella personalizzazione del danno.
3.4. Quanto alla convivenza di fatto, è dimostrata l'unione sentimentale tra Parte_1
e il sin dagli anni antecedenti al 2006, allorquando dalla loro
[...] CP_1
unione nasceva la piccola Controparte_1
Parimenti è emerso che tra l'attrice ed il defunto sussistesse una relazione familiare di fatto, che non si esauriva nella mera convivenza in quanto consistente in una relazione nei primi anni stabile e poi comunque duratura, risalente al periodo antecedente alla nascita della loro figlia.
A conferma della stabilità del legame, anche successivamente all'allontanamento da casa del compagno, il teste sulla genuinità delle cui dichiarazioni non Testimone_1
vi è motivo di dubitare, escusso all'udienza dell'8.02.2023 ha riferito del legame stabile tra i due.
Nello specifico ha confermato che il rapporto sentimentale tra gli stessi era sorto sin da data antecedente alla nascita della figlia;
ha ribadito che dopo alcuni anni il compagno dell'attrice si allontanava da casa;
ha precisato che lo stesso venne arrestato
– per fatti accaduti in Polonia - ma che, anche quando era in carcere, la sig.ra Pt_1
gli faceva visita, non mancando di aiutarlo e supportarlo anche economicamente.
Si riporta stralcio della deposizione: “j)“Vero che durante la detenzione in Italia la
IG.ra versava a favore del compagno piccole somme di denaro da Parte_1
spendere durante la detenzione”: «So che aiutava economicamente Parte_1 Per_1
ma non so di preciso. Posso, però, dire che quando non era detenuto e riusciva a
lavorare come imbianchino, contribuiva economicamente al sostentamento Per_1
della famiglia».
10 Non da ultimo, si rimanda alla documentazione prodotta da parte attrice ad ulteriore riprova della stabilità del vincolo affettivo.
3.5. Quanto alla figlia, oltra allo stretto legame familiare che dà luogo alla presunzione di cui si è detto, è emersa la circostanza per cui, anche nei frequenti periodi di lontananza, il rapporto tra i due proseguiva.
Si rimanda sia agli esiti della prova testimoniale sia alla documentazione prodotta da parte attrice, in particolare alle lettere che il defunto padre inviava alla compagna, con parole di affetto rivolte anche alla piccola da questa ricambiate (cfr. doc. da CP_1
1 a 10 prodotta da parte attrice con la memoria 183 comma VI n.2 c.p.c.).
4. Venendo quindi all'individuazione del criterio di liquidazione di detto pregiudizio deve rilevarsi che, con riferimento alle vittime secondarie per l'ipotesi di morte di un familiare, l'osservatorio presso il Tribunale di Milano, le cui tabelle, aggiornate da ultimo nel 2024, sono recepite da questo ufficio giudiziario, ha proposto di disancorare la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (comprensivo sia del danno morale soggettivo che di quello conseguente alla lesione del rapporto parentale) da ogni astratto riferimento ad un ipotetico danno biologico del 100%
subito dalla vittima primaria, privilegiando essenzialmente il legame familiare tra la vittima primaria e quelle secondarie, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare della sopravvivenza o meno di altri congiunti, della convivenza o meno di questi ultimi, della qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta. In tale prospettiva, partendo dal presupposto che il giudice ha l'obbligo di adeguatamente motivare la quantificazione operata (senza tuttavia essere tenuto ad una dimostrazione particolareggiata e minuziosa di ciascuno degli elementi assunti a fondamento della valutazione operata:
11 Cass. 9226/03) sì da evitare automatismi di calcolo che non consentano di tenere conto delle caratteristiche precipue della fattispecie concreta (cfr Cass. 15568/04, Cass.
13066/04, Cass. 10035/04), si sono proposte una serie di ampie forbici risarcitorie,
variabili a seconda della tipo di parentela che viene in rilievo.
Tali valutazioni appaiono condivisibili e vengono pertanto recepite da questo giudice.
4.1. Ciò premesso può quindi procedersi alla quantificazione del danno non patrimoniale patito dalle attrici, considerando che il de cuius, al momento dell'improvviso decesso, aveva 38 anni, che la compagna aveva 36 anni mentre la figlia aveva 7 anni.
Pertanto, applicando le tabelle avremo:
A) quanto a : Parte_1
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 74
IMPORTO del RISARCIMENTO € 289.414,00
Ai fini della personalizzazione del danno e della necessità di adeguare le previsioni tabellari alle specificità del caso concreto, vanno considerate le circostanze, ammesse del resto in citazione, per cui il rapporto tra il e la IG.ra era CP_1 Pt_1
diventato, con il tempo - anche a causa di alcuni problemi con la giustizia che il primo aveva avuto nel suo paese di origine - “sempre più turbolento”, anche per
12 l'incompatibilità caratteriale con la suocera e per la “complessità della stessa personalità del , al punto che dal mese di marzo dell'anno 2013 erano CP_1
sempre più frequenti gli allontanamenti di quest'ultimo dalla propria abitazione,
durante i quali era ospitato da tale , che abitava all'interno di una Controparte_2
roulotte e che poi lo avrebbe ucciso.
Valutate unitariamente tutte le circostanze di fatto di cui si è dato conto, si stima equo il riconoscimento di una posta risarcitoria pari ad un terzo di quella tabellare, ossia pari ad euro € 96.471,00 (289.414,00/3).
B) quanto a avremo: Controparte_1
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 64
IMPORTO del RISARCIMENTO € 250.304,00
Ai fini della personalizzazione del danno e della necessità di adeguare le previsioni tabellari alle specificità del caso concreto, vanno considerate le circostanze per cui il rapporto tra il e la figlia era saltuario, anche in ragione dei frequenti CP_1
allontanamenti di quest'ultimo dall'abitazione familiare, di cui si è già dato conto.
Valutate unitariamente tutte le circostanze di fatto di cui si è dato conto, si stima equo il riconoscimento di una posta risarcitoria pari ad un terzo di quella tabellare, ossia pari ad euro € 83.435,00 (250.304,00/3).
13 Tali poste sono comprensive anche del danno cd. morale soggettivo, in ottica meramente descrittiva, somma già liquidata all'attualità.
5. Va respinta la domanda di risarcimento del danno biologico derivante dalla perdita della vita della vittima richiesto da iure hereditatis. Controparte_1
Invero la lesione dell'integrità fisica con esito letale (cd. danno tanatologico),
intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è
configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità
che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere (Cass. Sentenza n. 6404 del 1998; n. 8970 del 1998; n. 12083 del
1998; n. 491 del 20/01/1999; n. 3760 del 19/02/2007). Il Tribunale aderisce all'orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso – dell'assenza del soggetto
14 al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. Sentenza 15350 del 22/07/2015).
Nel caso di specie, dalla lettura delle sentenze di condanna, emerge che l'azione omicidiaria fu particolarmente violenta e cruenta, indirizzata alla testa, tanto da doversi escludere che vi sia stato tempo – seppur breve – in cui la vittima rimasto cosciente della sua condizione e dell'approssimarsi del decesso.
L'omicida colpiva, difatti, con notevole violenza, infliggendo alla vittima numerosi colpi di ascia attingendo anche parti vitali del corpo quali il viso ed il capo, portandolo alla morte.
Non si può riconoscere, dunque, alla figlia in qualità di erede, il risarcimento del danno catastrofale apparendo altamente probabile che la vittima non abbia avuto il tempo di razionalizzare quello che stava accadendo.
6. Quanto al danno patrimoniale va premesso che (si veda sul punto Cass. Civ. n.
3549/04 e 4980/06) a norma dell'art. 2043 cod. civ. ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo,
compete il risarcimento del danno anche patrimoniale, purchè sia accertato in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già
beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro.
Nel caso di specie, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare la modestia dei redditi della vittima, che viveva di saltuari lavori in nero.
Anzi, il teste sopra richiamato ha riferito che era la compagna – odierna attrice – ad occuparsi anche economicamente della vittima nei momenti di difficoltà (ad esempio quando lo stesso era in carcere).
15 Parimenti rilevante per il rigetto della domanda è il pacifico l'allontanamento della vittima dalla casa familiare.
7. In conclusione in favore di va risarcita la somma di € 96.471,00; Parte_1
in favore di la somma di € 83.435,00. Controparte_1
8. Alle somme come sopra indicate va detratta, se corrisposta, la provvisionale riconosciuta in sede penale.
9. Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass.17\2\1995 n.1712, ma la medesima posizione è
stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
È stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in danaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è
escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma
16 liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria,
ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, il convenuto responsabile dovrà corrispondere a parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo liquidato devalutato alla data dell'omicidio, in base agli indici ISTAT e, quindi, anno per anno,
ed a partire dalla suddetta data e fino alla data di pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sul totale sopra liquidato all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
10. Non resta che disciplinare le spese di lite sostenute da parte attrice che seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo, facendo applicazione dei valori tra minimi e medi di cui al DM 55/14, parametrati al decisum, con la precisazione che la liquidazione sarà unitaria e complessiva, in solido tra le due parti attrici, stante la sostanziale omogeneità della difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dr. Francesco Rossini, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1 Controparte_1
nei confronti di , ogni istanza, eccezione disattesa, così dispone: Controparte_2
1. Accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_2
pagamento: A) in favore di della somma di € 96.471,00, detratta ove Parte_1
17 corrisposta la provvisionale riconosciuta in sede penale, a titolo di risarcimento dei danni, già rivalutata ad oggi, oltre interessi legali come indicati in motivazione;
B) in favore di della somma di € 83.435,00, detratta ove corrisposta Controparte_1
la provvisionale riconosciuta in sede penale, a titolo di risarcimento dei danni, già
rivalutata ad oggi, oltre interessi legali come indicati in motivazione;
2. condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e di in solido tra loro, che si liquidano unitariamente e
[...] Controparte_1
complessivamente in € 556,24 per esborsi ed € 10.000,00 per competenze legali, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Salerno il 15.04.2025
Il giudice
Francesco Rossini
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al n. 1261/2018 R.G., avente ad oggetto:
risarcimento danni, vertente
TRA
, nata il [...] in [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Camillo Sorgente n.27, presso lo Studio
dell'Avv. Raffaele di Palo, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della citazione, unitamente all'Avv. Alessandro La Torraca;
E
c.f. , domiciliata in Salerno, alla via Controparte_1 C.F._2
Adolfo Cilento n.13, presso lo Studio dell'Avv. Raffaele di Palo, che le rappresenta e difende in virtù di mandato e procura speciale in calce alla comparsa di risposta del
14.01.2025, unitamente all'Avv. Alessandro La Torraca;
ATTRICI
E
1 , nato in [...] il [...] e attualmente detenuto presso la Casa Controparte_2
Circondariale di Sassari, Strada provinciale 56 n°4, rappresentato e difeso dall'Avv.
Danilo Mattana del Foro di Sassari, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.1.2025, fissata con modalità di trattazione scritta,
i procuratori delle parti costituite concludevano come da note e la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e quale Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sulla minore conveniva Controparte_1
in giudizio, davanti a questo Tribunale, per sentirlo condannare al Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti iure proprio e iure hereditario, a seguito della morte di , rispettivamente convivente e Persona_1
padre delle attrici.
2. Premetteva che nell'anno 2006 intratteneva una relazione di natura sentimentale con il sig. a seguito della quale nasceva, a Salerno, in data 27.12.2006, CP_1
la piccola Controparte_1
Riferiva che i primi anni di convivenza trascorrevano serenamente, fino a quando il veniva tratto in arresto, in esecuzione di un mandato di arresto europeo CP_1
richiesto dalla Polonia per alcuni furti commessi nel paese di origine.
Dopo essere stato arrestato, dopo essere stato estradato in Polonia, il CP_1
veniva scarcerato nel mese di luglio del 2011 e ritornava nella propria abitazione in
Italia, ove viveva con la IG.ra , la piccola ed i suoceri. Parte_1 CP_1
2 Aggiungeva che il rapporto tra il e la IG.ra tuttavia, diventava CP_1 Pt_1
sempre più turbolento al punto che, dal mese di marzo dell'anno 2013, erano sempre più frequenti gli allontanamenti del primo dalla propria abitazione, durante i quali era ospitato da tale , suo amico, che abitava all'interno di una roulotte. Controparte_2
Precisava che durante tali periodi di allontanamento, il conservava e CP_1
coltivava significativi rapporti di natura affettiva sia con la compagna che Parte_1
con la figlia, la piccola con le quali si incontrava quotidianamente, CP_1
preoccupandosi di entrambe, non solo moralmente ma anche materialmente.
Il svolgeva, difatti, l'attività di imbianchino consegnando quanto CP_1
guadagnava – circa 150,00 euro a settimana - nelle mani della compagna , Parte_1
trattenendo per sé lo stretto indispensabile - circa € 30 euro a settimana.
Riferiva che il 18.09.2013 , nato in [...] il [...], tra le ore 21,30 Controparte_2
e le ore 23,30, cagionava la morte di , colpendolo Persona_1
ripetutamente alla testa a mezzo di un'ascia e procurandogli numerose e gravi lesioni traumatiche da mezzo contundente/tagliente, causandogli sofferenze e successivamente trasportandolo, per circa 16-17 metri fuori dalla roulotte nonché
occultandolo al di sotto di un cespuglio di rovi con dei rami e del fogliame di vegetazione, mentre era ancora vivo.
Ne scaturiva il procedimento penale n. 9873/2013 nel quale il Controparte_2
assumeva la qualità di indagato e poi di imputato per i reati di cui agli articoli artt.
575,61 n.1 e 5, 412 c.p.; la IG.ra , in proprio e quale esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale, si costituiva parte civile.
Riferiva che in data 8.10.2014 il Tribunale di Salerno, Ufficio del Giudice per le
Indagini Preliminari, pronunciava sentenza n. 437/2014 di condanna dell'imputato per il reato a lui ascritto, e di condanna, altresì, al
3 risarcimento di tutti i danni richiesti, patrimoniali e non patrimoniali, in favore della costituita parte civile, , in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sulla minore rimettendo le parti medesime innanzi Controparte_1
alla competente autorità giudiziaria per la relativa quantificazione, stabilendo una provvisionale di € 10.000,00.
La Corte di Assise di Appello di Salerno, in data 10 marzo 2015, confermava quindi la condanna di primo grado, divenuta irrevocabile allorquando la Corte di Cassazione,
in data 14.01.2016, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'imputato.
3. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
reietta:
1) quantificare - previo, se del caso, accertamento - il danno non patrimoniale della
lesione del bene della vita ed il danno morale e condannare il convenuto a risarcire
lo stesso a favore della piccola iure hereditatis;
2) quantificare Controparte_1
- previo, se del caso, accertamento - il danno non patrimoniale della perdita del
rapporto di natura parentale col a favore della piccola CP_1 [...]
figlia del de cuius, ed a favore della IG.ra , convivente CP_1 Parte_1
del medesimo, nonché il danno morale, e condannare il convenuto a risarcire gli
stessi a favore di entrambe le attrici, iure proprio;
3) quantificare - previo, se del caso, accertamento - il danno patrimoniale, nella
specie del lucro cessante, derivante dalla sopravvenuta impossibilità in capo al de
cuius di contribuire economicamente ai bisogni della famiglia, ossia di provvedere
all' assistenza materiale fornita, in concreto, alla compagna e al mantenimento della
minore ai sensi degli artt. 30 Cost. e 315 bis c.c., e condannare il convenuto al loro
4 risarcimento a favore di entrambe le attrici, iure proprio. Con vittoria di spese ed
onorari del presente giudizio”.
4. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il convenuto evidenziando che non sussisteva alcun rapporto affettivo tra le parti attrici e la vittima, tale da ingenerare un diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Deduceva altresì che, come evidenziato dalle motivazioni della sentenza di primo grado, le lesioni inferte alla vittima erano state di una tale lesività da escludere che la stessa fosse sopravvissuta in modo cosciente per un margine di tempo necessario ad acquisire, in capo all'attrice, un diritto iure proprio al risarcimento dei danni.
Chiedeva, in ogni caso, di dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento iure ereditario proposta dalla minore poiché trattasi di atto di Controparte_1
accettazione tacita dell'eredità mentre era necessaria l'accettazione con beneficio di inventario.
Si opponeva, infine, alla liquidazione del danno patrimoniale stante il mancato apporto economico da parte di una persona che viveva in una roulotte in condizioni di precarietà assoluta, svolgendo lavori saltuari.
5. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Rigettare le domande di parte attrice. In via subordinata determinare il risarcimento
del solo danno non patrimoniale in favore della sola figlia sulla Controparte_1
scorta della sola tabella tanatologica per morte dell'ascendente, diminuendo l'entità
del risarcimento tenuto conto
della pressoché assenza di rapporti tra la vittima e la danneggiata. In tutti i casi:
rigettare tutte le domande proposte dalla parte attrice ”. Parte_1
5 6. Nel corso del processo si costituiva nel frattempo divenuta Controparte_1
maggiorenne, riportandosi alle domande già spiegate dalla propria madre, in sua rappresentanza.
7. Acquisita documentazione prodotta dalle parti ed espletata prova testimoniale,
assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato a far data dal gennaio 2024, all'udienza del 15.1.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Il presente giudizio, azionato da e da Parte_1 Controparte_1
concerne una domanda di risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditario subiti a seguito della morte del loro congiunto per la quale il convenuto è stato già
condannato con accertamento divenuto irrevocabile in sede penale (si veda sentenza in atti, dalla cui lettura emerge che gli stessi attori erano già costituiti parte civile e ad essi è stata riconosciuta una provvisionale).
Tale circostanza è determinante in quanto il Tribunale non può prescindere dalla statuizione de qua che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., ha efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile per la restituzione ed il risarcimento dei danni.
L'unico accertamento demandato in questa sede civile concerne la sussistenza o meno di un danno e la sua quantificazione. Difatti, la condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera "declaratoria iuris" e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a prescindere dall'esistenza e dalla
6 misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione.
Pertanto, ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica è insuscettibile di acquistare autorità di giudicato e non impedisce che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si accerti che in realtà nessun danno, anche per profili diversi da quelli contemplati nel giudicato penale e da questo non esclusi, si sia verificato o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato in sede penale. (in tal senso Cass. civ. n. 05/27723).
Può solo aggiungersi che, a fronte dell'avvenuta costituzione di parte civile in sede penale – la cui ritualità non può essere messa in discussione in questa sede a fronte del giudicato - è infondata l'eccezione mossa dall'odierno convenuto secondo cui la domanda di risarcimento iure ereditario proposta dalla minore Controparte_1
sarebbe inammissibile poiché trattasi di atto di accettazione tacita dell'eredità
mancante de beneficio di inventario.
Non si disconosce che l'art. 471 cod. civ., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 cod. civ.. E tuttavia il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui se il soggetto già minore d'età non provvede a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e ss. cod. civ. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice, già avvenuta nel suo interesse (nella specie quale accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 cod.
civ. e, quindi, con la costituzione di parte civile e con l'intervento nel giudizio penale)
ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere
7 dal rappresentante legale del minore (cfr. Cass. 23.4.1966, n. 1051; cfr. anche Cass.
23.8.1999, n. 8832).
2. Riconosciuta, quindi, la responsabilità di per l'omicidio di Controparte_2
, deve procedersi all'accertamento in ordine alla Persona_1
sussistenza dei danni, ricordandosi che le attrici instanno per il risarcimento dei danni iure proprio morali, esistenziali, patrimoniali per il mancato reddito, e danno iure hereditario subiti dallo stesso de cuius per la perdita della vita, laddove tale distinzione rievoca un concetto tradizionale di danno. Difatti, alla luce della più recente giurisprudenza, le diverse voci hanno valore meramente descrittivo, essendo due le categorie di danno risarcibili, quelli patrimoniali e quelli non patrimoniali, valendo il richiamo ai danni morali, estetico, esistenziale solo ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale.
3. Orbene, quanto ai danni non patrimoniali iure proprio, viene in rilievo in primo luogo il danno da lesione parentale, per aver perso il proprio convivente e genitore,
così subendo una “mutilazione relazionale”.
3.1. Sul punto, si osserva che si è in presenza del cd. danno parentale, quale danno iure proprio subito dai prossimi congiunti per la perdita del loro caro, sussistendo in tal caso la lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali anche quello derivante dalla lesione del rapporto parentale intercorrente con il prossimo congiunto deceduto. Invero, afferma la Corte, “l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è
ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.”.
8 3.2. Tuttavia, se è vero che quello in esame è un interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la famiglia, ritiene questo giudice che per accertare l'effettiva sussistenza dell'interesse medesimo e della sua lesione sia necessario fornire la prova dell'esistenza in concreto tra la persona deceduta e quella che invoca il risarcimento dei rapporti di affetto, reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale. Peraltro, nelle ipotesi in cui non risulti un particolare atteggiarsi del concreto assetto dei rapporti intercorrenti prima della morte tra vittima e congiunto, e sempre che non emergano elementi da cui inferire la sussistenza di contrasti e dissapori tra loro, in applicazione di massime di esperienza e tenendo conto della particolare intensità degli affetti e dei rapporti esistenti tra determinati congiunti secondo l' id quod plerumque accidit, potrà tuttavia riconoscersi la lesione del rapporto e, quindi, l'invocato risarcimento solo ai congiunti più
prossimi, tra i quali i figli. Pertanto, in caso di morte, il prossimo congiunto che chieda il risarcimento della voce di danno in esame sarà tenuto ad allegare e provare il pregiudizio patito in conseguenza della lesione del rapporto parentale, potendo i congiunti più stretti usufruire delle semplificazioni probatorie (fondate su massime di esperienza) di cui si è ora detto.
3.3. Nel caso di specie deve ritenersi certamente che vi sia stata la lesione del legame parentale, essendo venuto meno il rapporto affettivo tra le attrici, rispettivamente compagna e figlia, ed il , che all'epoca dei fatti aveva 38 Persona_1
anni.
Nello specifico, dall'istruttoria orale e documentale espletata emerge un sicuro legame affettivo tra i superstiti e la vittima, nonostante sia pacifica la saltuarietà della convivenza, come riportato in citazione dalle stesse attrici e come emerso
9 dall'istruttoria espletata;
saltuarietà che avrà incidenza nella personalizzazione del danno.
3.4. Quanto alla convivenza di fatto, è dimostrata l'unione sentimentale tra Parte_1
e il sin dagli anni antecedenti al 2006, allorquando dalla loro
[...] CP_1
unione nasceva la piccola Controparte_1
Parimenti è emerso che tra l'attrice ed il defunto sussistesse una relazione familiare di fatto, che non si esauriva nella mera convivenza in quanto consistente in una relazione nei primi anni stabile e poi comunque duratura, risalente al periodo antecedente alla nascita della loro figlia.
A conferma della stabilità del legame, anche successivamente all'allontanamento da casa del compagno, il teste sulla genuinità delle cui dichiarazioni non Testimone_1
vi è motivo di dubitare, escusso all'udienza dell'8.02.2023 ha riferito del legame stabile tra i due.
Nello specifico ha confermato che il rapporto sentimentale tra gli stessi era sorto sin da data antecedente alla nascita della figlia;
ha ribadito che dopo alcuni anni il compagno dell'attrice si allontanava da casa;
ha precisato che lo stesso venne arrestato
– per fatti accaduti in Polonia - ma che, anche quando era in carcere, la sig.ra Pt_1
gli faceva visita, non mancando di aiutarlo e supportarlo anche economicamente.
Si riporta stralcio della deposizione: “j)“Vero che durante la detenzione in Italia la
IG.ra versava a favore del compagno piccole somme di denaro da Parte_1
spendere durante la detenzione”: «So che aiutava economicamente Parte_1 Per_1
ma non so di preciso. Posso, però, dire che quando non era detenuto e riusciva a
lavorare come imbianchino, contribuiva economicamente al sostentamento Per_1
della famiglia».
10 Non da ultimo, si rimanda alla documentazione prodotta da parte attrice ad ulteriore riprova della stabilità del vincolo affettivo.
3.5. Quanto alla figlia, oltra allo stretto legame familiare che dà luogo alla presunzione di cui si è detto, è emersa la circostanza per cui, anche nei frequenti periodi di lontananza, il rapporto tra i due proseguiva.
Si rimanda sia agli esiti della prova testimoniale sia alla documentazione prodotta da parte attrice, in particolare alle lettere che il defunto padre inviava alla compagna, con parole di affetto rivolte anche alla piccola da questa ricambiate (cfr. doc. da CP_1
1 a 10 prodotta da parte attrice con la memoria 183 comma VI n.2 c.p.c.).
4. Venendo quindi all'individuazione del criterio di liquidazione di detto pregiudizio deve rilevarsi che, con riferimento alle vittime secondarie per l'ipotesi di morte di un familiare, l'osservatorio presso il Tribunale di Milano, le cui tabelle, aggiornate da ultimo nel 2024, sono recepite da questo ufficio giudiziario, ha proposto di disancorare la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (comprensivo sia del danno morale soggettivo che di quello conseguente alla lesione del rapporto parentale) da ogni astratto riferimento ad un ipotetico danno biologico del 100%
subito dalla vittima primaria, privilegiando essenzialmente il legame familiare tra la vittima primaria e quelle secondarie, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare della sopravvivenza o meno di altri congiunti, della convivenza o meno di questi ultimi, della qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta. In tale prospettiva, partendo dal presupposto che il giudice ha l'obbligo di adeguatamente motivare la quantificazione operata (senza tuttavia essere tenuto ad una dimostrazione particolareggiata e minuziosa di ciascuno degli elementi assunti a fondamento della valutazione operata:
11 Cass. 9226/03) sì da evitare automatismi di calcolo che non consentano di tenere conto delle caratteristiche precipue della fattispecie concreta (cfr Cass. 15568/04, Cass.
13066/04, Cass. 10035/04), si sono proposte una serie di ampie forbici risarcitorie,
variabili a seconda della tipo di parentela che viene in rilievo.
Tali valutazioni appaiono condivisibili e vengono pertanto recepite da questo giudice.
4.1. Ciò premesso può quindi procedersi alla quantificazione del danno non patrimoniale patito dalle attrici, considerando che il de cuius, al momento dell'improvviso decesso, aveva 38 anni, che la compagna aveva 36 anni mentre la figlia aveva 7 anni.
Pertanto, applicando le tabelle avremo:
A) quanto a : Parte_1
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 74
IMPORTO del RISARCIMENTO € 289.414,00
Ai fini della personalizzazione del danno e della necessità di adeguare le previsioni tabellari alle specificità del caso concreto, vanno considerate le circostanze, ammesse del resto in citazione, per cui il rapporto tra il e la IG.ra era CP_1 Pt_1
diventato, con il tempo - anche a causa di alcuni problemi con la giustizia che il primo aveva avuto nel suo paese di origine - “sempre più turbolento”, anche per
12 l'incompatibilità caratteriale con la suocera e per la “complessità della stessa personalità del , al punto che dal mese di marzo dell'anno 2013 erano CP_1
sempre più frequenti gli allontanamenti di quest'ultimo dalla propria abitazione,
durante i quali era ospitato da tale , che abitava all'interno di una Controparte_2
roulotte e che poi lo avrebbe ucciso.
Valutate unitariamente tutte le circostanze di fatto di cui si è dato conto, si stima equo il riconoscimento di una posta risarcitoria pari ad un terzo di quella tabellare, ossia pari ad euro € 96.471,00 (289.414,00/3).
B) quanto a avremo: Controparte_1
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 64
IMPORTO del RISARCIMENTO € 250.304,00
Ai fini della personalizzazione del danno e della necessità di adeguare le previsioni tabellari alle specificità del caso concreto, vanno considerate le circostanze per cui il rapporto tra il e la figlia era saltuario, anche in ragione dei frequenti CP_1
allontanamenti di quest'ultimo dall'abitazione familiare, di cui si è già dato conto.
Valutate unitariamente tutte le circostanze di fatto di cui si è dato conto, si stima equo il riconoscimento di una posta risarcitoria pari ad un terzo di quella tabellare, ossia pari ad euro € 83.435,00 (250.304,00/3).
13 Tali poste sono comprensive anche del danno cd. morale soggettivo, in ottica meramente descrittiva, somma già liquidata all'attualità.
5. Va respinta la domanda di risarcimento del danno biologico derivante dalla perdita della vita della vittima richiesto da iure hereditatis. Controparte_1
Invero la lesione dell'integrità fisica con esito letale (cd. danno tanatologico),
intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è
configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità
che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere (Cass. Sentenza n. 6404 del 1998; n. 8970 del 1998; n. 12083 del
1998; n. 491 del 20/01/1999; n. 3760 del 19/02/2007). Il Tribunale aderisce all'orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso – dell'assenza del soggetto
14 al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. Sentenza 15350 del 22/07/2015).
Nel caso di specie, dalla lettura delle sentenze di condanna, emerge che l'azione omicidiaria fu particolarmente violenta e cruenta, indirizzata alla testa, tanto da doversi escludere che vi sia stato tempo – seppur breve – in cui la vittima rimasto cosciente della sua condizione e dell'approssimarsi del decesso.
L'omicida colpiva, difatti, con notevole violenza, infliggendo alla vittima numerosi colpi di ascia attingendo anche parti vitali del corpo quali il viso ed il capo, portandolo alla morte.
Non si può riconoscere, dunque, alla figlia in qualità di erede, il risarcimento del danno catastrofale apparendo altamente probabile che la vittima non abbia avuto il tempo di razionalizzare quello che stava accadendo.
6. Quanto al danno patrimoniale va premesso che (si veda sul punto Cass. Civ. n.
3549/04 e 4980/06) a norma dell'art. 2043 cod. civ. ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo,
compete il risarcimento del danno anche patrimoniale, purchè sia accertato in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già
beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro.
Nel caso di specie, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare la modestia dei redditi della vittima, che viveva di saltuari lavori in nero.
Anzi, il teste sopra richiamato ha riferito che era la compagna – odierna attrice – ad occuparsi anche economicamente della vittima nei momenti di difficoltà (ad esempio quando lo stesso era in carcere).
15 Parimenti rilevante per il rigetto della domanda è il pacifico l'allontanamento della vittima dalla casa familiare.
7. In conclusione in favore di va risarcita la somma di € 96.471,00; Parte_1
in favore di la somma di € 83.435,00. Controparte_1
8. Alle somme come sopra indicate va detratta, se corrisposta, la provvisionale riconosciuta in sede penale.
9. Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass.17\2\1995 n.1712, ma la medesima posizione è
stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
È stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in danaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è
escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma
16 liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria,
ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, il convenuto responsabile dovrà corrispondere a parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo liquidato devalutato alla data dell'omicidio, in base agli indici ISTAT e, quindi, anno per anno,
ed a partire dalla suddetta data e fino alla data di pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sul totale sopra liquidato all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
10. Non resta che disciplinare le spese di lite sostenute da parte attrice che seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo, facendo applicazione dei valori tra minimi e medi di cui al DM 55/14, parametrati al decisum, con la precisazione che la liquidazione sarà unitaria e complessiva, in solido tra le due parti attrici, stante la sostanziale omogeneità della difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dr. Francesco Rossini, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1 Controparte_1
nei confronti di , ogni istanza, eccezione disattesa, così dispone: Controparte_2
1. Accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_2
pagamento: A) in favore di della somma di € 96.471,00, detratta ove Parte_1
17 corrisposta la provvisionale riconosciuta in sede penale, a titolo di risarcimento dei danni, già rivalutata ad oggi, oltre interessi legali come indicati in motivazione;
B) in favore di della somma di € 83.435,00, detratta ove corrisposta Controparte_1
la provvisionale riconosciuta in sede penale, a titolo di risarcimento dei danni, già
rivalutata ad oggi, oltre interessi legali come indicati in motivazione;
2. condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e di in solido tra loro, che si liquidano unitariamente e
[...] Controparte_1
complessivamente in € 556,24 per esborsi ed € 10.000,00 per competenze legali, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Salerno il 15.04.2025
Il giudice
Francesco Rossini
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