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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/12/2025, n. 5571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5571 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice onorario, dott.ssa AU EN, nella causa iscritta al n° 3889/2022, promossa
DA
- CF: - in proprio e n.q. di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della CP_1 Parte_2
- P.IVA, n. - rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Marcello Anania P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo via
Valdemone n. 57, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato CP_2
in Roma ed elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59 con gli avv.ti Maria Grazia
SP e IA GI ZZ, che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- opposto -
OGGETTO: Opposizione Ordinanza Ingiunzione
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 21 novembre 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
1 ❖ Annulla le Ordinanze-Ingiunzione n OI-000051825 (Protocollo
.5502.12/03/2022.0040677), n. OI-000074066 (Protocollo CP_2
.5502.12/03/2022.0040679) n. OI-000077946 Protocollo CP_2
.5502.12/03/2022.0040683) e n. OI-000081421 (Protocollo CP_2
.5502.12/03/2022.0040686) tutte notificate il 23.3.2022. CP_2
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.2.2022 parte ricorrente come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso le Ordinanze-Ingiunzione n OI-000051825
(Protocollo .5502.12/03/2022.0040677), n. OI-000074066 (Protocollo CP_2
.5502.12/03/2022.0040679) n. OI-000077946 Protocollo CP_2
.5502.12/03/2022.0040683) e n. OI-000081421 (Protocollo CP_2
.5502.12/03/2022.0040686) - tutte notificate il 23.3.2022 - con le quali le CP_2 veniva ingiunto (solidalmente alla “ Controparte_3
) di pagare la complessiva somma di euro somma di €.
[...]
144.000,00 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre
1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) relativamente alle annualità 2011,2013,2014 e 2015.
A sostegno del ricorso deduceva:
1. l'omessa notifica degli avvisi di accertamento, atti prodromici alle Ordinanze opposte nei termini i cui all'art. 14 Legge n. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligazione, secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata;
2. l'intervenuta prescrizione;
3. il difetto di motivazione delle Ordinanze opposte;
4. l'illegittimità e nullità delle sanzioni comminate stante l'insussistenza della violazione, atteso che i contributi previdenziali erano stati compensati con le indennità dovute alla società dall' . CP_4
Ritualmente evocato in giudizio l' , in fase cautelare, si costituiva CP_2
contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto ed evidenziando che,
2 alla luce delle intervenute modifiche legislative di cui al decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, l' stava provvedendo a riesaminare la pratica. CP_5
Accolta l'istanza cautelare con Ordinanza del 22 luglio 2022, instaurato il giudizio di merito, l' , a seguito dell'introduzione del decreto-legge n. 48 del 4 CP_2 maggio 2023, rideterminava in autotutela l'importo delle sanzioni irrogate come da provvedimenti in atti ma parte opponente non vi aderiva.
Nel merito, l'istituto contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto evidenziando, che gli atti di accertamento erano stati tutti notificati, che nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata essendo state notificate le ordinanze ingiunzione entro il termine quinquennale e che con riferimento ai contributi richiesti nessuna compensazione era stata effettuata.
La causa, istruita documentalmente e con l'audizione del funzionario, assunta in riserva all'udienza del 21 novembre 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Appare doveroso, prima di procedere all'esame del caso de quo, ricostruire la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative con specifico riferimento al riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della
P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione, di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio
3 così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza stessa dell'atto impugnato (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. del 23-02-2018, n. 4424; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 3741 del 15/04/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8031 del
26/06/1992).
Pertanto, «nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria [..]l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi » (cfr. Cass. civ. Sez. VI, Ord. del
23-02-2018, n. 4424).
Ciò premesso va ulteriormente precisato che la fattispecie de qua ha il suo fondamento nella (parziale) depenalizzazione disposta con d. lgs. 15 gennaio 2016
n. 8 del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983 per cui, ove l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non superi i 10.000 euro annui, la condotta non configura più reato, ma illecito amministrativo, dovendosi quindi applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
L'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che la domanda appare tempestiva, in quanto proposta entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981 («il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il
4 ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale»).
In merito alla notifica degli atti prodromici, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, gli avvisi di accertamento risultano essere stati tutti notificati sia al sia alla Società e precisamente: Pt_1
• Accertamenti n. protocolli 5502.07/04/2017.0031172 del 12/04/2017 e CP_2
5502.07/04/2017.0031173 del 12/04/2017 (atti prodromici dell'OI CP_2
n.000051825 annualità 2011) notificati il 12.4.2017;
• Accertamenti n. protocolli 5502.28/04/2017.0036885 dell' 08/05/2017 e CP_2
5502.28/04/2017.0036886 dell'08/05/2017 (atti prodromici dell'OI 000074066 annualità 2013) notificati l'8.5.2017;
• Accertamenti n. protocolli 5502.28/04/2017.0037189 del 10/05/2017 e CP_2
5502.28/04/2017.0037190 del 10/05/2017 (atti prodromici dell'OI 000077946 annualità 2014) notificati il 10.5.2017;
• Accertamenti n. protocolli 5502.02/05/2017.0030141del 12/05/2017 e CP_2
5502.02/05/2017.0030142 del 12/05/2017 (atti prodromici dell'OI 000081421 annualità 2015) notificati il 12/05/2017 .
Ne deriva che detta eccezione è priva di fondamento.
Così come va disattesa l'eccezione di difetto di motivazione perché le
Ordinanze impugnate risultano adeguatamente motivate mediante riferimento, da un lato, agli atti di accertamento prodromici e, dall'altro lato, alla normativa sanzionatoria applicata (cioè l'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983).
È invece, fondato l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione ex art 14 comma 2 L.
689/81 per decorso del termine ivi previsto
In via preliminare appare opportuno sgomberare il campo da equivoci.
Non bisogna confondere, infatti, il termine di decorrenza della prescrizione
(data di notifica dell'atto di accertamento) dal termine decadenziale ex art 14 comma 2 della Legge 689/1981 che decorre dalla data dell'accertamento della violazione (non dalla sua notifica).
5 Ciò puntualizzato, il richiamato art 14 testualmente prevede: «
1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
4. Per la forma della contestazione immediata
o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».
Orbene, come sopra detto, sulla scorta della documentazione versata in atti, appare fondata l'eccezione relativa all'intervenuta decadenza ex art 14 comma 2 della Legge 689/1981.
Il termine previsto al comma 2 della suddetta disposizione normativa («[..] gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento») è perentorio (avendo la precisa funzione di garantire un tempestivo esercizio del
6 diritto di difesa) e, proprio avuto riguardo alla perentorietà del termine l' ha CP_2 emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022.
E' indubbia l'applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981 alla fattispecie prevista dal D.lgs. 8/2016 per espressa previsione contenuta all'art. 6 che testualmente recita quanto segue: «Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689».
E, con la citata Circolare n. 32 del 25.02.2022, lo stesso Istituto ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981 (cfr. punto 3 : “[..] In caso contrario, qualora a seguito della fase istruttoria si verifichi che la condotta del soggetto non costituisce illecito amministrativo oppure in presenza di vizi formali, l'autorità competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n.
689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge
n. 689/1981;- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr. l'articolo 3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili.) [..]”.
A tal riguardo è recentemente intervenuta anche la Suprema Corte (cfr. Cass.
Civ. Sez. lavoro, Sent. n. 8079 depositata il 27 marzo 2025) puntualizzando: «[..] va rilevato che l'art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che
“nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
7 presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e
II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art.
14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr., ex multis, Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del
2024). 10. Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento
“non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art.
8 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della
P.A. di cui all'art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021). 11. In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' “esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza
e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e
l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.).[..]».
Orbene, nella fattispecie in scrutinio, le asserite violazioni riguardano periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione (quando la fattispecie costituiva reato) con la conseguenza che non era ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
In dette ipotesi, dunque, la data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è il momento di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016 (6.2.2016) quando, con la depenalizzazione, l' è stato CP_2
posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Invero, l'art.9 del D.lgs. 8/2016 - rubricato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” - testualmente prevede che «Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti
9 amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data».
Dunque, nell'ipotesi in cui non vi sia notizia che tale iter sia stato seguito, o in cui l' non abbia allegato e provato se e quando gli atti siano stati CP_2 effettivamente trasmessi, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dal summenzionato art. 9 con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art.6) dell'art.14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista con decorrenza dal 6.2.2016.
E poiché, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Sent cit.), per principio generale l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo, l' , onerato in tal CP_2 senso, non ha allegato se e quando gli atti, eventualmente trasmessi in sede penale, gli siano stati nuovamente inviati in sede amministrativa né ha concretamente allegato e provato la sussistenza di particolari esigenze che abbiano ritardato la conclusione del procedimento accertativo.
Pertanto, nel caso di specie, anche a voler considerare la particolarità della questione (trattandosi di compensazione degli aiuti comunitari erogati da CP_4
con i contributi previdenziali) e ritenere di accordare un ulteriore ragionevole termine (30, 60 o 90 o al massimo 120 giorni) all' per procedere alle attività CP_5
propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva (differendo il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale), il risultato nella fattispecie scrutinata non muterebbe, poiché visto che le contestazioni delle rilevate omissioni contributive (relative alle annualità 2011, 2013, 2014 e 2015) sono state effettuate rispettivamente il 12.4.2017, l'8.5.2017, il 10.5.207 e il 12.5.2017, evidente è la violazione del termine decadenziale decorrente dal 6.2.2016.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, che prevede espressamente che «L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».
In termini conclusivi, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte e alla luce della documentazione come emergente ex actis, assorbita ogni altra questione, il
10 ricorso va accolto e le Ordinanze-Ingiunzione opposte (nn OI-000051825, OI-
000074066, OI-000077946 e OI-000081421) vanno annullate.
La complessità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 21 novembre 2025
IL GIUDICE
AU EN
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