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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/06/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2655/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'avv. Alessandro Giussani presso il cui studio legale, sito in Como, via G. Borsieri n. 21, dichiarano di essere elettivamente domiciliati
ATTORI
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Ferrari presso il cui studio legale, sito in Cantù CP_2
(CO), viale alla Madonna n. 2, dichiara di essere elettivamente domiciliata
ARCH. (c.f. ; p.i. ), rappresentato e difeso _3 C.F._4 P.IVA_2 dall'avv. Luca Manici presso lo studio del quale in Monza, via Carlo Prina n. 22, ha eletto domicilio
GE. DA (c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_4 C.F._5
Erba, corso XXV Aprile n. 14/B, presso lo studio dell'avv. Franco Petrella, il quale lo rappresenta e difende
CONVENUTI
E
p.i. ), contumace Controparte_5 P.IVA_3
pagina 1 di 16 (p.i. ), in persona del rappresentante generale per E_ P.IVA_4
l'Italia rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Lombardi, con elezione di domicilio CP_7 digitale ai sensi dell'art. 16 sexies D.L. 179/2012 all'indirizzo pec
Email_1
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 P.IVA_5 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Orlandoni, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec e in Como, via Mugiasca n. 10, presso il suo studio Email_2
TERZI CHIAMATI
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte attrice: <Nel merito: -ACCERTATA la presenza di vizi, difetti, difformità, problematiche e danni nelle unità immobiliari di proprietà degli attori e nelle correlate pertinenze e site in Tavernerio
(CO), Via Nazario Sauro n. 22 e meglio descritti in narrativa, CONDANNARE i convenuti in solido tra loro, per le circostanze di cui in premessa, al pagamento a favore degli attori del costo delle opere e assistenze necessarie ad eliminare le problematiche rilevate e pari a complessivi Euro 111.693,81 oltre
Iva, e così per complessivi Euro 136.266,45, e/o quella maggiore e/o minor somma che sarà accertata in corso di causa e/o che sarà liquidata in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito, il tutto nei limiti di valore della domanda complessiva di Euro 260.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-CONDANNARE i convenuti in solido tra loro al risarcimento a favore degli attori del danno da mancato godimento dell'immobile e pari a complessivi Euro 14.700,00 oltre Iva, e così per complessivi Euro 17.934,00, e/o quella maggiore e/o minor somma che sarà accertata in corso di causa e/o che sarà liquidata in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito, il tutto nei limiti di valore della domanda complessiva di Euro 260.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-CONDANNARE i convenuti in solido tra loro al risarcimento a favore degli attori delle spese sostenute per la riparazione delle pompe di calore danneggiate da uno sbalzo di pressione dell'energia elettrica in data 03.12.2021, per una somma pari a complessivi Euro 5.500,00,
e/o quella maggiore e/o minor somma che sarà accertata in corso di causa e/o che sarà liquidata in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito, il tutto nei limiti di valore della domanda complessiva di Euro
260.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-CONDANNARE i convenuti in solido tra loro al risarcimento a favore degli attori delle spese sostenute per le spese di
pagina 2 di 16 assistenza e consulenza tecnica rese dal P.I.E. e dall'Ing. per una Persona_1 Persona_2 somma pari a complessivi Euro 10.790,90, e/o quella maggiore e/o minor somma che sarà accertata in corso di causa e/o che sarà liquidata in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito, il tutto nei limiti di valore della domanda complessiva di Euro 260.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-RESPINGERSI in ogni caso tutte le domande ex adverso dedotte, in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa, Cpa e Iva come per legge, sia del presente procedimento di merito che del procedimento per ATP Rg n. 2432/2022>>.
Per la convenuta <In via preliminare: per i motivi esposti in atti e narrativa, Controparte_1 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza di ogni qualsivoglia diritto di garanzia
e/o di diritto di credito in capo agli Attori e per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande ex adverso formulate, essendo in ogni caso infondate in fatto e diritto. Nel merito: per i motivi esposti in narrativa, rigettare integralmente tutte le domande svolte dagli Attori, essendo infondate in fatto e diritto. Respingere comunque la domanda di risarcimento dei danni, ai sensi del disposto dell'art.
1227 c.c., secondo comma, trattandosi di danni, qualora accertati, che l'attore avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate: a) ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., disporsi la riduzione del risarcimento danni in funzione della prevalente responsabilità di parte Attrice e respingere la richiesta di risarcimento dei danni che quest'ultima avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza;
b) accertarsi nei confronti delle Parti convenute il loro grado di responsabilità, limitando il risarcimento dei danni a quanto sarà rigorosamente provato, determinando le somme che dovesse essere tenuta a pagare in relazione al grado di responsabilità CP_1 attribuitogli, sin da ora riconoscendo in capo a quest'ultimo il diritto di regresso nei confronti delle altre Parti per le somme che fosse tenuta eventualmente a corrispondere, anche in eccesso, rispetto alla responsabilità attribuita;
c) sempre nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate e di condanna a qualsiasi titolo della dichiarare CP_1 Controparte_5
EO. , l'Arch. , in considerazione dei rapporti
[...] Controparte_9 _3 contrattuali ed extracontrattuali intercorsi, tenuti a garantirla, manlevarla e tenerla indenne, anche in via solidale, per quanto dovesse essere tenuta eventualmente a corrispondere a titolo di risarcimento dei danni, interessi ed accessori di legge, ivi comprese le spese di giudizio e, comunque, dichiarare
EO. , l'Arch. tenuta a rimborsare ad Controparte_5 Controparte_9 _3 [...]
anche in via tra loro solidale, tutte le somme che questa dovesse essere tenuta CP_1
pagina 3 di 16 eventualmente a corrispondere per i fatti di causa. Nel merito e in estremo subordine: nelle denegata ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità della sola condannare quest'ultima al CP_1 risarcimento in forma specifica, disponendo il rifacimento delle opere viziate o la realizzazione di quelle mancanti. In ogni caso, con vittoria di spese. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione integrale dei mezzi istruttori dedotti e formulati con comparsa di costituzione del 30.10.23 e con memorie ex art. 171 ter, n. 2 e 3 c.p.c., qui da intendersi integralmente trascritti e richiamati>>.
Per il convenuto <NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: − previo qualsivoglia accertamento e _3 declaratoria, altresì in merito all'intervenuta decadenza dalla garanzia e/o prescrizione dell'azione, rigettare le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti dell'arch. in quanto _3 infondate in fatto ed in diritto per quanto argomentato e dedotto in atti;
− con integrale vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario pari al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da parte attrice, accertare e determinare le rispettive quote di responsabilità tra le odierne parti convenute e, per l'effetto, contenere in proporzione l'eventuale condanna dell'arch. nei limiti di quanto di sua _3 competenza ed in ogni caso condannare le altre parti convenute a rimborsare in favore dell'arch.
qualsivoglia somma che quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere in capo agli attori, in forza _3 del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto dovuto in ragione della sua quota di responsabilità e/o di apporto causale;
- rigettare le domande svolte dalla nei Controparte_1 confronti dell'arch. perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;
- _3 con integrale vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: − nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da parte attrice, accertare e dichiarare la Controparte_10
con sede legale in Dublino (Irlanda), Shelbourne Road n. 160, nonché con sede secondaria
[...]
e , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in Controparte_11
20123 Milano (MI), Via della Posta n. 7, C.F. – P.IVA: , tenuta a garantire e manlevare P.IVA_4
l'arch. da qualsivoglia eventuale declaratoria a lui sfavorevole e, per l'effetto, _3 condannarla al pagamento di ogni somma eventualmente accertata e/o liquidata in favore di parte attrice e ritenuta a carico dell'arch. , anche in via concorsuale e/o concorrente e/o _3 solidale con le altre parti convenute;
− in ogni caso, con integrale vittoria di spese e compensi pagina 4 di 16 professionali del presente giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario pari al 15%, I.V.A.>>.
Per il convenuto <- nel merito ed in via principale: rigettare in quanto infondate in fatto e CP_9 diritto le domande formulate dagli attori nei confronti del convenuto geom. ed Controparte_9 in ogni caso per intervenuta prescrizione e/o decadenza. - nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dagli attori nei confronti del geom. in via solidale con gli altri convenuti: - determinare Controparte_9 contestualmente la ripartizione della responsabilità fra i coobbligati in base all'effettiva incidenza eziologica delle rispettive condotte, con esclusione di ogni coinvolgimento del geom. per ogni CP_9 vizio e difetto in alcun modo riferibile all'attività professionale dal medesimo svolta, dichiarando per
l'effetto gli altri coobbligati tenuti a mandare indenne e rimborsare il geom. di qualsiasi CP_9 somma fosse condannato a corrispondere agli attori in eccedenza rispetto al grado di sua responsabilità; - dichiarare la compagnia di assicurazioni in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, tenuta e per l'effetto condannarla a tenere indenne e manlevare il geom. di ogni somma fosse tenuto a corrispondere agli attori per la dedotta Controparte_9 responsabilità professionale. In punto spese: con vittoria di spese di assistenza tecnica e legale, sia per il giudizio di merito che per il procedimento di ATP, ai sensi dell'art. 91 e dell'art. 96 comma 3
c.p.c.>>.
Per la terza chiamata <in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e CP_6 garanzia formulata dall'arch. nei confronti della terza chiamata _3 E_
non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza “Dual
[...]
Professione” n. PI-69350821M0 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei confronti della terza chiamata _3
, previo rigetto delle domande svolte nei suoi confronti dai signori E_ Parte_1
, e in quanto infondate in fatto e in diritto, non
[...] Parte_2 Parte_3 sussistendo profili di responsabilità imputabili allo stesso arch. in relazione ai fatti _3 dedotti nel presente giudizio. nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei confronti della terza chiamata _3
, statuire la condanna di quest'ultima nei limiti del massimale e tenuto conto E_ della franchigia di polizza>>.
Per la terza chiamata <In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, CP_8
pagina 5 di 16 rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in Controparte_8 diritto. Spese, competenze ed onorari di causa rifusi. In via subordinata: previe le opportune declaratori, dichiarare tenuta a mantenere indenne il geom. Controparte_8 CP_9 esclusivamente rispetto alla responsabilità esclusiva dello stesso ed entro i limiti, gli scoperti,
[...] le franchigie e i massimali previsti dal contratto assicurativo. Spese, competenze e onorari di causa rifusi>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori e – rappresentato che: Parte_1 Parte_2 Parte_3
- hanno fatto costruire un immobile distinto in due unità immobiliari (doc. 9: l'una Parte_1
e e l'altra su un terreno ricevuto in donazione
[...] Parte_3 Parte_2
(doc. 1), come da permesso di costruire (doc. 2) e concessione edilizia (doc. 3), con appaltatrice la (ora, la , direttore dei lavori l'arch. e progettista Parte_4 Controparte_12 _3 dell'isolamento termico il geom. (docc. 26-29). I lavori sono terminati il 10.12.2018 CP_9
(docc. 4-8). Sono stati allegati documentazione progettuale e planimetrica (docc. 10-20), certificazioni energetiche realizzate dal geom. (docc. 21-22), APE (doc. 23), CP_9 dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici (docc. 24-25), SCIA (doc. 30) e relazione ai sensi della L. 10/1991 sottoscritta dal geom. (doc. 31); CP_9
- il 3.12.2021 v'è stato uno sbalzo di tensione tale da cagionare il guasto delle schede delle pompe di calore di entrambe le abitazioni, rimaste senz'acqua l'una per due settimane e l'altra sino al 14.1.2022. La riparazione è costata €5.500,00 (doc. 32);
- a febbraio 2022 il tecnico di parte p.i.e. ha redatto una relazione da cui sono emersi Per_1 difetti dell'impianto elettrico (doc. 33) cui è seguita a giugno 2022 una relazione redatta dall'ing. da cui è emersa una serie di altri vizi relativi all'immobile e ai suoi impianti Per_2
(doc. 34)1; 1 I) punto di consegna energia;
II) quadri elettrici;
III) impiantistica elettrica interna;
IV) mancanza dichiarazione conformità a requisiti DM 37/08; V) locali da bagno e doccia;
VI) pompe di calore;
VII) parti murarie i) possibilità ponti termici cappotto isolante esterno e mancanza isolante interno, ii) parapetto anticaduta troppo basso, pagina 6 di 16 - ne è seguito un procedimento di accertamento tecnico preventivo (Tribunale di Como, R.G. N.
2432/2022: docc. 44-47), che ha coinvolto tutte le parti dell'odierno giudizio, il cui elaborato peritale (depositato il 17.4.2023) è stato ampiamente contestato dagli attori (cfr. citazione, pagg.
10-17);
- dopo l'ATP, dal sopralluogo del 13.6.2023 sono emersi, con relazione del 14.7.2023, nuove problematiche di malfunzionamento degli impianti termo-idraulici (doc. 52: mancanza filtro, sfiato sommitale caldaia, acqua impianto riscaldamento, coibentazione mancante, ricambio aria);
– hanno convenuto in giudizio, ai sensi degli artt. 1669 o 2043 c.c., l'impresa appaltatrice
[...]
(già , il direttore dei lavori arch. e il realizzatore delle Controparte_1 Parte_4 _3 certificazioni energetiche e progettista dell'isolamento termico e degli impianti geom. CP_9 chiedendone la condanna, in solido: a) al costo delle opere per l'eliminazione dei vizi pari a
€111.693,81 oltre i.v.a.; b) al risarcimento del danno da mancato godimento per €14.700,00 oltre i.v.a.
(doc. 53); c) al risarcimento per la spesa di riparazione delle pompe di calore di €5.500,00; d) al risarcimento delle spese di assistenza e consulenza tecnica pari a €10.790,90 (docc. 54-58).
La si è costituita in giudizio rappresentando che: Controparte_12
- il contratto d'appalto del dante causa degli attori era datato 8.6.2016 (doc. 2) con computo metrico e capitolato (doc. 3);
- al geom. era stata affidata la progettazione degli impianti tecnologici (doc. 4); CP_9
- i lavori erano iniziati il 10.10.2016 (doc. 5), con e supervisore e terminati il CP_13 Per_2
10.12.2018;
- durante i lavori erano subentrati gli attori (doc. 6);
- la realizzazione degli impianti elettrici era stata affidata alla (doc. 7); Controparte_5
- il 4.7.2022 era stato notificato il ricorso per ATP (doc. 9) senza previa denuncia;
ed eccependo:
iii) parapetto mancante, iv) livelletta pavimentazione esterna irregolare, v) mancanza relazione rispetto requisiti acustici passivi. Sono stati prodotti preventivo opere elettriche di €32.770,00 (docc. 49-50), preventivo opere murarie di €53.089,58 (doc. 51), preventivo assistenze tecniche di €17.387,91 (doc. 47), tutti oltre i.v.a. pagina 7 di 16 - la prescrizione ex art. 1667, comma 3 (oltre due anni dalla consegna del 10.12.2018 al ricorso per ATP), c.c. e la decadenza ex art. 1667, comma 2 (oltre sessanta giorni dall'evento del
3.12.2021 al ricorso per ATP), c.c.;
- l'inesistenza dei vizi e l'assenza di responsabilità, per essere state le opere eseguite nel rispetto delle direttive e del titolo edilizio o da terzi incaricati dagli attori;
nonché chiedendo il rigetto delle domande attoree anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., chiamando in causa la subappaltatrice degli impianti elettrici e chiedendo di essere manlevata anche Controparte_5 dall'arch. e dal geom. _3 CP_9
L'arch. si è costituito in giudizio eccependo: _3
- la decadenza ex art. 1667, comma 2, c.c. e la prescrizione ex art. 1667, comma 3, c.c.;
- l'assenza di responsabilità, in quanto direttore dei lavori solo per le opere architettoniche (docc.
2-13);
nonché chiamando in giudizio la propria compagnia assicurativa da cui essere CP_6 manlevato, che si è costituita in giudizio eccependo l'inoperatività della polizza.
Il geom. si è costituito in giudizio eccependo: CP_9
- la prescrizione e la decadenza ex art. 1669 c.c.;
- l'assenza di responsabilità, in quanto incaricato solo della relazione ex L. 10/1991 e dell'attività progettuale su impianto termico e di riscaldamento-raffreddamento-VMC (docc. 1-3);
nonché chiamando in giudizio la propria compagnia assicurativa da cui essere manlevato, che CP_8 si è costituita in giudizio eccependo i limiti della polizza.
La è stata dichiarata contumace. Controparte_5
Il G.I., con ordinanza a verbale del 27/03/2024 che si condivide e ribadisce, ha, da un lato, per le motivazioni ivi indicate, rigettato le istanze di prova orale formulate dalle parti (e gli ordini di esibizione richiesti dagli attori) e, dall'altro, ritenuto non privo di criticità l'elaborato peritale depositato in sede di ATP, disposto CTU sulla base del preciso quesito che si riproduce: <letti gli atti
e i documenti di causa, sentite le parti e avuti dalle stesse i chiarimenti e le informazioni ritenute necessarie, acquisite presso pubblici uffici le informazioni ritenute necessarie, previa descrizione dello stato dei luoghi e redazione dei necessari rilievi planimetrici e fotografici: pagina 8 di 16 1) accerti se:
a) il guasto delle schede delle pompe di calore del 03/12/2021 sia riconducibile a difetti di progettazione o di esecuzione imputabili alle due imprese e/o ai due professionisti in causa e se la spesa sostenuta per rimediarvi sia congrua (doc. 32 attori);
b) sussistano i vizi e difetti denunciati da parte attrice, ossia:
I) punto di consegna energia elettrica (cfr. citazione, pag. 4, lett. da a) a f));
II) anomalie dei due quadri elettrici (cfr. citazione, pagg. 4-5, lett. da a) a c));
III) impiantistica elettrica interna (cfr. citazione, pag. 5, lett. da a) a e));
IV) mancanza della dichiarazione sull'impianto conforme ai requisiti di legge (cfr. citazione, pag. 5);
V) difformità nei locali da bagno e doccia (cfr. citazione, pag. 5, lett. da a) a c));
VI) difformità pompe di calore (cfr. citazione, pag. 5, lett. da a) a c));
VII) problematiche relative alle parti murarie:
i) cappotto isolante termico (cfr. citazione, pag. 6, lett. a));
ii) parapetto troppo basso (cfr. citazione, pag. 6, lett. b));
iii) parapetto mancante (cfr. citazione, pag. 6, lett. c));
iv) livelletta della pavimentazione esterna del terrazzo box irregolare (cfr. citazione, pag. 6, lett. d));
v) relazione tecnica sul rispetto dei requisiti acustici passivi mancante (cfr. citazione, pag. 6, lett. e));
VIII) problematiche di malfunzionamento degli impianti termo-idraulici (cfr. citazione, pagg. 19-20 e doc. 52).
Nel rispondere al quesito 1b), analizzi in particolare: - la documentazione prodotta dagli attori sub docc. da 2 a 31; - il contratto d'appalto dell'08/06/2018 e relativi computo metrico e capitolato (docc.
2-3 convenuta;
- le relazioni di parte attrice (docc. 33, 34 e 52); - l'elaborato Controparte_1 peritale depositato in sede di ATP;
- le osservazioni del consulente tecnico attoreo a tale elaborato
(doc. 47). Quanto alle opere contestate sub ii) e iii) (parapetti), precisi se fossero previste pagina 9 di 16 contrattualmente e, in caso negativo, se possano dirsi comunque opere obbligatorie per legge, come ritenuto dagli attori. Indichi, per ciascuno dei vizi rilevati, gravità e cause.
2) accerti, in relazione a ciascun singolo vizio accertato, quali siano gli eventuali distinti profili di responsabilità delle due imprese e dei due professionisti in causa, fornendo indicazioni, in caso di concorrente responsabilità, sulla entità (anche in percentuale) delle rispettive responsabilità. Nel rispondere al quesito, analizzi in particolare: - il conferimento d'incarico al geom. (doc. 4 CP_9 convenuta e le sue relazioni (docc.
1-3 convenuto;
- il contratto di Controparte_1 CP_9 subappalto fra la convenuta e la terza chiamata (doc. 7 Controparte_1 Controparte_5 convenuta;
- il conferimento d'incarico all'arch. , i report e il verbale di Controparte_1 _3 collaudo (docc.
2-13 convenuto ). _3
3) indichi le opere necessarie per rimediare a detti difetti, ove esistenti, determinandone i costi avuto riguardo alle tariffe e ai prezzi correnti. Nel rispondere al quesito, valuti la congruità dei costi esposti dagli attori (preventivo per le opere elettriche di €32.770,00 sub docc. 49-50, preventivo per le opere murarie di €53.089,58 sub doc. 51, preventivo per le assistenze tecniche di €17.387,91 come calcolato nel doc. 47 e preventivo per la risoluzione dei problemi emersi a giugno 2023 di 8.446,32€ sub doc.
52);
4) verifichi se la esecuzione delle opere sia compatibile con la presenza degli attori presso gli immobili
e, in caso negativo, determini il tempo necessario quantificando il conseguente pregiudizio in base al valore locativo.
Tenti in prima persona la conciliazione.
Valuti l'opportunità di chiedere l'autorizzazione ad avvalersi di un ausiliario iscritto all'albo dei CTU di questo tribunale (ad esempio, per la parte più propriamente edile)>>.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il titolo di responsabilità e le eccezioni preliminari
Gli attori hanno agito in base all'art. 1669 c.c., deducendo vizi che vi possono essere ricondotti in forza dell'interpretazione estensiva che la giurisprudenza di legittimità opera in relazione ai <gravi difetti>>
(cfr. Cass. 10048/2018 e 24230/2018).
Le eccezioni di prescrizione e decadenza formulate ai sensi dell'art. 1667 c.c. non possono, pertanto, trovare accoglimento. In ogni caso, poi, di accettazione dell'opera potrebbe parlarsi solo con riguardo a pagina 10 di 16 vizi conosciuti o riconoscibili, quali non sono quelli in atti (salvo, eventualmente, le doglianze afferenti ai parapetti anti-caduta).
2. I singoli vizi riscontrati
Il CTU ha dato atto di aver ampiamente (pag. 7) riscontrato gli elementi di criticità lamentati dagli attori. Nello specifico, richiamando la numerazione del quesito, si osserva quanto segue.
a) Il guasto delle schede delle pompe di calore
Il consulente tecnico ha escluso che tale guasto sia riconducibile a difetti di progettazione o di esecuzione imputabili alle imprese e/o ai professionisti, posto che, se vi fosse stata sovra- tensione, sarebbero intervenuti gli scaricatori, viceversa risultati indenni (pagg. 54-55 e pag.
67).
Trattasi di motivazione congrua che va esente da illogicità.
bI-VI) Punto di consegna energia elettrica, anomalie dei due quadri elettrici, impiantistica elettrica interna, mancanza della dichiarazione sull'impianto conforme ai requisiti di legge, difformità nei locali da bagno e doccia, difformità pompe di calore
Si tratta dei vizi relativi all'impianto elettrico, di cui il CTU ha indicato la necessità di rifacimento pressoché completo (pag. 51: <parlare di vizi e difetti dell'impianto è riduttivo, in quanto la visione complessiva dell'impianto elettrico realizzato ha permesso di fare un viaggio in tutto quello che non si dovrebbe fare nella realizzazione di un impianto elettrico, che in buona parte dovrà essere interamente rifatto>>), evidenziando l'assenza di progettazione invece necessaria (pag. 8) e una lunga serie di errori di realizzazione (pagg. 16-37 e 41-44).
bVII) Problematiche relative alle parti murarie
Definita come residuale la possibilità dei ponti termici temuti dagli attori (i) (pagg. 69-70) e precisato che per gli ambienti non riscaldati non vige l'obbligo di isolamento termico (pag. 69), la CTU ha confermato, con documentazione fotografica e argomentazioni tecniche, le doglianze relative all'altezza del parapetto (ii), all'assenza del parapetto (iii), all'irregolarità della livelletta della pavimentazione esterna del terrazzo box (pagg. 45-50) (iv). Viceversa, all'assenza della relazione tecnica sul rispetto dei requisiti acustici passivi (v) fa da contraltare la
<Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma di un tecnico competente in acustica, che correttamente riporta gli estremi del Decreto di riconoscimento, nella quale viene pagina 11 di 16 dichiarata la rispondenza del fabbricato in progetto al DPCM 5 dicembre 1997, corredandola con la descrizione delle caratteristiche costruttive e dei materiali impiegati per la realizzazione dell'involucro edilizio. Pertanto, le modalità costruttive del fabbricato, i materiali impiegati per la realizzazione delle pareti perimetrali, le caratteristiche tecniche dei serramenti posati, nonché gli altri interventi rilevanti ai fini del contenimento dei rumori provenienti dall'esterno sono tali da assicurare il rispetto della normativa vigente e da non compromettere la qualità del fabbricato realizzato o da creare problemi di vivibilità interna dello stesso>> (pag. 57).
Quanto ai parapetti, il contratto d'appalto li ricomprende e la relativa altezza è evincibile dalla normativa amministrativa applicabile (pagg. 13-15; 38-40; 59-60).
bVIII) Problematiche di malfunzionamento degli impianti termo-idraulici
Escluse le doglianze riconducibili ad attività di manutenzione ordinaria o non riscontrate, è stata accertata la sola assenza di coibentazione nei collettori (pagg. 58-59; 71).
3. Le responsabilità nei confronti della committenza
3.1 La Controparte_12
In qualità di ditta appaltatrice, deve essere chiamata a rispondere sia delle lacune relative alle opere di fondazione e murarie sia (non avendo la committenza azione nei confronti della subappaltatrice) di quelle relative agli impianti elettrici. Non si rinviene alcuna responsabilità di parte attrice valorizzabile ai sensi dell'art. 1227 c.c.
3.2. L'arch. _3
L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione, cosicché nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso (Cass. 26552/2017).
Nel caso di specie, i vizi accertati sono tutti – tanto quelli relativi alle opere edili, quale l'assenza del parapetto, quanto quelli dell'impianto elettrico, con assenza radicale della dovuta progettazione – tali da giustificare la responsabilità nei confronti della committenza, in solido con l'appaltatrice, del pagina 12 di 16 direttore dei lavori, la cui opera di vigilanza e controllo doveva intendersi riferita anche all'impiantistica, in difetto di analoga figura a ciò preposta (che fosse stato nominato a tal fine l'ing.
è circostanza contestata e non provata) e di limitazioni espresse nel disciplinare d'incarico (doc. Pt_3
2).
3.3 Il geom. CP_9
Quanto al geom. la relazione ex l. 10/1991 risulta conforme alla normativa, prevedendo una CP_9 soluzione tecnica per il sistema edificio-impianto che ha trovato applicazione nel corso dei lavori e che ha trovato successiva conferma nella redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica a firma di professionista terzo, e le carenze relative al cappotto imputategli dagli attori (cfr. citazione, pag. 19) sono state escluse.
4. Le responsabilità nei rapporti interni
I costi relativi alle opere civili (€9.853,18 oltre i.v.a.) e da fabbro (€2.388,06 oltre i.v.a.) devono essere imputati interamente alla Controparte_12
I costi relativi all'impianto elettrico (€70.416,45 oltre i.v.a.) devono essere imputati interamente alla in qualità di realizzatrice (in subappalto) degli impianti elettrici. Controparte_5
I costi relativi alla protezione degli arredi e alla pulizia finale degli appartamenti (€1.600,00 oltre i.v.a.)
e alla necessità di trovare una sistemazione abitativa alternativa (€3.600,00 pregiudizio quantificato in base al valore locativo) e i compensi dei periti di parte attorea devono essere imputati alla
[...]
e alla al 50% ciascuna. Controparte_1 Controparte_5
La deve essere condannata a tenere indenne il proprio assicurato, posto che l'onere di CP_6 comunicare <qualsiasi atto o fatto di cui l'assicurato sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti>> deve pur sempre, per poterne eccepire il mancato rispetto e giustificare la conseguente inoperatività della polizza, ricondursi causalmente a quanto accertato in sede giudiziale, circostanza non ricorrente nel caso di specie, ove l'arch. non viene _3 chiamato a rispondere di vizi relativi agli impianti di produzione del calore per i quali aveva fatto redigere la relazione tecnica del 16.4.2019.
§§§
Le spese di lite si liquidano in conformità ai parametri medi del decreto ministeriale (a meno di nota spese inferiore), salvo che per la compagnia assicurativa, riguardo alla quale si opta per un valore tra il pagina 13 di 16 medio e il minimo stante la ridotta attività processuale.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
I. condanna la convenuta e il convenuto arch. , in solido, a Controparte_12 _3 corrispondere agli attori:
a. €9.853,18, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria, quale costo delle opere civili necessarie a eliminare le problematiche rilevate;
b. €2.388,06, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria, quale costo delle opere da fabbro necessarie a eliminare le problematiche rilevate;
c. €70.416,45, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria, quale costo delle opere elettriche necessarie a eliminare le problematiche rilevate;
d. €1.600,00, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria, quale costo delle opere per la protezione degli arredi e la pulizia finale degli appartamenti necessarie a eliminare le problematiche rilevate;
e. €3.600,00, pari al canone di locazione di un appartamento arredato necessario per il periodo di esecuzione dei lavori di rifacimento dell'impianto elettrico e delle relative assistenze murarie;
f. €10.790,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quali spese sostenute per le spese di assistenza e consulenza tecnica rese dal P.I.E. e dall'ing. Persona_1 Per_2
[...]
II. rigetta le domande formulate dagli attori nei confronti del convenuto geom. CP_9
III. dichiara la terza chiamata tenuta a manlevare il proprio assicurato arch. CP_6 _3 da quanto tenuto a corrispondere agli attori sub Ia, Ib, Ic e Id, salva la franchigia di
€1.500,00;
IV. dispone che, nei rapporti interni:
a. le voci sub Ia e Ib restino interamente a carico della Controparte_12
b. la voce sub Ic resti interamente a carico della Controparte_5
c. le voci sub Id, Ie e If restino a carico della e della Controparte_12 Controparte_5 al 50% ciascuna;
[...] pagina 14 di 16 V. condanna la convenuta e il convenuto arch. , in solido, al pagamento Controparte_12 _3 delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in complessivi €786,00 per spese anticipate ed €13.803,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a.
(se dovuta) e c.p.a.;
VI. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto geom. CP_9 liquidate in complessivi €759,00 per spese anticipate ed €13.900,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a., e al pagamento del consulente tecnico di parte, pari a €1.000,00 oltre accessori;
VII. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata liquidate in complessivi €8.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per CP_8 spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
VIII. condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta Controparte_5
liquidate in complessivi €14.103,00 per compenso professionale, oltre Controparte_12
15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
IX. condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto arch. CP_6
, liquidate in complessivi €759,00 per spese anticipate ed €14.103,00 per compenso _3 professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
X. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal g.i., definitivamente a carico, nei rapporti interni, della della e Controparte_12 Controparte_5 dell'arch. per 1/3 ciascuno;
_3
XI. condanna la convenuta e il convenuto arch. , in solido, al pagamento Controparte_12 _3 delle spese di lite sostenute da parte attrice nel procedimento per ATP, liquidate in complessivi €286,00 per spese anticipate ed €3.442,00 per compenso professionale, oltre
15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
XII. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto geom. nel procedimento per ATP, liquidate in complessivi €259,00 per spese anticipate ed CP_9
€3.442,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a., e del compenso del consulente tecnico di parte, pari a €1.500,00 oltre accessori;
XIII. condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto arch. CP_6
nel procedimento per ATP, liquidate in complessivi €259,00 per spese anticipate ed _3
€3.442,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e pagina 15 di 16 c.p.a.
Como, 10/06/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'avv. Alessandro Giussani presso il cui studio legale, sito in Como, via G. Borsieri n. 21, dichiarano di essere elettivamente domiciliati
ATTORI
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Ferrari presso il cui studio legale, sito in Cantù CP_2
(CO), viale alla Madonna n. 2, dichiara di essere elettivamente domiciliata
ARCH. (c.f. ; p.i. ), rappresentato e difeso _3 C.F._4 P.IVA_2 dall'avv. Luca Manici presso lo studio del quale in Monza, via Carlo Prina n. 22, ha eletto domicilio
GE. DA (c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_4 C.F._5
Erba, corso XXV Aprile n. 14/B, presso lo studio dell'avv. Franco Petrella, il quale lo rappresenta e difende
CONVENUTI
E
p.i. ), contumace Controparte_5 P.IVA_3
pagina 1 di 16 (p.i. ), in persona del rappresentante generale per E_ P.IVA_4
l'Italia rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Lombardi, con elezione di domicilio CP_7 digitale ai sensi dell'art. 16 sexies D.L. 179/2012 all'indirizzo pec
Email_1
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 P.IVA_5 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Orlandoni, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec e in Como, via Mugiasca n. 10, presso il suo studio Email_2
TERZI CHIAMATI
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte attrice: <Nel merito: -ACCERTATA la presenza di vizi, difetti, difformità, problematiche e danni nelle unità immobiliari di proprietà degli attori e nelle correlate pertinenze e site in Tavernerio
(CO), Via Nazario Sauro n. 22 e meglio descritti in narrativa, CONDANNARE i convenuti in solido tra loro, per le circostanze di cui in premessa, al pagamento a favore degli attori del costo delle opere e assistenze necessarie ad eliminare le problematiche rilevate e pari a complessivi Euro 111.693,81 oltre
Iva, e così per complessivi Euro 136.266,45, e/o quella maggiore e/o minor somma che sarà accertata in corso di causa e/o che sarà liquidata in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito, il tutto nei limiti di valore della domanda complessiva di Euro 260.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-CONDANNARE i convenuti in solido tra loro al risarcimento a favore degli attori del danno da mancato godimento dell'immobile e pari a complessivi Euro 14.700,00 oltre Iva, e così per complessivi Euro 17.934,00, e/o quella maggiore e/o minor somma che sarà accertata in corso di causa e/o che sarà liquidata in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito, il tutto nei limiti di valore della domanda complessiva di Euro 260.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-CONDANNARE i convenuti in solido tra loro al risarcimento a favore degli attori delle spese sostenute per la riparazione delle pompe di calore danneggiate da uno sbalzo di pressione dell'energia elettrica in data 03.12.2021, per una somma pari a complessivi Euro 5.500,00,
e/o quella maggiore e/o minor somma che sarà accertata in corso di causa e/o che sarà liquidata in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito, il tutto nei limiti di valore della domanda complessiva di Euro
260.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-CONDANNARE i convenuti in solido tra loro al risarcimento a favore degli attori delle spese sostenute per le spese di
pagina 2 di 16 assistenza e consulenza tecnica rese dal P.I.E. e dall'Ing. per una Persona_1 Persona_2 somma pari a complessivi Euro 10.790,90, e/o quella maggiore e/o minor somma che sarà accertata in corso di causa e/o che sarà liquidata in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito, il tutto nei limiti di valore della domanda complessiva di Euro 260.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-RESPINGERSI in ogni caso tutte le domande ex adverso dedotte, in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa, Cpa e Iva come per legge, sia del presente procedimento di merito che del procedimento per ATP Rg n. 2432/2022>>.
Per la convenuta <In via preliminare: per i motivi esposti in atti e narrativa, Controparte_1 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza di ogni qualsivoglia diritto di garanzia
e/o di diritto di credito in capo agli Attori e per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande ex adverso formulate, essendo in ogni caso infondate in fatto e diritto. Nel merito: per i motivi esposti in narrativa, rigettare integralmente tutte le domande svolte dagli Attori, essendo infondate in fatto e diritto. Respingere comunque la domanda di risarcimento dei danni, ai sensi del disposto dell'art.
1227 c.c., secondo comma, trattandosi di danni, qualora accertati, che l'attore avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate: a) ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., disporsi la riduzione del risarcimento danni in funzione della prevalente responsabilità di parte Attrice e respingere la richiesta di risarcimento dei danni che quest'ultima avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza;
b) accertarsi nei confronti delle Parti convenute il loro grado di responsabilità, limitando il risarcimento dei danni a quanto sarà rigorosamente provato, determinando le somme che dovesse essere tenuta a pagare in relazione al grado di responsabilità CP_1 attribuitogli, sin da ora riconoscendo in capo a quest'ultimo il diritto di regresso nei confronti delle altre Parti per le somme che fosse tenuta eventualmente a corrispondere, anche in eccesso, rispetto alla responsabilità attribuita;
c) sempre nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate e di condanna a qualsiasi titolo della dichiarare CP_1 Controparte_5
EO. , l'Arch. , in considerazione dei rapporti
[...] Controparte_9 _3 contrattuali ed extracontrattuali intercorsi, tenuti a garantirla, manlevarla e tenerla indenne, anche in via solidale, per quanto dovesse essere tenuta eventualmente a corrispondere a titolo di risarcimento dei danni, interessi ed accessori di legge, ivi comprese le spese di giudizio e, comunque, dichiarare
EO. , l'Arch. tenuta a rimborsare ad Controparte_5 Controparte_9 _3 [...]
anche in via tra loro solidale, tutte le somme che questa dovesse essere tenuta CP_1
pagina 3 di 16 eventualmente a corrispondere per i fatti di causa. Nel merito e in estremo subordine: nelle denegata ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità della sola condannare quest'ultima al CP_1 risarcimento in forma specifica, disponendo il rifacimento delle opere viziate o la realizzazione di quelle mancanti. In ogni caso, con vittoria di spese. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione integrale dei mezzi istruttori dedotti e formulati con comparsa di costituzione del 30.10.23 e con memorie ex art. 171 ter, n. 2 e 3 c.p.c., qui da intendersi integralmente trascritti e richiamati>>.
Per il convenuto <NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: − previo qualsivoglia accertamento e _3 declaratoria, altresì in merito all'intervenuta decadenza dalla garanzia e/o prescrizione dell'azione, rigettare le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti dell'arch. in quanto _3 infondate in fatto ed in diritto per quanto argomentato e dedotto in atti;
− con integrale vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario pari al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da parte attrice, accertare e determinare le rispettive quote di responsabilità tra le odierne parti convenute e, per l'effetto, contenere in proporzione l'eventuale condanna dell'arch. nei limiti di quanto di sua _3 competenza ed in ogni caso condannare le altre parti convenute a rimborsare in favore dell'arch.
qualsivoglia somma che quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere in capo agli attori, in forza _3 del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto dovuto in ragione della sua quota di responsabilità e/o di apporto causale;
- rigettare le domande svolte dalla nei Controparte_1 confronti dell'arch. perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;
- _3 con integrale vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: − nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da parte attrice, accertare e dichiarare la Controparte_10
con sede legale in Dublino (Irlanda), Shelbourne Road n. 160, nonché con sede secondaria
[...]
e , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in Controparte_11
20123 Milano (MI), Via della Posta n. 7, C.F. – P.IVA: , tenuta a garantire e manlevare P.IVA_4
l'arch. da qualsivoglia eventuale declaratoria a lui sfavorevole e, per l'effetto, _3 condannarla al pagamento di ogni somma eventualmente accertata e/o liquidata in favore di parte attrice e ritenuta a carico dell'arch. , anche in via concorsuale e/o concorrente e/o _3 solidale con le altre parti convenute;
− in ogni caso, con integrale vittoria di spese e compensi pagina 4 di 16 professionali del presente giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario pari al 15%, I.V.A.>>.
Per il convenuto <- nel merito ed in via principale: rigettare in quanto infondate in fatto e CP_9 diritto le domande formulate dagli attori nei confronti del convenuto geom. ed Controparte_9 in ogni caso per intervenuta prescrizione e/o decadenza. - nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dagli attori nei confronti del geom. in via solidale con gli altri convenuti: - determinare Controparte_9 contestualmente la ripartizione della responsabilità fra i coobbligati in base all'effettiva incidenza eziologica delle rispettive condotte, con esclusione di ogni coinvolgimento del geom. per ogni CP_9 vizio e difetto in alcun modo riferibile all'attività professionale dal medesimo svolta, dichiarando per
l'effetto gli altri coobbligati tenuti a mandare indenne e rimborsare il geom. di qualsiasi CP_9 somma fosse condannato a corrispondere agli attori in eccedenza rispetto al grado di sua responsabilità; - dichiarare la compagnia di assicurazioni in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, tenuta e per l'effetto condannarla a tenere indenne e manlevare il geom. di ogni somma fosse tenuto a corrispondere agli attori per la dedotta Controparte_9 responsabilità professionale. In punto spese: con vittoria di spese di assistenza tecnica e legale, sia per il giudizio di merito che per il procedimento di ATP, ai sensi dell'art. 91 e dell'art. 96 comma 3
c.p.c.>>.
Per la terza chiamata <in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e CP_6 garanzia formulata dall'arch. nei confronti della terza chiamata _3 E_
non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza “Dual
[...]
Professione” n. PI-69350821M0 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei confronti della terza chiamata _3
, previo rigetto delle domande svolte nei suoi confronti dai signori E_ Parte_1
, e in quanto infondate in fatto e in diritto, non
[...] Parte_2 Parte_3 sussistendo profili di responsabilità imputabili allo stesso arch. in relazione ai fatti _3 dedotti nel presente giudizio. nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei confronti della terza chiamata _3
, statuire la condanna di quest'ultima nei limiti del massimale e tenuto conto E_ della franchigia di polizza>>.
Per la terza chiamata <In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, CP_8
pagina 5 di 16 rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in Controparte_8 diritto. Spese, competenze ed onorari di causa rifusi. In via subordinata: previe le opportune declaratori, dichiarare tenuta a mantenere indenne il geom. Controparte_8 CP_9 esclusivamente rispetto alla responsabilità esclusiva dello stesso ed entro i limiti, gli scoperti,
[...] le franchigie e i massimali previsti dal contratto assicurativo. Spese, competenze e onorari di causa rifusi>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori e – rappresentato che: Parte_1 Parte_2 Parte_3
- hanno fatto costruire un immobile distinto in due unità immobiliari (doc. 9: l'una Parte_1
e e l'altra su un terreno ricevuto in donazione
[...] Parte_3 Parte_2
(doc. 1), come da permesso di costruire (doc. 2) e concessione edilizia (doc. 3), con appaltatrice la (ora, la , direttore dei lavori l'arch. e progettista Parte_4 Controparte_12 _3 dell'isolamento termico il geom. (docc. 26-29). I lavori sono terminati il 10.12.2018 CP_9
(docc. 4-8). Sono stati allegati documentazione progettuale e planimetrica (docc. 10-20), certificazioni energetiche realizzate dal geom. (docc. 21-22), APE (doc. 23), CP_9 dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici (docc. 24-25), SCIA (doc. 30) e relazione ai sensi della L. 10/1991 sottoscritta dal geom. (doc. 31); CP_9
- il 3.12.2021 v'è stato uno sbalzo di tensione tale da cagionare il guasto delle schede delle pompe di calore di entrambe le abitazioni, rimaste senz'acqua l'una per due settimane e l'altra sino al 14.1.2022. La riparazione è costata €5.500,00 (doc. 32);
- a febbraio 2022 il tecnico di parte p.i.e. ha redatto una relazione da cui sono emersi Per_1 difetti dell'impianto elettrico (doc. 33) cui è seguita a giugno 2022 una relazione redatta dall'ing. da cui è emersa una serie di altri vizi relativi all'immobile e ai suoi impianti Per_2
(doc. 34)1; 1 I) punto di consegna energia;
II) quadri elettrici;
III) impiantistica elettrica interna;
IV) mancanza dichiarazione conformità a requisiti DM 37/08; V) locali da bagno e doccia;
VI) pompe di calore;
VII) parti murarie i) possibilità ponti termici cappotto isolante esterno e mancanza isolante interno, ii) parapetto anticaduta troppo basso, pagina 6 di 16 - ne è seguito un procedimento di accertamento tecnico preventivo (Tribunale di Como, R.G. N.
2432/2022: docc. 44-47), che ha coinvolto tutte le parti dell'odierno giudizio, il cui elaborato peritale (depositato il 17.4.2023) è stato ampiamente contestato dagli attori (cfr. citazione, pagg.
10-17);
- dopo l'ATP, dal sopralluogo del 13.6.2023 sono emersi, con relazione del 14.7.2023, nuove problematiche di malfunzionamento degli impianti termo-idraulici (doc. 52: mancanza filtro, sfiato sommitale caldaia, acqua impianto riscaldamento, coibentazione mancante, ricambio aria);
– hanno convenuto in giudizio, ai sensi degli artt. 1669 o 2043 c.c., l'impresa appaltatrice
[...]
(già , il direttore dei lavori arch. e il realizzatore delle Controparte_1 Parte_4 _3 certificazioni energetiche e progettista dell'isolamento termico e degli impianti geom. CP_9 chiedendone la condanna, in solido: a) al costo delle opere per l'eliminazione dei vizi pari a
€111.693,81 oltre i.v.a.; b) al risarcimento del danno da mancato godimento per €14.700,00 oltre i.v.a.
(doc. 53); c) al risarcimento per la spesa di riparazione delle pompe di calore di €5.500,00; d) al risarcimento delle spese di assistenza e consulenza tecnica pari a €10.790,90 (docc. 54-58).
La si è costituita in giudizio rappresentando che: Controparte_12
- il contratto d'appalto del dante causa degli attori era datato 8.6.2016 (doc. 2) con computo metrico e capitolato (doc. 3);
- al geom. era stata affidata la progettazione degli impianti tecnologici (doc. 4); CP_9
- i lavori erano iniziati il 10.10.2016 (doc. 5), con e supervisore e terminati il CP_13 Per_2
10.12.2018;
- durante i lavori erano subentrati gli attori (doc. 6);
- la realizzazione degli impianti elettrici era stata affidata alla (doc. 7); Controparte_5
- il 4.7.2022 era stato notificato il ricorso per ATP (doc. 9) senza previa denuncia;
ed eccependo:
iii) parapetto mancante, iv) livelletta pavimentazione esterna irregolare, v) mancanza relazione rispetto requisiti acustici passivi. Sono stati prodotti preventivo opere elettriche di €32.770,00 (docc. 49-50), preventivo opere murarie di €53.089,58 (doc. 51), preventivo assistenze tecniche di €17.387,91 (doc. 47), tutti oltre i.v.a. pagina 7 di 16 - la prescrizione ex art. 1667, comma 3 (oltre due anni dalla consegna del 10.12.2018 al ricorso per ATP), c.c. e la decadenza ex art. 1667, comma 2 (oltre sessanta giorni dall'evento del
3.12.2021 al ricorso per ATP), c.c.;
- l'inesistenza dei vizi e l'assenza di responsabilità, per essere state le opere eseguite nel rispetto delle direttive e del titolo edilizio o da terzi incaricati dagli attori;
nonché chiedendo il rigetto delle domande attoree anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., chiamando in causa la subappaltatrice degli impianti elettrici e chiedendo di essere manlevata anche Controparte_5 dall'arch. e dal geom. _3 CP_9
L'arch. si è costituito in giudizio eccependo: _3
- la decadenza ex art. 1667, comma 2, c.c. e la prescrizione ex art. 1667, comma 3, c.c.;
- l'assenza di responsabilità, in quanto direttore dei lavori solo per le opere architettoniche (docc.
2-13);
nonché chiamando in giudizio la propria compagnia assicurativa da cui essere CP_6 manlevato, che si è costituita in giudizio eccependo l'inoperatività della polizza.
Il geom. si è costituito in giudizio eccependo: CP_9
- la prescrizione e la decadenza ex art. 1669 c.c.;
- l'assenza di responsabilità, in quanto incaricato solo della relazione ex L. 10/1991 e dell'attività progettuale su impianto termico e di riscaldamento-raffreddamento-VMC (docc. 1-3);
nonché chiamando in giudizio la propria compagnia assicurativa da cui essere manlevato, che CP_8 si è costituita in giudizio eccependo i limiti della polizza.
La è stata dichiarata contumace. Controparte_5
Il G.I., con ordinanza a verbale del 27/03/2024 che si condivide e ribadisce, ha, da un lato, per le motivazioni ivi indicate, rigettato le istanze di prova orale formulate dalle parti (e gli ordini di esibizione richiesti dagli attori) e, dall'altro, ritenuto non privo di criticità l'elaborato peritale depositato in sede di ATP, disposto CTU sulla base del preciso quesito che si riproduce: <letti gli atti
e i documenti di causa, sentite le parti e avuti dalle stesse i chiarimenti e le informazioni ritenute necessarie, acquisite presso pubblici uffici le informazioni ritenute necessarie, previa descrizione dello stato dei luoghi e redazione dei necessari rilievi planimetrici e fotografici: pagina 8 di 16 1) accerti se:
a) il guasto delle schede delle pompe di calore del 03/12/2021 sia riconducibile a difetti di progettazione o di esecuzione imputabili alle due imprese e/o ai due professionisti in causa e se la spesa sostenuta per rimediarvi sia congrua (doc. 32 attori);
b) sussistano i vizi e difetti denunciati da parte attrice, ossia:
I) punto di consegna energia elettrica (cfr. citazione, pag. 4, lett. da a) a f));
II) anomalie dei due quadri elettrici (cfr. citazione, pagg. 4-5, lett. da a) a c));
III) impiantistica elettrica interna (cfr. citazione, pag. 5, lett. da a) a e));
IV) mancanza della dichiarazione sull'impianto conforme ai requisiti di legge (cfr. citazione, pag. 5);
V) difformità nei locali da bagno e doccia (cfr. citazione, pag. 5, lett. da a) a c));
VI) difformità pompe di calore (cfr. citazione, pag. 5, lett. da a) a c));
VII) problematiche relative alle parti murarie:
i) cappotto isolante termico (cfr. citazione, pag. 6, lett. a));
ii) parapetto troppo basso (cfr. citazione, pag. 6, lett. b));
iii) parapetto mancante (cfr. citazione, pag. 6, lett. c));
iv) livelletta della pavimentazione esterna del terrazzo box irregolare (cfr. citazione, pag. 6, lett. d));
v) relazione tecnica sul rispetto dei requisiti acustici passivi mancante (cfr. citazione, pag. 6, lett. e));
VIII) problematiche di malfunzionamento degli impianti termo-idraulici (cfr. citazione, pagg. 19-20 e doc. 52).
Nel rispondere al quesito 1b), analizzi in particolare: - la documentazione prodotta dagli attori sub docc. da 2 a 31; - il contratto d'appalto dell'08/06/2018 e relativi computo metrico e capitolato (docc.
2-3 convenuta;
- le relazioni di parte attrice (docc. 33, 34 e 52); - l'elaborato Controparte_1 peritale depositato in sede di ATP;
- le osservazioni del consulente tecnico attoreo a tale elaborato
(doc. 47). Quanto alle opere contestate sub ii) e iii) (parapetti), precisi se fossero previste pagina 9 di 16 contrattualmente e, in caso negativo, se possano dirsi comunque opere obbligatorie per legge, come ritenuto dagli attori. Indichi, per ciascuno dei vizi rilevati, gravità e cause.
2) accerti, in relazione a ciascun singolo vizio accertato, quali siano gli eventuali distinti profili di responsabilità delle due imprese e dei due professionisti in causa, fornendo indicazioni, in caso di concorrente responsabilità, sulla entità (anche in percentuale) delle rispettive responsabilità. Nel rispondere al quesito, analizzi in particolare: - il conferimento d'incarico al geom. (doc. 4 CP_9 convenuta e le sue relazioni (docc.
1-3 convenuto;
- il contratto di Controparte_1 CP_9 subappalto fra la convenuta e la terza chiamata (doc. 7 Controparte_1 Controparte_5 convenuta;
- il conferimento d'incarico all'arch. , i report e il verbale di Controparte_1 _3 collaudo (docc.
2-13 convenuto ). _3
3) indichi le opere necessarie per rimediare a detti difetti, ove esistenti, determinandone i costi avuto riguardo alle tariffe e ai prezzi correnti. Nel rispondere al quesito, valuti la congruità dei costi esposti dagli attori (preventivo per le opere elettriche di €32.770,00 sub docc. 49-50, preventivo per le opere murarie di €53.089,58 sub doc. 51, preventivo per le assistenze tecniche di €17.387,91 come calcolato nel doc. 47 e preventivo per la risoluzione dei problemi emersi a giugno 2023 di 8.446,32€ sub doc.
52);
4) verifichi se la esecuzione delle opere sia compatibile con la presenza degli attori presso gli immobili
e, in caso negativo, determini il tempo necessario quantificando il conseguente pregiudizio in base al valore locativo.
Tenti in prima persona la conciliazione.
Valuti l'opportunità di chiedere l'autorizzazione ad avvalersi di un ausiliario iscritto all'albo dei CTU di questo tribunale (ad esempio, per la parte più propriamente edile)>>.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il titolo di responsabilità e le eccezioni preliminari
Gli attori hanno agito in base all'art. 1669 c.c., deducendo vizi che vi possono essere ricondotti in forza dell'interpretazione estensiva che la giurisprudenza di legittimità opera in relazione ai <gravi difetti>>
(cfr. Cass. 10048/2018 e 24230/2018).
Le eccezioni di prescrizione e decadenza formulate ai sensi dell'art. 1667 c.c. non possono, pertanto, trovare accoglimento. In ogni caso, poi, di accettazione dell'opera potrebbe parlarsi solo con riguardo a pagina 10 di 16 vizi conosciuti o riconoscibili, quali non sono quelli in atti (salvo, eventualmente, le doglianze afferenti ai parapetti anti-caduta).
2. I singoli vizi riscontrati
Il CTU ha dato atto di aver ampiamente (pag. 7) riscontrato gli elementi di criticità lamentati dagli attori. Nello specifico, richiamando la numerazione del quesito, si osserva quanto segue.
a) Il guasto delle schede delle pompe di calore
Il consulente tecnico ha escluso che tale guasto sia riconducibile a difetti di progettazione o di esecuzione imputabili alle imprese e/o ai professionisti, posto che, se vi fosse stata sovra- tensione, sarebbero intervenuti gli scaricatori, viceversa risultati indenni (pagg. 54-55 e pag.
67).
Trattasi di motivazione congrua che va esente da illogicità.
bI-VI) Punto di consegna energia elettrica, anomalie dei due quadri elettrici, impiantistica elettrica interna, mancanza della dichiarazione sull'impianto conforme ai requisiti di legge, difformità nei locali da bagno e doccia, difformità pompe di calore
Si tratta dei vizi relativi all'impianto elettrico, di cui il CTU ha indicato la necessità di rifacimento pressoché completo (pag. 51: <parlare di vizi e difetti dell'impianto è riduttivo, in quanto la visione complessiva dell'impianto elettrico realizzato ha permesso di fare un viaggio in tutto quello che non si dovrebbe fare nella realizzazione di un impianto elettrico, che in buona parte dovrà essere interamente rifatto>>), evidenziando l'assenza di progettazione invece necessaria (pag. 8) e una lunga serie di errori di realizzazione (pagg. 16-37 e 41-44).
bVII) Problematiche relative alle parti murarie
Definita come residuale la possibilità dei ponti termici temuti dagli attori (i) (pagg. 69-70) e precisato che per gli ambienti non riscaldati non vige l'obbligo di isolamento termico (pag. 69), la CTU ha confermato, con documentazione fotografica e argomentazioni tecniche, le doglianze relative all'altezza del parapetto (ii), all'assenza del parapetto (iii), all'irregolarità della livelletta della pavimentazione esterna del terrazzo box (pagg. 45-50) (iv). Viceversa, all'assenza della relazione tecnica sul rispetto dei requisiti acustici passivi (v) fa da contraltare la
<Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma di un tecnico competente in acustica, che correttamente riporta gli estremi del Decreto di riconoscimento, nella quale viene pagina 11 di 16 dichiarata la rispondenza del fabbricato in progetto al DPCM 5 dicembre 1997, corredandola con la descrizione delle caratteristiche costruttive e dei materiali impiegati per la realizzazione dell'involucro edilizio. Pertanto, le modalità costruttive del fabbricato, i materiali impiegati per la realizzazione delle pareti perimetrali, le caratteristiche tecniche dei serramenti posati, nonché gli altri interventi rilevanti ai fini del contenimento dei rumori provenienti dall'esterno sono tali da assicurare il rispetto della normativa vigente e da non compromettere la qualità del fabbricato realizzato o da creare problemi di vivibilità interna dello stesso>> (pag. 57).
Quanto ai parapetti, il contratto d'appalto li ricomprende e la relativa altezza è evincibile dalla normativa amministrativa applicabile (pagg. 13-15; 38-40; 59-60).
bVIII) Problematiche di malfunzionamento degli impianti termo-idraulici
Escluse le doglianze riconducibili ad attività di manutenzione ordinaria o non riscontrate, è stata accertata la sola assenza di coibentazione nei collettori (pagg. 58-59; 71).
3. Le responsabilità nei confronti della committenza
3.1 La Controparte_12
In qualità di ditta appaltatrice, deve essere chiamata a rispondere sia delle lacune relative alle opere di fondazione e murarie sia (non avendo la committenza azione nei confronti della subappaltatrice) di quelle relative agli impianti elettrici. Non si rinviene alcuna responsabilità di parte attrice valorizzabile ai sensi dell'art. 1227 c.c.
3.2. L'arch. _3
L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione, cosicché nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso (Cass. 26552/2017).
Nel caso di specie, i vizi accertati sono tutti – tanto quelli relativi alle opere edili, quale l'assenza del parapetto, quanto quelli dell'impianto elettrico, con assenza radicale della dovuta progettazione – tali da giustificare la responsabilità nei confronti della committenza, in solido con l'appaltatrice, del pagina 12 di 16 direttore dei lavori, la cui opera di vigilanza e controllo doveva intendersi riferita anche all'impiantistica, in difetto di analoga figura a ciò preposta (che fosse stato nominato a tal fine l'ing.
è circostanza contestata e non provata) e di limitazioni espresse nel disciplinare d'incarico (doc. Pt_3
2).
3.3 Il geom. CP_9
Quanto al geom. la relazione ex l. 10/1991 risulta conforme alla normativa, prevedendo una CP_9 soluzione tecnica per il sistema edificio-impianto che ha trovato applicazione nel corso dei lavori e che ha trovato successiva conferma nella redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica a firma di professionista terzo, e le carenze relative al cappotto imputategli dagli attori (cfr. citazione, pag. 19) sono state escluse.
4. Le responsabilità nei rapporti interni
I costi relativi alle opere civili (€9.853,18 oltre i.v.a.) e da fabbro (€2.388,06 oltre i.v.a.) devono essere imputati interamente alla Controparte_12
I costi relativi all'impianto elettrico (€70.416,45 oltre i.v.a.) devono essere imputati interamente alla in qualità di realizzatrice (in subappalto) degli impianti elettrici. Controparte_5
I costi relativi alla protezione degli arredi e alla pulizia finale degli appartamenti (€1.600,00 oltre i.v.a.)
e alla necessità di trovare una sistemazione abitativa alternativa (€3.600,00 pregiudizio quantificato in base al valore locativo) e i compensi dei periti di parte attorea devono essere imputati alla
[...]
e alla al 50% ciascuna. Controparte_1 Controparte_5
La deve essere condannata a tenere indenne il proprio assicurato, posto che l'onere di CP_6 comunicare <qualsiasi atto o fatto di cui l'assicurato sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti>> deve pur sempre, per poterne eccepire il mancato rispetto e giustificare la conseguente inoperatività della polizza, ricondursi causalmente a quanto accertato in sede giudiziale, circostanza non ricorrente nel caso di specie, ove l'arch. non viene _3 chiamato a rispondere di vizi relativi agli impianti di produzione del calore per i quali aveva fatto redigere la relazione tecnica del 16.4.2019.
§§§
Le spese di lite si liquidano in conformità ai parametri medi del decreto ministeriale (a meno di nota spese inferiore), salvo che per la compagnia assicurativa, riguardo alla quale si opta per un valore tra il pagina 13 di 16 medio e il minimo stante la ridotta attività processuale.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
I. condanna la convenuta e il convenuto arch. , in solido, a Controparte_12 _3 corrispondere agli attori:
a. €9.853,18, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria, quale costo delle opere civili necessarie a eliminare le problematiche rilevate;
b. €2.388,06, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria, quale costo delle opere da fabbro necessarie a eliminare le problematiche rilevate;
c. €70.416,45, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria, quale costo delle opere elettriche necessarie a eliminare le problematiche rilevate;
d. €1.600,00, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria, quale costo delle opere per la protezione degli arredi e la pulizia finale degli appartamenti necessarie a eliminare le problematiche rilevate;
e. €3.600,00, pari al canone di locazione di un appartamento arredato necessario per il periodo di esecuzione dei lavori di rifacimento dell'impianto elettrico e delle relative assistenze murarie;
f. €10.790,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quali spese sostenute per le spese di assistenza e consulenza tecnica rese dal P.I.E. e dall'ing. Persona_1 Per_2
[...]
II. rigetta le domande formulate dagli attori nei confronti del convenuto geom. CP_9
III. dichiara la terza chiamata tenuta a manlevare il proprio assicurato arch. CP_6 _3 da quanto tenuto a corrispondere agli attori sub Ia, Ib, Ic e Id, salva la franchigia di
€1.500,00;
IV. dispone che, nei rapporti interni:
a. le voci sub Ia e Ib restino interamente a carico della Controparte_12
b. la voce sub Ic resti interamente a carico della Controparte_5
c. le voci sub Id, Ie e If restino a carico della e della Controparte_12 Controparte_5 al 50% ciascuna;
[...] pagina 14 di 16 V. condanna la convenuta e il convenuto arch. , in solido, al pagamento Controparte_12 _3 delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in complessivi €786,00 per spese anticipate ed €13.803,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a.
(se dovuta) e c.p.a.;
VI. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto geom. CP_9 liquidate in complessivi €759,00 per spese anticipate ed €13.900,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a., e al pagamento del consulente tecnico di parte, pari a €1.000,00 oltre accessori;
VII. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata liquidate in complessivi €8.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per CP_8 spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
VIII. condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta Controparte_5
liquidate in complessivi €14.103,00 per compenso professionale, oltre Controparte_12
15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
IX. condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto arch. CP_6
, liquidate in complessivi €759,00 per spese anticipate ed €14.103,00 per compenso _3 professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
X. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal g.i., definitivamente a carico, nei rapporti interni, della della e Controparte_12 Controparte_5 dell'arch. per 1/3 ciascuno;
_3
XI. condanna la convenuta e il convenuto arch. , in solido, al pagamento Controparte_12 _3 delle spese di lite sostenute da parte attrice nel procedimento per ATP, liquidate in complessivi €286,00 per spese anticipate ed €3.442,00 per compenso professionale, oltre
15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
XII. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto geom. nel procedimento per ATP, liquidate in complessivi €259,00 per spese anticipate ed CP_9
€3.442,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a., e del compenso del consulente tecnico di parte, pari a €1.500,00 oltre accessori;
XIII. condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto arch. CP_6
nel procedimento per ATP, liquidate in complessivi €259,00 per spese anticipate ed _3
€3.442,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e pagina 15 di 16 c.p.a.
Como, 10/06/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 16 di 16