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Sentenza 1 agosto 2024
Sentenza 1 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/08/2024, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2024 |
Testo completo
N. 2022 RG. 2023 ;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Carmelo Sebeto e
Controparte_1
, CF/p.iva in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa ex art. 417-bis cpc. e
Controparte_2
, CF/p.iva
[...]
, in persona del legale rappresentante P.IVA_2
Parte resistente, CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione – Indennità professionale CIRL
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- Di essere «inserito nell'elenco speciale dei “lavoratori forestali” di cui all'art. 45 della L.R. n. 16/1996 e L.R. n. 14/2006 e succ. mod. ed int. ed in quanto tale è stato assunto negli anni dagli Assessorati resistenti, con contratti di lavoro a tempo determinato, per lo svolgimento di attività lavorativa presso la sede di lavoro della provincia di Trapani con la mansione di operaio agricolo»;
- di non aver mai percepito l'indennità professionale prevista, dall'art. 11 del CIRL 2001 e dall'art. 4 del CIRL 2017, per i soli dipendenti a tempo indeterminato;
Ravvisando una violazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Dir 70/99 CE, nella parte in cui il detto emolumento non viene erogato ai dipendenti a tempo determinato “comparabili”, ha chiesto la condanna dell'Assessorato resistente al pagamento dell'emolumento in oggetto.
1 Si è costituito in giudizio l' il Controparte_1 quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo il ricorrente mai lavorato nel proprio organico.
E' invece rimasto contumace l' Controparte_2
.
[...]
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE In punto di diritto, il ragionamento operato in ricorso è condivisibile.
Come ben argomentato dal Tribunale di Palermo in varie occasioni (ex multis, sentenza n. 2347/2022 del 1° luglio 2022), la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70 CE, è stata più volte oggetto di analisi da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”; c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491).
2 In applicazione di tali coordinate, è evidente che l'art. 11 del CIRL 2001 e l'art. 4 del CIRL 2017, nella parte in cui riservano l'indennità professionale mensile ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato, si pongono in antitesi rispetto al diritto comunitario.
Non sembra infatti cogliere nel segno la difesa dell'Assessorato, nella parte in cui evidenzia il carattere stagionale dell'attività espletata dalla odierna parte ricorrente. Tale circostanza, cioè, può semmai rilevare al fine di qualificare come legittima l'apposizione del termine (profilo che esula dall'oggetto della presente controversia), ma non consente di applicare al lavoratore assunto (legittimamente) a termine un trattamento economico deteriore senza motivo. Le “giustificazioni obiettive” di una retribuzione inferiore, di cui alla sent. CdG 9.7.2015, C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, sopra citata, riguardano infatti le condizioni di lavoro, ossia, la natura del lavoro, le qualifiche e competenze, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego etc. (come emerge dal richiamo operato dalla Corte alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4 dell'Accordo quadro europeo all. DIR. 99/70 CE). Tali “giustificazioni obiettive” di un differente trattamento retributivo nulla hanno a che vedere con le “ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti” di cui alla clausola 5 dell'Accordo Quadro, che invece riguardano tutt'altro profilo (ossia, la legittimità o meno dell'apposizione del termine al rapporto di lavoro). Sul punto, cfr. Cass. n. 23869/2016. In definitiva, anche se un lavoratore è stato legittimamente assunto a tempo determinato, stante il carattere stagionale dell'attività espletata, non può essergli riservato un trattamento economico deteriore rispetto ad un lavoratore a tempo indeterminato “comparabile”, intendendosi per tale (ai sensi della clausola 3 punto 2 dell'Accordo Quadro) quello che svolge la medesima attività, presso la stessa unità produttiva, con analoghe competenze e responsabilità.
Neppure possono avere rilevanza, come vorrebbe l'Assessorato resistente, la diversità delle modalità di assunzione del personale a tempo determinato rispetto a quello a termine ovvero la finalità “assistenziale” menzionata in memoria. Infatti, né la normativa regionale, né la contrattazione collettiva hanno previsto alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impongono a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato. In sostanza, si deve ritenere che l'esclusione degli operai a tempo determinato dal diritto di percepire l'indennità di cui all'art. 1 del CIRL 2001 e all'art. 4 del CIRL 2017, emolumenti riservati ai soli operai a tempo indeterminato, rappresenti una discriminazione ingiustificata, quindi, la disciplina collettiva va disapplicata, giusta prevalenza del diritto comunitario.
La domanda va però rigettata per il mancato assolvimento dell'onere di provare l'esistenza del rapporto lavorativo in questione.
3 Va infatti evidenziato che, dalla documentazione in atti, non emerge traccia del rapporto lavorativo espletato nei confronti dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo rutale e Pesca Mediterranea (contumace). Analogo discorso va fatto per l' dalla Controparte_1 documentazione prodotta non emerge quale sarebbe stato il periodo lavorativo da considerare. Neppure può essere fatta applicazione del principio di non contestazione, posto che nell'intero corpo del ricorso non viene mai dedotto quale sarebbe stato il periodo lavorativo del ricorrente. Per la precisione: non può essere considerata come allegazione del periodo lavorativo (e, conseguentemente, come mancata contestazione dell'Ente) la circostanza che, in ricorso, venga chiesto l'emolumento solo dal 2018 in poi. In primo luogo, tale allegazione non concerne un fatto ma una pretesa (quindi, si tratta di un'affermazione che esula dal cono d'ombra dell'art. 115 cpc). In secondo luogo, posto che per la quantificazione del credito è comunque necessario conoscere la durata del rapporto (ciò in quanto, dopo 16 anni, la quantificazione dell'emolumento viene “cristallizzata”, per espressa disposizione della disposizione del contratto integrativo), la mancata deduzione di un preciso periodo lavorativo da parte del ricorrente rende comunque non accoglibile la pretesa.
Le spese di lite possono essere compensate.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 31.7.2024 Il giudice
Mauro Petrusa
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Carmelo Sebeto e
Controparte_1
, CF/p.iva in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa ex art. 417-bis cpc. e
Controparte_2
, CF/p.iva
[...]
, in persona del legale rappresentante P.IVA_2
Parte resistente, CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione – Indennità professionale CIRL
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- Di essere «inserito nell'elenco speciale dei “lavoratori forestali” di cui all'art. 45 della L.R. n. 16/1996 e L.R. n. 14/2006 e succ. mod. ed int. ed in quanto tale è stato assunto negli anni dagli Assessorati resistenti, con contratti di lavoro a tempo determinato, per lo svolgimento di attività lavorativa presso la sede di lavoro della provincia di Trapani con la mansione di operaio agricolo»;
- di non aver mai percepito l'indennità professionale prevista, dall'art. 11 del CIRL 2001 e dall'art. 4 del CIRL 2017, per i soli dipendenti a tempo indeterminato;
Ravvisando una violazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Dir 70/99 CE, nella parte in cui il detto emolumento non viene erogato ai dipendenti a tempo determinato “comparabili”, ha chiesto la condanna dell'Assessorato resistente al pagamento dell'emolumento in oggetto.
1 Si è costituito in giudizio l' il Controparte_1 quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo il ricorrente mai lavorato nel proprio organico.
E' invece rimasto contumace l' Controparte_2
.
[...]
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE In punto di diritto, il ragionamento operato in ricorso è condivisibile.
Come ben argomentato dal Tribunale di Palermo in varie occasioni (ex multis, sentenza n. 2347/2022 del 1° luglio 2022), la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70 CE, è stata più volte oggetto di analisi da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”; c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491).
2 In applicazione di tali coordinate, è evidente che l'art. 11 del CIRL 2001 e l'art. 4 del CIRL 2017, nella parte in cui riservano l'indennità professionale mensile ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato, si pongono in antitesi rispetto al diritto comunitario.
Non sembra infatti cogliere nel segno la difesa dell'Assessorato, nella parte in cui evidenzia il carattere stagionale dell'attività espletata dalla odierna parte ricorrente. Tale circostanza, cioè, può semmai rilevare al fine di qualificare come legittima l'apposizione del termine (profilo che esula dall'oggetto della presente controversia), ma non consente di applicare al lavoratore assunto (legittimamente) a termine un trattamento economico deteriore senza motivo. Le “giustificazioni obiettive” di una retribuzione inferiore, di cui alla sent. CdG 9.7.2015, C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, sopra citata, riguardano infatti le condizioni di lavoro, ossia, la natura del lavoro, le qualifiche e competenze, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego etc. (come emerge dal richiamo operato dalla Corte alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4 dell'Accordo quadro europeo all. DIR. 99/70 CE). Tali “giustificazioni obiettive” di un differente trattamento retributivo nulla hanno a che vedere con le “ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti” di cui alla clausola 5 dell'Accordo Quadro, che invece riguardano tutt'altro profilo (ossia, la legittimità o meno dell'apposizione del termine al rapporto di lavoro). Sul punto, cfr. Cass. n. 23869/2016. In definitiva, anche se un lavoratore è stato legittimamente assunto a tempo determinato, stante il carattere stagionale dell'attività espletata, non può essergli riservato un trattamento economico deteriore rispetto ad un lavoratore a tempo indeterminato “comparabile”, intendendosi per tale (ai sensi della clausola 3 punto 2 dell'Accordo Quadro) quello che svolge la medesima attività, presso la stessa unità produttiva, con analoghe competenze e responsabilità.
Neppure possono avere rilevanza, come vorrebbe l'Assessorato resistente, la diversità delle modalità di assunzione del personale a tempo determinato rispetto a quello a termine ovvero la finalità “assistenziale” menzionata in memoria. Infatti, né la normativa regionale, né la contrattazione collettiva hanno previsto alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impongono a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato. In sostanza, si deve ritenere che l'esclusione degli operai a tempo determinato dal diritto di percepire l'indennità di cui all'art. 1 del CIRL 2001 e all'art. 4 del CIRL 2017, emolumenti riservati ai soli operai a tempo indeterminato, rappresenti una discriminazione ingiustificata, quindi, la disciplina collettiva va disapplicata, giusta prevalenza del diritto comunitario.
La domanda va però rigettata per il mancato assolvimento dell'onere di provare l'esistenza del rapporto lavorativo in questione.
3 Va infatti evidenziato che, dalla documentazione in atti, non emerge traccia del rapporto lavorativo espletato nei confronti dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo rutale e Pesca Mediterranea (contumace). Analogo discorso va fatto per l' dalla Controparte_1 documentazione prodotta non emerge quale sarebbe stato il periodo lavorativo da considerare. Neppure può essere fatta applicazione del principio di non contestazione, posto che nell'intero corpo del ricorso non viene mai dedotto quale sarebbe stato il periodo lavorativo del ricorrente. Per la precisione: non può essere considerata come allegazione del periodo lavorativo (e, conseguentemente, come mancata contestazione dell'Ente) la circostanza che, in ricorso, venga chiesto l'emolumento solo dal 2018 in poi. In primo luogo, tale allegazione non concerne un fatto ma una pretesa (quindi, si tratta di un'affermazione che esula dal cono d'ombra dell'art. 115 cpc). In secondo luogo, posto che per la quantificazione del credito è comunque necessario conoscere la durata del rapporto (ciò in quanto, dopo 16 anni, la quantificazione dell'emolumento viene “cristallizzata”, per espressa disposizione della disposizione del contratto integrativo), la mancata deduzione di un preciso periodo lavorativo da parte del ricorrente rende comunque non accoglibile la pretesa.
Le spese di lite possono essere compensate.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 31.7.2024 Il giudice
Mauro Petrusa
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